CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12637/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono separatamente avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna: di entrambi per il concorso nel reato di furto in abitazione aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; del solo Curci per il reato di ricettazione. Ritenuto che i motivi di ricorso presentati dalla difesa dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] - rispettivamente afferenti alla violazione dell'art. 59, comma 2, cod. pen. per avere la Corte territoriale addebitato l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. alla ricorrente senza che la stessa ne avesse conoscenza o senza che la circostanza potesse considerarsi conoscibile, alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., nonché ai correlati vizi motivazionali -si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso presentato dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva e sul giudizio ex art. 69 cod. pen. espresso in termini di mera equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato, poiché: in punto di recidiva, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione (cfr. pag. 4); mentre circa l'art. 69 cod. pen., le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 4), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. C