CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 10019/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'(CUI 05XUG0Q) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la prospettata differente qualificazione giuridica del fatto muove da censure di merito, a fronte invece di una motivazione che ha correttamente ricondotto alla tentata rapina la vicenda oggetto dell'accertamento giudiziale, sul rilievo che il vigilante dopo aver sorpreso il [OSCURATO:PERSONA] con la merce, lo ha accompagnato all'interno del negozio, permettendogli in tal modo di saldare il prezzo, e dunque la violenza è stata espressione di un'iniziativa di quest'ultimo che, improvvisamente, ha mutato atteggiamento spingendo il dipendente e dunque assumendo tale condotta violenta per guadagnarsi la fuga e sottrarsi ai controlli legittimamente espletati dal Procopio; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]