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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 giugno 2025

Cassazione n. 25858/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 491, in relazione agli artt. 476 e 482 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso - che eccepisce l'omessa notifica, all'imputato e al difensore, del decreto di citazione diretta a giudizio - è manifestamente infondato e palesemente smentito dagli atti processuali in quanto il decreto di citazione diretta a giudizio è stato notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e in qualità di domiciliatario - nominato di fiducia il 06/11/2018 al momento della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che eccepisce l'omessa notifica, all'imputato e al difensore, del decreto di citazione in appello - è manifestamente infondato e palesemente smentito dagli atti processuali in quanto il decreto di citazione in appello è stato notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e in qualità di domiciliatario - nominato di fiducia il 30/05/2022 con revoca di ogni precedente difensore; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - che lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva - è manifestamente infondato poiché il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236 - 01); che, in ogni caso, la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A. e altro, Rv. 270936); Nel caso di specie il giudice di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla superfluità dell'espletamento della perizia richiesta dal ricorrente, dando conto dell'assenza di decisività e della inidoneità ad inficiare le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado.

Considerato che il quarto e il quinto motivo di ricorso - che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità sotto il profilo dell'insussistenza dell'elemento soggettivo - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituito i da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (pag.4 e 5, a riguardo di pregressa, analoga condotta tenuta dal prevenuto nei confronti del Mancuso), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Osservato che nulla può essere liquidato a titolo di rimborso delle spese a favore della parte civile, stante la tardività della trasmissione di conclusioni e nota spese, avvenuta in data 23 giugno 2025, dunque in spregio al rispetto del termine dilatorio di 15 giorni prima dell'udienza; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 491, in relazione agli artt. 476 e 482 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso - che eccepisce l'omessa notifica, all'imputato e al difensore, del decreto di citazione diretta a giudizio - è manifestamente infondato e palesemente smentito dagli atti processuali in quanto il decreto di citazione diretta a giudizio è stato notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e in qualità di domiciliatario - nominato di fiducia il 06/11/2018 al momento della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che eccepisce l'omessa notifica, all'imputato e al difensore, del decreto di citazione in appello - è manifestamente infondato e palesemente smentito dagli atti processuali in quanto il decreto di citazione in appello è stato notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e in qualità di domiciliatario - nominato di fiducia il 30/05/2022 con revoca di ogni precedente difensore; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - che lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva - è manifestamente infondato poiché il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236 - 01); che, in ogni caso, la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A. e altro, Rv. 270936); Nel caso di specie il giudice di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla superfluità dell'espletamento della perizia richiesta dal ricorrente, dando conto dell'assenza di decisività e della inidoneità ad inficiare le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado. Considerato che il quarto e il quinto motivo di ricorso - che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità sotto il profilo dell'insussistenza dell'elemento soggettivo - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituito i da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (pag.4 e 5, a riguardo di pregressa, analoga condotta tenuta dal prevenuto nei confronti del Mancuso), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Osservato che nulla può essere liquidato a titolo di rimborso delle spese a favore della parte civile, stante la tardività della trasmissione di conclusioni e nota spese, avvenuta in data 23 giugno 2025, dunque in spregio al rispetto del termine dilatorio di 15 giorni prima dell'udienza; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
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