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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 19577/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29276/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2301/2021depositata il 07/09/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. Accogliendo il ricorso per decreto ingiuntivo depositato da [OSCURATO:SOCIETA]., nella sua qualità̀ di procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Treviso - Sezione Distaccata di [OSCURATO:PERSONA], con il decreto n. 225/12 depositato in data 14 giugno 2012, ingiungeva alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] degli Ezzelini nonché a i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dell’importo di Euro 142.114,36, oltre agli ulteriori interessi e alle spese del procedimento monitorio.

La società [OSCURATO:SOCIETA]., il Grassotto e il Morosin promuovevano una unica opposizione avverso detto decreto.

Il giudice, a seguito dell’opposizione, disponeva immediatamente una CTU contabile riservandosi, all’esito, di decidere sulla eventuale sospensione della provvisoria esecutorietà̀del decreto.

A seguito del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] e de l decesso del Grassotto il Tribunale dichiarava l’interruzione del giudizio.

Trascorso il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione senza che questa venisse richiesta da nessuna delle parti, [OSCURATO:SOCIETA]. con l’istanza del 14 novembre 2016 chiedeva l’estinzione del giudizio.

Il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 9 febbraio 2017, dichiarava estinto il processo.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta ordinanza di estinzione ritenendo che l'evento interruttivo non lo riguardasse e che, quindi, il processo doveva proseguire.

La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza in data 22 luglio - 7 settembre 2021, respingeva l’appello e, per l’effetto, confermava l’ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 225/2012 emesso dal Tribunale di Treviso.

Rilevava l'inerzia dell'appellante, il quale non si era attivato dopo l'arresto del corso del processo affinché esso proseguisse innanzi al Tribunale, chiedendo al giudice la revoca dell'ordinanza di interruzione

3. Propone ricorso per cassazione il Morosin, sulla base di tre motiviillustrati da memoria.

4. La cessionaria dei crediti società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

5.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, c. 1, n. 4 cpc, per violazione degli artt. 103, 177, c.1, 300, 302, 303 e 305 cpc.

La sentenza è errata dove ha ritenuto che le cause d'interruzione del giudizio relative ad alcune parti si trasmettesse anche al ricorrente, pur trattandosi di cause scindibili e litisconsorzio facoltativo.

Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione parziale del giudizio nei confronti della srl e dell'altro socio per farlo proseguire nei confronti dell'odierno ricorrente.

Secondo quest'ultimo, lo stesso non aveva alcun obbligo né di riassumere il giudizio, né di chiedere la revoca dell'ordinanza di interruzione, poiché non definiva il processo.

5.2. Con il secondo motivo denuncia error in procedendo ai sensi dell’art. 360, 1° co. n. 4, cpc, per violazione degli artt. 132 cpc e 118 disp att. cpc.

La corte di merito, pur condividendo la natura sostanziale di sentenza dell'ordinanza di estinzione, l'ha ritenuta valida, ai fini dei requisiti necessari per la sua validità invocando il fatto che essa fosse emessa nelle forme dell'ordinanza.

5.3. Con il terzo motivo denuncia error in procedendo ai sensi dell'art. 360, c.1, n. 4 cpc, nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell'art. 132 cpc e 118 disp.att. cpc e art. 111, c. 6 cost.

Il provvedimento d'estinzione e la sentenza della corte di merito non hanno motivato in ordine alle ragioni che, in deroga alla giurisprudenza della S.C., avrebbero imposto l'interruzione e poi l'estinzione di tutti i rapporti processuali, anche quelli non colpiti dagli eventi interruttivi.

Il ricorrente chiede decisione nel merito ex art. 384, 2° co., cpc riguardo a: a) nullità della fideiussione ex art. 2 L. 287/1990 e artt.1418 e 1419 cc, in quanto attuativa dell'accordo anticoncorrenziale; b) difetto di legittimazione ad agire dell'odierna resistente, per aver depositato la procura solo in allegato alla memoria di replica.

6. Il primo motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

LeSezioni Unite, a partire dal 2007, hanno affermato il principio di diritto per cui nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse escindibili che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, qualora si verifichi un evento interruttivo che riguardi una delle parti di una o più cause connesse, l'interruzione opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento.

In tale eventualità, non è necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, che non devono subire una stasi temporanea, salvo sempre il potere attribuito al giudice dall'art. 103, 2° comma, cod. proc. civ., per il quale, incaso di mancata tempestiva riassunzione ovvero quando questa o la ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini di cui all'art. 305 cod. proc. civ., ma vi sia stata, nelle more della quiescenza da interruzione, attività istruttoria rilevante anche per la causa de qua, detto giudice potrà disporre la separazione dagli altri procedimenti di quello colpito dall'evento interruttivo, per il quale sarà necessario, e potranno eventualmente rinnovarsi tutti gli atti assunti senza la partecipazione della parte colpita dall'evento interruttivo (Cass., Sez.U., sentenza n. 15142 del 5/7/2007).

Come chiarito anche dal g iudice delle l eggi, l'interruzione è «finalizzata esclusivamente alla tutela della parte colpita dall'evento, la quale, anche se costituita, potrebbe essere pregiudicata nel suo diritto di azione o di difesa, dallaprosecuzione del processo» (C. cost. 18 giugno 2003, n. 249) ed ha, quindi, la funzione di consentire alla parte, nonostante sia stata colpita da un evento che ne pregiudica, per così dire l'integrità, di difendersi in giudizio, usufruendo di tutti i poteri e facoltà che la legge le riconosce (C. cost. 26 gennaio 2005, n. 109).

La normativa prevede infatti una interruzione automatica del processo nel quale una parte sia stata colpita dalla perdita della capacità di stare in giudizio, che ne determina stasi o quiescenza temporanea, non solo per impedire il compimento di atti istruttori inopponibili a detta parte priva della capacità di difendersi, ma pure per evitare preclusioni o decadenze in suo danno (così anche C. cost., 12dicembre 1967, n. 139).

Tutto ciò conduce ad affermare che, quando l'evento interruttivo riguarda una sola delle parti del procedimento, la stasi processuale derivatane ha come unica finalità quella di tutelare colui che perde la capacità di stare in giudizio in conseguenza di tale evento e, dunque, solo su di lui incombe un effettivo onere di riassunzione.

Le altre parti, su cui tale evento non si propaga, non avendo alcun obbligo di riassumere un procedimento che nei loroconfronti non è in fase di stasi, hanno il diritto di vedere accertata giudizialmente- senza ingiustificate interruzioni o dilazioni- la loro pretesa.

Da ciò discende anche che, dopo la riassunzione del procedimento ad opera della parte colpita dall'evento interruttivo (nel cui solo interesse ha operato la interruzione), oppure,dopo la dichiarazione di estinzione parziale del procedimento - parziale, perché non propagatasi automaticamente alle altre parti, il giudice, ove non abbiaesercitato il potere di separare i procedimenti ex art. 103, 2° comma, cod.proc.civ., deve disporre la prosecuzione del processo tra le parti non colpite dall'eventointerruttivo che non hanno perso la capacità di stare in giudizio e che, pertanto, non hanno alcun obbligo di riassunzione.

In sintesi, applicando il suddetto principio, deve rilevarsi che: a) l'effetto interruttivo ex art. 43 L.F. ha rilievo solo sulla posizione processuale delcreditore e del debitore fallito ; infatti, nel processo in cui siano state introdotte più "domande" - ex artt. da 103 a 106 cod. proc. civ. - per giurisprudenza costante (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 9960 del 20/4/2017; Sez.

U., sentenza n. 9686 del 22/4/2013; Sez.

U., sentenza n. 15142 del 5/7/2007) l'effetto interruttivo non si propaga alle domande delle parti che non hanno perso lacapacità di stare in giudizio; b) deve ritenersi che una voltache, a proposito del processo nel quale siano state introdotte più domande (artt. 103 a 106 cod. proc. civ.), si accoglie [...] l'interpretazione per cui, come regola, l'evento interruttivo che coglie la parte di una di tali domande non si propaga ai giudizi riuniti, ciò significa che rispetto agli altri, che si trovano a contraddittorio integro, non si può profilare né la necessità di una loro riassunzione, né quella di una loro estinzione per esserne mancate la prosecuzione spontanea o la riassunzione» (Sez.

U., sentenza n. 9686 del 22/4/2013): dunque, è corretto assumere, quale ulteriore conseguenza, che se l'interruzione colpisce solo una delle parti, non può profilarsi come dovuta la riassunzione da parte delle altre, e neppure l'estinzione ad opera del giudice per essere, come nel caso in questione, mancata la riassunzione o la prosecuzione del procedimento; c)il giudice, in tali casi, è tenuto a proseguire il procedimento, non essendosi sui lítisconsorti facoltativi propagato l'effetto interruttivo di cui all'art. 43 I.f., e ciò anche per ragioni di rispetto del diritto di azione di ciascunaparte.

Pertanto, in caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo; conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti (Cass.

S.U. n. 15142/2007; Cass. n. 8123/2020; Cass.n. 4684/20209.

Nel caso di specie, trattandosi di cause scindibili, non essendo state proposte domande che richiedessero la partecipazione necessaria in giudizio di tutte le parti come risulta dal ricorso (cfr. pagg. 11 e ss. in ottemperanza dell’art. 366 n. 6 c.p.c.), ha errato il giudice dell’appello dove ha statuito nella sentenza impugnata che il Morosini non si è attivato dopo l’interruzione del processo chiedendo al giudice di fissare ulteriore udienza per la sua prosecuzione.

Il giudice avrebbe dovuto disporre l’estinzione parziale del giudizio nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e del Grassotto e disporre la prosecuzione del giudizio nei confronti del Morosin. 6.1.

Alla fondatezza del motivo nei suindicati termini, assorbiti il secondo e il terzo motivo , consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo.

Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29276/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2301/2021depositata il 07/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Accogliendo il ricorso per decreto ingiuntivo depositato da [OSCURATO:SOCIETA]., nella sua qualità̀ di procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Treviso - Sezione Distaccata di [OSCURATO:PERSONA], con il decreto n. 225/12 depositato in data 14 giugno 2012, ingiungeva alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] degli Ezzelini nonché a i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dell’importo di Euro 142.114,36, oltre agli ulteriori interessi e alle spese del procedimento monitorio. La società [OSCURATO:SOCIETA]., il Grassotto e il Morosin promuovevano una unica opposizione avverso detto decreto. Il giudice, a seguito dell’opposizione, disponeva immediatamente una CTU contabile riservandosi, all’esito, di decidere sulla eventuale sospensione della provvisoria esecutorietà̀del decreto. A seguito del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] e de l decesso del Grassotto il Tribunale dichiarava l’interruzione del giudizio. Trascorso il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione senza che questa venisse richiesta da nessuna delle parti, [OSCURATO:SOCIETA]. con l’istanza del 14 novembre 2016 chiedeva l’estinzione del giudizio. Il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 9 febbraio 2017, dichiarava estinto il processo. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta ordinanza di estinzione ritenendo che l'evento interruttivo non lo riguardasse e che, quindi, il processo doveva proseguire. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza in data 22 luglio - 7 settembre 2021, respingeva l’appello e, per l’effetto, confermava l’ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 225/2012 emesso dal Tribunale di Treviso. Rilevava l'inerzia dell'appellante, il quale non si era attivato dopo l'arresto del corso del processo affinché esso proseguisse innanzi al Tribunale, chiedendo al giudice la revoca dell'ordinanza di interruzione 3. Propone ricorso per cassazione il Morosin, sulla base di tre motiviillustrati da memoria. 4. La cessionaria dei crediti società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, c. 1, n. 4 cpc, per violazione degli artt. 103, 177, c.1, 300, 302, 303 e 305 cpc. La sentenza è errata dove ha ritenuto che le cause d'interruzione del giudizio relative ad alcune parti si trasmettesse anche al ricorrente, pur trattandosi di cause scindibili e litisconsorzio facoltativo. Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione parziale del giudizio nei confronti della srl e dell'altro socio per farlo proseguire nei confronti dell'odierno ricorrente. Secondo quest'ultimo, lo stesso non aveva alcun obbligo né di riassumere il giudizio, né di chiedere la revoca dell'ordinanza di interruzione, poiché non definiva il processo. 5.2. Con il secondo motivo denuncia error in procedendo ai sensi dell’art. 360, 1° co. n. 4, cpc, per violazione degli artt. 132 cpc e 118 disp att. cpc. La corte di merito, pur condividendo la natura sostanziale di sentenza dell'ordinanza di estinzione, l'ha ritenuta valida, ai fini dei requisiti necessari per la sua validità invocando il fatto che essa fosse emessa nelle forme dell'ordinanza. 5.3. Con il terzo motivo denuncia error in procedendo ai sensi dell'art. 360, c.1, n. 4 cpc, nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell'art. 132 cpc e 118 disp.att. cpc e art. 111, c. 6 cost. Il provvedimento d'estinzione e la sentenza della corte di merito non hanno motivato in ordine alle ragioni che, in deroga alla giurisprudenza della S.C., avrebbero imposto l'interruzione e poi l'estinzione di tutti i rapporti processuali, anche quelli non colpiti dagli eventi interruttivi. Il ricorrente chiede decisione nel merito ex art. 384, 2° co., cpc riguardo a: a) nullità della fideiussione ex art. 2 L. 287/1990 e artt.1418 e 1419 cc, in quanto attuativa dell'accordo anticoncorrenziale; b) difetto di legittimazione ad agire dell'odierna resistente, per aver depositato la procura solo in allegato alla memoria di replica. 6. Il primo motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. LeSezioni Unite, a partire dal 2007, hanno affermato il principio di diritto per cui nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse escindibili che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, qualora si verifichi un evento interruttivo che riguardi una delle parti di una o più cause connesse, l'interruzione opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento. In tale eventualità, non è necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, che non devono subire una stasi temporanea, salvo sempre il potere attribuito al giudice dall'art. 103, 2° comma, cod. proc. civ., per il quale, incaso di mancata tempestiva riassunzione ovvero quando questa o la ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini di cui all'art. 305 cod. proc. civ., ma vi sia stata, nelle more della quiescenza da interruzione, attività istruttoria rilevante anche per la causa de qua, detto giudice potrà disporre la separazione dagli altri procedimenti di quello colpito dall'evento interruttivo, per il quale sarà necessario, e potranno eventualmente rinnovarsi tutti gli atti assunti senza la partecipazione della parte colpita dall'evento interruttivo (Cass., Sez.U., sentenza n. 15142 del 5/7/2007). Come chiarito anche dal g iudice delle l eggi, l'interruzione è «finalizzata esclusivamente alla tutela della parte colpita dall'evento, la quale, anche se costituita, potrebbe essere pregiudicata nel suo diritto di azione o di difesa, dallaprosecuzione del processo» (C. cost. 18 giugno 2003, n. 249) ed ha, quindi, la funzione di consentire alla parte, nonostante sia stata colpita da un evento che ne pregiudica, per così dire l'integrità, di difendersi in giudizio, usufruendo di tutti i poteri e facoltà che la legge le riconosce (C. cost. 26 gennaio 2005, n. 109). La normativa prevede infatti una interruzione automatica del processo nel quale una parte sia stata colpita dalla perdita della capacità di stare in giudizio, che ne determina stasi o quiescenza temporanea, non solo per impedire il compimento di atti istruttori inopponibili a detta parte priva della capacità di difendersi, ma pure per evitare preclusioni o decadenze in suo danno (così anche C. cost., 12dicembre 1967, n. 139). Tutto ciò conduce ad affermare che, quando l'evento interruttivo riguarda una sola delle parti del procedimento, la stasi processuale derivatane ha come unica finalità quella di tutelare colui che perde la capacità di stare in giudizio in conseguenza di tale evento e, dunque, solo su di lui incombe un effettivo onere di riassunzione. Le altre parti, su cui tale evento non si propaga, non avendo alcun obbligo di riassumere un procedimento che nei loroconfronti non è in fase di stasi, hanno il diritto di vedere accertata giudizialmente- senza ingiustificate interruzioni o dilazioni- la loro pretesa. Da ciò discende anche che, dopo la riassunzione del procedimento ad opera della parte colpita dall'evento interruttivo (nel cui solo interesse ha operato la interruzione), oppure,dopo la dichiarazione di estinzione parziale del procedimento - parziale, perché non propagatasi automaticamente alle altre parti, il giudice, ove non abbiaesercitato il potere di separare i procedimenti ex art. 103, 2° comma, cod.proc.civ., deve disporre la prosecuzione del processo tra le parti non colpite dall'eventointerruttivo che non hanno perso la capacità di stare in giudizio e che, pertanto, non hanno alcun obbligo di riassunzione. In sintesi, applicando il suddetto principio, deve rilevarsi che: a) l'effetto interruttivo ex art. 43 L.F. ha rilievo solo sulla posizione processuale delcreditore e del debitore fallito ; infatti, nel processo in cui siano state introdotte più "domande" - ex artt. da 103 a 106 cod. proc. civ. - per giurisprudenza costante (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 9960 del 20/4/2017; Sez. U., sentenza n. 9686 del 22/4/2013; Sez. U., sentenza n. 15142 del 5/7/2007) l'effetto interruttivo non si propaga alle domande delle parti che non hanno perso lacapacità di stare in giudizio; b) deve ritenersi che una voltache, a proposito del processo nel quale siano state introdotte più domande (artt. 103 a 106 cod. proc. civ.), si accoglie [...] l'interpretazione per cui, come regola, l'evento interruttivo che coglie la parte di una di tali domande non si propaga ai giudizi riuniti, ciò significa che rispetto agli altri, che si trovano a contraddittorio integro, non si può profilare né la necessità di una loro riassunzione, né quella di una loro estinzione per esserne mancate la prosecuzione spontanea o la riassunzione» (Sez. U., sentenza n. 9686 del 22/4/2013): dunque, è corretto assumere, quale ulteriore conseguenza, che se l'interruzione colpisce solo una delle parti, non può profilarsi come dovuta la riassunzione da parte delle altre, e neppure l'estinzione ad opera del giudice per essere, come nel caso in questione, mancata la riassunzione o la prosecuzione del procedimento; c)il giudice, in tali casi, è tenuto a proseguire il procedimento, non essendosi sui lítisconsorti facoltativi propagato l'effetto interruttivo di cui all'art. 43 I.f., e ciò anche per ragioni di rispetto del diritto di azione di ciascunaparte. Pertanto, in caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo; conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti (Cass. S.U. n. 15142/2007; Cass. n. 8123/2020; Cass.n. 4684/20209. Nel caso di specie, trattandosi di cause scindibili, non essendo state proposte domande che richiedessero la partecipazione necessaria in giudizio di tutte le parti come risulta dal ricorso (cfr. pagg. 11 e ss. in ottemperanza dell’art. 366 n. 6 c.p.c.), ha errato il giudice dell’appello dove ha statuito nella sentenza impugnata che il Morosini non si è attivato dopo l’interruzione del processo chiedendo al giudice di fissare ulteriore udienza per la sua prosecuzione. Il giudice avrebbe dovuto disporre l’estinzione parziale del giudizio nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e del Grassotto e disporre la prosecuzione del giudizio nei confronti del Morosin. 6.1. Alla fondatezza del motivo nei suindicati termini, assorbiti il secondo e il terzo motivo , consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del
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