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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 19045/2024

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uente DECRETO sul ricorso 2214-2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44/46, presso lo studio dei difensori ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura conferita in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 438 del 2021, pronunciata dalla Corte d’appello di Torino e depositata il 12 luglio 2021, nella causa iscritta al numero di RG 190 del 2021, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ., e ha dichiarato di aderire alla proposta; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), liquidate nella misura indicata in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 2214-2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44/46, presso lo studio dei difensori ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura conferita in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 438 del 2021, pronunciata dalla Corte d’appello di Torino e depositata il 12 luglio 2021, nella causa iscritta al numero di RG 190 del 2021, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ., e ha dichiarato di aderire alla proposta; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), liquidate nella misura indicata in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Decreto Cassazione n. 19045/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris