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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 ottobre 2023

Cassazione n. 35366/2023

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21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28126/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e difes o dall’ A vv.

Fabio CORLEO , giusta procura speciale in calce al ricorso, ex lege domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione,in ROMA, piazza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’Avv.Paolo DALMARTELLO , unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE Bruno BUOZZI n. 77, presso lo studio del secondo ; -controricorrente - C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 28126/2021 Pres.

C. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA]), e per essa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, ex legedomiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in ROMA, piazzaCavour; - controricorrente - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2096/2021 depositata il 05/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che

1. C on atto di citazione notificato in data 04/10/2017, [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Monza,[OSCURATO:SOCIETA]., dante causa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo nel merito di dichiarare nullo/annullabile/inefficace il recesso unilaterale della banca [OSCURATO:SOCIETA]. dagli affidamenti in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., per mancanza di giusta causa e, di conseguenza, dichiarare nulla/annullabile/inefficace l’escussione della garanzia fideiussoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 115.028,40, dichiarare il fideiussore liberato ai sensi dell’art. 1956 c.c. per violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte di [OSCURATO:SOCIETA], con vittoria di spese; con comparsa di costituzione erisposta si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto di ogni avversa istanza perché infondata in fatto e in dirittoed in via subordinata , la condanna dell’opponente nella sua qualità di fideiussore a pagare in favore della banca la somma capitale di € 113.191,53,quale saldo dovuto in relazione al rapporto dedotto in giudizio, oltre interessi convenzionalmente pattuiti dal dovuto al saldo, gli interessi C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 28126/2021 Pres.

C. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla domanda al saldo oltre le spese; in ogni caso: condannare l’opponente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., alle speseed anche al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa; con comparsa di intervento datata 18/06/2019 interveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale successore a titolo particolare ex artt. 58 D.lgs. n. 385/1993 e 111 c.p.c. di [OSCURATO:SOCIETA]., riportandosi integralmente a quanto già esposto, chiesto, dedotto e prodotto dalla predetta banca; con sentenza n. 2293/2019 il Tribunale di Monza rigettaval’opposizione confermando il decreto ingiuntivo, rigettava le domande dell’opponente, dichiarandoammissibile l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e irripetibili le spese di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell’opposta;

2. avverso la decisione del Tribunale proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]; si costitui va [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo il rigetto dell’appello; la Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 2096/2021 rigettava l’appello, confermava la sentenza di prime cure, con condanna dell’appellante alle spese di lite;

3. avverso la decisione della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi; ha resistito con controricorso a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e per essa, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e [OSCURATO:SOCIETA].; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. ; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; entrambe leparti resistenti hanno depositato rispettive memori e ; ritenuto che

1. C on il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; in particolare, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto il difensore di [OSCURATO:SOCIETA]munito di idonea procura alle liti nel giudizio monitorio , C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 28126/2021 Pres.

C. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi sebbenela relativa procura fosse stata rilasciata al difensore A vv. [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . ., soggetto appartenente allo stesso gruppo societario, ma diverso da [OSCURATO:SOCIETA].; 1.1.il motivo è inammissibile; il ricorrente reitera la censura già formulata ed esaminata come infondata dalla Corte territoriale e mostra di non confrontarsi conla ratio decidendi della decisione impugnata nella quale è espressamente e chiaramente affermato che la procura prodotta nel fascicolo del giudizio monitorio risulta correttamente rilasciata all’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA] ed è diversa ed ulteriore rispetto a quella criticata dall’allora appellanteMastronardi ( e qui rievocata dall o stesso odierno ricorrente) , cioè quella rilasciata daUnicredit [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tramite la mandataria Dobank,al predetto avvocato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo(pag. 10 della sentenza impugnata); 2.con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia l’omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; in particolare, la Corte d’appelloavrebbe fornito una “motivazione inadeguata, insufficiente e/o contraddittoria in merito ad un fatto controverso e certamente decisivo ai fini della decisione” riguardante l’apertura del credito in favore della società debitrice ([OSCURATO:SOCIETA]) per Euro 100.000,00, che eraavvenuta “sin dall’apertura del conto corrente bancario ” nel dicembre 2007, e non, come affermato dal Tribunale e dalla Corte d’appello,nel febbraio 2016; sostiene che vi era stato un evidente errore tecnico di caricamento del documento attestante tale circostanza (doc. 4) nel sistema informatico (PCT), ritenuto dal giudice d’appello “prodotto in maniera incompleta”, errore però non imputabile all’opponente; secondo il ricorrente, dall’esame di tale circostanza risultava l’inesistenza dello sconfinamento, datoche [OSCURATO:SOCIETA] aveva concesso un affidamento a [OSCURATO:SOCIETA] per Euro 100.00,00 nel 2007 e un altro distinto,per Euro 20.000,00, nel 2013, con conseguente assenza di sconfinamento a carico della debitrice principale, C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 28126/2021 Pres.

C. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi tale da giustificare la revoca degli affidamenti ed il trattenimento dell’intero ammontare della garanzia prestata; 2.1.Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso; In via generale, è ben noto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 n.5 c.p.c. –applicabile alle sentenze pubblicate dopo l´11 settembre 2012 e dunque pacificamente anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata nel luglio del 2021 – il controllo sulla motivazione è dunque possibile, per un verso, solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza (enon più, della insufficienza), per l’altro, solo con riferimento all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione e sia decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; il ricorrente, sebbene denunci formalmente l’omesso esame di un fatto che aveva costituito oggetto di discussione, tuttavia nella sostanza lamenta l’omesso esame di elementi istruttori da parte del giudice di appello dolendosi, in particolare, del mancatoesame del doc. 4 ( in merito al cui contenuto non illustra peraltro alcunchè) per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello a cui è motivatamente pervenuto il giudice del merito; una simile rivalutazione di fatti e circostanze, già inammissibile nella vigenza del vecchio testo dell’art.360 n.5 c.p.c., lo è a più forte ragione alla luce della vigente formulazione della norma, specie se si C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 28126/2021 Pres.

C. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi consideri che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

In altri termini, l’omesso esame di elementi istruttori non è di per sé sindacabile in sede di legittimità in quanto non integra, per ciò stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass civ., Sez.

Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629831 e 629834; v. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21257 dell’8 ottobre 2014, Rv. 632914;Sez. 2 - , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018); nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, e come correttamente rilevato dalle stesse parti resistenti, la Corte territoriale ha mostrato di aver debitamente esaminato le risultanze probatorie emergenti dall’istruttoria esperita, non incorrendo in alcuna omissione riguardante un fatto che, se analizzato, avrebbe potuto comportare una decisione diversa;

3. i n conclusione , il ricorso è inammissibile , le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano in favore delle parti resistenti come da dispositivo; Non si ravvisano i presupposti per la pur sollecitata condanna del ricorrenteal pagamento di somma ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., non risultando manifesto un abuso dello strumento processuale con riferimento a questo giudizio di legittimità; C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 28126/2021 Pres.

C. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi dichiara inammissibileil ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle part i resistenti, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28126/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e difes o dall’ A vv. Fabio CORLEO , giusta procura speciale in calce al ricorso, ex lege domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione,in ROMA, piazza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’Avv.Paolo DALMARTELLO , unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE Bruno BUOZZI n. 77, presso lo studio del secondo ; -controricorrente - C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 28126/2021 Pres. C. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA]), e per essa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, ex legedomiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in ROMA, piazzaCavour; - controricorrente - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2096/2021 depositata il 05/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che 1. C on atto di citazione notificato in data 04/10/2017, [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Monza,[OSCURATO:SOCIETA]., dante causa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo nel merito di dichiarare nullo/annullabile/inefficace il recesso unilaterale della banca [OSCURATO:SOCIETA]. dagli affidamenti in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., per mancanza di giusta causa e, di conseguenza, dichiarare nulla/annullabile/inefficace l’escussione della garanzia fideiussoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 115.028,40, dichiarare il fideiussore liberato ai sensi dell’art. 1956 c.c. per violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte di [OSCURATO:SOCIETA], con vittoria di spese; con comparsa di costituzione erisposta si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto di ogni avversa istanza perché infondata in fatto e in dirittoed in via subordinata , la condanna dell’opponente nella sua qualità di fideiussore a pagare in favore della banca la somma capitale di € 113.191,53,quale saldo dovuto in relazione al rapporto dedotto in giudizio, oltre interessi convenzionalmente pattuiti dal dovuto al saldo, gli interessi C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 28126/2021 Pres. C. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla domanda al saldo oltre le spese; in ogni caso: condannare l’opponente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., alle speseed anche al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa; con comparsa di intervento datata 18/06/2019 interveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale successore a titolo particolare ex artt. 58 D.lgs. n. 385/1993 e 111 c.p.c. di [OSCURATO:SOCIETA]., riportandosi integralmente a quanto già esposto, chiesto, dedotto e prodotto dalla predetta banca; con sentenza n. 2293/2019 il Tribunale di Monza rigettaval’opposizione confermando il decreto ingiuntivo, rigettava le domande dell’opponente, dichiarandoammissibile l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e irripetibili le spese di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell’opposta; 2. avverso la decisione del Tribunale proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]; si costitui va [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo il rigetto dell’appello; la Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 2096/2021 rigettava l’appello, confermava la sentenza di prime cure, con condanna dell’appellante alle spese di lite; 3. avverso la decisione della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi; ha resistito con controricorso a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e per essa, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e [OSCURATO:SOCIETA].; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. ; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; entrambe leparti resistenti hanno depositato rispettive memori e ; ritenuto che 1. C on il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; in particolare, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto il difensore di [OSCURATO:SOCIETA]munito di idonea procura alle liti nel giudizio monitorio , C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 28126/2021 Pres. C. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi sebbenela relativa procura fosse stata rilasciata al difensore A vv. [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . ., soggetto appartenente allo stesso gruppo societario, ma diverso da [OSCURATO:SOCIETA].; 1.1.il motivo è inammissibile; il ricorrente reitera la censura già formulata ed esaminata come infondata dalla Corte territoriale e mostra di non confrontarsi conla ratio decidendi della decisione impugnata nella quale è espressamente e chiaramente affermato che la procura prodotta nel fascicolo del giudizio monitorio risulta correttamente rilasciata all’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA] ed è diversa ed ulteriore rispetto a quella criticata dall’allora appellanteMastronardi ( e qui rievocata dall o stesso odierno ricorrente) , cioè quella rilasciata daUnicredit [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tramite la mandataria Dobank,al predetto avvocato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo(pag. 10 della sentenza impugnata); 2.con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia l’omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; in particolare, la Corte d’appelloavrebbe fornito una “motivazione inadeguata, insufficiente e/o contraddittoria in merito ad un fatto controverso e certamente decisivo ai fini della decisione” riguardante l’apertura del credito in favore della società debitrice ([OSCURATO:SOCIETA]) per Euro 100.000,00, che eraavvenuta “sin dall’apertura del conto corrente bancario ” nel dicembre 2007, e non, come affermato dal Tribunale e dalla Corte d’appello,nel febbraio 2016; sostiene che vi era stato un evidente errore tecnico di caricamento del documento attestante tale circostanza (doc. 4) nel sistema informatico (PCT), ritenuto dal giudice d’appello “prodotto in maniera incompleta”, errore però non imputabile all’opponente; secondo il ricorrente, dall’esame di tale circostanza risultava l’inesistenza dello sconfinamento, datoche [OSCURATO:SOCIETA] aveva concesso un affidamento a [OSCURATO:SOCIETA] per Euro 100.00,00 nel 2007 e un altro distinto,per Euro 20.000,00, nel 2013, con conseguente assenza di sconfinamento a carico della debitrice principale, C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 28126/2021 Pres. C. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi tale da giustificare la revoca degli affidamenti ed il trattenimento dell’intero ammontare della garanzia prestata; 2.1.Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso; In via generale, è ben noto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 n.5 c.p.c. –applicabile alle sentenze pubblicate dopo l´11 settembre 2012 e dunque pacificamente anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata nel luglio del 2021 – il controllo sulla motivazione è dunque possibile, per un verso, solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza (enon più, della insufficienza), per l’altro, solo con riferimento all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione e sia decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; il ricorrente, sebbene denunci formalmente l’omesso esame di un fatto che aveva costituito oggetto di discussione, tuttavia nella sostanza lamenta l’omesso esame di elementi istruttori da parte del giudice di appello dolendosi, in particolare, del mancatoesame del doc. 4 ( in merito al cui contenuto non illustra peraltro alcunchè) per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello a cui è motivatamente pervenuto il giudice del merito; una simile rivalutazione di fatti e circostanze, già inammissibile nella vigenza del vecchio testo dell’art.360 n.5 c.p.c., lo è a più forte ragione alla luce della vigente formulazione della norma, specie se si C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 28126/2021 Pres. C. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi consideri che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. In altri termini, l’omesso esame di elementi istruttori non è di per sé sindacabile in sede di legittimità in quanto non integra, per ciò stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass civ., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629831 e 629834; v. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21257 dell’8 ottobre 2014, Rv. 632914;Sez. 2 - , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018); nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, e come correttamente rilevato dalle stesse parti resistenti, la Corte territoriale ha mostrato di aver debitamente esaminato le risultanze probatorie emergenti dall’istruttoria esperita, non incorrendo in alcuna omissione riguardante un fatto che, se analizzato, avrebbe potuto comportare una decisione diversa; 3. i n conclusione , il ricorso è inammissibile , le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano in favore delle parti resistenti come da dispositivo; Non si ravvisano i presupposti per la pur sollecitata condanna del ricorrenteal pagamento di somma ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., non risultando manifesto un abuso dello strumento processuale con riferimento a questo giudizio di legittimità; C.C. 20 ottobre2023 r.g.n. 28126/2021 Pres. C. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi dichiara inammissibileil ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle part i resistenti, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contribut
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