CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22313/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 526/2024 depositatail 07/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17359/2024Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 22313/2026Data pubblicazione 29/06/2026Svolgimento del processoCon atto notificato in data 03.05.2008, la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 204/2008, emessodal Tribunale di Salerno il 06.02.2008, con il quale era stato ingiunto ilpagamento, a favore del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], della somma dieuro 58.670,00, oltre interessi e spese.L’opponente deduceva che, con delibera n. 75 del 05.04.2004, la MateraS.a.s. aveva ottenuto l’aggiudicazione definitiva della procedura d’appalto,indetta dal Consorzio opposto, per la realizzazione di n. 11 tetti fotovoltaici;che, in data 26.03.2004, era stato redatto il processo verbale di consegnadei lavori sotto riserva di legge, in attesa della stipula del contratto, al finedi consentire “con celerità l’esecuzione della realizzazione delle strutturemetalliche adibite a pensilina sulle quali sarebbero stati alloggiati”.Con nota prot. 1971 il Consorzio comunicava alla [OSCURATO:SOCIETA]. che ladeputazione amministrativa con atto n. 21 del 10.02.2005 aveva deliberato“ai sensi dell’art. 119 del DPR 21.12.99 n. 554 di procedere alla risoluzionedel contratto.”[OSCURATO:PERSONA] aveva quindi proposto il ricorso monitorio oggetto di causaadducendo, quale causale della pretesa azionata, l’inadempimento degliobblighi contrattuali assunti e la polizza fidejussoria n. 00765063 stipulatain data 26.03.2004 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con la [OSCURATO:PERSONA] per la sommadi euro 58.670,00, a garanzia della realizzazione dei lavori oggetto diappalto.La opponente deduceva, tra le altre difese, la carenza dei presupposti perl’emissione del decreto ingiuntivo opposto, sia per la mancanza diqualunque contratto fra le parti che per l’insussistenza del dedottoinadempimento imputabile alla società opponente.Con comparsa di risposta depositata in Cancelleria in data 14.10.2008, sicostituiva in giudizio il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], contestandol’opposizione.Numero registro generale 17359/2024Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 22313/2026Data pubblicazione 29/06/2026Chiedeva, inoltre, di chiamare in causa la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la chiamata in causa, si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA]) chiedendo l’estromissione dal giudizio econtestando nel merito la pretesa.All’esito della istruzione, il Tribunale di Salerno con sentenza in data8/9/2020 accoglieva l’opposizione revocando il DI opposto. Rigettava ladomanda riconvenzionale proposta dal Consorzio nei confronti dellaGroupama [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA]).Avverso tale decisione proponeva appello il Consorzio, articolando duemotivi.Si costituivano entrambe le parti appellate.[OSCURATO:PERSONA] spa deduceva, tra l’altro, l’inesistenzadell’obbligazione di garanzia, posto che la polizza era stata rilasciata agaranzia dell’adempimento delle obbligazioni originate dal contratto diappalto, nel caso di specie mai stipulato.La Corte d’appello di Salerno con sentenza del 7 giugno 2024 rigettaval’impugnazione.Avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] di Paestum propone ricorso percassazione, affidandosi a quattro motivi.Resistono con controricorso le società [OSCURATO:PERSONA] e Matera.Le parti depositano rispettiva memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c.Motivi della decisioneVa pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità dei controricorsi pertardività in quanto, con riferimento alla notifica del ricorso per cassazioneperfezionata nei confronti di entrambe il 24 luglio 2024, essi risultanodepositati dalle società Matera e [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente in data 7 ed 8ottobre 2024, laddove il termine scadeva in data 3 ottobre 2024.Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 cpc, in relazione al motivo di cuiall’art. 360 co.1 n.4 cpc: motivazione assente circa la statuizione diNumero registro generale 17359/2024Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 22313/2026Data pubblicazione 29/06/2026infondatezza della domanda dell’appellante e conseguente nullità dellasentenza per carenza di contenuto necessario.Si duole che -pur avendo disatteso l’impostazione del Tribunale affermandoche “l’odierna appellante (oggi ricorrente) poteva agire anche nei confrontidell’impresa Matera per ottenere il pagamento della cauzione, in viasolidale, cauzione che non è altro che la predeterminazione del danno subitodalla stazione appaltante per l’inadempimento dell’aggiudicatario”- la cortedi merito abbia laconicamente motivato che “la domanda di pagamentoformulata dall’attuale appellante è infondata”.Lamenta che a tale stregua la motivazione è meramente apparente epertanto inesistente in ordine al rigetto della domanda di pagamento delConsorzio contro [OSCURATO:SOCIETA]Con il secondo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1292 cc., dell’art. 1944 cc, in relazione al motivo di cui all’art. 360co. 1 n. 3 cpc.Si duole che la corte di merito abbia, in violazione della norma secondo cuiil fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale, erroneamenteravvisato l’inammissibilità della domanda proposta dall’appellante contro ildebitore principale.Lamenta essersi dalla corte di merito violato l’art. 1944 c.c., regolanteanche la polizza de qua, secondo cui “Il fideiussore è obbligato in solido conil debitore principale al pagamento del debito”.Norma espressamente richiamata nella polizza, con la precisazione chel’assicuratrice è costituita fideiussore solidale con la ditta obbligata e pagaa semplice richiesta del garantito.Si duole non essersi considerato che il vincolo di solidarietà (art.1294 cc)consente al creditore di esigere immediatamente l’adempimento daldebitore oppure dal fideiussore, dal momento in cui il credito è divenutoesigibile.Numero registro generale 17359/2024Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 22313/2026Data pubblicazione 29/06/2026I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi,sono inammissibili per difetto di interesse.La statuizione della corte di merito ha riguardato una questione assorbenteche rende irrilevante l’esame delle singole tematiche sollevate con i primidue motivi che presuppongono il diritto del Consorzio ad agire nei confrontidel debitore principale o del garante.Secondo la corte territoriale la garanzia è stata prestata per l’adempimentodegli “obblighi ed oneri assunti dalla ditta obbligata in dipendenza delcontratto di appalto”, mentre dagli atti a disposizione emerge pacificamenteche nessun contratto di appalto tra il Consorzio e la Matera veniva stipulatoa seguito della gara, per cui il Consorzio non avrebbe potuto vantare alcundiritto in base alla polizza in parola, con la conseguenza che le domande dipagamento formulate nei confronti delle altre parti sulla scorta della stessasono infondate.La questione è logicamente antecedente rispetto a quella oggetto del primoe secondo motivo, che attengono ad una situazione che presuppone laconclusione del contratto di appalto, ipotesi radicalmente esclusa dai giudicidi merito e sostanzialmente neppure prospettata in questa sede.Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 cpc nonché degli artt. 1218, 1453,2697 cc - in relazione al motivo di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc; nullità dellasentenza.Si duole che la corte di merito abbia omesso l’esame di fatto decisivo per ilgiudizio, ovvero la circostanza fattuale dell’inadempimento della dittaaggiudicataria, che fu oggetto di discussione tra le parti, documentato dallesentenze del giudizio amministrativo - vi è giudicato - che lo accertavano.Lamenta che la corte di merito ha trascurato di considerare la provadell’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. quanto agli obblighi inerentil’aggiudica e l’esecuzione delle opere -con conseguente esigibilità del creditoNumero registro generale 17359/2024Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 22313/2026Data pubblicazione 29/06/2026da parte del Consorzio– come espressamente statuito nelle sentenze delTAR Campania - Salerno n. 279/2007 e del Consiglio di Stato n. 3320/2012.Il motivo è inammissibile.Il ricorrente non si confronta con la motivazione dell’impugnata sentenza,fondata sull’inesistenza del presupposto contrattuale della garanziarappresentato dalla conclusione del contratto di appalto a tutela del qualela garanzia è stata prestata.Rispetto a tale argomentazione il motivo è assolutamente eccentrico nonassumendo alcun rilievo la circostanza dell’inadempimento, poiché lavicenda si risolve in una fase precedente alla conclusione del contratto enon coperto dalla garanzia, come ritenuto dalla Corte territoriale sulla basedella interpretazione del contenuto della fideiussione.Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 129 co.4 e 130 DPR 554/1999, dell’art. 30 co. 2Legge 104/1994, (ratione temporis vigenti), dell’art. 1362 cc, dell’art. 1366cc, in relazione al motivo di cui all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc; nullità dellasentenza per errata statuizione di insussistenza del rapporto contrattualed’appalto, in specie invece insorto ed operante; errata statuizionedell’inoperatività della polizza fideiussoria, invece vigente, stante lasopravvenuta fase di esecuzione delle opere in via di urgenza.Lamenta essere non convincente l’assunto che la Corte territoriale secondocui la consegna anticipata dei lavori prima della stipula dell’appalto avrebbeoriginato, tra le parti, non il negozio di appalto vero e proprio, bensì soltantoautonome obbligazioni, distinte e diverse da quelle nascentisuccessivamente con il contratto.Si duole non essersi considerato che le obbligazioni sorte tra la PA el’impresa aggiudicataria in ipotesi di anticipata consegna dei lavori perl’esecuzione di opere urgenti non sono qualificabili come autonome edistinte da quelle di cui al successivo contratto di appalto, essendo viceversaespressione dell’unico rapporto contrattuale, già esistente ed efficace eNumero registro generale 17359/2024Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 22313/2026Data pubblicazione 29/06/2026soltanto formalizzato nella scheda contrattuale (che dunque si limita ariprodurre l’accordo già concluso tra le parti).La sottoscrizione di una formale scheda contrattuale non è dunque nénecessaria né decisiva al fine della costituzione del rapporto negozialemedesimo e delle relative reciproche obbligazioni.Quanto al profilo ermeneutico, secondo il ricorrente la garanzia contratta,secondo il dato letterale, avrebbe un’ampia portata oggettiva, poichécomprende tutti i possibili oneri ed obblighi che sono in relazione conl’appalto in oggetto, come ad esempio prevede la possibilità della consegnaanticipata dei lavori al fine dell’esecuzione di quelle opere che, oggettodell’appalto da formalizzarsi, siano ritenute urgenti.La normativa di settore impone all’esecutore la costituzione della garanziaper tutte le opere ed attività aggiudicate, a prescindere dal fatto che ilcontratto di appalto sia stato concluso o meno.Ciò troverebbe riscontro nel comma 2 dell’art. 30 della Legge 104/1994dispone che “L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanziafideiussoria…”: la polizza è dunque necessaria a prescindere dal contratto.La comune intenzione delle parti, al tempo della consegna (26/03/2004),sarebbe stata quella che, anche per le opere eseguite in via anticipata, fosseoperante, come imposto dalla normativa, la garanzia fideiussoria: questa,infatti, fu acquisita (ed operò dal)lo stesso giorno in cui fu verbalizzata edavvenne la consegna anticipata per i lavori urgenti (26/03/2004).L’interpretazione del negozio fideiussorio secondo buona fede ed alla lucedell’effettiva e comune intenzione delle parti, ex art.1362 cc, avrebbedovuto indurre la Corte salernitana a ritenere operante la polizza.Il motivo è inammissibile.La questione centrale della controversia è quella oggetto del presentemotivo, che censura la decisone della corte di merito nella parte in cui haritenuto essere “compito del Tribunale valutare il contenuto del contratto digaranzia di cui alla polizza fideiussoria consegnata il 26/3/2004 all’enteNumero registro generale 17359/2024Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 22313/2026Data pubblicazione 29/06/2026committente, dovendosi stabilire se la garanzia prestata poteva riferirsianche alle obbligazioni della Matera sorte con la consegna anticipata deilavori di cui si è detto. La risposta deve essere negativa, in quanto non èdubbio, dato il chiaro tenore delle previsioni della polizza n. 0076506, cheessa garantiva il Consorzio in caso di inadempimento delle obbligazioniderivanti dal solo contratto di appalto, mai stipulato….Il documentorilasciato dalla [OSCURATO:PERSONA] spa non contempla neppure implicitamentel’obbligo di garantire il committente anche in caso di consegna anticipatadei lavori, come è accaduto nel caso di specie e pertanto non essendo maistato stipulato il contratto di appalto, nessuna obbligazione di garanziaprovvisoria o parziale poteva essere invocata con riferimento al dedottoinadempimento seguito alla omessa realizzazione dei lavori di urgenza dicui al verbale di consegna del 26 marzo 2004 sopra menzionato”.Orbene, la corte di merito ha deciso la controversia non già sulla base dellaconclusione o meno del contratto di appalto (circostanza non contestata),quanto bensì sulla base del contenuto della fideiussione, al fine di verificarese, sul presupposto pacifico della mancata conclusione del contratto, le partiavessero previsto in qualche modo l’anticipazione dell’effetto della garanziaa prescindere dalla conclusione del contratto o quanto meno, conriferimento agli adempimenti anticipati, che talvolta precedono l’eventualeconclusione del contratto.Pertanto, l’indagine ha riguardato specificamente il contenuto del contrattoe la volontà delle parti al fine di definire l’ambito di operatività dellagaranzia.Ciò posto, al fine di far valere una violazione ermeneutica il ricorrente percassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione (artt. 1362 e segg. c.c.) mediante specifica indicazione dellenorme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice delmerito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stessoNumero registro generale 17359/2024Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 22313/2026Data pubblicazione 29/06/2026li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, nonessendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass.09/10/2012, n. 17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n.3980; Cass. 19/07/2016, n. 14715).Di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessarioche quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliorein astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva propostol’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fattoche ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass.03/09/2010, n. 19044).Orbene, il ricorrente ha fatto solo un riferimento formale alle norme in temadi ermeneutica, inserendo nella rubrica del motivo il riferimento allaviolazione degli artt. 1362 cc e art. 1366 c.c.Tale indicazione è stata affiancata, nella prospettazione del ricorrente, alcriterio dell’esecuzione ed interpretazione secondo buona fede, alla lucedell’effettiva e comune intenzione delle parti, ex art. 1362 cc., dedottaanche dal riferimento normativo dell’art. 30 della Legge 104/1994 chedispone che “L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanziafideiussoria…”.Ma tale prospettazione non consente a questa Corte di valutare lafondatezza del motivo perché parte ricorrente per far valere una violazionedelle norme ermeneutiche avrebbe dovuto non solo fare puntualeriferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specificaindicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti,ma altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice delmerito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell' inammissibilitàdel motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle normeermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella propostadi una interpretazione diversa.Numero registro generale 17359/2024Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 22313/2026Data pubblicazione 29/06/2026Nella specie il ricorrente omette di precisare in qual modo e con qualiconsiderazioni il giudice del merito se ne sia discostato e non contestarealmente il criterio letterale che ha costituito il parametro principaleadottato dalla Corte, giacché il profilo deciso è stato quello dellaestrinsecazione nel contenuto del contratto della supposta volontà diestendere la garanzia a condotte precedenti e rispetto al perfezionamentodel contratto.Secondo la ragionevole motivazione della Corte tali elementi difettano deltutto nel contratto di fideiussione, sebbene le parti, in considerazione dellanatura del contratto presupposto (appalto), della normativa di settore edella qualità delle parti, avrebbero facilmente potuto specificare eventualiulteriori ambiti di garanzia.All’inammissibilità dei motivi consegue ‘inammissibilità del ricorso.Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicassazione, stante la rilevata tardività dei controricorsi. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 8 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]