CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24175/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenza; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro delle armi disposto in relazione al delitto di cui al capo 1) della rubrica, con rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 novembre 2025 il Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice ex art. 322 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla fattispecie contravvenzionale di 1cui all'art. 20, comma 2, della legge 18 aprile 1975 n. 110 contestata al capo 1) della rubrica e l'ha, invece, dichiarata inammissibile quanto ai reati di detenzione di munizioni e di armi nonché di ricettazione alla stessa ascritti ai capi 2), 3) e 4) della rubrica provvisoria. A fondamento della decisione il Tribunale ha evidenziato le seguenti circostanze di fatto: - l'indagata è figlia ed erede di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che nel passato ha ripetutamente svolto attività di consulenza in materia balistica nell'ambito di numerosi procedimenti penali; - le perquisizioni, operate il 28 giugno ed il 29 luglio 2025, presso l'abitazione del de cuius e le sue pertinenze, ha condotto a rinvenire armi da collezione, allo stesso appartenenti, numerosissimi reperti balistici ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA] in occasione dello svolgimento dell'attività di consulenza (e mai restituiti all'autorità giudiziaria procedente) e diverse armi e munizioni per le quali non è stata rinvenuta documentazione atta a giustificarne il possesso; - il sistema di allarme nonché le telecamere poste a protezione dell'abitazione non erano funzionanti stante l'assenza di corrente elettrica. Il Tribunale ha, per l'effetto, ritenuto in particolare sussistente il fumus del reato di cui all'art. 20 I. 110/75, del quale la ricorrente risponde «quanto meno a titolo di colpa». La custodia delle armi rinvenute presso l'abitazione e costituenti corpi di reato acquisiti nell'ambito di pregressi procedimenti penali non è stata, infatti, operata con la dovuta diligenza («le modalità di custodia non rispondono alle esigenze di pubblica sicurezza posto ...la mancanza della porta a presidio di una della stanze, l'assenza di grate ed inferriate alle finestre, la frequente mancanza di corrente elettrica a presidio del funzionamento dei sistemi di videosorveglianza e di allarme»). Ha reputato altresì configurato il periculum, richiamando sul punto la motivazione posta a fondamento del decreto di sequestro preventivo. Ha poi qualificato come inammissibile la richiesta formulata con riguardo alle armi di cui ai capi 2), 3) e 4) dell'incolpazione provvisoria reputando assorbente su ogni altra considerazione concernente il merito della richiesta il fatto che l'indagata non abbia palesato un interesse concreto ed attuale «agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione». Ha comunque ed infine evidenziato come per tutti i reperti sottoposti a vincolo viga il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in cinque motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 22.1. Violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e 324, comma 7, cod. proc. pen. come richiamato dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.). Il difensore lamenta che il Tribunale non si sia confrontato con la censura formulata nei riguardi del decreto di sequestro, laddove il giudice procedente aveva erroneamente escluso che le armi appartenessero all'indagata, essendo, invece, alla stessa pervenute iure successionis, e sia così incorso in un «macroscopico vizio dì motivazione». Evidenzia come, giusta il richiamo all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., il Tribunale era tenuto ad annullare il provvedimento impugnato se, come nel caso in esame è avvenuto, la motivazione manca o non contiene un'autonoma valutazione degli elementi forniti dalla difesa, non potendo esercitare un potere integrativo che di fatto ha reputato di poter esercitare («il Tribunale del riesame, non potendo integrare la motivazione carente ha compiuto un salto acrobatica motivazionale, dando per scontato che il sequestro preventivo avesse per oggetto le armi ricevute in eredità, mentre il G.I.P. lo aveva categoricamente escluso, ritenendo le armi elencate sub allegato A invece corpi di reato precisando finanche erroneamente che non appartengono all'indagata»). Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto così annullare il provvedimento impugnato perché inficiato da motivazione tautologica. 2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. Il Tribunale ha erroneamente confermato il decreto dì sequestro preventivo nonostante la mancata valutazione, ad opera del G.I.P., degli elementi addotti dalla difesa e che emergono dal compendio in atti. Risulta, in particolare, che dalla data del 19 giugno 2024 tutti i reperti balistici fossero sotto la diretta signoria dei Carabinieri che quotidianamente operavano accessi presso i locali dell'armeria e che mai hanno chiesto all'indagata - che in detto contesto aveva perso ogni potere dispositivo sulle armi - di rafforzare i sistemi di sicurezza a protezione dell'abitazione. 2.3. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 324, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione con la quale il difensore aveva lamentato che gli atti del procedimento non erano stati trasmessi, nella loro interezza, presso la Cancelleria («il dubbio che sorge è che il collegio abbia avuto a disposizione copie integrali diverse da quelle monche ricevute dalla difesa»). 2.4 Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. Il Tribunale ha errato nel ritenere sussistente il fumus in relazione al reato di cui all'art. 20 I. 110/75, essendo garantite adeguate cautele atte a preservare la 3custodia delle armi. Ha altresì trascurato di considerare che le armi erano di fatto ricadenti nell'esclusiva signoria dei Carabinieri. Anche per le fattispecie di cui ai capi 2), 3) e 4) della rubrica non può configurarsi il fumus posto che l'indagata, anche durante la relazione con il de cuius, ha sempre convissuto a Roma e non aveva mai avuto contezza dell'esistenza e dell'allocazione del materiale sequestrato. La stessa detenzione di armi prive di elementi identificativi appare, in tutta evidenza, correlata all'attività peritale svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Ha ribadito che con l'istanza di riesame la Maggiulli non ha inteso ottenere la restituzione dei reperti, bensì «vedersi riconosciuta l'insussistenza del fumus delicti e del periculum in mora». Riguardo a quest'ultimo requisito, la motivazione del provvedimento è meramente assertiva posto che trattasi di beni già attinti da sequestro probatorio. 2.5 Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e art. 20 legge n. 110/75. Il difensore evidenzia che il reato di cui all'art. 20 legge 110/75 non può trovare applicazione in relazione alle armi antiche, perché esse non possono qualificarsi come arma comune da sparo. 3. Con memoria del 17 marzo 2026 la difesa ha manifestato piena adesione nei riguardi delle valutazioni espresse, nel corpo della requisitoria scritta, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in punto di sussistenza del fumus del reato di cui al capo 1) della rubrica avuto riguardo alla natura (antica o meno) delle armi in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] salvo quanto a breve si dirà in relazione ad uno specifico profilo di ordine giuridico, il ricorso appare manifestamente infondato perché privo, anzitutto, dei necessari requisiti di coerenza e perspicuità. L'atto in esame propone, invero, plurime questioni, talora non agevolmente intellegibili, che, dalla difesa inquadrate quali espressione di vizi di legittimità dell'atto impugnato, spesso investono, invero, il diverso profilo della completezza o della congruità del suo apparato argomentativo (limite che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., non può essere dedotto nella presente sede). Peraltro, a tal fine, il difensore della ricorrente ha ripetutamente operato riferimenti a profili fattuali della vicenda rispetto ai quali, però, non ha mai adempiuto all'onere di allegazione, lasciando, così, che la prospettazione difensiva, che su di essi si fonda, degradi a mera asserzione labiale, irricevibile nella presente sede. Il limite appena denunciato - che grava il ricorso di patenti profili di genericità - inficia anche i motivi del ricorso con i quali la difesa ha contestato la sussistenza di un vero e proprio error in iudicando. E così, la doglianza di cui al superiore punto 2.3 è stata 4prospettata in termini così vaghi ed addirittura perplessi (pag. 3 del ricorso: «il Tribunale del riesame rigettava l'eccezione difensiva dell'omesso inoltro in cancelleria di tutti gli altri (recte: atti) citati nel decreto...il dubbio che sorge è che il collegio abbia avuto a disposizione copie integrali diverse da quelle monche ricevute dalla difesa») da degradare ad argomento insuscettibile di valutazione ad opera di questa Corte. A tacere di ciò, l'inammissibilità della pressoché totalità dei motivi fondanti il ricorso costituisce un approdo necessitato alla luce della stessa attestazione con la quale la difesa - a chiusura del proprio argomentare, ma prima di affrontare l'ultima e specifica questione legata alla natura «antica» di talune tra le armi in sequestro - ha rappresentato di non aver alcun interesse a rientrare nella disponibilità dei beni colpiti dal vincolo o, comunque, di non aver patito un pregiudizio per effetto del suo mantenimento, essendo, piuttosto, mossa nel suo agire da un diverso obiettivo che è quello di veder riconosciuta, già nella presente sede cautelare, l'infondatezza nel merito della prospettazione di accusa. Va, però, ribadito che la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione. (così Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01) e detto interesse deve, all'evidenza, sostenere anche il ricorso ex art. 325 cod. proc. pen. 2. A soluzione diversa reputa questa Corte di dover pervenire, nell'impossibilità di estendere ad esso le considerazioni appena spese, proprio con riferimento all'ultimo dei motivi oggetto del ricorso che attiene, come già anticipato, alla qualità di talune delle armi in sequestro ed alla conseguente possibilità della loro sussunzione nel novero delle armi antiche di cui all'art. 10, sesto comma, legge 18 aprile 1975 n. 110 ed alla correlata inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 20 della medesima legge (Sez. 1, n. 43391 del 11/10/2022, Usberti, Rv. 283780 - 01: «In tema di armi, la contravvenzione di omessa custodia di cui all'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto riferita alle sole "armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2", non è configurabile in relazione alle armi antiche, che non sono disciplinate da dette disposizioni, ma dall'art. 10, comma 7, della citata legge n. 110 del 1975 e dal regolamento di cui al d.m. 14 aprile 1982»). Con la deduzione difensiva in esame il Tribunale non risulta, invero, essersi effettivamente confrontato, non avendo proceduto ad un'attenta verifica delle armi di cui all'allegato «A» per apprezzarne la natura e fondare su ciò un corretto inquadramento sotto il profilo giuridico. Si impone, pertanto, l'annullamento in parte qua dell'ordinanza impugnata per un nuovo giudizio da parte del Tribunale della libertà di Cosenza. 5 r P.Q.Mi b. 20 26 Rog, rnIL [OSCURATO:PERSONA] 6