Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29077/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2935/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante e liquidatore, rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Milano ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliati in Roma, via G. Sacconi, n. 4/B, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] N.A. – [OSCURATO:PERSONA], con sede in Milano, [OSCURATO:PERSONA] 3, iscritta al Registro delle Imprese di Milano ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante e preposto della sede secondaria dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Monza ([OSCURATO:EMAIL]), in forza di procura allegata al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini, n. 86, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - avverso la sentenza n. 3474/2021 della Corte d’Appello di Milano, pubblicata in data 26 novembre 2021 e notificata in data 14 dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. [OSCURATO:PERSONA], C uccureddus s.r.l. e M onteverdi s.r.l. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3474/2021 della Corte d’Appello di Milano.

Resiste con controricorso JPM.

2. Nelle more del giudizio i ricorrenti hanno notificato via pec in data 12 giugno 2023 a JPM, presso il suo procuratore domiciliatario Avv. [OSCURATO:PERSONA], atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ., a spese di lite integralmente compensate tra le parti.

3. Al suddetto atto di rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. a spese di lite integralmente compensate dei ricorrenti, hanno prestato accettazione ex art. 390 ultimo comma c.p.c. (nel testo in vigore alla data della notifica del ricorso per cassazione) i procuratori di JPM, notificando in data 13 giugno 2023 via pec ai procuratori dei ricorrenti tale accettazione.

4. JPM ha anche notificato via pec in data 13 giugno 2023 ai procuratori dei ricorrenti un suo atto di rinuncia, per quanto possa occorrere, alla domanda ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

5. I procuratori dei ricorrenti hanno prestato adesione mediante visto ex art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (nel testo in vigore alla data della notifica del ricorso per cassazione), comunicando via pec in data 13 giugno 2023 ai procuratori di JPM la loro accettazione alla rinuncia alla domanda condanna alle spese ex art. 96 cod. proc. civ. effettuata da JPM.

6. Le suddette rinunce e relative accettazioni sono state effettuate per il tramite dei rispettivi procuratori, muniti di mandato speciale a tali effetti, e sono state depositate telematicamente entro la data dell’adunanza camerale.

Ragioni della decisione

1. Va pregiudizialmente osservato che prima dell’udienza camerale i ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ.

La rinuncia, a spese integralmente compensate, è stata accettata dalla controricorrente, che a sua volta ha rinunciato alla propria domanda ex art. 96 cod. proc. civ., con conseguente relativa accettazione da parte dei ricorrenti, il tutto in forza dei potericonferiti dalle rispettive procure.

2. Il giudizio per cassazione va dichiarato pertanto estinto per rinuncia.

3. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità e con esenzione del pagamento del c.d. doppio contributo unificato di cui all’art. 13 co. 1 quater del d.p.r. n. 115/2012 (cfr. Cass. 26 agosto 2022 n. 25387).

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinuncia.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2935/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante e liquidatore, rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Milano ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliati in Roma, via G. Sacconi, n. 4/B, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] N.A. – [OSCURATO:PERSONA], con sede in Milano, [OSCURATO:PERSONA] 3, iscritta al Registro delle Imprese di Milano ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante e preposto della sede secondaria dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Monza ([OSCURATO:EMAIL]), in forza di procura allegata al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini, n. 86, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - avverso la sentenza n. 3474/2021 della Corte d’Appello di Milano, pubblicata in data 26 novembre 2021 e notificata in data 14 dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], C uccureddus s.r.l. e M onteverdi s.r.l. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3474/2021 della Corte d’Appello di Milano. Resiste con controricorso JPM. 2. Nelle more del giudizio i ricorrenti hanno notificato via pec in data 12 giugno 2023 a JPM, presso il suo procuratore domiciliatario Avv. [OSCURATO:PERSONA], atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ., a spese di lite integralmente compensate tra le parti. 3. Al suddetto atto di rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. a spese di lite integralmente compensate dei ricorrenti, hanno prestato accettazione ex art. 390 ultimo comma c.p.c. (nel testo in vigore alla data della notifica del ricorso per cassazione) i procuratori di JPM, notificando in data 13 giugno 2023 via pec ai procuratori dei ricorrenti tale accettazione. 4. JPM ha anche notificato via pec in data 13 giugno 2023 ai procuratori dei ricorrenti un suo atto di rinuncia, per quanto possa occorrere, alla domanda ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. 5. I procuratori dei ricorrenti hanno prestato adesione mediante visto ex art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (nel testo in vigore alla data della notifica del ricorso per cassazione), comunicando via pec in data 13 giugno 2023 ai procuratori di JPM la loro accettazione alla rinuncia alla domanda condanna alle spese ex art. 96 cod. proc. civ. effettuata da JPM. 6. Le suddette rinunce e relative accettazioni sono state effettuate per il tramite dei rispettivi procuratori, muniti di mandato speciale a tali effetti, e sono state depositate telematicamente entro la data dell’adunanza camerale. Ragioni della decisione 1. Va pregiudizialmente osservato che prima dell’udienza camerale i ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ. La rinuncia, a spese integralmente compensate, è stata accettata dalla controricorrente, che a sua volta ha rinunciato alla propria domanda ex art. 96 cod. proc. civ., con conseguente relativa accettazione da parte dei ricorrenti, il tutto in forza dei potericonferiti dalle rispettive procure. 2. Il giudizio per cassazione va dichiarato pertanto estinto per rinuncia. 3. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità e con esenzione del pagamento del c.d. doppio contributo unificato di cui all’art. 13 co. 1 quater del d.p.r. n. 115/2012 (cfr. Cass. 26 agosto 2022 n. 25387). P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinuncia. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terz
Sentenza Cassazione n. 29077/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris