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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 41797/2022

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la seguente SENTEN2:A sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le richieste dei difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, in replica alle richieste del Pubblico ministero, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato, riducendo la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, r.d. n. 267 del 1942, la sentenza del 20 giugno 2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Macerata che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il

4. delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e lo aveva condannato, applicate le circostanze attenuanti generiche e la diminuzione di pena per la scelta del rito, alla pena ritenuta di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere, quale amministratore della Tranceria SL di [OSCURATO:PERSONA] & C. dichiarata fallita il 30 settembre 2015, distratto la somma di euro 4.000,00 donandola al fratello, la somma di circa euro 30.000,00 prelevata indicando in contabilità la causale «prelevamento soci», nonché la somma di euro 16.000,00 risultante dal conto cassa e non consegnata al curatore.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942 stante l'erronea indicazione, nel capo di imputazione, degli importi oggetto di distrazione, nonché l'utilizzo delle SOMME che si assumono distratte per estinguere debiti della società, come risultava dalla relazione del consulente tecnico di parte.

Nel caso di specie doveva, quindi, escludersi il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta.

Le prove prodotte dall'imputato dimostravano l'insussistenza del fatto contestato.

In via subordinata, il fatto andava qualificato come bancarotta preferenziale.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione alla dazione della somma di euro 4.000,00 a [OSCURATO:PERSONA], la violazione del citato art. 216, sostenendo che la dazione solo in apparenza era estranea agli scopi sociali.

Aggiunge il ricorrente che, se di donazione si trattava, il curatore poteva agevolmente recuperare la somma ai sensi dell'art. 64 r.d. n. 267 del 1942, cosicché la condotta era priva di rilevanza penale.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che, anche in virtù delle prove allegate dalla difesa, le condotte distrattive integrano il meno grave reato di bancarotta semplice, in quanto si trattava di spese eccessive o superflue o operazioni di grave imprudenza, anche finalizzate a ritardare il fallimento e comunque mai attuate allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge penale in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il suddetto beneficio poteva essere concesso anche in caso di condanna ad una pena che, cumulata con quella irrogata con una prec:edente condanna, 2 il superasse i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., purché il reato di cui alla precedente condanna fosse stato dichiarato estinto.

La Corte di appello aveva illegittimamente rigettato l'istanza di applicazione del beneficio limitandosi ad affermare che il precedente penale a carico dell'imputato era ostativo.

La Corte territoriale avrebbe potuto tenere conto di detto precedente ai fini del giudizio prognostico, ma in ordine a questo la sentenza risultava del tutto carente di motivazione.

In ogni caso non si spiegava perché un precedente penale per fatti risalenti ad altre venti anni prima impedisse di ritenere che in futuro l'imputato si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati.

Né il reato per il quale si procede in questa sede, sostiene il ricorrente, è tale, per intensità del dolo o per gravità della condotta, da impedire un positivo giudizio prognostico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto poggiano su una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici del merito ed alla quale il ricorrente perviene sulla base di una diversa valutazione delle prove acquisite in giudizio.

Le censure del ricorrente attengono, pertanto, esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità.

La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11)2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Le doglianze del ricorrente, invero, si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte di cassazione.

2. Inammissibile è anche il secondo motivo.

Esso è estremamente generico, laddove con esso si afferma che la somma è stata utilizzata per scopi non estranei alla società fallita, ed è pure manifestamente infondato, laddove si afferma che il reato sarebbe insussistente perché il curatore avrebbe potuto recuperare la somma ai sensi dell'art. 64 r.d. n. 267 del 1942.

Questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di bancarotta fraudolenta, che il recupero, da parte della curatela, dei beni non consegnati dal fallito non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, il quale - perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore - viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della res rappresenta solo un posterius - equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto - avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori (ex multis, Sez. 5, n. 13820 del 03/03/2020, Biondini, Rv. 278951).

3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L'imputato risulta già condannato per delitto alla pena detentiva di mesi undici di reclusione, oltre alla multa, e tale pena, cumulata con quella di anno uno e mesi quattro di reclusione, è superiore al limite di cui all'art. 163 cod. pen.

E' ben vero che il reato di cui alla precedente condanna riportata con sentenza di applicazione di pena del 22 giugno 1994, si è estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. come riconosciuto dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 3 dicembre 2016.

Tuttavia, le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di sentenza di patteggiamento, che l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione) deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529; vedi anche: Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076).4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTEN2:A sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le richieste dei difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, in replica alle richieste del Pubblico ministero, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato, riducendo la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, r.d. n. 267 del 1942, la sentenza del 20 giugno 2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Macerata che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il 4. delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e lo aveva condannato, applicate le circostanze attenuanti generiche e la diminuzione di pena per la scelta del rito, alla pena ritenuta di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere, quale amministratore della Tranceria SL di [OSCURATO:PERSONA] & C. dichiarata fallita il 30 settembre 2015, distratto la somma di euro 4.000,00 donandola al fratello, la somma di circa euro 30.000,00 prelevata indicando in contabilità la causale «prelevamento soci», nonché la somma di euro 16.000,00 risultante dal conto cassa e non consegnata al curatore. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942 stante l'erronea indicazione, nel capo di imputazione, degli importi oggetto di distrazione, nonché l'utilizzo delle SOMME che si assumono distratte per estinguere debiti della società, come risultava dalla relazione del consulente tecnico di parte. Nel caso di specie doveva, quindi, escludersi il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta. Le prove prodotte dall'imputato dimostravano l'insussistenza del fatto contestato. In via subordinata, il fatto andava qualificato come bancarotta preferenziale. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione alla dazione della somma di euro 4.000,00 a [OSCURATO:PERSONA], la violazione del citato art. 216, sostenendo che la dazione solo in apparenza era estranea agli scopi sociali. Aggiunge il ricorrente che, se di donazione si trattava, il curatore poteva agevolmente recuperare la somma ai sensi dell'art. 64 r.d. n. 267 del 1942, cosicché la condotta era priva di rilevanza penale. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che, anche in virtù delle prove allegate dalla difesa, le condotte distrattive integrano il meno grave reato di bancarotta semplice, in quanto si trattava di spese eccessive o superflue o operazioni di grave imprudenza, anche finalizzate a ritardare il fallimento e comunque mai attuate allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge penale in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il suddetto beneficio poteva essere concesso anche in caso di condanna ad una pena che, cumulata con quella irrogata con una prec:edente condanna, 2 il superasse i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., purché il reato di cui alla precedente condanna fosse stato dichiarato estinto. La Corte di appello aveva illegittimamente rigettato l'istanza di applicazione del beneficio limitandosi ad affermare che il precedente penale a carico dell'imputato era ostativo. La Corte territoriale avrebbe potuto tenere conto di detto precedente ai fini del giudizio prognostico, ma in ordine a questo la sentenza risultava del tutto carente di motivazione. In ogni caso non si spiegava perché un precedente penale per fatti risalenti ad altre venti anni prima impedisse di ritenere che in futuro l'imputato si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati. Né il reato per il quale si procede in questa sede, sostiene il ricorrente, è tale, per intensità del dolo o per gravità della condotta, da impedire un positivo giudizio prognostico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto poggiano su una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici del merito ed alla quale il ricorrente perviene sulla base di una diversa valutazione delle prove acquisite in giudizio. Le censure del ricorrente attengono, pertanto, esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11)2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Le doglianze del ricorrente, invero, si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte di cassazione. 2. Inammissibile è anche il secondo motivo. Esso è estremamente generico, laddove con esso si afferma che la somma è stata utilizzata per scopi non estranei alla società fallita, ed è pure manifestamente infondato, laddove si afferma che il reato sarebbe insussistente perché il curatore avrebbe potuto recuperare la somma ai sensi dell'art. 64 r.d. n. 267 del 1942. Questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di bancarotta fraudolenta, che il recupero, da parte della curatela, dei beni non consegnati dal fallito non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, il quale - perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore - viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della res rappresenta solo un posterius - equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto - avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori (ex multis, Sez. 5, n. 13820 del 03/03/2020, Biondini, Rv. 278951). 3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'imputato risulta già condannato per delitto alla pena detentiva di mesi undici di reclusione, oltre alla multa, e tale pena, cumulata con quella di anno uno e mesi quattro di reclusione, è superiore al limite di cui all'art. 163 cod. pen. E' ben vero che il reato di cui alla precedente condanna riportata con sentenza di applicazione di pena del 22 giugno 1994, si è estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. come riconosciuto dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 3 dicembre 2016. Tuttavia, le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di sentenza di patteggiamento, che l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione) deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529; vedi anche: Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076).4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del
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