CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 gennaio 2019
Cassazione n. 24198/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19121/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA presso lo studiodell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e dife nde ; -controricorrente - nonché PAOLOPENNINI;Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 19121/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -intimato - avversola sentenza n. 4/2019 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNAdepositatail 3/01/2019; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 19121/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 3/1/2019, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale giudice di primo grado, per quelche ancora rileva in questa sede , ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di quanto a quest’ultima dovuto quale fideiussor i della [OSCURATO:PERSONA].r.l. in relazione a un contratto di leasing da quest’ultima conclusocon la [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); a fondamento della decisione assunta, la corte territo riale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cuiaveva condannato il Santi e il Pennini alla corresponsione, in favore diUnicredit [OSCURATO:SOCIETA]., delle somme da quest’ultima rivendicate, oltre agli accessori, in relaz ione al contratto di leasing dedotto in giudizio a seguito del fallimento della società debitrice principale intervenutoprima della scadenza del contratto, dovendo escludersi che ilprimo giudice fosse incorso nel vizio di extrapetizione denunciato da i fideiussori, e dovendo altresì ritenersi infondate le deduzioni svolte da questi ultimi con riguardo ai dedotti inadempimenti della società creditriceo alla pretesa prescrizione del credito dalla stessa azionato; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione; laDo [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,resiste con controricorso; PaoloPennini non ha svolto difese in questa sede; concomparsa successivame nte depositata, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualitàspiegata, si è costituita con un nuovo difensore; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 112 e 183, co. 6, c.p.c., degli artt. 1362 e 1375, degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 113 c.p.c. (in relazione Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 19121/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la cort e territoriale erroneamenteomesso di rilevare il vizio di extrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado per aver condannato il Santi alla corresponsione, in favore della controparte, della penale risarcitoria previstadal contratto di le asing dedotto in giudizio, laddove, nel corso del giudizio di primo grado, la controparte si era limitata (salve le tardive modificazioni della domanda) alla sola rivendicazione del pagamento dei canoni relativi al medesimo contratto, con la conseguente pa lese violazione del principio che impone la corrispondenza tra il ‘chiesto e il pronunciato’ ai sensi dell’art. 112 c.p.c.; ilmotivo è inammissibile ; osservapreliminarmente il Collegio come l’odierno ricorrente non abbia adeguatamente assolto ai propri o neri di completa e puntuale allegazione del ricorso imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c. , essendosi lo stesso sottratto al dovere di allegare o, quantomeno, di riprodurre i contenutidegli atti introduttivi del giudizio della controparte, al fine di consentirnela lettura da parte del giudice di legittimità per procedere allaverifica della fondatezza della censura proposta ; ciòposto, varrà in ogni caso segnalare come la corte territoriale abbia espressamente sottolineato come, nel caso di specie, non potesseravvisarsi alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato poiché “le disposizioni del contratto prevedevano a titolo di penale, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, ancorché non espressamente richiamate nel ricors o perdecreto ingiuntivo, le medesime poste richieste con la procedura monitoriae dunque il tribunale, nella sua decisione, ha solo collegato larichiesta della concedente al patto contrattuale relativo alla penale risarcitoriache questa aveva omesso di menzionare nella sua domanda di ingiunzione, che non aveva qualificato nello specifico, senza per Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 19121/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri questo incorrere in alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., bensì limitandosi ad interpretare la domanda alla luce delle risultanze di causae da documenti in atti” ; daquesta prospettiva , è appena il caso di richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'interpretazioneoperata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale, è asso ggettabile al controllo dilegittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dal la medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteriermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazioneriferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (Sez. 3, Ordinanza n. 25826 del l’ 1/09/2022, Rv. 665645 – 01;Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/ 02/2014, Rv. 629624 – 01; Sez. L, Sentenza n. 17947 del l’ 8/08/2006, Rv. 591719 – 01; Sez. L, Sentenzan. 2467 del 6/02/2006, Rv. 586752 - 01) ; peraltro, il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura d elle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Sez. 1, Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017, Rv. 645079 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015,Rv. 637476 - 01) ;Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 19121/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nellaspecie, il ricorrente, lungi dallo specificare i modi o le forme dell’eventualescostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legaliche ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda giudiziale,risulta essersi limitato ad argomentare unicamente il proprio dissensodall’interpretazione fornita dal giudic e d’appello (sulla scia di quella fatta propria dal giudice di primo grado), così risolvendo le censureproposte ad una questione di fatto non proponibile in sede di legittimità; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., degli artt. 1418 e 1421 c.c.,dell’art. 2 della legge n. 287/90 e dell’art. 644 c.p. (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare d’ufficio la nulli tà della fideiussione conclusa dalle parti, avendo le stesse richiamato, tra le pattuizioni concordate,i contenuti di uno schema ABI, già sanzionato dall’Autorità garantedella concorrenza e del mercato come espressione di un’intesa anticoncorrenziale tra imprese bancarie, di per sé suscettibile di determinare la nullità dei contratti destinati a recepirne il valore normativo, e per avere la corte territoriale altresì erroneamente omessodi rilevare d’ufficio la nullità del contratto di fideiussione per averele parti concordato un tasso d’interessi di entità superiore al c.d. ‘tasso-soglia’previsto dalla normativa antiusura; ilmotivo è infondato. con riguardo alla questione relativa all’eccepita nullità della fideiussione prestata dall’odierno ricorrente siccome asseritamente conclusa recependo lo schema generale al riguardo predisposto dall’A.B.I.(schema già riconosciuto in sede giurisprudenziale – e dalla stessaAutorità Garante – contrario all’art. 2 della legge n. 287/90, in quanto espressivo di intese, o comunque di iniziative negoziali tra imprese bancarie, illecitamente anticoncorrenziali), varrà rilevare Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 19121/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri come, secondo l’orientamento fatto pr oprio dalle Sezioni Unite di questaCorte di cassazione, i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle soleclausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 d el 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, debbano ritenersi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema un ilaterale costituentel'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Sez. U, Sentenzan. 41994 del 30/12/2021, Rv. 663507 - 01) ; in forza di tale principio, conseguentemente, in tanto una fideiussioneconclusa a valle di intese illecitamente anticoncorrenziali può dichiararsi (parzialmente) nulla, in quanto si accerti che detta fideiussione riproduca clausole proprie dello schema costituente l’intesaanticoncorrenziale vietata, e salvo che non sia desumibile dal contratto,ossia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (conf. Sez. 3, Ordinanza n. 34418 del 23 novembre 2022, in motivazione); datanto deriva, ai fini della pronuncia della nullità (parziale) della fideiussione impugnata, la necessità che il giudice proceda a una preliminare verifica della corrispondenza di (talune) clausole del contratto impugnato con quelle contenute nello schema generale costituente l’intesa vietata, nonché alla successiva verifica dell’esistenzadi una volontà delle parti intesa alla conservazione della validitàdel negozio privo delle clausole nulle ; si tratta, all’evidenza, di un accertamento di nullità che presuppone, tanto una verifica documentale estesa all’esame comparativo del contenu ti del contratto di fideiussione impugnato e delloschema generale costituente l’intesa vietata, quanto l’esame del Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 19121/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri complessivocomportamento negoziale delle parti, al fine di desumerne (o di escludere) l’effettivo ricorso di una volontà contraria al riconoscimentodella nullità parziale: verifiche ed esami pacificamente eseguibili d’ufficio, in sede di legittimità, nei soli casi in cui non sia necessariol’esecuzione di ulteriori accertamenti di fatto (v., sul punto Sez.2, Ordinanza n. 20438 del 29/07/201 9, Rv. 654889 – 01, secondo cuinel giudizio di cassazione la nullità è rilevabile d’ufficio solo se siano acquisitiagli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza); nelcaso di specie, varrà rilevare come il ricorrente abbia del tutto trascuratodi provvedere al deposito in giudizio dello schema dell’A.B.I. oggetto del rilevato giudizio di illiceità anticoncorrenziale, con la conseguente impossibilità, in questa sede, di procedere ad alcuna verifica,tanto dei termini (o dei limiti) entro i quali la fideiussione in questioneabbia effettivamente recepito le clausole di quello schema dell’A.B.I.,quanto (e soprattutto) della misura entro cui possa ritenersi desumibile una volontà delle parti intesa a mantenere comunque in vigore la fideiussione nonostante l’espunzione di eventuali clausole nulle; ilcomplesso delle considerazioni che precedono induce, pertanto, a ritenere superata la questione concernente la dedotta (ma non adeguatamente attestata) nullità della fideiussione imp ugnata in questa sede, nella specie sollevata senza il conforto di un adeguato supportoprobatorio a suo sostegno ; allostesso modo, la rilevata nullità della convenzione di interessi siccomeasseritamente conclusa in violazione del tasso soglia previsto dalla normativa antiusura deve ritenersi del tutto priva di sostegno probatorio, avendo peraltro lo stesso ricorrente sottolineato e riconosciuto come l’eventuale prova di tale superamento avrebbe Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 19121/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri potuto acquisirsi attraverso l’espletamento di una c.t.u. (c fr. pag. 20 delricorso); conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamenteinvertito gli oneri probatori tra le parti in relazione alla dimostrazione dell’intervenuta maturazione, o meno, del periodo di prescrizionedel credito azionato dalla banca avversaria; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come, a i sensi dell’art. 2 697 c.c. , costituisc a un precisoonere della parte che la solleva fornire la prova de i fatti su cui l’eccezioneproposta risulta fondata ; in particolare, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa C orte, l’ eccezione di prescrizione deve sempre fondarsisu fatti allegati dalla parte e il debitore che la solleva ha l ’ onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l ’ esercizio del diritto, determinal ’ inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c.,restando escluso che il giudice possa accogliere l ’ eccezione sulla base di un fatto diverso (v. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14135 del 23/05/2019,Rv. 6540 16 - 01) ; alriguardo, l a corte territoriale ha espressamente rilevato come il Santiabbia del tutto omesso di comprovare l’effettivo superamento , ad operadi controparte, dei termini di prescrizione spe cifi camente eccepiti conriferimento al relativo cred ito ; nessunaviolazione dell’art. 2697 c.c. (oltre che degli altri parametri normativigenericamente richiamati in ricorso) , pertanto, può ritenersi imputabile al giudice d’appello, non avendo, peraltro, l’odierno ricorrente neppure indicato gli estremi di uno specifico fatto eventualmente valutabile ai fini di un computo della prescrizione in ipotesia sé favorevole ;Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 19121/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 112, 113 e 132 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att.c.p.c., degli artt 1418 e 1421 c.c., degli artt. 117 e 119 del testo unicobancario e dell’art. 2 della legge n. 287/90 (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erronea mente omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità della clausola con l a quale le parti avevano dispensato la concedente dagli obbli ghi di informazioneal fideiussore alla stessa imposti dalla legge; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come la corte territoriale, dopo aver rilevato l’avvenuta stipulazione , tra le parti, di una clausola con la quale la concedenteera stata esonerata dal fornire le necessarie informazioni al fideiussore in relazione al rapporto fondamentale, ha altresì sottolineatocome, in ogni caso, “ in considerazione della pubblicità che necessariamenteprecede le vendite all’asta, nonché del ruolo rivestito nell’amministrazionedella società fallita dei due fideiussori (presidente e consigliere delegato) ” dovesse esclude rsi “ ch e a costoro fosse preclusal’opportunità di seguire le vicende del macchinario oggetto di leasing”(cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) ; si tratt a di una ratio decidendi , autonomamente posta a fondamentodella decisione impugnata , con la quale la corte d ’appello haescluso l’inadempimento della banca per la violazione degli obblighi informativi in favore del fideiussore: la mancata censura di tale specifica e autonoma ratio decidendi vale a escludere l’ammissibilità dell’impugnazione, da parte del ricorre nte, della nullità della clausola con la quale le parti avevano convenuto l’esonero della banca dall’obbligodi informazione in favore del fideiussore, dovendo ritenersi formato il giudicato interno su tale giustificazione dell’accertamento negativodell’inadempimento della banca per violazione degli obblighi informativisu di essi incombenti ;Adunanzadel 22 giugno 2023 - R.G. n. 19121/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale , quando la sentenza assoggettata ad imp ugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi , ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata,piuttosto che per carenza di interesse ( Sez. 3, Sentenza n. 13880del 06/07/2020 , Rv. 658309 - 01) ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il r igetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unifi cato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 4.500,00, oltre alle spese forfettarie nell