CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18594/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22934/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui è elettivamente domiciliata in Roma alla via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9. –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -resistente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per il Veneto – sezione staccata di Verona , n. 281/02/2021 pronunciata il 09 novembre 2020 e depositata il 01 febbraio 2021, non notificata. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA]. Agev. Rapp. Trib. IRES 2008 25– 22934 - 2021 – 25/05/2023 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO In data 13 novembre 2015, la società contribuente riceveva notifica della cartella di pagamento n. 122 2014 0011819400, emessa da Equitalia N ord S.p.A. , contenente le risultanze della liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del d.P.R.29 settembre 19 73 , n. 600, della dichiarazione dei redditi [OSCURATO:PERSONA] 2009, periodo di imposta 2008 , attuata dall'Agenzia delle Entrate, D irezione P rovinciale di Vicenza. Mediante la detta cartella, l'Amministrazione finanziaria richiedeva alla società contribuente il versamento della parte residua dell'imposta sostitutiva attinente alla rivalutazione dei beni immobili dell'impresa prevista dall'art.15, comma 19, del d.l. 29 novembre 20 09 , n. 185 , per l'importo complessivo di€65.884,00 oltre in teressi e sanzioni. La cartella di pagamentoera avversata avanti la CTP di Verona , che accoglieva le ragioni della contribuent e; l’ufficio formulava il gravame dinanzi la CTR di Verona. Nelle more del processo, in data 20 maggio 2019, la società contribuente inoltrava all'ufficio istanza di definizione della controversia, con domanda prot.n. 0831182/2019 , ai sensi dell'articolo 6 del d. l . 23 ottobre 2018, n. 119 . In data 27 a prile 2020, l' A genzia delle E ntrate notificava al la società il diniego alla definizione agevolata della controversia tributaria, sostenendo che l'atto impugnato non potesse essere oggetto di definizione liti fiscali pendenti in quanto atto di mera riscossione. La società contribuente, pertanto, impugnava il diniego dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pendeva la controversia di secondo grado. Il collegio d’appello, senza riunire i due procedimenti pendenti, rigettavail gravame della contribuente . 25– 22934 - 2021 – 25/05/2023 MMF Insorge la società contribuente affidandosi a due motivi di ricorso , mentre l’Avvocatura generale dello Stato si è riservata di spiegare difese in udienza. In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con accettazione dell’Avvocatura generale dello Stato ai fini della compensazione delle spese. CONSIDERATO Che in prossimità dell’adunanza la parte privata ha prodotto atto di rinuncia al ricorso per cassazione, debitamente notificato ex art. 372 c.p.c. e poi sottoscritto dal patrono erariale anche ai fini della compensazione delle spese, donde il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione dellamateria del contendere. PQM Dichiara estinto il giudizio e co