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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 dicembre 1972

Cassazione n. 40671/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/12/1972 avverso la sentenza del 17/03/2022 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso; • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza dibattimentale di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 56 e 424, primo comma, cod. pen. (danneggiamento con pericolo di incendio, in dichiarata forma tentata), aggravato dall'aver commesso il fatto in concorso con altre quattro persone, dai futili motivi e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, ed era stato condannato alla pena di un anno e tre mesi di reclusione.

2. L'imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo nel motivo unico l'erronea applicazione della legge penale, per avere il giudice a quo ritenuto configurabile la contestata recidiva reiterata in mancanza di una precedente condanna per fatto aggravato dalla recidiva semplice (di cui, nella specie, non sarebbero peraltro esistiti i presupposti di fatto).

3. Il ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione penale di questa Corte, è stato in seguito rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., ed è stato trattato in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, avendo le Sezioni Unite di questa Corte (n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878-01) appena sancito, a composizione di un potenziale contrasto giurisprudenziale, che la recidiva reiterata può essere accertata, ritenuta ed applicata nei confronti di un soggetto che, al momento del fatto, risultava già condannato due volte per delitti non colposi, anche ove tale condizione di recidivanza primaria non sia stata in precedenza oggetto di ricognizione giudiziale; ferma la necessità che la relativa declaratoria dia conto della maggiore rimproverabilità del reo, per non essersi fatto distogliere dalla risoluzione criminosa per effetto delle precedenti condanne.

Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente, in altre parole, che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati del tipo suindicato precedentemente commessi, espressivi di una più accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice.

2. Nella specie, non è dubbio che l'imputato risultasse gravato, al tempo del fatto, da più sentenze definitive per delitti non colposi precedentemente commessi, e non è contestata la valutazione giudiziale di maggiore sua rimproverabilità in conseguenza di ciò, che risulta comunque adeguatamente argomentata.

Il ricorso deve essere pertanto respinto, non essendo ad oggi maturato il termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni dal fatto (a norma degli artt. 157, primo comma, 160, ultimo comma, e 161, ultimo comma, cod. pen.) e risalendo quest'ultimo al settembre 2013.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/12/1972 avverso la sentenza del 17/03/2022 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso; • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza dibattimentale di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 56 e 424, primo comma, cod. pen. (danneggiamento con pericolo di incendio, in dichiarata forma tentata), aggravato dall'aver commesso il fatto in concorso con altre quattro persone, dai futili motivi e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, ed era stato condannato alla pena di un anno e tre mesi di reclusione. 2. L'imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo nel motivo unico l'erronea applicazione della legge penale, per avere il giudice a quo ritenuto configurabile la contestata recidiva reiterata in mancanza di una precedente condanna per fatto aggravato dalla recidiva semplice (di cui, nella specie, non sarebbero peraltro esistiti i presupposti di fatto). 3. Il ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione penale di questa Corte, è stato in seguito rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., ed è stato trattato in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, avendo le Sezioni Unite di questa Corte (n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878-01) appena sancito, a composizione di un potenziale contrasto giurisprudenziale, che la recidiva reiterata può essere accertata, ritenuta ed applicata nei confronti di un soggetto che, al momento del fatto, risultava già condannato due volte per delitti non colposi, anche ove tale condizione di recidivanza primaria non sia stata in precedenza oggetto di ricognizione giudiziale; ferma la necessità che la relativa declaratoria dia conto della maggiore rimproverabilità del reo, per non essersi fatto distogliere dalla risoluzione criminosa per effetto delle precedenti condanne. Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente, in altre parole, che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati del tipo suindicato precedentemente commessi, espressivi di una più accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. 2. Nella specie, non è dubbio che l'imputato risultasse gravato, al tempo del fatto, da più sentenze definitive per delitti non colposi precedentemente commessi, e non è contestata la valutazione giudiziale di maggiore sua rimproverabilità in conseguenza di ciò, che risulta comunque adeguatamente argomentata. Il ricorso deve essere pertanto respinto, non essendo ad oggi maturato il termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni dal fatto (a norma degli artt. 157, primo comma, 160, ultimo comma, e 161, ultimo comma, cod. pen.) e risalendo quest'ultimo al settembre 2013. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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