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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 29046/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17794-2021 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] RICERCA -S.S.I.C.A., in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 608/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/12/2020 R.G.N. 240/2020; Oggetto R.G.N.17794/2021 Cron.

Rep.

Ud.26/09/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che Con sentenza del giorno 24.12.2020 n. 608, la Corte d’appello di Bologna accoglieva parzialmente, in sede di rinvio,il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’Industria delle [OSCURATO:PERSONA] – Fondazione di ricerca – ( in seguito, per brevità,SSICA) avverso la sentenza del tribunale di Parma che aveva accolto l’opposizione ad una cartella per il pagamento della somma di € 134.536,33 dovuti all’Inps quali oneri contributivi per malattia, maternità e disoccupazione relativamente a nove mensilità riferite agli anni 2009-2010.

La cartella era stata preceduta da una nota, in data 10.3.2010, con la quale l’Inps comunicava che in applicazione dell’art. 20 comma 2 del d.l.n. 25.6.2008 n. 112 convertito in legge dall’art. 1 comma 1 della legge n. 133/2008, anche la SSICA era da annoverarsi tra le imprese tenute al versamento dei contributi, per malattia, maternità e disoccupazione, all’Inps e non più agli aventi diritto.

La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione dell’Inps, confermando la sentenza di primo grado.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6450/2020 accoglieva l’impugnazione dell’Inps e,riformando in parte qua la sentenza della Corte territoriale, sanciva l’obbligo della SSICA, quale ente pubblico economico, a corrispondere i versamenti per contributi dovuti per l’indennità di maternità e di malattia, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del d.l. n. 112/08 convertito in legge n. 133/ 20

08. Riassunta la causa in sede di rinvio, la Corte d’appello ha ritenuto non dovuta la contribuzione per l’indennità di malattia (confermando per tale profilo la sentenza di primo grado), in quanto era divenuto cosa giudicata il rivendicato inquadramento nel settore industria e non era mai stata contestata l’affermata mancanza di personale operaio (per il quale era espressamente prevista la corresponsione della contribuzione per la malattia);riteneva, invece, dovuta la corresponsione della contribuzione per l’indennità di maternità e disoccupazione.

Avverso tale sentenza, l’Inps ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre la SSICA ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 115, 384, 392 e 394 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva statuito la non debenza della contribuzione per l’indennità di malattia, in violazione del principio di diritto sancito dalla Cassazione e solo perché non sarebbe stata contestat a dall’Inps la mancanza di operai alle dipendenze del datore di lavoro, circostanza quest’ultima mai dedotta ed allegata dall’Ente sperimentale.

In via preliminare, pur non essendo stata posta alcuna questione al riguardo, il Collegio rileva che il Presidente del collegio, la d ott.ssa [OSCURATO:PERSONA], consigliere di questa Sezione Lavoro, componeva il Collegio decidente, in qualità di relatore, nell'udienza del 17 /12/2019, a seguito della quale venne emanata la sentenza n. 6450 del 6 /0 3 /2020, di cassazione con rinvio della prima sentenza della Corte di Appello di Bologna, la n. 261/2014.

Ciò posto il Collegio non ritiene di ravvisare ragioni che possano condurre all'astensione della Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], atteso che la partecipazione al giudizio di legittimità che ebbe a decidere nel senso della cassazione con rinvio , non radica alcun pregiudizio alla terzietà del magistrato (inteso quale persona fisica) chiamato nuovamente a comporre il Collegio, trattandosi in ogni caso di giudizio vertente sull'applicazione di norme di diritto e non di accertamento di fatti.

Per tutte, vale richiamare Cass. n. 14655 del 18/7/2016: "Il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un "error in procedendo" o in un "error in iudicando", atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta".

Il motivo è fondato.

In via preliminare, va evidenziato come il principio di diritto sancito dalla sentenza rescissoria della Cassazione n. 6450/2020 (di cui se ne lamenta la violazione, ex artt. 384, 392 e 394 c.p.c., da parte dell’Inps, unitamente all’art. 115 c.p.c. così che, trattandosi di un vizio processuale, ciò consente a questa Corte di consultare il fascicolo di merito, cfr. Cass. n. 3612/22, in tema di inammissibilità dell’appello) è nel senso che “le stazioni sperimentali per l'industria hanno natura giuridica di enti pubblici economici e pertanto rientrano nell'ambito delle "imprese dello Stato" che, ex art. 20, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, sono tenute a versare la contribuzione per maternità e quella per malattia”.

A questo fine, la sentenza della Corte di Cassazione rescindente ha demandato l’espletamento, in sede di rinvio , di ulteriori accertamenti in fatto, anche in riferimento alla verifica se i dipendenti per cui era stata richiesta la contribuzione corrispondessero a quelli per cui era dovuta e qualora vi fossero state contestazioni sul quantum debeatur, si sarebbe potuto procedere ad ulteriori accertamenti, ma sempre sulla base degli atti già introdotti dalle parti, essendo il giudizio di rinvio un giudizio chiuso (v., fra tante, Cass. n. 26545/2024).

Pertanto, essendo stati demandati “nuovi” accertamenti di fatto, ai fini dell’esame del gravame, nell’ambito del compendio allegatorio già acquisito rispetto a quanto esaminato in sede di legittimità, il giudice del rinvio avrebbe dovuto compiere il proprio apprezzamento onde ritenere acquisita la non contestazione dell’Inps di nuove circostanze o fatti: invero, la circostanza della mancanza di operai alle dipendente dell’impresa, risulta dedotta ed allegata solo n el giudizio di rinvio, con l’allegazione della dichiarazione del consulente del lavoro (cfr. p. 12 del ricorso in cassazione che fa riferimento alla p. 4 del ricorso in riassunzione e ivi doc. 6), laddove l’atto introduttivo del giudizio di prime cure recava mera deduzione relativa all’assenza di operai (p. 11), senz’addurre ulteriori riscontri (tale non potendo considerarsi il DM/10 non richiamato).

Ne consegue che l’Inps non poteva onerarsi della contestazione diun elemento di fatto (l’assenza di operai alle dipendenze della SSICA) non dedotto ed allegato tempestivamentein giudizio, ed erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto non dovuta la contribuzione per malattia, da parte della SSICA , solo per effetto della mancata contestazione nei termini dianzi detti.

Sulla scorta di quanto sin qui detto , il ricorso va accolto , la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, affinché riesamini il gravame, alla luce dei principi sopra esposti, e verifichi se la mancata contestazione dell’Inps (di cui alla prima sentenza rescindente) abbia o meno rilievo nella presente vicenda processuale.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17794-2021 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] RICERCA -S.S.I.C.A., in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 608/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/12/2020 R.G.N. 240/2020; Oggetto R.G.N.17794/2021 Cron. Rep. Ud.26/09/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Con sentenza del giorno 24.12.2020 n. 608, la Corte d’appello di Bologna accoglieva parzialmente, in sede di rinvio,il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’Industria delle [OSCURATO:PERSONA] – Fondazione di ricerca – ( in seguito, per brevità,SSICA) avverso la sentenza del tribunale di Parma che aveva accolto l’opposizione ad una cartella per il pagamento della somma di € 134.536,33 dovuti all’Inps quali oneri contributivi per malattia, maternità e disoccupazione relativamente a nove mensilità riferite agli anni 2009-2010. La cartella era stata preceduta da una nota, in data 10.3.2010, con la quale l’Inps comunicava che in applicazione dell’art. 20 comma 2 del d.l.n. 25.6.2008 n. 112 convertito in legge dall’art. 1 comma 1 della legge n. 133/2008, anche la SSICA era da annoverarsi tra le imprese tenute al versamento dei contributi, per malattia, maternità e disoccupazione, all’Inps e non più agli aventi diritto. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione dell’Inps, confermando la sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6450/2020 accoglieva l’impugnazione dell’Inps e,riformando in parte qua la sentenza della Corte territoriale, sanciva l’obbligo della SSICA, quale ente pubblico economico, a corrispondere i versamenti per contributi dovuti per l’indennità di maternità e di malattia, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del d.l. n. 112/08 convertito in legge n. 133/ 20 08. Riassunta la causa in sede di rinvio, la Corte d’appello ha ritenuto non dovuta la contribuzione per l’indennità di malattia (confermando per tale profilo la sentenza di primo grado), in quanto era divenuto cosa giudicata il rivendicato inquadramento nel settore industria e non era mai stata contestata l’affermata mancanza di personale operaio (per il quale era espressamente prevista la corresponsione della contribuzione per la malattia);riteneva, invece, dovuta la corresponsione della contribuzione per l’indennità di maternità e disoccupazione. Avverso tale sentenza, l’Inps ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre la SSICA ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 115, 384, 392 e 394 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva statuito la non debenza della contribuzione per l’indennità di malattia, in violazione del principio di diritto sancito dalla Cassazione e solo perché non sarebbe stata contestat a dall’Inps la mancanza di operai alle dipendenze del datore di lavoro, circostanza quest’ultima mai dedotta ed allegata dall’Ente sperimentale. In via preliminare, pur non essendo stata posta alcuna questione al riguardo, il Collegio rileva che il Presidente del collegio, la d ott.ssa [OSCURATO:PERSONA], consigliere di questa Sezione Lavoro, componeva il Collegio decidente, in qualità di relatore, nell'udienza del 17 /12/2019, a seguito della quale venne emanata la sentenza n. 6450 del 6 /0 3 /2020, di cassazione con rinvio della prima sentenza della Corte di Appello di Bologna, la n. 261/2014. Ciò posto il Collegio non ritiene di ravvisare ragioni che possano condurre all'astensione della Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], atteso che la partecipazione al giudizio di legittimità che ebbe a decidere nel senso della cassazione con rinvio , non radica alcun pregiudizio alla terzietà del magistrato (inteso quale persona fisica) chiamato nuovamente a comporre il Collegio, trattandosi in ogni caso di giudizio vertente sull'applicazione di norme di diritto e non di accertamento di fatti. Per tutte, vale richiamare Cass. n. 14655 del 18/7/2016: "Il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un "error in procedendo" o in un "error in iudicando", atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta". Il motivo è fondato. In via preliminare, va evidenziato come il principio di diritto sancito dalla sentenza rescissoria della Cassazione n. 6450/2020 (di cui se ne lamenta la violazione, ex artt. 384, 392 e 394 c.p.c., da parte dell’Inps, unitamente all’art. 115 c.p.c. così che, trattandosi di un vizio processuale, ciò consente a questa Corte di consultare il fascicolo di merito, cfr. Cass. n. 3612/22, in tema di inammissibilità dell’appello) è nel senso che “le stazioni sperimentali per l'industria hanno natura giuridica di enti pubblici economici e pertanto rientrano nell'ambito delle "imprese dello Stato" che, ex art. 20, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, sono tenute a versare la contribuzione per maternità e quella per malattia”. A questo fine, la sentenza della Corte di Cassazione rescindente ha demandato l’espletamento, in sede di rinvio , di ulteriori accertamenti in fatto, anche in riferimento alla verifica se i dipendenti per cui era stata richiesta la contribuzione corrispondessero a quelli per cui era dovuta e qualora vi fossero state contestazioni sul quantum debeatur, si sarebbe potuto procedere ad ulteriori accertamenti, ma sempre sulla base degli atti già introdotti dalle parti, essendo il giudizio di rinvio un giudizio chiuso (v., fra tante, Cass. n. 26545/2024). Pertanto, essendo stati demandati “nuovi” accertamenti di fatto, ai fini dell’esame del gravame, nell’ambito del compendio allegatorio già acquisito rispetto a quanto esaminato in sede di legittimità, il giudice del rinvio avrebbe dovuto compiere il proprio apprezzamento onde ritenere acquisita la non contestazione dell’Inps di nuove circostanze o fatti: invero, la circostanza della mancanza di operai alle dipendente dell’impresa, risulta dedotta ed allegata solo n el giudizio di rinvio, con l’allegazione della dichiarazione del consulente del lavoro (cfr. p. 12 del ricorso in cassazione che fa riferimento alla p. 4 del ricorso in riassunzione e ivi doc. 6), laddove l’atto introduttivo del giudizio di prime cure recava mera deduzione relativa all’assenza di operai (p. 11), senz’addurre ulteriori riscontri (tale non potendo considerarsi il DM/10 non richiamato). Ne consegue che l’Inps non poteva onerarsi della contestazione diun elemento di fatto (l’assenza di operai alle dipendenze della SSICA) non dedotto ed allegato tempestivamentein giudizio, ed erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto non dovuta la contribuzione per malattia, da parte della SSICA , solo per effetto della mancata contestazione nei termini dianzi detti. Sulla scorta di quanto sin qui detto , il ricorso va accolto , la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, affinché riesamini il gravame, alla luce dei principi sopra esposti, e verifichi se la mancata contestazione dell’Inps (di cui alla prima sentenza rescindente) abbia o meno rilievo nella presente vicenda processuale. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del p
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