CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 29708/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: [OSCURATO:PERSONA] DI PESAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 del G.u.p. del Tribunale di Pesaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il P.M. ricorre per cassazione, ai sensi dell'art. 569 comma 4, cod. proc. pen., per l'annullamento della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pesaro indicata in epigrafe, che ha condannato i ricorrenti per i delitti di rapina aggravata e lesioni aggravate alle pene di anni 2, mesi 8 e giorni 20 di reclusione e € 900 di multa il Bouzidi e alle pene di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 600 di multa l'Alkheir, all'esito del giudizio abbreviato e previo giudizio di bilanciamento delle circostanze. 2. Deduce il P.M., con unico motivo, la violazione della legge penale, in relazione all' art. 628 cod. pen., come modificato dalla I. 26 aprile 2019 n. 36; la sentenza impugnata aveva determinato la pena da infliggere agli imputati, per i reati loro contestati commessi 1'8 maggio 2021, prendendo a base di calcolo una pena inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 628 cod. pen. e così determinando la pena in misura illegale. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Come risulta dal tenore della decisione impugnata, il giudice ha individuato per entrambi gli imputati, cui aveva concesso le attenuanti generiche, stimandole in un caso equivalenti e nell'altro prevalenti sulle contestate aggravanti (tra cui vi erano quelle dell'art. 628, comma 3, cod. pen.), la pena da prendere in considerazione, ai sensi dell'art. 628, comma 1, cod. pen., in quella di anni 4 di reclusione ed euro 1000 di multa, con evidente errore poiché la norma in esame, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6, comma 1, lett. a) I. 26 aprile 2019 n. 36 (che trovano applicazione in quanto precedenti al momento della commissione dei fatti di rapina) prevede il minimo edittale per il delitto di rapina pari ad anni 5 di reclusione (mentre la pena pecuniaria risulta calcolata in misura compresa nel nuovo assetto sanzionatorio, che prevede quale minimo edittale quello di euro 927). 2. All'annullamento della sentenza (cui non può conseguire la rideterminazione del trattamento sanzionatorio da parte della Corte di legittimità ai sensi dell'art. 620, lett. L) cod. proc. pen., avendo il giudice di primo grado operato valutazioni sulle diminuzioni di pena per effetto delle circostanze attenuanti generiche prevalenti in favore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e sull'aumento di pena per il reato contenuto contestato al Bouzidi) consegue il rinvio al Tribunale di Pesaro, in diversa persona fisica, per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. al Tribunale di Pesaro in diver