CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 48680/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati di concorso nel tentato omicidio di Gabriele, Francesco e [OSCURATO:PERSONA] e di detenzione e porto illegali di pistola calibro 7,65, fatti commessi in Messina 1'11 gennaio 2016. Con sentenza in data 28 gennaio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati ascritti, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e alle statuizioni civili. Con sentenza pronunciata in data 13 settembre 2021 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta all'imputato ad anni dieci di reclusione, con conferma nel resto. Nel pomeriggio dell'il. gennaio 2016 Gabriele e [OSCURATO:PERSONA] si presentavano al pronto soccorso dell'ospedale di Messina, con ferite da arma da fuoco. Nell'immediatezza, il fatto era ricostruito sulla base della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], parente dei feriti e presente al pronto soccorso, il quale riferiva di essersi trovato in auto assieme ai nipoti, quando l'auto veniva avvicinata da uno scooter con due giovani, il cui passeggero esplodeva numerosi colpi di pistola, attingendo i due Ferrara. Sul posto, gli inquirenti rinvenivano sei bossoli calibro 7,65 e constatavano che l'auto Audi del Ferrara presentava sei fori d'entrata al lato conducente e i finestrini infranti. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di essere convinto di essere stato l'obiettivo del killer, che aveva riconosciuto in [OSCURATO:PERSONA], soggetto con il quale aveva avuto un acceso diverbio, a causa della relazione sentimentale tra [OSCURATO:PERSONA], cugina del [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], relazione osteggiata dal [OSCURATO:PERSONA] in ragione della scelta collaborativa con gli inquirenti intrapresa da [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all'identificazione del conducente lo scooter, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva riconosciuto in quanto portava un casco, inizialmente i sospetti erano stati indirizzati su [OSCURATO:PERSONA], fratello del [OSCURATO:PERSONA], sulla base del nome "Saruccio" con il quale il [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto al conducente al momento della fuga, ma in breve i sospetti si erano indirizzati su [OSCURATO:PERSONA], collega di lavoro del [OSCURATO:PERSONA]. L'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] come conducente dello scooter emergeva nel corso più conversazioni oggetto di captazione: - il 14 gennaio 2016, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - il 18 febbraio 2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e la figlia Simona, dove il primo faceva riferimento a notizie apprese nel corso di colloquio su facebook con il [OSCURATO:PERSONA] stesso, presentatosi con falso nome, che aveva ammesso le proprie responsabilità; e veniva indicata: - nelle sommarie informazioni testimoniali del 3 maggio 2016 da [OSCURATO:PERSONA], che dava conto di quel colloquio su facebook, poi documentato tramite estrapolazione del contenuto, che dava conferma che l'interlocutore "Fiumara" era l'imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale in quel colloquio aveva ammesso l'addebito; - nelle sommarie informazioni testimoniali del 4 maggio 2016 da [OSCURATO:PERSONA], che riferiva quanto appreso dal fratello Sebastiano; - nel dibattimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], all'udienza in data 9 maggio 2019, da [OSCURATO:PERSONA] che riferiva che nell'agosto 2016 aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA] presso il ristorante della suocera, ed aveva appreso che [OSCURATO:PERSONA] aveva condotto lo scooter, che aveva sparato [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA] aveva segnalato al gruppo di fuoco l'arrivo dell'obiettivo, e che la pistola era stata procurata da [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato aveva negato l'addebito, riferendo che il giorno del fatto era stato in compagnia di una donna della quale non poteva fornire le generalità. Veniva ritenuta la sussistenza della premeditazione, avendo [OSCURATO:PERSONA] condiviso la fase preparatoria tanto da sapere chi aveva procurato la pistola, e della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., essendo il fatto, compiuto in pieno giorno e nel territorio di influenza della cosca di riferimento del [OSCURATO:PERSONA], finalizzato a riaffermare della cosca [OSCURATO:PERSONA] rispetto al sodalizio facente capo ai Ferrara. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 192 cod. pen. e il difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza. Con riguardo alle dichiarazioni testimoniali dei germani Ferrara doveva essere applicata la norma di cui all'art. 192,comma 3, cod. proc. pen., essendo i Ferrara collaboratori di giustizia, già aderenti a sodalizio di stampo mafioso, ed essendo stata riconosciuta l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Era stata ritenuta la consapevolezza, in capo al ricorrente, dell'azione criminale sul rilievo che [OSCURATO:PERSONA] non aveva risposto, nella interlocuzione sui soda!, alla contestazione di an aver incitato il [OSCURATO:PERSONA] a sparare, ma tale accertamento non aveva considerato che era documentato il dialogo su facebook nel corso del quale il ricorrente aveva negato di aver incitato il [OSCURATO:PERSONA].Il rilievo determina anche carente motivazione sulla attendibilità delle dichiarazioni di accusa, atteso che il Ferrara non aveva riferito alla nipote Simona l'esatto contenuto del dialogo tramite facebook con il [OSCURATO:PERSONA]. E' illogico ritenere attendibile Ferrara nella parte in cui riferisce dichiarazioni auto accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], e ritenere non attendibile lo stesso [OSCURATO:PERSONA] quando afferma di non essere stato a conoscenza del piano criminale. Inoltre, non era stato chiarito il silenzio di [OSCURATO:PERSONA] su quanto avvenuto presso il ristorante [OSCURATO:PERSONA]. Le modalità esecutive dell'agguato non erano di per sé indicatrici del dolo omicidiario del conducente dello scooter. Il giudizio sulla premeditazione non aveva tenuto conto che il bagaglio informativo di [OSCURATO:PERSONA] sul procacciamento dell'arma poteva essere stato frutto di notizie apprese dopo il fatto. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del capo 1 - nel difetto di prova certa della consapevolezza in ordine al fine omicidiario del piano criminale - e al diniego della diminuente di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sull'aggravante dell'agevolazione mafiosa, non essendo stata vagliata l'ipotesi alternativa concernente un movente solo passionale dell'azione. Con il quarto motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla premeditazione. Con il quinto motivo viene denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore delle parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ha depositato foglio di conclusioni e la nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, complessivamente considerato, va respinto. 1. I motivi primo e secondo censurano il giudizio di colpevolezza sotto diversi profili: - per violazione della legge processuale, in relazione alla qualifica dei dichiaranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- per difetto di motivazione, in relazione alla valutazione di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e all'assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni di accusa; - per difetto di motivazione del giudizio sull'accertamento del dolo. 1.1. Quanto alla prima questione, il primo motivo è generico, sia perché non indica il procedimento nel quale sarebbero indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] né la ragione di connessione con il presente procedimento, sia perché nemmeno deduce di aver già prospettato la questione con l'atto di appello. Si deve aggiungere che il contenuto del motivo, peraltro, appare, da questo punto di vista, perplesso, in quanto riconosce a [OSCURATO:PERSONA] "il ruolo di teste" e denuncia come "intrinsecamente illogico", e non in violazione di legge, l'assunto secondo il quale non sono necessari riscontri esterni alle dichiarazioni di accusa. 1.2. La censura del giudizio di colpevolezza sì concentra nella carenza motivazionale della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di accusa rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, i punti critici riguardano la tardività delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al momento nel quale aveva ricevuto l'informazione circa il coinvolgimento del ricorrente nel fatto; il carattere de relato delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; la equivocità della dichiarazione confessoria attribuita al [OSCURATO:PERSONA]; l'assenza di riscontri esterni. Il motivo è infondato. Il giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente è stato fondato sulle dichiarazioni confessorie dallo stesso rese, dapprima, nel febbraio 2016 a [OSCURATO:PERSONA] con una comunicazione via social e, quindi, nell'agosto 2016 direttamente a [OSCURATO:PERSONA] in un incontro presso un ristorante. La prima confessione era stata riferita da [OSCURATO:PERSONA] agli inquirenti ed era stata documentata tramite l'estrapolazione della comunicazione telematica e l'intercettazione della comunicazione tra Sebastiano e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il primo aveva riferito alla seconda quanto appreso. La seconda confessione veniva riferita da [OSCURATO:PERSONA] in una udienza dibattimentale in data 9 maggio 2019. Si è aggiunto che la confessione era attendibile, vuoi perché il ricorrente era dipendente e persona vicina allo sparatore [OSCURATO:PERSONA], cui era riferibile il movente, vuoi per la condotta immediatamente successiva al fatto essendosi il [OSCURATO:PERSONA] allontanato d dl territorio di residenza, vuoi, infine, per la non credibilità dell'alibi offerto, avendo il [OSCURATO:PERSONA] riferito di essersi trovato, al momento del fatto, in compagnia di una signora della quale non intendeva riferire le generalità. La sentenza di appello, rispondendo al primo motivo di gravame, ha compiuto una specifica valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni di Sebastiano e [OSCURATO:PERSONA], osservando che i due dichiaranti non erano portatori di motivi di rancore o contrasto verso l'accusato, che il primo aveva subito riferito agli inquirenti quanto appreso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che, infine, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito quanto appreso nella prima occasione processuale dopo l'agosto 2016. Inoltre, il contenuto della confessione, riferita da [OSCURATO:PERSONA], era confermato da quella di cui era stato destinatario [OSCURATO:PERSONA] e che era stata documentata. Le sentenze di merito, dunque, hanno motivato la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di accusa, giudizio sorretto da motivazione che risulta esente da vizi logici o giuridici e che, dunque, risulta in questa sede incensurabile. 1.3. Le sentenze di merito hanno ritenuto che entrambi i protagonisti dell'azione fossero animati dal dolo di omicidio. Sul punto, le argomentazioni svolte dalla difesa nel primo motivo di ricorso vanno esaminate unitamente a quelle del secondo motivo, che riguarda il punto della qualificazione giuridica del fatto e il titolo dell'imputazione soggettiva. Le sentenze hanno valorizzato le caratteristiche dell'azione (esplosione di ripetuti colpi di arma da fuoco all'indirizzo di soggetti che si trovavano all'interno di autovettura, e che erano stati attinti in distretti corporei vitali). Con particolare riguardo al [OSCURATO:PERSONA], oltre a evidenziare la coordinazione tra conducente dello scooter (il ricorrente) e il passeggero sparatore ([OSCURATO:PERSONA]), si è evidenziato che il ricorrente aveva riferito di sapere chi aveva fornito l'arma al [OSCURATO:PERSONA], così dimostrando di essere stato coinvolto anche nella fase organizzativa. La sentenza di appellò ha aggiunto la considerazione che il ricorrente nella interlocuzione via social con [OSCURATO:PERSONA] non aveva negato, alle contestazioni del suo interlocutore, di aver nella congerie dell'azione, incitato il compagno a sparare per uccidere. La difesa, con il primo motivo di ricorso, ha dedotto sul punto che "non possono certo fungere da indice rivelatore le modalità esecutive dell'agguato, atteso che solo l'eventuale presenza di complici poteva, peraltro in termini probabilistici, acclarare la sussistenza del dolo diretto in capo al conducente dello scooter", aggiungendo che la provenienza dell'arma poteva essere un particolare appreso dopo il fatto. Il secondo motivo aggiunge che non vi era prova, in realtà, che il ricorrente, nel corso dell'azione avesse incitato il correo a sparare. L'assenza del dolo di omicidio comporterebbe la qualificazione del fatto come delitto di lesioni personali aggravate ovvero il riconoscimento per il ricorrente della diminuente di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen. Il motivo è generico. tL Le sentenze di merito hanno foruclAto il giudizio sul dolo con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], vuoi dalle modalità del fatto rivelatrici di piena coordinazione tra l'azione dello sparatore e quella del conducente dello scooter, coordinazione compatibile solo con una condivisione di intenti, vuoi dall'incitamento a sparare che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivolto al correo, manifestazione palese di volontà omicidiaria. La difesa ha censurato l'accertamento del dato fattuale posto a fondamento del secondo rilievo, siccome frutto di travisamento di prova, risultando in atti che [OSCURATO:PERSONA] aveva negato a [OSCURATO:PERSONA] di aver incitato a sparare il correo. La difesa ha allegato al ricorso il documento con la estrapolazione dell'interlocuzione via social tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato, dal quale risulterebbe che il ricorrente avrebbe negato di aver incitato il correo a sparare ("Ma non è vero che gridavo queste cose"). La difesa, dunque, ha articolato la censura motivazionale solo in relazione ad una parte della motivazione, limitandosi, quanto al rilievo probatorio sul punto delle modalità dell'azione, ad una considerazione generica. Il ricorso, dunque, con riguardo all'accertamento del dolo non si confronta con la motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata, che ha dato contezza, con argomenti esenti da vizi logici e giuridici, delle ragioni che fondano l'accertamento in ordine alla condivisione da parte del [OSCURATO:PERSONA] del dolo diretto di omicidio. All'accertamento del dolo .étf diretto di omicidio in capo al ricorrente consegue la correttezza della qualificazione giuridica ritenuta dai giudici del merito e l'insussistenza della diminuente di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen. 2. I motivi terzo, quarto e quinto riguardano le circostanze.2.1. Quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la sentenza di appello ha ritenuto che, se l'occasione era stata data dal contrasto relativo al fatto che il clan facente capo alle famiglie [OSCURATO:PERSONA]-Messina non accettava la relazione sentimentale di una donna di dette famiglie con un esponente della famiglia Ferrara, collaboratore di giustizia, peraltro la finalità dell'azione era di scongiurare il pericolo per la sopravvivenza del clan, la cui supremazia si intendeva riaffermare con un'azione "in pieno giorno, a volto pressochè scoperto, sul proprio territorio di azione, senza particolari cautele". Il terzo motivo, rilevato che l'aggravante risultava contestata sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa, ha denunciato l'assenza di motivazione in ordine alla sussistenza di detta finalità in capo al ricorrente. Il motivo è infondato. Le sentenze di merito hanno evidenziato che l'azione era stata eseguita con modalità proprie del metodo mafioso, avvalendosi, cioè, della condizione di assoggettamento omertoso della compagine sociale, e ciò nella prospettiva di riaffermare la supremazia del clan di riferimento e quindi agevolare la sua operatività. E delle modalità dell'azione il ricorrente, concorrente con un ruolo nella fase esecutiva, era pienamente consapevole. Le sentenze di merito risultano dunque aver adeguatamente dato contezza del giudizio sul punto, con una motivazione che non risulta censurabile in questa sede. 2.2. Quanto all'aggravante della premeditazione, la sentenza di appello ha valorizzato il dato relativo alla conoscenza da parte del ricorrente della provenienza dell'arma utilizzata nell'agguato, dato significativo di un suo coinvolgimento sin dalla fase organizzativa del fatto. Il quarto motivo ha articolato censura motivazionale sul rilievo che i giudici del merito non avevano considerato che l'imputato aveva rivelato quella informazione a distanza di mesi dal fatto, rendendo plausibile di aver acquisito la notizia successivamente al reato. Il motivo è generico. La difesa ha reiterato argomento già valutato dalla Corte territoriale, che ha escluso che l'informazione fosse sopravvenuta al fatto, in quanto il ricorrente, subito dopo il fatto, si era allontanato ed era inverosimile che egli avesse avuto contatti, telefonici o di persona, con il correo, che a viso scoperto aveva eseguito l'azione. Il motivo, dunque, si risolve nella riproposizione di un argomento già valutato e ritenuto non rilevante con motivazione esente da vizi logici o giuridici.2.3. Quanto alle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena, il secondo giudice ha confermato il diniego rilevando che non erano apprezzabili elementi idonei a giustificarne il riconoscimento, ed ha proceduto ad una riduzione dell'aumento per la continuazione rispetto a quanto operato dal primo giudice. Il sesto motivo ha dedotto che, sul punto, la motivazione era consistita in "laconica formula di stile", e che sia la pena base che l'aumento per la continuazione erano eccessivi. Il motivo è generico e di merito. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, il motivo non ha indicato alcun aspetto rispetto al quale l'argomentazione del secondo giudice sarebbe stata carente. Con riguardo alla commisurazione della pena, il motivo argomenta nel merito, evidenziando che, da una parte, il ricorrente sarebbe stato sanzionato con pena superiore a quella inflitta al correo, e, dall'altra, che l'aumento di pena per il reato così detto satellite era "esoso". Argomenti attinenti al merito, che non possono essere dedotti nel giudizio di legittimità. 3. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va condannato, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a