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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 38477/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natciil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 122 giugnó/ 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 26 maggio 2020, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo b) per non avere commesso il fatto e ha rideterminato la pena per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. (capo A).

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen..

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per un motivo privo di specificità.

La ricorrente ha reiterato del tutto genericamente la doglianza già disattesa dalla Corte territoriale (v. f. 3 e 4 della sentenza impugnata) con argomentazioni corrette, logiche, non contraddittorie e, pertanto, esenti da vizi censurabili in questa sede.

La Corte d'appello, difatti, ha affermato che difettavano "le costrizioni esogene presupposte dall'art. 54 cod. pen.", e "la condotta tenuta dall'imputata doveva considerarsi sorretta da una scelta libera e volontaria di risolvere surrettiziamente la propria esigenza abitativa con grave detrimento per quanti al contrario si mantengono nei limiti legali".

Così argomentando, il Giudice d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 35590 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 267640) secondo cui l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non sussistendo ragioni di esonero - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natciil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 122 giugnó/ 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 26 maggio 2020, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo b) per non avere commesso il fatto e ha rideterminato la pena per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. (capo A). 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per un motivo privo di specificità. La ricorrente ha reiterato del tutto genericamente la doglianza già disattesa dalla Corte territoriale (v. f. 3 e 4 della sentenza impugnata) con argomentazioni corrette, logiche, non contraddittorie e, pertanto, esenti da vizi censurabili in questa sede. La Corte d'appello, difatti, ha affermato che difettavano "le costrizioni esogene presupposte dall'art. 54 cod. pen.", e "la condotta tenuta dall'imputata doveva considerarsi sorretta da una scelta libera e volontaria di risolvere surrettiziamente la propria esigenza abitativa con grave detrimento per quanti al contrario si mantengono nei limiti legali". Così argomentando, il Giudice d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 35590 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 267640) secondo cui l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non sussistendo ragioni di esonero - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 38477/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris