CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31923/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino con provvedimento del 29 gennaio2026 ha respinto l’istanza depositata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX didifferimento dell’esecuzione pena per grave infermità anche nelle forme delladetenzione domiciliare umanitaria.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato articolandoun unico motivo di doglianza.Con detto motivo lamenta violazione degli artt. 146,147 cod. pen. e 47 tercomma 1 ter Ord. pen. nonché vizio di motivazione.Nel rigettare l’istanza il Tribunale non avrebbe tenuto conto della cronicitàed incurabilità delle patologie, delle ricadute di tale situazione sulla dignità dellacondizione carceraria e sulla compatibilità con la finalità rieducativa della pena.Il Tribunale non ha tenuto in alcun conto la consulenza di parte, ma ciòavrebbe potuto fare solo affidandosi ad un parere tecnico, acquisibile soloIl rigetto della istanza di disporre perizia non è stato in alcun modo motivatoe la valutazione circa la compatibilità dello stato di salute con la detenzione èfondata su dati parziali.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.Il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, commaprimo, n. 2), cod. pen., presuppone che la malattia da cui è affetto il condannatosia grave, cioè tale da porre in pericolo la sua vita o da provocargli rilevanticonseguenze dannose, e, comunque, tale da esigere un trattamento che non sipossa facilmente attuare nello stato di detenzione, essendo necessario operareun bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curatoe le esigenze di sicurezza della collettività. (Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, S.,Rv. 287692 - 01)In tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica,il giudice, per valutare l'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni disalute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, ètenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essereadeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinicipenitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nelcontesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della suadurata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso. (Sez. 1,n. 37086 del 08/06/2023, G., Rv. 285760 - 01)In ragione delle coordinate ermeneutiche richiamate, si afferma che ildifferimento della esecuzione della pena, anche nelle forme della detenzionedomiciliare, è possibile nel caso in cui lo stato di salute sia grave e incompatibilecon la detezione; ovvero nel caso in cui, pur non essendovi pericolo di vita, lacondizione patologica provochi delle sofferenze aggiuntive alla già pure afflittivadetenzione, tali da rendere la situazione carceraria degradante; ovveroallorquando imponga trattamenti sanitari non attuabili agevolmente in condizionidetentive.Si può, quindi, addivenire all'accoglimento dell'istanza solo quando,effettuata la ponderazione degli elementi caratterizzanti la concreta situazione etenuto conto della natura dell'infermità e di un'eventuale prognosi infaustaquoadvitam, si stabilisca che l'espiazione della pena in quelle condizioni sarebbecontraria al senso di umanità per le sproporzionate sofferenze che nederiverebbero, oppure sarebbe ormai priva di significato rieducativo a causa dellafattuale impossibilità di dare una qualsivoglia apprezzabile prospettiva futura aglieffetti della sanzione detentiva sul condannato, avendo riguardo anche agli statimorbosi o al generale scadimento fisico in grado talmente avanzato dadeterminare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità, darispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (v., fra le altre, Sez. 1,n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Furnari, Rv. 280352 - 01; Sez. 1, n. 27352del 17/05/2019, Nobile, Rv. 276413 - 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep.2014, Mossuto, Rv. 258406 - 01; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv.244132 - 01).La compatibilità con la detenzione è, pertanto, un giudizio che compete alTribunale di sorveglianza, pur se alla luce di documenti medici, relazioni sanitarieo perizie acquisite nel corso dell’istruttoria, talché, quando non è indicata unaspecifica risultanza dell’istruttoria che sarebbe stata travisata, esso resiste allecensure, se sorretto da motivazione adeguata e coerente (Sez. 1, n.3262 del01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722; Sez. 1, n. 32882 del24/06/2014, Lainà, Rv. 261414; Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, Graziano, Rv.240602; Sez. 1, n. 36856 del 28/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232511; Sez. 1, n. 6283del 27/11/1996, dep. 1997, Rv. 206753; Sez. 1, n. 1138 del 08/03/1994, Tana,Rv. 197204; Sez. 1, n. 5037 del 04/12/1992, dep. 1993, Rancadore, Rv.192698).Il Tribunale di sorveglianza di Roma, dopo avere esaminato ladocumentazione medica proveniente dalla Asl di Roma e dai sanitaridell’[OSCURATO:PERSONA], ha escluso che la infermità di cui è affetto l’istante comportiun pericolo di vita; sul punto il ricorrente non ha indicato alcun aspetto di naturamedica che sarebbe stato travisato, e ciò anche alla luce della consulenza diparte che si limita a concludere per l’inadeguatezza dell’assistenza sanitaria epenitenziaria in ragione della lentezze burocratiche e delle difficoltà logistichedeterminate dalla detenzione.A ben guardare dunque, non di travisamento di dati clinici si tratta, ma diun differente giudizio di compatibilità che è frutto della diversa valutazione deimedesimi fattori che, in ragione dei dati clinici provenienti dalle strutturepubbliche e a disposizione del Tribunale di sorveglianza, non imponeva diacquisire alcun ulteriore parere medico.L'accertamento peritale deve essere disposto nel momento in cui si prospettiuna situazione sanitaria che richieda un accertemento tecnico-specialistico,condizione che nel caso in esame, come motivatamente ritenuto dal Tribunale disorveglianza, non ricorre.Circa, poi, la possibilità da parte del detenuto di usufruire dei trattamentisanitari necessari, tale circostanza è stata confermata anche dal DAP e, percontro, il ricorrente non ha indicato quali terapie potrebbe assumere in stato dilibertà o di detezione domiciliare diverse e maggiormente efficaci rispetto aquelle somministrate in ambiente carcerario; la critica svolta sul punto dalricorrente è pertanto del tutto generica.Egli si limita a sottolineare la rigidità del sistema carcerario rispetto alleeventuali esigenze terapeutiche, che è affermazione in linea astratta ma che nonè minimamente calata nello specifico, posto che ad oggi il detenuto è statocurato in maniera adeguata e sottoposto a tutti gli accertamenti diagnostici eclinici necessari, come ricordato dal Tribunale.Quanto, poi, alla compatibilità dello stato di salute con una detenzionedignitosa e non contraria al senso di umanità, nel senso cioè che le condizioni disalute non costituiscano un inaccettabile aggravio della situazione detentiva,ulteriore e incompatibile rispetto alla finalità rieducativa delle pena e alla dignitàumana, si è affermato che in tema di differimento facoltativo dell'esecuzionedella pena, assume rilievo non solo la patologia implicante un pericolo per la vita,ma ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare un'esistenza aldi sotto della soglia di dignità da rispettarsi anche nella condizione di restrizionecarceraria (Sez. 1, n. 39853 del 13/04/2023, G., Rv. 285757 - 01).Il Tribunale sotto tale profilo ha puntualizzato che la gravità delle condizionidel detenuto, anche in rapporto alla finalità rieducativa della pena e alla dignitàdetenzione è collegata unicamente alla intensità del dolore percepito che è undato non oggettivizzabile e fondato unicamente sul riferito da parte del detenutostesso.Il Tribunale dunque, in ragione, da un lato, di tale aspetto non verificabile edi quanto emerso durante un colloquio circa una possibile natura in parteartefatta della entità del dolore percepito, in uno con un aspetto di pericolositàsociale molto intensa, dall’altro, ha ritenuto di bilanciare tali interessi nel sensodi dare prevalenza alle esigenze di tutela sociale, con una motivazione logica enon contradditoria, in cui si dà rilievo al fatto che le patologie di cui è afflitto nongli impediscono di proseguire nel percorso criminale che ha ininterrottamenteseguito.2. Per le ragioni qui esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.Deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dallalegge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.