Risultati per «Lavoro»
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:20
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0622

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 15 gennaio 2026 ( 1 ) Cause C‑622/24 P e C‑623/24 P VT contro [OSCURATO:PERSONA] europea (C‑622/24 P) e UJ e a. contro [OSCURATO:PERSONA] europea (C‑623/24 P) «Impugnazione – Funzione pubblica – Concorso EPSO/AD/380/19 – Mancata iscrizione nell’elenco di riserva – Parità di trattamento – Ripetizione delle prove scritte – Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo – Interpretazione del bando di concorso per quanto concerne le competenze generali»

I. Introduzione

1. Le impugnazioni in esame riguardano un concorso generale organizzato dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) per l’assunzione di amministratori nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti ai paesi terzi.

Nel corso delle prove scritte si sono verificate difficoltà tecniche diffuse, che hanno interessato un numero elevato di candidati.

In risposta, la commissione giudicatrice ha deciso di offrire a tutti i candidati – indipendentemente dal fatto che avessero incontrato o meno difficoltà tecniche – la scelta di sostenere nuovamente le prove o di conservare i loro risultati iniziali.

La legittimità di tale approccio si colloca al centro delle impugnazioni in esame.

2. Diversi candidati che, al termine del procedimento, non sono stati iscritti nell’elenco di riserva di detto concorso hanno contestato la loro mancata iscrizione dinanzi al Tribunale, adducendo varie irregolarità nello svolgimento del concorso, compresa la ripetizione delle prove scritte.

In particolare, nei procedimenti che hanno condotto alle sentenze nelle cause VT/[OSCURATO:PERSONA] ( 2 ) e UJ e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 3 ), i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento delle pertinenti decisioni adottate dalla commissione giudicatrice.

Il Tribunale ha respinto i ricorsi in entrambe le cause, rigettando i motivi, quasi identici, dedotti.

3. Con le impugnazioni in esame nelle cause C‑622/24 P e C‑623/24 P, i ricorrenti chiedono l’annullamento delle sentenze del Tribunale VT/[OSCURATO:PERSONA] e UJ e a./[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «sentenze impugnate»).

A tal fine, essi sostengono, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto non avendo constatato una violazione del principio di parità di trattamento nel concorso.

A tal riguardo, essi sostengono che la commissione giudicatrice ha agito in violazione di tale principio, avendo permesso a tutti i candidati – e non soltanto a quelli gravemente pregiudicati da problemi tecnici – di beneficiare di una ripetizione delle prove.

Essi sostengono, inoltre, che i candidati che hanno sostenuto nuovamente le prove hanno beneficiato di un vantaggio indebito, poiché hanno avuto a disposizione un lasso di tempo significativamente maggiore per prepararsi.

Infine, essi contestano altresì il rigetto, da parte del Tribunale, di un motivo da essi dedotto, vertente sull’interpretazione del bando di concorso per quanto concerne la valutazione delle competenze generali dei candidati.

4. Tenuto conto della significativa coincidenza dei fatti e delle questioni giuridiche sollevate nelle due cause, risulta opportuno esaminarle nel contesto di conclusioni comuni a entrambe.

II. Contesto normativo

5. L’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea ( 4 ) (in prosieguo: lo «Statuto») è così formulato: «Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio (...).

L’autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo.

Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell’articolo 91».

6. L’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dispone quanto segue: «Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se: – l’autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto, – tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto».

III. Fatti

7. I fatti all’origine delle impugnazioni in esame sono esposti in dettaglio nelle sentenze impugnate.

I fatti rilevanti ai fini delle presenti conclusioni possono essere riassunti come esposto nel prosieguo.

8. Il 5 dicembre 2019 l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale per titoli ed esami EPSO/AD/380/19, avente ad oggetto l’assunzione di amministratori nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti ai paesi terzi ( 5 ), in vista della costituzione di due elenchi di riserva, per amministratori di grado AD 7, da un lato, e di grado AD 9, dall’altro.

9. I ricorrenti in entrambe le cause hanno partecipato al concorso di grado AD

7. Dopo aver superato i test del tipo «questionario a scelta multipla» e la selezione per titoli (

[OSCURATO:PERSONA]

), essi hanno preso parte alle prove del centro di valutazione ( Assessment center ).

Si trattava di due prove scritte: lo studio di un caso e una prova scritta nel settore interessato (in prosieguo, congiuntamente: le «prove scritte»), entrambe le quali si sono svolte il 9 settembre 2021 (in prosieguo; la «sessione iniziale»).

10. Con lettera del 4 ottobre 2021, l’EPSO ha comunicato ai candidati che, a causa dei problemi tecnici verificatisi in occasione della sessione iniziale delle prove scritte, si era deciso di offrire a tutti i candidati che avevano partecipato a tale sessione due opzioni, e cioè: i) conservare i risultati delle prove iniziali – in quel momento non conosciuti, oppure ii) ripetere le prove scritte, rinunciando così ai risultati delle prove iniziali.

11. Le nuove prove scritte si sono svolte il 10 novembre 2021 (in prosieguo: la «seconda sessione»).

Il ricorrente nella causa C‑622/24 P (VT) e tre degli otto ricorrenti nella causa C‑623/24 P (UN, US e UT), hanno deciso di non ripetere le prove e di conservare i risultati ottenuti nella sessione iniziale.

Gli altri cinque ricorrenti nella causa C‑623/24 P (UJ, UL, UP, UU e UV) hanno invece optato per ripetere le prove.

12. La commissione giudicatrice ha consentito a otto candidati che avevano incontrato difficoltà tecniche durante la seconda sessione di sostenere le prove in una terza sessione, tenutasi il 10 novembre 2021.

UJ è stata l’unica ricorrente ad essere stata invitata alla terza sessione e ad avervi partecipato.

13. Il 5 maggio 2022 l’EPSO ha notificato individualmente a ciascuno dei ricorrenti la decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere i loro nomi nell’elenco di riserva AD 7 (in prosieguo: le «decisioni di non iscrizione»), a motivo del fatto che essi non figuravano tra i candidati che avevano ottenuto i migliori punteggi complessivi nelle prove del centro di valutazione.

Per quanto riguarda specificamente uno dei ricorrenti nella causa C‑623/24 P, UT, la mancata iscrizione si basava sul fatto che egli non aveva ottenuto i punteggi minimi richiesti.

14. Alcuni dei ricorrenti (VT, UJ e UL) hanno presentato alla commissione giudicatrice domande di riesame delle decisioni di non iscrizione che li riguardavano.

Tali domande sono state rigettate con decisione del 15 luglio 2022.

In seguito, tutti i ricorrenti hanno presentato reclami all’EPSO (in qualità di autorità che ha il potere di nomina competente), ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto (in prosieguo: i «reclami ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2»), contestando le decisioni di non iscrizione e, ove esistenti, le decisioni di rigetto delle loro domande di riesame.

15. In particolare, il ricorrente nella causa C‑622/24 P ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, il 10 ottobre 2022, in relazione al quale non ha ricevuto una risposta esplicita.

Il suo reclamo è stato quindi considerato, conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, implicitamente rigettato il 10 febbraio 2023, a seguito della scadenza del termine di quattro mesi.

16. I ricorrenti nella causa C‑623/24 P, unitamente a diversi altri candidati, hanno presentato congiuntamente i loro reclami ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, il 5 agosto 2022.

I loro reclami sono stati considerati implicitamente rigettati il 5 dicembre 2022, e in seguito sono stati rigettati anche esplicitamente, con decisioni dell’autorità che ha il potere di nomina del 13 marzo 2023.

IV. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate

17. I ricorrenti in entrambe le cause hanno proposto ricorsi dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’articolo 270 TFUE, contestando la loro mancata iscrizione nell’elenco di riserva del concorso.

18. Formalmente, i loro ricorsi sono stati considerati proposti, per quanto riguarda VT, UJ e UM, avverso le decisioni della commissione giudicatrice del 15 luglio 2022 che hanno respinto le loro domande di riesame e, per quanto riguarda gli altri ricorrenti che non avevano presentato tali domande, direttamente avverso le decisioni di non iscrizione del 5 maggio 2022 (in prosieguo, congiuntamente: «le decisioni controverse»).

19. I ricorrenti in entrambe le cause hanno dedotto sette motivi quasi identici, vertenti su numerose irregolarità nel concorso, al fine di ottenere l’annullamento delle decisioni controverse.

Con le sentenze del 10 luglio 2024, VT/[OSCURATO:PERSONA] e UJ e a./[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha respinto entrambi i ricorsi nella loro interezza, condannando ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.

V. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

20. VT ha impugnato la sentenza VT/[OSCURATO:PERSONA], e l’impugnazione è attualmente pendente con il numero di ruolo C‑622/24 P. Analogamente, 8 dei 13 ricorrenti nella causa UJ e a./[OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato tale sentenza nella parte in cui li riguarda, e l’impugnazione è attualmente pendente con il numero di ruolo C‑623/24 P.

21. Con le loro impugnazioni, i ricorrenti chiedono alla Corte di annullare le sentenze impugnate, di accogliere i loro ricorsi in primo e in secondo grado e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese di giudizio in primo e secondo grado.

Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto delle impugnazioni e la condanna dei ricorrenti alle spese.

VI. Valutazione

22. A sostegno delle loro impugnazioni, i ricorrenti deducono due motivi.

23. Il primo motivo, comune a entrambe le impugnazioni, riguarda un’asserita violazione del principio di parità di trattamento, risultante dalla ripetizione delle prove scritte.

24. Il secondo motivo è diretto contro il rigetto, da parte del Tribunale, del quinto motivo dedotto in primo grado, vertente su una violazione del bando di concorso.

Tale motivo è stato dichiarato irricevibile nella causa UJ e a./[OSCURATO:PERSONA], mentre nella causa VT/[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto ricevibile, ma è stato respinto in quanto infondato.

In entrambe le cause, i ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nelle sue rispettive conclusioni.

25. Inizierò esaminando il primo motivo di impugnazione, vertente sul principio di parità di trattamento (A), per poi passare al secondo motivo, valutando, in sequenza, le questioni procedurali e sostanziali specifiche di ciascuna causa (B).

A. Primo motivo di impugnazione: violazione del principio di parità di trattamento

26. Con il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto avendo omesso di constatare una violazione del principio di parità di trattamento, quale sancito all’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), tra i candidati nel concorso.

27. A loro avviso, tale violazione risulta i) dal fatto che la possibilità di ripetere le prove scritte è stata offerta a tutti i candidati, indipendentemente dalle difficoltà tecniche effettivamente incontrate (prima parte del primo motivo di impugnazione); ii) dal maggior lasso di tempo disponibile per la preparazione in vista della seconda e della terza sessione delle prove scritte (seconda parte del primo motivo di impugnazione); e iii) dal fatto che le tre sessioni delle prove scritte – con particolare riferimento alla terza – si sono svolte in date diverse (terza parte del primo motivo di impugnazione, dedotto in questi termini soltanto nella causa C‑623/24 P).

28. Esaminerò in sequenza ciascuna di tali parti del primo motivo di impugnazione, dopo aver esposto gli argomenti pertinenti delle parti.

Per quanto riguarda le prime due parti, sarà altresì necessario esaminare l’interesse dei ricorrenti a formulare tali censure.

Esaminerò tale interesse, in via eccezionale, dopo l’analisi nel merito, per ragioni pratiche di presentazione, poiché la previa esposizione dell’asserita disparità consentirà di spiegare più chiaramente l’interesse dei ricorrenti a censurarla, alla luce delle differenti circostanze fattuali che caratterizzano la loro situazione.

1. Prima parte del primo motivo di impugnazione: possibilità di ripetizione delle prove offerta a tutti i candidati

29. Con la prima parte del primo motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nello statuire ( 6 ) che la commissione giudicatrice non aveva violato il principio di parità di trattamento avendo offerto a tutti i candidati la possibilità di sostenere nuovamente le prove scritte, indipendentemente dal fatto che essi avessero incontrato o meno difficoltà tecniche tali da incidere sulle loro prestazioni ( 7 ).

30. A tal riguardo, il Tribunale ha constatato, nelle sentenze impugnate, che, sebbene la soluzione scelta dalla commissione giudicatrice abbia permesso ai candidati che non avevano incontrato difficoltà tecniche di sostenere una seconda volta le prove, tale differenza di trattamento era difficilmente evitabile, considerate l’entità e la natura dei problemi e dell’elevato numero di candidati interessati.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto che la misura rispondesse all’obiettivo legittimo di garantire che tutti i candidati che avevano incontrato problemi tecnici potessero beneficiare di una nuova sessione. a) Principali argomenti delle parti

31. Come già indicato in precedenza, i ricorrenti sostengono, in sostanza, che l’aver offerto la possibilità di ripetere le prove non soltanto ai candidati che avevano incontrato gravi difficoltà tecniche, ma anche a quelli che non avevano avuto problemi o che avevano incontrato problemi minori, è equivalso a trattare situazioni diverse in modo uguale, in violazione del principio di parità di trattamento.

32. Essi sostengono che la soluzione adottata dalla commissione giudicatrice non era giustificata dall’obiettivo del concorso (vale a dire selezionare i candidati più competenti, conformemente all’articolo 27 dello Statuto) e che essa era sproporzionata, poiché andava oltre quanto necessario per porre rimedio alle irregolarità causate dalle difficoltà tecniche.

Di conseguenza, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha omesso di riconoscere che la commissione giudicatrice non aveva adottato tutte le misure necessarie per circoscrivere il rischio di disparità a quello proprio di qualsiasi esame, e aveva invece creato una disparità evitabile tra i candidati.

33. [OSCURATO:PERSONA] contesta la censura dei ricorrenti, ricordando l’ampio potere discrezionale di cui dispongono le commissioni giudicatrici nello stabilire misure correttive in caso di irregolarità, nonché la portata conseguentemente limitata del controllo giurisdizionale ( 8 ).

Essa sottolinea, inoltre, che, secondo una giurisprudenza costante, ogni concorso comporta un rischio intrinseco di disparità ( 9 ) e, pertanto, una violazione del principio di parità di trattamento può essere constatata soltanto qualora la commissione giudicatrice non abbia provveduto a limitare tale rischio a quello inerente, di norma, a qualsiasi esame ( 10 ).

A suo avviso, tale situazione non si è verificata nel caso di specie e il Tribunale ha correttamente concluso, in sostanza, che la soluzione adottata era giustificata nelle circostanze concrete.

34. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] spiega che, a causa del carattere diffuso ed eterogeneo delle difficoltà tecniche riscontrate, sarebbe stato impossibile determinarne la portata e le conseguenze precise su ciascun candidato ( 11 ).

Di conseguenza, essa sostiene che offrire a tutti i candidati la possibilità di ripetere le prove, senza imporre alcun obbligo in tal senso, fosse l’unica soluzione possibile ed equa, conforme ai principi di parità di trattamento, di proporzionalità e di buona amministrazione.

35. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, anche qualora taluni candidati che non avevano incontrato difficoltà tecniche abbiano deciso di ripetere le prove, essi lo hanno fatto rinunciando ai loro risultati iniziali e, pertanto, sono rientrati nel concorso alle stesse condizioni degli altri candidati.

Pertanto, non si può ritenere che essi abbiano avuto «maggiori opportunità» nell’ambito del concorso.

Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea altresì che i ricorrenti non hanno dimostrato in che modo essi sarebbero stati individualmente svantaggiati dalla soluzione adottata. b) Analisi

36. In via preliminare, occorre ricordare che, sebbene la commissione giudicatrice disponga di un ampio potere discrezionale per quanto concerne le condizioni, il contenuto e l’organizzazione di un concorso (potere che deve essere inteso nel senso che comprende anche l’adozione di misure correttive), esso deve essere esercitato nel rispetto del principio di parità di trattamento ( 12 ).

37. Secondo una giurisprudenza costante, tale principio esige che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera analoga, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato ( 13 ).

38. Nella presente causa, mi sembra evidente che situazioni diverse siano state trattate allo stesso modo: candidati che hanno incontrato difficoltà tecniche produttive di un grave impatto sulle loro prove sono stati trattati nello stesso modo rispetto a candidati che non hanno incontrato alcuna difficoltà o che hanno incontrato soltanto difficoltà minori, poiché a tutti è stata offerta la possibilità di una seconda sessione.

39. Sebbene, come suggerisce la [OSCURATO:PERSONA], tutti i candidati abbiano avuto a disposizione, in definitiva, un solo tentativo valido nelle prove scritte (poiché è stato conservato soltanto un insieme di risultati), non è in ciò che risiede la disparità lamentata dai ricorrenti.

È invece l’offerta generalizzata della possibilità di ripetere le prove ad aver comportato un vantaggio aggiuntivo per i candidati che non erano stati pregiudicati da problemi tecnici: l’opportunità di migliorare una prestazione iniziale potenzialmente insoddisfacente o, di converso, di conservare una prestazione soddisfacente, senza essere obbligati a ripetere le prove.

In altri termini, essi hanno beneficiato del vantaggio di poter scegliere quale dei loro tentativi sarebbe stato preso in considerazione.

Di converso, i candidati che, a causa di gravi problemi tecnici, non avevano potuto partecipare efficacemente alla sessione iniziale non hanno avuto a disposizione una vera e propria scelta: per loro, la seconda sessione è stata, in pratica, l’unica e ultima opportunità di cui hanno beneficiato nelle prove scritte ( 14 ).

40. Il Tribunale, infatti, ha riconosciuto che quanto precede costituiva una differenza di trattamento, ma l’ha considerata «difficilmente evitabile».

Occorre quindi esaminare se, come ritenuto, in sostanza, dal Tribunale, tale differenza fosse giustificata nel caso di specie.

41. Ai sensi dell’articolo 1 quinquies , paragrafo 6, dello Statuto e conformemente a una giurisprudenza costante, una misura che dà luogo a una disparità di trattamento può essere giustificata se persegue un obiettivo legittimo di interesse generale nel quadro della politica del personale ed è proporzionata alla finalità perseguita ( 15 ).

42. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’obiettivo perseguito, si può convenire con la [OSCURATO:PERSONA] che la soluzione adottata dalla commissione giudicatrice perseguiva l’obiettivo legittimo di rimediare alle irregolarità causate da problemi tecnici diffusi durante la sessione iniziale delle prove scritte, al fine di ripristinare le condizioni del concorso.

43. Per quanto riguarda, in secondo luogo, la proporzionalità della misura rispetto a tale obiettivo, occorre esaminare, conformemente alla giurisprudenza della Corte, se la misura i) fosse idonea a realizzare tale obiettivo; ii) non sia andata oltre quanto necessario a tal fine; e iii) fosse proporzionata stricto sensu , garantendo un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco ( 16 ).

44. Per quanto riguarda il primo elemento, relativo all’idoneità, vorrei osservare che la soluzione consistente nell’offrire a tutti i candidati la possibilità di ripetere le prove potrebbe essere considerata idonea a sanare le irregolarità della sessione iniziale ( 17 ).

Come ritenuto dal Tribunale, tale soluzione ha consentito a tutti i candidati che avevano incontrato problemi tecnici di completare le prove in condizioni regolari.

45. Tuttavia, è in relazione all’elemento della necessità (e senza che sia necessario procedere alla valutazione della proporzionalità stricto sensu ) che, a mio avviso, tale misura risulta deficitaria.

In sede di valutazione della necessità di una misura, la questione essenziale è se alternative meno restrittive del principio di parità di trattamento avrebbero potuto realizzare lo stesso obiettivo con pari efficacia.

A mio avviso, è indubbio che ciò si verifichi nella situazione di cui trattasi.

46. Si può rilevare, da un lato, unicamente a fini di contestualizzazione, che, in linea di principio, quando singoli candidati in un concorso incontrano problemi tecnici di cui non sono responsabili, l’EPSO, a seguito di una verifica, offre loro misure correttive, come una ripetizione individuale delle prove ( 18 ).

È quanto è stato fatto, ad esempio, nel caso di specie in relazione agli otto candidati ai quali è stata offerta una terza sessione di prove scritte, e si tratta anche della soluzione che i ricorrenti sembrano considerare adeguata.

Tuttavia, come spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA], tale opzione non era realizzabile nell’ambito del concorso di cui trattasi (v. supra , paragrafo 34).

47. Ciò nonostante, a mio avviso, era disponibile un’alternativa più adeguata: annullare la sessione iniziale – la cui integrità deve considerarsi gravemente compromessa nelle circostanze del caso di specie e tenuto conto del numero eccezionalmente elevato di candidati interessati ( 19 ) – e organizzare una nuova sessione per tutti i candidati.

Tale approccio – volendo utilizzare i termini adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] – avrebbe ricreato le condizioni del concorso esistenti al momento in cui si erano verificate le irregolarità, senza attribuire a taluni candidati il vantaggio di una scelta tra prestazioni ( 20 ).

48. Nella sua comparsa di risposta nella causa C‑623/24 P, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che un siffatto approccio alternativo era ipotizzabile, ma ha sostenuto che esso avrebbe ingiustamente privato i candidati che non avevano incontrato gravi problemi tecnici dei risultati legittimamente ottenuti durante la sessione iniziale.

Non sono insensibile a tale preoccupazione, che è probabilmente motivata anche dalla volontà di evitare ulteriori reclami.

Tuttavia, la volontà di evitare di privare tali candidati dei loro risultati iniziali non può giustificare il fatto di conferire loro un vantaggio rispetto agli altri candidati, il che è appunto l’effetto della soluzione accolta, come spiegato in precedenza.

Tale conclusione si impone, a maggior ragione, dato che non si può plausibilmente sostenere che i candidati abbiano acquisito un diritto di mantenere i loro risultati iniziali o di essere dispensati dal ripetere le prove scritte qualora le circostanze lo richiedano.

Dal bando di concorso non discende un siffatto diritto e nulla indica – né la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato – che i candidati abbiano ricevuto assicurazioni precise, incondizionate e concordanti idonee a far sorgere un legittimo affidamento ( 21 ) rispetto al mantenimento dei loro risultati iniziali indipendentemente da un eventuale successivo annullamento del concorso (o di una fase di quest’ultimo) e nonostante le circostanze eccezionali e imprevedibili di cui si tratta ( 22 ).

49. Ne consegue, a mio avviso, che la soluzione adottata dalla commissione giudicatrice ha ecceduto quanto necessario per realizzare l’obiettivo di rimediare alle irregolarità causate da problemi tecnici di larga scala durante la prima sessione delle prove scritte al fine di ricreare le condizioni iniziali del concorso.

Di converso, la soluzione adottata ha effettivamente falsato tali condizioni, creando una nuova disparità tra i candidati, che pertanto andava oltre il rischio di disparità inerente, di norma, a qualsiasi concorso.

50. Alla luce di quanto precede, concludo che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nello statuire, nelle sentenze impugnate, che la commissione giudicatrice non aveva violato il principio di parità di trattamento avendo offerto a tutti i candidati la possibilità, ma non l’obbligo, di ripetere le prove scritte.

51. Nonostante la conclusione che precede, occorre esaminare se tutti i ricorrenti abbiano interesse a invocare tale violazione del principio di parità di trattamento, una questione evocata anche nelle sentenze impugnate.

52. Se, come correttamente osservato dai ricorrenti, essi non sono tenuti a dimostrare che determinati candidati abbiano effettivamente beneficiato di un vantaggio ( 23 ), ciò non li esime dal dovere di dimostrare che essi stessi sono stati personalmente interessati dall’asserita disparità.

Secondo una giurisprudenza costante, un ricorrente non può agire nell’interesse generale della legge o delle istituzioni; nell’ambito di un ricorso di annullamento, egli può far valere soltanto motivi che lo riguardano personalmente ( 24 ).

53. Come risulta dall’analisi che precede (e come riconoscono i ricorrenti stessi), la disparità di trattamento derivante dall’offerta generalizzata di una ripetizione delle prove ha posto in posizione di svantaggio, almeno in linea di principio, i candidati che sono stati gravemente pregiudicati da malfunzionamenti tecnici e che, pertanto, non hanno effettivamente avuto altra scelta se non quella di sostenere nuovamente le prove scritte.

Come correttamente osservato dal Tribunale, si deve ritenere che i candidati ai quali è stata offerta la possibilità di ripetere le prove e che hanno scelto di non avvalersene, mantenendo i loro risultati iniziali, fossero soddisfatti della loro prestazione iniziale e, pertanto, non rientrino nella categoria delle persone gravemente pregiudicate dalle difficoltà tecniche.

È vero che il ricorrente nella causa C‑622/24 P ha suggerito, a livello teorico, che alcuni candidati che avevano incontrato gravi difficoltà tecniche potrebbero comunque aver deciso di non ripetere le prove per ragioni quali impegni professionali.

Tuttavia, nessuno dei ricorrenti ha effettivamente sostenuto che ciò si sia verificato nel suo caso.

54. Di conseguenza, ritengo che i ricorrenti che hanno scelto di non partecipare alla seconda sessione delle prove scritte (v. supra , paragrafo 11) non possano sostenere di avere un interesse personale a dedurre la prima parte del primo motivo di impugnazione.

55. Per quanto concerne i ricorrenti che hanno partecipato alla seconda sessione (vale a dire UJ, UL, UP, UU e UV) la situazione è meno evidente. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che sarebbe impossibile stabilire con certezza se tutti i candidati partecipanti alla seconda sessione abbiano effettivamente incontrato problemi tecnici sufficientemente gravi nel corso della prima sessione.

Tuttavia, la possibilità che ciò sia avvenuto non può essere esclusa.

Tenuto conto di tale incertezza, ritengo che a tali ricorrenti possa essere concesso il beneficio del dubbio e possa essere riconosciuto un interesse a dedurre tale parte del primo motivo di impugnazione.

56. Da tutto ciò che precede discende, a mio avviso, che la prima parte del primo motivo di impugnazione deve essere accolta per quanto riguarda i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], UL, UP, UU e UV e respinta per i restanti ricorrenti.

2. Seconda parte del primo motivo di impugnazione: un lasso di tempo maggiore per prepararsi alle sessioni successive

57. Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto ( 25 ) avendo omesso di ravvisare una violazione del principio di parità di trattamento nella circostanza che i partecipanti alla seconda e alla terza sessione delle prove scritte hanno beneficiato di un periodo di preparazione nettamente più lungo rispetto ai partecipanti alla prima sessione.

58. Più precisamente, i ricorrenti hanno sostenuto, dinanzi al Tribunale, che la seconda e la terza sessione presentavano un grado di difficoltà inferiore rispetto alla sessione iniziale, per quanto concerne entrambe le prove scritte, cioè lo studio di un caso e la prova scritta nel settore interessato.

Per quanto riguarda, più in particolare, quest’ultima prova, essi hanno sostenuto che, poiché lo scenario sul quale essa si basava era lo stesso per tutte e tre le sessioni ed era stato pubblicato anteriormente alla prima sessione, nelle sessioni successive i candidati hanno beneficiato di un vantaggio indebito, in virtù sia della somiglianza delle prove sia del maggior lasso di tempo a disposizione per prepararsi ( 26 ).

59. Il Tribunale ha respinto tali argomenti.

Esso ha dichiarato, da un lato, che, benché fondato sullo stesso scenario sottostante (sebbene con due versioni ( 27 )), l’oggetto specifico della nota da redigere in ciascuna sessione differiva in modo significativo e sufficiente.

Dall’altro lato, per quanto riguarda il tempo di preparazione aggiuntivo, il Tribunale ha dichiarato che non se ne poteva dedurre alcun vantaggio significativo per i candidati partecipanti alle sessioni successive, dal momento che nulla indicava che la commissione giudicatrice avesse inteso limitare il tempo di cui disponevano i candidati per familiarizzarsi con lo scenario pubblicato. a) Principali argomenti delle parti

60. I ricorrenti rilevano, in primo luogo, che lo scenario alla base della prova scritta nel settore interessato era stato pubblicato nell’agosto 2021, sicché i candidati partecipanti alla seconda sessione del novembre 2021 e alla terza sessione del dicembre 2021 hanno beneficiato di un periodo di preparazione nettamente più lungo rispetto a quello a disposizione dei candidati che hanno partecipato soltanto alla prima sessione del settembre 2021.

Essi sostengono che tale disparità nel tempo di preparazione costituisce una differenza nelle condizioni oggettive del concorso, indipendentemente dalle intenzioni della commissione giudicatrice o dalle variazioni nei temi delle prove.

Pertanto, essi concludono che, a differenza di quanto statuito dal Tribunale, si è verificata una violazione del principio di parità di trattamento.

61. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i ricorrenti, in sostanza, stanno tentando di mettere in discussione la valutazione dei fatti operata dal Tribunale, ai sensi della quale ai candidati partecipanti alle sessioni successive non è stato attribuito alcun vantaggio significativo in virtù del tempo di preparazione aggiuntivo.

Di conseguenza, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale parte dell’impugnazione non solleva una questione di diritto e dovrebbe essere respinta in quanto irricevibile.

62. In subordine, per quanto riguarda il merito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le prestazioni dei candidati non sono state valutate in funzione del tempo a disposizione per familiarizzarsi con lo scenario, bensì, come statuito dal Tribunale, sulla base di argomenti sufficientemente distinti per ciascuna prova.

Ne consegue, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che la durata del tempo di preparazione non ha avuto alcuna incidenza sulla valutazione delle prestazioni dei candidati. b) Analisi

63. In primo luogo, per quanto riguarda la ricevibilità di questa seconda parte, non condivido la posizione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i ricorrenti rimettono in discussione una valutazione dei fatti operata dal Tribunale.

I ricorrenti deducono un errore di diritto nel ragionamento del Tribunale, nella parte in cui esso ha ritenuto che il tempo di preparazione aggiuntivo non abbia comportato una violazione del principio di parità di trattamento unicamente in ragione del fatto che la commissione giudicatrice non aveva inteso limitare tale tempo.

In sostanza, si tratta di stabilire se la circostanza di fatto, non controversa, che taluni candidati hanno avuto a disposizione un tempo di preparazione più lungo costituisca una differenza nelle condizioni oggettive di svolgimento del concorso, in violazione del principio di parità di trattamento; tale valutazione è una questione di diritto.

A mio avviso, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] non può quindi essere accolta.

64. In secondo luogo, per quanto concerne il merito, occorre precisare che i ricorrenti avevano dedotto, in primo grado, due argomenti distinti a sostegno della loro affermazione secondo cui la seconda e la terza sessione presentavano un grado di difficoltà minore rispetto alla prima: i) i compiti richiesti ai candidati erano molto simili nelle varie sessioni; e ii) i candidati partecipanti alle sessioni successive hanno beneficiato di un periodo di preparazione più lungo, dato che lo scenario sottostante era stato pubblicato con largo anticipo.

Avendo concluso che i temi della prova scritta nel settore interessato erano sufficientemente diversi nelle tre sessioni, il Tribunale ha affrontato soltanto il primo di questi aspetti (che non forma oggetto delle impugnazioni in esame).

Tuttavia, non ne consegue – a differenza di quanto sembra sostenere la [OSCURATO:PERSONA] – che tale conclusione invalidi il secondo aspetto, vale a dire la questione se la disparità concernente il tempo di preparazione possa di per sé incidere sulla difficoltà relativa delle sessioni.

La natura distinta dei temi delle prove non esclude la possibilità che un tempo di preparazione diverso abbia comunque influenzato le prestazioni dei candidati.

Il Tribunale ha invece esaminato questo secondo argomento, relativo alla disparità del tempo di preparazione, separatamente, come indicato al precedente paragrafo 59, concludendo, in sostanza, che detta disparità non comportava una violazione del principio di parità di trattamento, poiché la commissione giudicatrice non aveva inteso limitare il tempo di preparazione a disposizione di ciascun candidato.

È tale conclusione ad essere oggetto di discussione in questa sede.

65. Fatta questa precisazione, ricordo che, secondo la giurisprudenza, il principio di parità di trattamento esige che tutti i candidati nello stesso concorso sostengano la stessa prova alle stesse condizioni e che le prove presentino sostanzialmente lo stesso grado di difficoltà per tutti i candidati ( 28 ).

66. Nelle sentenze impugnate il Tribunale ha dichiarato che un tempo di preparazione più lungo non ha costituito un vantaggio significativo per i candidati partecipanti alle sessioni successive ed è parso fondare tale conclusione unicamente sulla mancanza di un’apparente intenzione della commissione giudicatrice di limitare detto tempo.

Tuttavia, a mio avviso, siffatto approccio non tiene conto delle conseguenze oggettive di un periodo di tempo aggiuntivo per preparare materiali di prova noti.

Tuttavia, ritengo che si tratti di conseguenze decisive per valutare l’esistenza di una disparità di trattamento.

Infatti, alla luce della giurisprudenza citata al paragrafo precedente, la questione pertinente è se una disparità nel tempo di preparazione abbia determinato una situazione in cui i candidati hanno partecipato a un concorso a condizioni oggettivamente diverse, una valutazione che dipende dalle circostanze del caso concreto.

67. Sebbene non ogni disparità nel tempo di preparazione possa essere considerata sostanziale, le circostanze particolari della presente causa, quali accertate dal Tribunale, la rendono, a mio avviso, sostanziale.

Nella seconda e nella terza sessione i candidati hanno beneficiato, rispettivamente, di un periodo preparatorio due o tre volte superiore a quello disponibile per la sessione iniziale, al fine di familiarizzarsi con lo stesso scenario previamente pubblicato.

Tale tempo di preparazione significativamente più lungo sul medesimo scenario – associato, inevitabilmente, a un certo grado di conoscenza, discendente dalla sessione iniziale, del modo in cui tale scenario poteva essere utilizzato – determina, a mio avviso, una sensibile differenza nelle condizioni in cui i candidati partecipanti alle tre sessioni hanno sostenuto la prova scritta nel settore interessato.

68. Al pari della prima parte di tale motivo di impugnazione, occorre quindi valutare se tale differenza di trattamento fosse oggettivamente giustificata e proporzionata. [OSCURATO:PERSONA] non ha addotto alcuna giustificazione specifica a tal riguardo.

Si può solo supporre che l’approccio consistente nel mantenere lo stesso scenario previamente pubblicato per le ripetizioni della prova scritta nel settore interessato (che ha determinato un periodo di preparazione più lungo) perseguisse l’obiettivo legittimo di garantire un livello di difficoltà comparabile nelle varie sessioni.

Tuttavia, anche partendo da tale presunzione, l’approccio adottato non mi sembra proporzionato nelle circostanze del caso di specie, in particolare a causa della disponibilità, anche a tal riguardo, di alternative meno restrittive.

Sebbene la programmazione di tutte le sessioni entro un termine più breve non fosse realizzabile a causa di vincoli amministrativi, a mio avviso avrebbero potuto essere prese in considerazione soluzioni alternative, quali la pubblicazione di un nuovo scenario di difficoltà equivalente o, come indicato nella sezione precedente, la ripetizione delle prove scritte per tutti i candidati, in condizioni di parità.

69. Ne consegue, a mio avviso, che il tempo di preparazione aggiuntivo di cui hanno beneficiato i candidati partecipanti alle sessioni successive della prova scritta nel settore interessato ha comportato una violazione del principio di parità di trattamento.

70. Di conseguenza, ritengo che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel constatare, nella sentenza impugnata, l’assenza di siffatta violazione.

71. Tuttavia, come per la prima parte del primo motivo di impugnazione, tale conclusione non riguarda tutti i ricorrenti.

Come già dichiarato dal Tribunale e riconosciuto dai ricorrenti, soltanto coloro che, tra di essi, non hanno ripetuto le prove scritte – e non hanno quindi beneficiato di un periodo di preparazione più lungo per la prova scritta nel settore interessato – possono invocare questa seconda parte del primo motivo di impugnazione.

Tali ricorrenti sono VT, [OSCURATO:PERSONA] e UT ( 29 ).

72. Tuttavia, mi sembra che occorra operare una distinzione nel caso di UT.

Benché la questione non sia stata affrontata specificamente dalle parti nel procedimento di impugnazione, dal punto 5 della sentenza UJ e a./[OSCURATO:PERSONA] deduco che UT è stato escluso dall’elenco di riserva perché non ha ottenuto i punteggi minimi richiesti nel centro di valutazione.

73. A tal riguardo, il bando di concorso subordinava chiaramente l’iscrizione nell’elenco di riserva a due condizioni cumulative: i) l’ottenimento di tutti i punteggi minimi richiesti nel centro di valutazione; e ii) l’ottenimento di uno dei migliori punteggi complessivi tra i candidati.

È decisivo il fatto che UT non abbia soddisfatto la prima condizione.

Pertanto, la sua mancata iscrizione nell’elenco di riserva non è stata determinata dalla valutazione comparativa dei candidati per quanto concerne il punteggio complessivo più elevato – in relazione alla quale l’asserita disparità di trattamento potrebbe aver influenzato la sua posizione in classifica – bensì dal mancato soddisfacimento di un requisito in materia di soglia minima.

74. Anche ove si consideri, come concluso in precedenza, che il motivo relativo alla violazione della parità di trattamento sia fondato e anche supponendo che, in assenza di tale violazione, altri candidati avrebbero potuto ottenere punteggi inferiori o non superare la prova, ciò non modificherebbe, in ogni caso, i punteggi ottenuti da UT, che sono risultati inferiori alla soglia minima.

Ciò in quanto l’asserita disparità nel caso di specie riguarda la possibilità ingiustificatamente offerta ad altri candidati di ottenere una prestazione migliore; non riguarda un effetto negativo sulla prestazione di UT.

Ne consegue, a mio avviso, che il motivo di impugnazione in parola deve essere respinto nel caso di UT ( 30 ).

75. Di conseguenza, poiché gli errori di diritto nella sentenza UJ e a./[OSCURATO:PERSONA] riscontrati supra non sono tali da comportare l’annullamento della decisione di non inserire UT nell’elenco di riserva, per quanto riguarda quest’ultimo il dispositivo di tale sentenza rimane inalterato.

Ritengo invece che, nel caso di UT, occorra procedere alla sostituzione della motivazione della sentenza con le considerazioni sopra esposte ( 31 ).

76. Alla luce di quanto precede, concludo che la seconda parte del primo motivo di impugnazione deve essere accolta per quanto riguarda i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], UN e US, e respinta per quanto concerne gli altri ricorrenti.

Conclusione intermedia

77. Dalle conclusioni raggiunte nelle precedenti sezioni A.1 e A.2 discende che le sentenze impugnate sono viziate da errori di diritto e devono, a mio avviso, essere annullate nei confronti di tutti i ricorrenti, ad eccezione di UT.

78. Qualora la Corte non concordi con la valutazione che precede, esaminerò la terza parte del primo motivo di impugnazione nonché il secondo motivo di impugnazione (che, in ogni caso, resta pertinente per quanto concerne UT).

3. Terza parte del primo motivo di impugnazione: prove scritte sostenute in date diverse

79. Con la terza parte del primo motivo di impugnazione, dedotta unicamente nella causa C‑623/24 P, i ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto ai punti da 119 a 122 della sentenza UJ e a./[OSCURATO:PERSONA], avendo omesso di constatare che lo svolgimento in date distinte delle varie sessioni delle prove scritte – in particolare della terza sessione – costituiva una violazione del principio di parità di trattamento. a) Principali argomenti delle parti

80. A sostegno di tale parte della loro impugnazione ( 32 ), i ricorrenti si fondano principalmente sulla sentenza Prais ( 33 ) (e, in altri punti del ricorso, anche sulla sentenza OJ ( 34 )) per affermare che il principio di parità di trattamento, ai sensi di dette pronunce, esige che tutti i candidati sostengano le prove scritte simultaneamente.

Su tale base, essi sostengono che l’organizzazione delle prove scritte in tre date distinte è, di per sé, incompatibile con il principio di parità di trattamento.

81. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la giurisprudenza invocata dai ricorrenti non è pertinente nelle circostanze del caso di specie.

Essa aggiunge che, in ogni caso, i principi tratti da tale giurisprudenza sono stati rispettati, poiché non era in discussione l’organizzazione di prove in date diverse, bensì la ripetizione della stessa sessione di prove a causa di problemi tecnici, e ciascuna sessione si era svolta in un unico giorno. b) Analisi

82. In primo luogo, occorre rilevare che le sentenze Prais e OJ riguardavano domande con le quali singoli candidati avevano chiesto che le prove del concorso fossero organizzate in una data diversa per motivi personali.

Tali domande erano state respinte dalle competenti autorità che avevano il potere di nomina e le decisioni di rigetto erano state confermate nelle rispettive sentenze, sulla base del fatto che, in sostanza, consentire a tali persone di sostenere gli esami in date diverse avrebbe potuto compromettere l’esigenza che le prove si svolgessero alle stesse condizioni per tutti i candidati. [OSCURATO:PERSONA], quindi, sottolinea, a ragione, che tali situazioni differiscono sensibilmente dal contesto di cui al presente procedimento, nel quale la commissione giudicatrice, a fronte di malfunzionamenti tecnici generalizzati, ha dovuto adottare misure correttive.

83. In ogni caso, tali sentenze non possono essere intese nel senso che enunciano la rigida posizione che i ricorrenti intendono derivarne, vale a dire che il semplice fatto che le prove scritte di un concorso si svolgano in date diverse equivale necessariamente, di per sé, a una violazione del principio di parità di trattamento.

84. In primo luogo, in entrambe le summenzionate sentenze è stato suggerito che, in circostanze differenti, la richiesta di alterazione della data avrebbe potuto essere soddisfatta ( 35 ).

85. In secondo luogo, la motivazione di tali sentenze si basava sul presupposto che le prove di un concorso devono svolgersi alle stesse condizioni per tutti i candidati.

Se è vero che le prove simultanee costituiscono, in genere, il mezzo più efficace per garantire condizioni uniformi, tale logica non può essere applicata come una regola assoluta.

Infatti, un’interpretazione categorica come quella prospettata dai ricorrenti impedirebbe l’adozione di misure correttive a seguito di difficoltà tecniche o di altro genere, e persino la ripetizione delle prove da parte dei candidati qualora la decisione di escluderli da un concorso sia annullata dai giudici dell’Unione (il che, paradossalmente, corrisponde al risultato che i ricorrenti potrebbero trarre dalle impugnazioni in esame).

86. Di conseguenza, a differenza di quanto affermato dai ricorrenti, il principio di parità di trattamento non esige che tutte le prove si svolgano sempre lo stesso giorno.

Ciò che è richiesto, invece, è che qualsiasi divergenza nella tempistica non comporti differenze nelle condizioni oggettive in cui i candidati sono valutati (ad esempio, i candidati che sostengano la prova in una data successiva non possono beneficiare di una conoscenza previa dei temi della prova – che devono quindi essere diversi, pur mantenendo un livello di difficoltà equivalente).

87. Pertanto, a mio avviso, il principio di parità di trattamento non è stato violato, di per sé, per il solo fatto che le prove scritte si sono svolte in tre date diverse.

Le preoccupazioni relative alla parità di trattamento discendono, piuttosto, dalle modalità specifiche che hanno retto l’organizzazione di tali sessioni – in particolare la ripetizione generalizzata e il tempo di preparazione nettamente più lungo su uno scenario noto – questioni già esaminate nell’ambito delle prime due parti del primo motivo di impugnazione.

Considerata autonomamente, la terza parte di tale motivo è quindi, a mio avviso, infondata, e deve essere respinta.

B. Secondo motivo di impugnazione: errori di diritto nel rigetto del quinto motivo dedotto in primo grado

88. Il secondo motivo di impugnazione dei ricorrenti verte sul rigetto, da parte del Tribunale, del quinto motivo dedotto in primo grado.

Tale motivo era sostanzialmente identico nelle due cause e, come spiegherò più dettagliatamente nel prosieguo, verteva su una violazione del bando di concorso per quanto concerne le competenze dei candidati che avrebbero dovuto formare oggetto di valutazione.

Tuttavia, il rigetto di tale motivo da parte del Tribunale si è fondato, nelle due cause, su motivazioni diverse.

89. In particolare, nella causa UJ e a./[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha respinto tale motivo in quanto irricevibile, poiché non era stato dedotto dai ricorrenti nei loro reclami ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, e, per questo motivo, non rispettava la regola della concordanza tra il reclamo e il ricorso.

Di converso, nella sentenza VT/[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha valutato la fondatezza del motivo e l’ha respinto in quanto infondato.

90. Pertanto, i ricorrenti nella causa C‑623/24 P contestano la dichiarazione di irricevibilità, mentre il ricorrente nella causa C‑622/24 P contesta la valutazione nel merito effettuata dal Tribunale.

Esaminerò in sequenza i motivi di impugnazione corrispondenti, iniziando dalla questione della ricevibilità (1) per poi occuparmi dell’asserito errore nella valutazione del merito del motivo iniziale (2).

1. Secondo motivo di impugnazione nella causa C‑623/24 P: regola della concordanza tra il reclamo e il ricorso

91. Con il loro secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti nella causa C‑623/24 P sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto (ai punti 206 e 207 della sentenza UJ e a./[OSCURATO:PERSONA]) avendo respinto il loro quinto motivo in quanto irricevibile, a causa del mancato rispetto della regola della concordanza tra il reclamo amministrativo e il ricorso. a) Principali argomenti delle parti

92. Sebbene i ricorrenti non contestino che il loro reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, non contenesse alcun riferimento al motivo specifico in questione, essi sostengono che il Tribunale ha applicato in modo eccessivamente rigoroso, nei loro confronti, la regola della concordanza.

93. A tal riguardo, essi sostengono che la regola della concordanza costituisce una mera costruzione giurisprudenziale, priva di un fondamento esplicito nell’articolo 270 TFUE, nello Statuto e nel regolamento di procedura del Tribunale.

Essi la considerano, quindi, come una limitazione procedurale non scritta che, se applicata restrittivamente, viola il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta.

Basandosi, in particolare, sulla sentenza dell’ex Tribunale della funzione pubblica nella causa Mandt ( 36 ), i ricorrenti invocano un’interpretazione flessibile di tale regola, alla luce della quale è sufficiente che nei loro reclami ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, essi abbiano contestato la legittimità sostanziale – e non soltanto procedurale – del bando di concorso.

94. I ricorrenti sostengono, inoltre, che la ratio della regola – ossia permettere una composizione amichevole della controversia tra l’amministrazione e l’autore del reclamo – non può giustificare la sua applicazione rigorosa in situazioni come la loro, in cui non vi è stata una risposta esplicita al reclamo da parte dell’autorità che ha il potere di nomina nei termini previsti dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, sicché una composizione amichevole non sarebbe stata realisticamente contemplata.

95. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questo secondo motivo di impugnazione dovrebbe essere respinto in quanto inoperante o manifestamente infondato, dal momento che, a suo avviso, i ricorrenti mirano essenzialmente a sottrarsi al loro obbligo di presentare un reclamo amministrativo, conformemente alla procedura precontenziosa imposta dagli articoli 90, paragrafo 2, e 91, paragrafo 2, dello Statuto. [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che l’approccio «flessibile» adottato nella sentenza Mandt è stato espressamente respinto dal Tribunale, in qualità di giudice dell’impugnazione, in cause successive.

Infine, essa sostiene che la natura della risposta al reclamo, esplicita o implicita, è irrilevante ai fini dell’applicazione della regola della concordanza e che, in ogni caso, una decisione esplicita è stata adottata nel caso di specie prima della scadenza del termine di ricorso. b) Analisi

96. Secondo una giurisprudenza costante, la regola della concordanza nelle controversie in materia di funzione pubblica dell’Unione esige, a pena di irricevibilità, che un ricorso proposto sul fondamento dell’articolo 270 TFUE contenga soltanto censure che si basano sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo previo e obbligatorio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

Il ricorso può sviluppare tali censure mediante la deduzione di motivi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino strettamente.

Tale regola è intesa a favorire la composizione amichevole delle controversie garantendo che l’autorità che ha il potere di nomina sia in grado di conoscere con sufficiente precisione le censure formulate nei confronti dell’atto controverso ( 37 ).

97. Se è vero che la regola della concordanza non è espressamente enunciata agli articoli 90 e 91 dello Statuto (né in nessun’altra disposizione applicabile), essa non può, per tale ragione, essere ignorata in quanto costruzione giurisdizionale infondata.

Tali disposizioni impongono un reclamo amministrativo previo quale presupposto del ricorso giurisdizionale e verrebbero svuotate di significato – prestandosi ad abusi – se fosse sufficiente, a tal fine, qualsiasi reclamo, anche un reclamo privo di nesso con l’oggetto o la causa del successivo ricorso.

98. Ne consegue che il ricorso deve presentare un nesso con il reclamo, che non può, a mio avviso, essere puramente formale o eccessivamente astratto.

Tuttavia, in sostanza, è precisamente questa la tesi che i ricorrenti sostengono invocando la sentenza Mandt.

99. In tale sentenza (e un numero limitato di cause che l’hanno seguita), l’ex Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che la regola della concordanza dovesse essere interpretata in modo più flessibile, tenuto conto del carattere informale del procedimento precontenzioso, dell’abituale assenza di assistenza legale in tale fase e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta.

Su tale base, l’ex Tribunale della funzione pubblica ha ammesso che i motivi dedotti nel ricorso potessero essere considerati «strettamente connessi» a quelli del reclamo, qualora entrambi vertessero sulla legittimità sostanziale (o, di converso, sulla legittimità procedurale) dell’atto controverso, anche nel caso in cui concernessero aspetti diversi.

100. Tuttavia, come correttamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, nella sua qualità di giudice dell’impugnazione delle decisioni del Tribunale della funzione pubblica, ha circoscritto tale approccio eccessivamente ampio in cause successive, riallineando la giurisprudenza a precedenti pronunce della Corte in materia di regola della concordanza ( 38 ).

Si tratta, a mio avviso, dell’approccio corretto.

Come dichiarato dal Tribunale nella sentenza Moschonaki ( 39 ), le nozioni di legittimità sostanziale e procedurale sono troppo ampie e astratte per garantire un nesso significativo tra i motivi dedotti nella fase precontenziosa e quelli dedotti nel ricorso.

Tale nesso, tuttavia, è indispensabile affinché il procedimento precontenzioso possa raggiungere il suo obiettivo di composizione amichevole delle controversie.

101. Pertanto, l’argomento dei ricorrenti secondo cui, sulla base della sentenza Mandt, ai fini della deduzione dinanzi alla Corte di qualsiasi motivo vertente sulla legittimità sostanziale è sufficiente aver contestato, nei loro reclami ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, la legittimità sostanziale del concorso o delle decisioni controverse non può essere accolto.

Una siffatta lettura priverebbe il procedimento precontenzioso della funzione che gli è propria.

Se un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, non contenesse neppure un accenno a una specifica censura relativa all’atto di cui si tratta, l’autorità che ha il potere di nomina non sarebbe in grado di conoscere con la necessaria precisione le doglianze dell’interessato e non potrebbe quindi riconsiderare utilmente l’atto, modificarlo o revocarlo, né tentare una composizione amichevole.

102. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che proprio tale obiettivo di una composizione amichevole risulta frustrato quando, come nel loro caso, non è stata adottata una decisione esplicita entro il termine di quattro mesi previsto dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

In tali circostanze, la regola della concordanza dovrebbe essere applicata in modo meno rigoroso – o non dovrebbe affatto essere applicata.

Non condivido questa posizione.

103. Al pari della [OSCURATO:PERSONA], ritengo che la natura della risposta al reclamo, implicita o esplicita, da parte dell’autorità che ha il potere di nomina sia irrilevante e non modifichi i requisiti discendenti dalla regola della concordanza ( 40 ).

Inoltre, mi sembra che il ragionamento dei ricorrenti sia viziato, nel senso che è retrospettivo: dal successivo rigetto implicito essi deducono che la fase del reclamo non è mai stata idonea a realizzare il suo obiettivo, e in seguito utilizzano tale asserzione per sostenere che non era affatto necessario includere nel reclamo il motivo controverso.

Tuttavia, il contenuto del reclamo non può essere determinato in funzione della risposta successivamente offerta dall’autorità che ha il potere di nomina.

Peraltro, non si può escludere che, anche in presenza di rigetto implicito, se fosse stata formulata una censura specifica in modo chiaro e sin dall’inizio, l’autorità che ha il potere di nomina avrebbe potuto adottare una posizione diversa, ad esempio accogliendo il reclamo e valutando la possibilità di una composizione amichevole.

104. Tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto avendo respinto, in quanto irricevibile, il quinto motivo dedotto dai ricorrenti in primo grado, dal momento che – come è pacifico – nei loro reclami ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, non è stata sollevata alcuna censura pertinente o argomento strettamente collegato.

Di conseguenza, a mio avviso, il secondo motivo di impugnazione nella causa C‑623/24 P deve essere respinto in quanto infondato.

105. Rilevo che i ricorrenti, a fini di completezza, hanno altresì illustrato la loro posizione quanto al merito del loro quinto motivo dedotto in primo grado.

La loro argomentazione a tal riguardo corrisponde a quella del ricorrente nella causa C‑622/24 P, che esaminerò nella prossima sezione.

Tenuto conto delle conclusioni che saranno raggiunte a tal riguardo nel prosieguo, ritengo che, anche qualora il motivo in questione sia dichiarato ricevibile per i ricorrenti nella causa C‑623/24 P, esso sarebbe comunque infondato.

2. Secondo motivo di impugnazione nella causa C‑622/24 P: violazione del bando di concorso

106. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente nella causa C‑622/24 P sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti da 187 a 193 della sentenza VT/[OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sua interpretazione del bando di concorso per quanto concerne le competenze dei candidati che avrebbero dovuto formare oggetto di valutazione.

107. Più precisamente, dinanzi al Tribunale, il ricorrente aveva sostenuto che la commissione giudicatrice aveva agito in violazione del bando di concorso, avendo valutato le competenze dei candidati al grado AD 7 (tra i quali il ricorrente) in materia di gestione di gruppi di lavoro, mentre, a suo avviso, tali competenze avrebbero dovuto essere valutate, ai sensi del bando, soltanto per i candidati al grado AD 9.

108. Il Tribunale ha respinto tale motivo, dichiarando che il ricorrente si era erroneamente basato sulla sezione del bando di concorso che descriveva le funzioni che i candidati assunti potevano essere chiamati a svolgere (in prosieguo: la «parte relativa alle funzioni»), in cui era indicato, unicamente per gli amministratori di grado AD 9, che ad essi «potrà essere chiesto di (...) dirigere un gruppo di professionisti».

Di converso, la sezione del bando di concorso relativa alle modalità di selezione dei candidati (in prosieguo: la «parte relativa alla selezione») stabiliva che nel centro di valutazione sarebbero state valutate otto competenze generali, compresa la «leadership», per tutti i candidati, indipendentemente dal grado.

Su tale base, il Tribunale ha concluso che, nel valutare la competenza di leadership del ricorrente, la commissione giudicatrice aveva agito nel pieno rispetto delle prescrizioni del bando di concorso. a) Principali argomenti delle parti

109. Il ricorrente sostiene che la valutazione del Tribunale è viziata da un errore di diritto, in quanto tale giudice si è discostato dal testo del bando di concorso (vale a dire il contesto normativo del concorso), che riservava chiaramente la funzione di «gestione di gruppi di lavoro» ai soli posti di grado AD 9, e ha erroneamente considerato tale nozione come intercambiabile con quella di «leadership».

110. Basandosi sulla sentenza Spisto ( 41 ), il ricorrente sostiene che la natura delle funzioni da svolgere dopo l’assunzione costituisce un criterio interpretativo fondamentale del bando di concorso e deve quindi guidare la valutazione dei candidati.

Egli sostiene, in sostanza, che la parte del bando relativa alla selezione non poteva essere interpretata autonomamente rispetto alla parte relativa alle funzioni, ma avrebbe dovuto essere interpretata alla luce di quest’ultima.

111. Ne consegue, a suo avviso, che le competenze connesse alla gestione di gruppi di lavoro avrebbero dovuto essere valutate soltanto in riferimento ai candidati al grado AD

9. In subordine, egli aggiunge che, anche qualora la capacità di leadership avesse dovuto essere valutata in riferimento a tutti i candidati, la commissione giudicatrice avrebbe dovuto, perlomeno, applicare criteri di valutazione differenti per ciascuno di tali gradi.

112. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il secondo motivo di impugnazione è infondato.

Essa sottolinea che il bando di concorso prevedeva chiaramente che la «leadership», in quanto competenza generale, sarebbe stata valutata per tutti i candidati nel centro di valutazione, indipendentemente dal grado per il quale concorrevano.

A tal riguardo, essa osserva che, nell’ambito dei concorsi EPSO, le competenze generali sono sempre valutate per tutti i gradi, indipendentemente dalle funzioni specifiche dei candidati idonei.

113. Di conseguenza, essa sostiene che la distinzione tra i gradi AD 7 e AD 9 non era rilevante nella fase del centro di valutazione, ma unicamente nella fase della selezione in base ai titoli (in cui è stata presa in considerazione l’esperienza professionale pertinente rispetto alle funzioni che i candidati idonei sarebbero stati chiamati a svolgere). [OSCURATO:PERSONA] ritiene quindi che il riferimento del ricorrente alla sentenza Spisto non sia pertinente, poiché tale causa riguardava la valutazione, nella fase della valutazione in base ai titoli, dell’esperienza professionale, e non delle competenze generali.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non ha considerato intercambiabili le nozioni di «leadership» e «gestione di gruppi di lavoro».

Di converso, esso ha esaminato ciascuna delle due nozioni nel contesto loro proprio e ha correttamente constatato che la commissione giudicatrice aveva valutato soltanto la competenza generale di leadership, come previsto dal bando. b) Analisi

114. In primo luogo, occorre precisare che la formulazione della censura in parola da parte del ricorrente, ai sensi della quale, segnatamente, la commissione giudicatrice avrebbe valutato le sue competenze in materia di gestione di gruppi di lavoro, è imprecisa da un punto di vista fattuale.

Come risulta dalla sentenza impugnata (punti 53 e 192), ciò che la commissione giudicatrice ha valutato è la capacità di leadership, in relazione alla quale ha tenuto conto delle capacità di «gestire e di motivare le persone per ottenere dei risultati».

Come rilevato dal Tribunale, tale competenza era una delle otto competenze generali da valutare nel centro di valutazione in riferimento a tutti i candidati, indipendentemente dal grado, come espressamente previsto nella sezione del bando di concorso relativa alla selezione.

115. Su tale base, si può ritenere che il ricorrente affermi, in sostanza, che, poiché i candidati idonei di grado AD 7 non sono chiamati a gestire gruppi di lavoro nell’ambito delle loro funzioni, la capacità di leadership non avrebbe affatto dovuto essere valutata in riferimento a tali candidati o avrebbe dovuto essere valutata mediante criteri diversi da quelli utilizzati per i candidati al grado AD

9. Entrambe queste affermazioni, tuttavia, scaturiscono da un errore fondamentale di comprensione, da un lato, della nozione di leadership quale competenza e, dall’altro, della natura delle competenze generali valutate nei concorsi EPSO.

116. A tal riguardo, si può anzitutto rilevare che, sebbene la «leadership» possa comprendere aspetti concernenti la gestione di altre persone, non si tratta di una competenza riservata a coloro che occupano formalmente posti dirigenziali.

Una persona può essere chiamata a dirigere un progetto o a gestire un fascicolo, dovendo quindi, ad esempio, coordinare e guidare colleghi, senza essere il responsabile del gruppo.

Ritenendo che il termine «leadership» possa essere pienamente rilevante soltanto per i candidati AD 9, in quanto potenziali responsabili di gruppi, il ricorrente sembra confondere le nozioni di gestione di gruppi di lavoro e di leadership.

117. In secondo luogo, osservo che l’EPSO, nonché le istituzioni e gli organi che beneficiano dei suoi servizi di reclutamento, nell’esercizio del loro potere discrezionale di determinazione delle capacità richieste ai candidati nei concorsi ( 42 ) hanno individuato talune competenze generali considerate essenziali per qualsiasi posto presso tali istituzioni o organi.

La «leadership» è una di tali capacità, applicabile a tutti i posti di amministratore, per tutti i gradi, compresi i posti di livello iniziale AD 5 ( 43 ).

118. È per questa ragione che il bando di concorso non opera alcuna distinzione, ai fini della valutazione delle competenze, tra i candidati ai gradi AD 7 e AD

9. Di conseguenza, la sezione del bando relativa alle funzioni, che precisa le funzioni connesse a ciascun grado, non è pertinente ai fini della valutazione delle competenze generali.

In tale contesto, la commissione giudicatrice non poteva trascurare la chiara formulazione del bando, che costituisce il contesto normativo del concorso e definisce i limiti del potere discrezionale della commissione giudicatrice ( 44 ); essa era invece tenuta a valutare la capacità di leadership in riferimento a tutti i candidati, sulla base degli stessi criteri, indipendentemente dal grado.

119. Si deve quindi concludere che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto avendo statuito che la commissione giudicatrice non aveva violato il bando di concorso, a differenza di quanto sostiene il ricorrente.

120. Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento del ricorrente fondato sulla sentenza Spisto.

Tale sentenza non corrobora la censura mossa dal ricorrente; di converso, essa conferma la conclusione sopra raggiunta.

121. Nella causa che ha dato origine alla sentenza Spisto, una candidata in un concorso EPSO lamentava che, nella fase della valutazione in base ai titoli, la commissione giudicatrice aveva valutato – e ritenuto insufficiente – la sua esperienza nella gestione di gruppi di lavoro, sebbene né i criteri di selezione né la descrizione delle funzioni alle quali tali criteri si riferivano contenessero alcun riferimento pertinente a siffatta esperienza.

Il Tribunale ha dichiarato che, avendo introdotto tale criterio aggiuntivo della «gestione di gruppi di lavoro» nella fase della valutazione in base ai titoli, la commissione giudicatrice si era discostata dalle prescrizioni del bando di concorso.

122. La distinzione tra tale causa e la presente causa è chiara, dato che la sentenza Spisto riguardava la fase della valutazione in base ai titoli, che è espressamente diretta a valutare l’esperienza dei candidati relativa alle funzioni da svolgere.

Non se ne può dedurre, come sostiene il ricorrente, che la descrizione delle funzioni (che, nel concorso di cui trattasi nelle impugnazioni in esame, differivano a seconda del grado) sia un criterio che deve guidare l’interpretazione di un bando in tutte le fasi del concorso.

Di converso, il Tribunale ha sottolineato, ai punti 46 e 47 della sua sentenza in tale causa, che le varie fasi del concorso assolvevano a finalità distinte: l’obiettivo della valutazione in base ai titoli era quello di valutare l’esperienza professionale e le qualifiche dichiarate dai candidati, mentre la fase del centro di valutazione mirava a valutare le loro capacità e competenze nella pratica.

Per tale ragione, il Tribunale ha considerato che i criteri pertinenti in una fase del concorso non possono influenzare la valutazione in un’altra fase.

È inoltre opportuno ricordare che, nella sentenza Spisto, il Tribunale ha altresì osservato, incidentalmente, che la capacità di leadership non può essere interpretata nel senso che implica necessariamente la gestione di gruppi di lavoro, una conclusione pienamente coerente con l’analisi esposta supra .

Di conseguenza, lungi dal suffragare l’argomento del ricorrente, la sentenza Spisto corrobora, invece, la conclusione raggiunta in precedenza, ossia che il Tribunale ha correttamente statuito, nella sentenza impugnata, che la commissione giudicatrice aveva agito nel rispetto del bando di concorso.

123. Alla luce di quanto precede, il secondo motivo di impugnazione nella causa C‑622/24 P deve, a mio avviso, essere respinto in quanto infondato.

VII. Conseguenze dell’analisi

124. Conformemente alle conclusioni di cui al precedente paragrafo 77, ritengo che il primo motivo di impugnazione sia fondato in relazione a tutti i ricorrenti, ad eccezione di UT.

Di conseguenza, le sentenze impugnate dovrebbero essere annullate per quanto concerne i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], UJ, UL, UN, UP, US, UU e UV.

125. In conformità dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, oppure statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

126. Nel caso di specie, ritengo che lo stato degli atti consenta alla Corte di adottare una posizione definitiva sulla controversia e di concludere che le decisioni controverse, contestate dai ricorrenti in relazione ai quali il primo motivo di impugnazione è stato accolto, devono essere annullate.

VIII.

Spese

127. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, essa statuisce sulle spese.

L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, prevede che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

128. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno chiesto la condanna alle spese.

Poiché, a mio avviso, le impugnazioni devono essere accolte, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere condannata alle spese del presente procedimento, sia in primo grado che in sede di impugnazione.

IX. Conclusione

129. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di: – nella causa C‑622/24 P: – annullare la sentenza del 10 luglio 2024, VT/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑216/23 , EU:T:2024:465 ); – annullare la decisione del 15 luglio 2022, con la quale la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/380/19 ha stabilito, previo riesame, di non iscrivere VT nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti ai paesi terzi; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento di primo grado e del giudizio di impugnazione. – nella causa C‑623/24 P: – annullare la sentenza del 10 luglio 2024, UJ e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑120/23 , EU:T:2024:464 ), nella parte in cui riguarda UJ, UL, UN, UP, US, UU e UV; – respingere l’impugnazione per quanto riguarda UT; – annullare le decisioni del 15 luglio 2022, con le quali la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/380/19 ha deciso, previo riesame, di non iscrivere UJ e UL nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti ai paesi terzi; – annullare le decisioni del 5 maggio 2022, con le quali tale commissione giudicatrice ha deciso di non iscrivere UN, UP, US, UU e UV nell’elenco di riserva; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento di primo grado e del giudizio di impugnazione. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Sentenza del 10 luglio 2024, VT/[OSCURATO:PERSONA] (T‑216/23; in prosieguo: la «sentenza VT/[OSCURATO:PERSONA], EU:T:2024:465 ).

Tale causa è stata designata come causa pilota per altre 18 cause analoghe (cause T‑217/23, da T‑234/23 a T‑238/23, T‑241/23, T‑242/23, da T‑249/23 a T‑254/23, T‑259/23, T‑264/23, T‑267/23 e T‑268/23) nelle quali, di conseguenza, il procedimento è stato sospeso ai sensi dell’articolo 71 bis del regolamento di procedura del Tribunale. ( 3 ) Sentenza del 10 luglio 2024, UJ e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑120/23; in prosieguo: la «sentenza UJ e a./[OSCURATO:PERSONA], EU:T:2024:464 ).

Tale causa è stata proposta congiuntamente da 13 ricorrenti. ( 4 ) Regolamento n. 31 (CEE.), n. 11 (CEEA) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] Europea dell’[OSCURATO:PERSONA] (GU 1962, P 045, pag. 1385). ( 5 ) GU 2019, C 409 A, pag. 1 . ( 6 ) Ai punti da 107 a 112 della sentenza VT/[OSCURATO:PERSONA] e ai punti da 103 a 109 della sentenza UJ e a./[OSCURATO:PERSONA]. ( 7 ) Sebbene i ricorrenti menzionino, in più punti della loro argomentazione, la terza sessione delle prove scritte, questa prima parte del primo motivo di impugnazione può essere intesa soltanto nel senso che riguarda l’offerta di partecipare a una seconda sessione di prove scritte.

Dalle sentenze impugnate risulta chiaramente (v. anche i precedenti paragrafi da 10 a 12) che soltanto nella seconda sessione è stata offerta a tutti i candidati la possibilità di partecipare, mentre la terza sessione è stata riservata unicamente a otto candidati, che avevano incontrato difficoltà tecniche durante la seconda sessione. ( 8 ) V., ad esempio, sentenza del 29 settembre 2009, Aparicio e a./[OSCURATO:PERSONA] ( F‑20/08, F‑34/08 e F‑75/08 , EU:F:2009:132 , punto 77 ). ( 9 ) Ad esempio in quanto la scelta degli argomenti di una prova può essere più vantaggiosa per taluni candidati che, per coincidenza, hanno familiarità con quella specifica materia; v. sentenza dell’8 marzo 1988, Sergio e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 64/86, da 71/86 a 73/86 e 78/86 , EU:C:1988:119 , punti da 26 a 28 ). ( 10 ) Ibidem ; v. anche sentenza del 12 marzo 2008, Giannini/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑100/04 , EU:T:2008:68 , punto 133 ). ( 11 ) [OSCURATO:PERSONA] precisa espressamente tale aspetto soltanto nella sua comparsa di risposta nella causa C‑622/24 P, sebbene esso possa essere dedotto anche dalle sue osservazioni nella causa C‑623/24 P. ( 12 )

V. sentenza del 18 febbraio 1982, Ruske/[OSCURATO:PERSONA] ( 67/81 ; in prosieguo: la sentenza Ruske, EU:C:1982:69 , punto 9 ); ordinanza del 7 settembre 2022, Rosca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑802/21 P , EU:C:2022:677 , punto 31 ); e sentenza del 14 dicembre 2022, SY/[OSCURATO:PERSONA] (T‑312/21; in prosieguo: la «sentenza SY, EU:T:2022:814 , punti 43 e 71 ). ( 13 ) V., ad esempio, sentenza del 14 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/VW e a. ( da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P , EU:C:2022:557 , punto 142 ). ( 14 ) Nonostante la terza sessione eccezionale, organizzata per un numero limitato di candidati a causa di ulteriori problemi tecnici. ( 15 ) V., ad esempio, sentenza del 26 marzo 2019, Spagna/Parlamento ( C‑377/16 , EU:C:2019:249 , punto 38 ) e sentenza SY, punti 53 e

74. ( 16 )

V. sentenza del 5 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑128/22 , EU:C:2023:951 , punto 77 e giurisprudenza citata). ( 17 ) Ci si può chiedere, tuttavia, se una misura possa essere considerata pienamente idonea a sanare irregolarità e a ristabilire le condizioni del concorso qualora essa introduca una nuova irregolarità, segnatamente la disparità di trattamento in questione. ( 18 )

V. sezione 4.1 dell’allegato III del bando di concorso; ciò è ora previsto in dettaglio anche nel documento «[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA]» (Politica di trattamento dei reclami concernenti sessioni di prove), pubblicato dall’EPSO il 24 giugno 2024, disponibile all’indirizzo https://eu-careers.europa.eu/en/epso-complaint-resolution-policy. ( 19 ) Almeno metà dei candidati, come rilevato dal Tribunale al punto 108 della sentenza VT/[OSCURATO:PERSONA]. ( 20 ) Riconosco che siffatta soluzione non sarebbe stata ideale dal punto di vista dei candidati soddisfatti della loro prestazione nella sessione iniziale, che sarebbero stati obbligati a sostenere nuovamente le prove.

Ciò nonostante, nelle circostanze eccezionali di cui si tratta, essa risulta essere l’unica opzione correttiva disponibile che non avrebbe attribuito, di per sé, un vantaggio a determinati candidati. ( 21 )

V. sentenza del 27 febbraio 2025, OA/Parlamento ( C‑32/24 P , EU:C:2025:118 , punto 67 e giurisprudenza citata). ( 22 ) V., a tal riguardo, la recente sentenza SY, in cui il Tribunale ha ritenuto non leso il legittimo affidamento di un candidato in una situazione in cui, a causa del contesto di forza maggiore causato dal COVID-19, i risultati delle sue prove iniziali erano stati non soltanto annullati, ma anche sostituiti da un altro tipo di prova non previsto nel bando di concorso iniziale. ( 23 ) V., ad esempio, sentenza SY, punto

126. ( 24 )

V. sentenze del 30 giugno 1983, Schloh/Consiglio ( 85/82 , EU:C:1983:179 , punto 14 ) e del 25 marzo 2021, Alvarez y Bejarano e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑517/19 P e C‑518/19 P , EU:C:2021:240 , punto 91 e giurisprudenza citata). ( 25 ) Ai punti da 113 a 117 della sentenza VT/[OSCURATO:PERSONA] e ai punti da 112 a 114 della sentenza UJ e a./[OSCURATO:PERSONA]. ( 26 ) A tal riguardo occorre precisare che, anteriormente alla sessione iniziale, era stato pubblicato uno scenario concernente un paese fittizio, con il quale i candidati erano stati invitati a familiarizzarsi.

Durante la prova scritta nel settore interessato, i candidati sono stati invitati a redigere una nota concernente una situazione sorta nell’ambito di tale scenario. ( 27 ) La versione 1 di tale scenario è stata utilizzata nella prima e nella terza sessione delle prove scritte, mentre la versione 2 è stata utilizzata nella seconda sessione. ( 28 ) V., ad esempio, sentenza del 24 marzo 1988, Goossens e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 228/86 , EU:C:1988:172 , punto 15 ). ( 29 ) Si potrebbe certamente discutere (come la [OSCURATO:PERSONA] nella causa VT/[OSCURATO:PERSONA]) sulla questione se tali candidati possano contestare l’esistenza di un tempo di preparazione diverso per quanto riguarda la seconda sessione, considerato che essi hanno scelto di non parteciparvi.

Tuttavia, poiché la commissione giudicatrice ha deciso, per l’appunto, di offrire ai candidati una scelta tra la sessione iniziale e la seconda sessione, essa avrebbe dovuto garantire, a mio avviso, che tali sessioni si svolgessero in condizioni equivalenti.

Inoltre, tale questione non si pone in riferimento alla terza sessione, alla quale soltanto otto candidati hanno potuto scegliere di partecipare. ( 30 ) V., per analogia, sentenze del 30 novembre 2005, Vanlangendonck/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑361/03 , EU:T:2005:433 , punto 33 ); dell’11 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( F‑65/10 , EU:F:2012:178 , punti 38 e 39 ); e del 23 aprile 2015, BX/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑352/13 P , EU:T:2015:225 , punti 27 e segg.). ( 31 )

V. sentenza del 16 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] de Paiva ( C‑511/21 P , EU:C:2023:208 , punti 64 e 65 ). ( 32 ) Rilevo che, sebbene la terza parte si concentri sulla terza sessione delle prove scritte, i ricorrenti in entrambe le cause hanno invocato la sentenza Prais anche a sostegno delle prime due parti dello stesso motivo di impugnazione, in riferimento alla seconda sessione delle prove scritte.

Poiché tale argomento può essere inteso come una parte aggiuntiva del primo motivo di impugnazione per tutti i ricorrenti, la presente analisi è, in ogni caso, parimenti pertinente. ( 33 ) Sentenza del 27 ottobre 1976, Prais/Consiglio (130/75; in prosieguo: la «sentenza Prais, EU:C:1976:142 ). ( 34 ) Sentenza del 23 febbraio 2022, OJ/[OSCURATO:PERSONA] (T‑709/20; in prosieguo: la «sentenza OJ, EU:T:2022:81 ). ( 35 ) Ossia, nella sentenza Prais, se la ricorrente avesse informato in anticipo l’autorità che ha il potere di nomina dell’impossibilità di partecipare nella data prescelta (v. punto 17) e, nella sentenza OJ, se fossero state addotte prove adeguate che il ricorrente non era in grado di partecipare nelle date fissate (punto 50 e segg.). ( 36 ) Sentenza del 1 o luglio 2010, Mandt/Parlamento (F‑45/07; in prosieguo: la «sentenza Mandt, EU:F:2010:72 ). ( 37 )

V. sentenze del 7 maggio 1986, Rihoux e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 52/85 , EU:C:1986:199 , punto 13 ) e del 14 marzo 1989, del [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento ( 133/88 , EU:C:1989:124 , punti 9 e 10 ). ( 38 ) Ibidem. ( 39 ) Sentenza del 25 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Moschonaki ( T‑476/11 P , EU:T:2013:557 , punto 75 e segg.). ( 40 )

V. anche il punto 150 della sentenza UJ e a./[OSCURATO:PERSONA], in cui il Tribunale, seppur nel contesto di un altro motivo, ha parimenti ritenuto che l’assenza di una risposta esplicita entro il termine di quattro mesi non incide sull’applicazione della regola della concordanza. ( 41 ) Sentenza del 10 novembre 2021, Spisto/[OSCURATO:PERSONA] (T‑572/20; in prosieguo: la «sentenza Spisto, EU:T:2021:766 ). ( 42 )

V. sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Italia e Spagna ( C‑635/20 P , EU:C:2023:98 , punto 66 e giurisprudenza citata). ( 43 ) Ciò sino al 2022, quindi anche per quanto concerne il concorso di cui si tratta.

A partire dal 2023, le competenze richieste sono cambiate, ma permane la logica secondo cui esse sono richieste per tutti i posti e gradi; v., a tal riguardo: https://eu-careers.europa.eu/en/kick-start-epsos-transformation-process. ( 44 )

V. sentenza Ruske, punto 9, e sentenza SY, punto 83 e giurisprudenza citata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0622 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 15 gennaio 2026 ( 1 ) Cause C‑622/24 P e C‑623/24 P VT contro [OSCURATO:PERSONA] europea (C‑622/24 P) e UJ e a. contro [OSCURATO:PERSONA] europea (C‑623/24 P) «Impugnazione – Funzione pubblica – Concorso EPSO/AD/380/19 – Mancata iscrizione nell’elenco di riserva – Parità di trattamento – Ripetizione delle prove scritte – Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo – Interpretazione del bando di concorso per quanto concerne le competenze generali» I. Introduzione 1. Le impugnazioni in esame riguardano un concorso generale organizzato dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) per l’assunzione di amministratori nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti ai paesi terzi. Nel corso delle prove scritte si sono verificate difficoltà tecniche diffuse, che hanno interessato un numero elevato di candidati. In risposta, la commissione giudicatrice ha deciso di offrire a tutti i candidati – indipendentemente dal fatto che avessero incontrato o meno difficoltà tecniche – la scelta di sostenere nuovamente le prove o di conservare i loro risultati iniziali. La legittimità di tale approccio si colloca al centro delle impugnazioni in esame. 2. Diversi candidati che, al termine del procedimento, non sono stati iscritti nell’elenco di riserva di detto concorso hanno contestato la loro mancata iscrizione dinanzi al Tribunale, adducendo varie irregolarità nello svolgimento del concorso, compresa la ripetizione delle prove scritte. In particolare, nei procedimenti che hanno condotto alle sentenze nelle cause VT/[OSCURATO:PERSONA] ( 2 ) e UJ e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 3 ), i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento delle pertinenti decisioni adottate dalla commissione giudicatrice. Il Tribunale ha respinto i ricorsi in entrambe le cause, rigettando i motivi, quasi identici, dedotti. 3. Con le impugnazioni in esame nelle cause C‑622/24 P e C‑623/24 P, i ricorrenti chiedono l’annullamento delle sentenze del Tribunale VT/[OSCURATO:PERSONA] e UJ e a./[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «sentenze impugnate»). A tal fine, essi sostengono, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto non avendo constatato una violazione del principio di parità di trattamento nel concorso. A tal riguardo, essi sostengono che la commissione giudicatrice ha agito in violazione di tale principio, avendo permesso a tutti i candidati – e non soltanto a quelli gravemente pregiudicati da problemi tecnici – di beneficiare di una ripetizione delle prove. Essi sostengono, inoltre, che i candidati che hanno sostenuto nuovamente le prove hanno beneficiato di un vantaggio indebito, poiché hanno avuto a disposizione un lasso di tempo significativamente maggiore per prepararsi. Infine, essi contestano altresì il rigetto, da parte del Tribunale, di un motivo da essi dedotto, vertente sull’interpretazione del bando di concorso per quanto concerne la valutazione delle competenze generali dei candidati. 4. Tenuto conto della significativa coincidenza dei fatti e delle questioni giuridiche sollevate nelle due cause, risulta opportuno esaminarle nel contesto di conclusioni comuni a entrambe. II. Contesto normativo 5. L’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea ( 4 ) (in prosieguo: lo «Statuto») è così formulato: «Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio (...). L’autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell’articolo 91». 6. L’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dispone quanto segue: «Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se: – l’autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto, – tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto». III. Fatti 7. I fatti all’origine delle impugnazioni in esame sono esposti in dettaglio nelle sentenze impugnate. I fatti rilevanti ai fini delle presenti conclusioni possono essere riassunti come esposto nel prosieguo. 8. Il 5 dicembre 2019 l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale per titoli ed esami EPSO/AD/380/19, avente ad oggetto l’assunzione di amministratori nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti ai paesi terzi ( 5 ), in vista della costituzione di due elenchi di riserva, per amministratori di grado AD 7, da un lato, e di grado AD 9, dall’altro. 9. I ricorrenti in entrambe le cause hanno partecipato al concorso di grado AD 7. Dopo aver superato i test del tipo «questionario a scelta multipla» e la selezione per titoli ( [OSCURATO:PERSONA] ), essi hanno preso parte alle prove del centro di valutazione ( Assessment center ). Si trattava di due prove scritte: lo studio di un caso e una prova scritta nel settore interessato (in prosieguo, congiuntamente: le «prove scritte»), entrambe le quali si sono svolte il 9 settembre 2021 (in prosieguo; la «sessione iniziale»). 10. Con lettera del 4 ottobre 2021, l’EPSO ha comunicato ai candidati che, a causa dei problemi tecnici verificatisi in occasione della sessione iniziale delle prove scritte, si era deciso di offrire a tutti i candidati che avevano partecipato a tale sessione due opzioni, e cioè: i) conservare i risultati delle prove iniziali – in quel momento non conosciuti, oppure ii) ripetere le prove scritte, rinunciando così ai risultati delle prove iniziali. 11. Le nuove prove scritte si sono svolte il 10 novembre 2021 (in prosieguo: la «seconda sessione»). Il ricorrente nella causa C‑622/24 P (VT) e tre degli otto ricorrenti nella causa C‑623/24 P (UN, US e UT), hanno deciso di non ripetere le prove e di conservare i risultati ottenuti nella sessione iniziale. Gli altri cinque ricorrenti nella causa C‑623/24 P (UJ, UL, UP, UU e UV) hanno invece optato per ripetere le prove. 12. La commissione giudicatrice ha consentito a otto candidati che avevano incontrato difficoltà tecniche durante la seconda sessione di sostenere le prove in una terza sessione, tenutasi il 10 novembre 2021. UJ è stata l’unica ricorrente ad essere stata invitata alla terza sessione e ad avervi partecipato. 13. Il 5 maggio 2022 l’EPSO ha notificato individualmente a ciascuno dei ricorrenti la decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere i loro nomi nell’elenco di riserva AD 7 (in prosieguo: le «decisioni di non iscrizione»), a motivo del fatto che essi non figuravano tra i candidati che avevano ottenuto i migliori punteggi complessivi nelle prove del centro di valutazione. Per quanto riguarda specificamente uno dei ricorrenti nella causa C‑623/24 P, UT, la mancata iscrizione si basava sul fatto che egli non aveva ottenuto i punteggi minimi richiesti. 14. Alcuni dei ricorrenti (VT, UJ e UL) hanno presentato alla commissione giudicatrice domande di riesame delle decisioni di non iscrizione che li riguardavano. Tali domande sono state rigettate con decisione del 15 luglio 2022. In seguito, tutti i ricorrenti hanno presentato reclami all’EPSO (in qualità di autorità che ha il potere di nomina competente), ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto (in prosieguo: i «reclami ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2»), contestando le decisioni di non iscrizione e, ove esistenti, le decisioni di rigetto delle loro domande di riesame. 15. In particolare, il ricorrente nella causa C‑622/24 P ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, il 10 ottobre 2022, in relazione al quale non ha ricevuto una risposta esplicita. Il suo reclamo è stato quindi considerato, conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, implicitamente rigettato il 10 febbraio 2023, a seguito della scadenza del termine di quattro mesi. 16. I ricorrenti nella causa C‑623/24 P, unitamente a diversi altri candidati, hanno presentato congiuntamente i loro reclami ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, il 5 agosto 2022. I loro reclami sono stati considerati implicitamente rigettati il 5 dicembre 2022, e in seguito sono stati rigettati anche esplicitamente, con decisioni dell’autorità che ha il potere di nomina del 13 marzo 2023. IV. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate 17. I ricorrenti in entrambe le cause hanno proposto ricorsi dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’articolo 270 TFUE, contestando la loro mancata iscrizione nell’elenco di riserva del concorso. 18. Formalmente, i loro ricorsi sono stati considerati proposti, per quanto riguarda VT, UJ e UM, avverso le decisioni della commissione giudicatrice del 15 luglio 2022 che hanno respinto le loro domande di riesame e, per quanto riguarda gli altri ricorrenti che non avevano presentato tali domande, direttamente avverso le decisioni di non iscrizione del 5 maggio 2022 (in prosieguo, congiuntamente: «le decisioni controverse»). 19. I ricorrenti in entrambe le cause hanno dedotto sette motivi quasi identici, vertenti su numerose irregolarità nel concorso, al fine di ottenere l’annullamento delle decisioni controverse. Con le sentenze del 10 luglio 2024, VT/[OSCURATO:PERSONA] e UJ e a./[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha respinto entrambi i ricorsi nella loro interezza, condannando ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese. V. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 20. VT ha impugnato la sentenza VT/[OSCURATO:PERSONA], e l’impugnazione è attualmente pendente con il numero di ruolo C‑622/24 P. Analogamente, 8 dei 13 ricorrenti nella causa UJ e a./[OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato tale sentenza nella parte in cui li riguarda, e l’impugnazione è attualmente pendente con il numero di ruolo C‑623/24 P. 21. Con le loro impugnazioni, i ricorrenti chiedono alla Corte di annullare le sentenze impugnate, di accogliere i loro ricorsi in primo e in secondo grado e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese di giudizio in primo e secondo grado. Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto delle impugnazioni e la condanna dei ricorrenti alle spese. VI. Valutazione 22. A sostegno delle loro impugnazioni, i ricorrenti deducono due motivi. 23. Il primo motivo, comune a entrambe le impugnazioni, riguarda un’asserita violazione del principio di parità di trattamento, risultante dalla ripetizione delle prove scritte. 24. Il secondo motivo è diretto contro il rigetto, da parte del Tribunale, del quinto motivo dedotto in primo grado, vertente su una violazione del bando di concorso. Tale motivo è stato dichiarato irricevibile nella causa UJ e a./[OSCURATO:PERSONA], mentre nella causa VT/[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto ricevibile, ma è stato respinto in quanto infondato. In entrambe le cause, i ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nelle sue rispettive conclusioni. 25. Inizierò esaminando il primo motivo di impugnazione, vertente sul principio di parità di trattamento (A), per poi passare al secondo motivo, valutando, in sequenza, le questioni procedurali e sostanziali specifiche di ciascuna causa (B). A. Primo motivo di impugnazione: violazione del principio di parità di trattamento 26. Con il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto avendo omesso di constatare una violazione del principio di parità di trattamento, quale sancito all’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), tra i candidati nel concorso. 27. A loro avviso, tale violazione risulta i) dal fatto che la possibilità di ripetere le prove scritte è stata offerta a tutti i candidati, indipendentemente dalle difficoltà tecniche effettivamente incontrate (prima parte del primo motivo di impugnazione); ii) dal maggior lasso di tempo disponibile per la preparazione in vista della seconda e della terza sessione delle prove scritte (seconda parte del primo motivo di impugnazione); e iii) dal fatto che le tre sessioni delle prove scritte – con particolare riferimento alla terza – si sono svolte in date diverse (terza parte del primo motivo di impugnazione, dedotto in questi termini soltanto nella causa C‑623/24 P). 28. Esaminerò in sequenza ciascuna di tali parti del primo motivo di impugnazione, dopo aver esposto gli argomenti pertinenti delle parti. Per quanto riguarda le prime due parti, sarà altresì necessario esaminare l’interesse dei ricorrenti a formulare tali censure. Esaminerò tale interesse, in via eccezionale, dopo l’analisi nel merito, per ragioni pratiche di presentazione, poiché la previa esposizione dell’asserita disparità consentirà di spiegare più chiaramente l’interesse dei ricorrenti a censurarla, alla luce delle differenti circostanze fattuali che caratterizzano la loro situazione. 1. Prima parte del primo motivo di impugnazione: possibilità di ripetizione delle prove offerta a tutti i candidati 29. Con la prima parte del primo motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nello statuire ( 6 ) che la commissione giudicatrice non aveva violato il principio di parità di trattamento avendo offerto a tutti i candidati la possibilità di sostenere nuovamente le prove scritte, indipendentemente dal fatto che essi avessero incontrato o meno difficoltà tecniche tali da incidere sulle loro prestazioni ( 7 ). 30. A tal riguardo, il Tribunale ha constatato, nelle sentenze impugnate, che, sebbene la soluzione scelta dalla commissione giudicatrice abbia permesso ai candidati che non avevano incontrato difficoltà tecniche di sostenere una seconda volta le prove, tale differenza di trattamento era difficilmente evitabile, considerate l’entità e la natura dei problemi e dell’elevato numero di candidati interessati. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che la misura rispondesse all’obiettivo legittimo di garantire che tutti i candidati che avevano incontrato problemi tecnici potessero beneficiare di una nuova sessione. a) Principali argomenti delle parti 31. Come già indicato in precedenza, i ricorrenti sostengono, in sostanza, che l’aver offerto la possibilità di ripetere le prove non soltanto ai candidati che avevano incontrato gravi difficoltà tecniche, ma anche a quelli che non avevano avuto problemi o che avevano incontrato problemi minori, è equivalso a trattare situazioni diverse in modo uguale, in violazione del principio di parità di trattamento. 32. Essi sostengono che la soluzione adottata dalla commissione giudicatrice non era giustificata dall’obiettivo del concorso (vale a dire selezionare i candidati più competenti, conformemente all’articolo 27 dello Statuto) e che essa era sproporzionata, poiché andava oltre quanto necessario per porre rimedio alle irregolarità causate dalle difficoltà tecniche. Di conseguenza, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha omesso di riconoscere che la commissione giudicatrice non aveva adottato tutte le misure necessarie per circoscrivere il rischio di disparità a quello proprio di qualsiasi esame, e aveva invece creato una disparità evitabile tra i candidati. 33. [OSCURATO:PERSONA] contesta la censura dei ricorrenti, ricordando l’ampio potere discrezionale di cui dispongono le commissioni giudicatrici nello stabilire misure correttive in caso di irregolarità, nonché la portata conseguentemente limitata del controllo giurisdizionale ( 8 ). Essa sottolinea, inoltre, che, secondo una giurisprudenza costante, ogni concorso comporta un rischio intrinseco di disparità ( 9 ) e, pertanto, una violazione del principio di parità di trattamento può essere constatata soltanto qualora la commissione giudicatrice non abbia provveduto a limitare tale rischio a quello inerente, di norma, a qualsiasi esame ( 10 ). A suo avviso, tale situazione non si è verificata nel caso di specie e il Tribunale ha correttamente concluso, in sostanza, che la soluzione adottata era giustificata nelle circostanze concrete. 34. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] spiega che, a causa del carattere diffuso ed eterogeneo delle difficoltà tecniche riscontrate, sarebbe stato impossibile determinarne la portata e le conseguenze precise su ciascun candidato ( 11 ). Di conseguenza, essa sostiene che offrire a tutti i candidati la possibilità di ripetere le prove, senza imporre alcun obbligo in tal senso, fosse l’unica soluzione possibile ed equa, conforme ai principi di parità di trattamento, di proporzionalità e di buona amministrazione. 35. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, anche qualora taluni candidati che non avevano incontrato difficoltà tecniche abbiano deciso di ripetere le prove, essi lo hanno fatto rinunciando ai loro risultati iniziali e, pertanto, sono rientrati nel concorso alle stesse condizioni degli altri candidati. Pertanto, non si può ritenere che essi abbiano avuto «maggiori opportunità» nell’ambito del concorso. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea altresì che i ricorrenti non hanno dimostrato in che modo essi sarebbero stati individualmente svantaggiati dalla soluzione adottata. b) Analisi 36. In via preliminare, occorre ricordare che, sebbene la commissione giudicatrice disponga di un ampio potere discrezionale per quanto concerne le condizioni, il contenuto e l’organizzazione di un concorso (potere che deve essere inteso nel senso che comprende anche l’adozione di misure correttive), esso deve essere esercitato nel rispetto del principio di parità di trattamento ( 12 ). 37. Secondo una giurisprudenza costante, tale principio esige che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera analoga, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato ( 13 ). 38. Nella presente causa, mi sembra evidente che situazioni diverse siano state trattate allo stesso modo: candidati che hanno incontrato difficoltà tecniche produttive di un grave impatto sulle loro prove sono stati trattati nello stesso modo rispetto a candidati che non hanno incontrato alcuna difficoltà o che hanno incontrato soltanto difficoltà minori, poiché a tutti è stata offerta la possibilità di una seconda sessione. 39. Sebbene, come suggerisce la [OSCURATO:PERSONA], tutti i candidati abbiano avuto a disposizione, in definitiva, un solo tentativo valido nelle prove scritte (poiché è stato conservato soltanto un insieme di risultati), non è in ciò che risiede la disparità lamentata dai ricorrenti. È invece l’offerta generalizzata della possibilità di ripetere le prove ad aver comportato un vantaggio aggiuntivo per i candidati che non erano stati pregiudicati da problemi tecnici: l’opportunità di migliorare una prestazione iniziale potenzialmente insoddisfacente o, di converso, di conservare una prestazione soddisfacente, senza essere obbligati a ripetere le prove. In altri termini, essi hanno beneficiato del vantaggio di poter scegliere quale dei loro tentativi sarebbe stato preso in considerazione. Di converso, i candidati che, a causa di gravi problemi tecnici, non avevano potuto partecipare efficacemente alla sessione iniziale non hanno avuto a disposizione una vera e propria scelta: per loro, la seconda sessione è stata, in pratica, l’unica e ultima opportunità di cui hanno beneficiato nelle prove scritte ( 14 ). 40. Il Tribunale, infatti, ha riconosciuto che quanto precede costituiva una differenza di trattamento, ma l’ha considerata «difficilmente evitabile». Occorre quindi esaminare se, come ritenuto, in sostanza, dal Tribunale, tale differenza fosse giustificata nel caso di specie. 41. Ai sensi dell’articolo 1 quinquies , paragrafo 6, dello Statuto e conformemente a una giurisprudenza costante, una misura che dà luogo a una disparità di trattamento può essere giustificata se persegue un obiettivo legittimo di interesse generale nel quadro della politica del personale ed è proporzionata alla finalità perseguita ( 15 ). 42. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’obiettivo perseguito, si può convenire con la [OSCURATO:PERSONA] che la soluzione adottata dalla commissione giudicatrice perseguiva l’obiettivo legittimo di rimediare alle irregolarità causate da problemi tecnici diffusi durante la sessione iniziale delle prove scritte, al fine di ripristinare le condizioni del concorso. 43. Per quanto riguarda, in secondo luogo, la proporzionalità della misura rispetto a tale obiettivo, occorre esaminare, conformemente alla giurisprudenza della Corte, se la misura i) fosse idonea a realizzare tale obiettivo; ii) non sia andata oltre quanto necessario a tal fine; e iii) fosse proporzionata stricto sensu , garantendo un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco ( 16 ). 44. Per quanto riguarda il primo elemento, relativo all’idoneità, vorrei osservare che la soluzione consistente nell’offrire a tutti i candidati la possibilità di ripetere le prove potrebbe essere considerata idonea a sanare le irregolarità della sessione iniziale ( 17 ). Come ritenuto dal Tribunale, tale soluzione ha consentito a tutti i candidati che avevano incontrato problemi tecnici di completare le prove in condizioni regolari. 45. Tuttavia, è in relazione all’elemento della necessità (e senza che sia necessario procedere alla valutazione della proporzionalità stricto sensu ) che, a mio avviso, tale misura risulta deficitaria. In sede di valutazione della necessità di una misura, la questione essenziale è se alternative meno restrittive del principio di parità di trattamento avrebbero potuto realizzare lo stesso obiettivo con pari efficacia. A mio avviso, è indubbio che ciò si verifichi nella situazione di cui trattasi. 46. Si può rilevare, da un lato, unicamente a fini di contestualizzazione, che, in linea di principio, quando singoli candidati in un concorso incontrano problemi tecnici di cui non sono responsabili, l’EPSO, a seguito di una verifica, offre loro misure correttive, come una ripetizione individuale delle prove ( 18 ). È quanto è stato fatto, ad esempio, nel caso di specie in relazione agli otto candidati ai quali è stata offerta una terza sessione di prove scritte, e si tratta anche della soluzione che i ricorrenti sembrano considerare adeguata. Tuttavia, come spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA], tale opzione non era realizzabile nell’ambito del concorso di cui trattasi (v. supra , paragrafo 34). 47. Ciò nonostante, a mio avviso, era disponibile un’alternativa più adeguata: annullare la sessione iniziale – la cui integrità deve considerarsi gravemente compromessa nelle circostanze del caso di specie e tenuto conto del numero eccezionalmente elevato di candidati interessati ( 19 ) – e organizzare una nuova sessione per tutti i candidati. Tale approccio – volendo utilizzare i termini adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] – avrebbe ricreato le condizioni del concorso esistenti al momento in cui si erano verificate le irregolarità, senza attribuire a taluni candidati il vantaggio di una scelta tra prestazioni ( 20 ). 48. Nella sua comparsa di risposta nella causa C‑623/24 P, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che un siffatto approccio alternativo era ipotizzabile, ma ha sostenuto che esso avrebbe ingiustamente privato i candidati che non avevano incontrato gravi problemi tecnici dei risultati legittimamente ottenuti durante la sessione iniziale. Non sono insensibile a tale preoccupazione, che è probabilmente motivata anche dalla volontà di evitare ulteriori reclami. Tuttavia, la volontà di evitare di privare tali candidati dei loro risultati iniziali non può giustificare il fatto di conferire loro un vantaggio rispetto agli altri candidati, il che è appunto l’effetto della soluzione accolta, come spiegato in precedenza. Tale conclusione si impone, a maggior ragione, dato che non si può plausibilmente sostenere che i candidati abbiano acquisito un diritto di mantenere i loro risultati iniziali o di essere dispensati dal ripetere le prove scritte qualora le circostanze lo richiedano. Dal bando di concorso non discende un siffatto diritto e nulla indica – né la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato – che i candidati abbiano ricevuto assicurazioni precise, incondizionate e concordanti idonee a far sorgere un legittimo affidamento ( 21 ) rispetto al mantenimento dei loro risultati iniziali indipendentemente da un eventuale successivo annullamento del concorso (o di una fase di quest’ultimo) e nonostante le circostanze eccezionali e imprevedibili di cui si tratta ( 22 ). 49. Ne consegue, a mio avviso, che la soluzione adottata dalla commissione giudicatrice ha ecceduto quanto necessario per realizzare l’obiettivo di rimediare alle irregolarità causate da problemi tecnici di larga scala durante la prima sessione delle prove scritte al fine di ricreare le condizioni iniziali del concorso. Di converso, la soluzione adottata ha effettivamente falsato tali condizioni, creando una nuova disparità tra i candidati, che pertanto andava oltre il rischio di disparità inerente, di norma, a qualsiasi concorso. 50. Alla luce di quanto precede, concludo che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nello statuire, nelle sentenze impugnate, che la commissione giudicatrice non aveva violato il principio di parità di trattamento avendo offerto a tutti i candidati la possibilità, ma non l’obbligo, di ripetere le prove scritte. 51. Nonostante la conclusione che precede, occorre esaminare se tutti i ricorrenti abbiano interesse a invocare tale violazione del principio di parità di trattamento, una questione evocata anche nelle sentenze impugnate. 52. Se, come correttamente osservato dai ricorrenti, essi non sono tenuti a dimostrare che determinati candidati abbiano effettivamente beneficiato di un vantaggio ( 23 ), ciò non li esime dal dovere di dimostrare che essi stessi sono stati personalmente interessati dall’asserita disparità. Secondo una giurisprudenza costante, un ricorrente non può agire nell’interesse generale della legge o delle istituzioni; nell’ambito di un ricorso di annullamento, egli può far valere soltanto motivi che lo riguardano personalmente ( 24 ). 53. Come risulta dall’analisi che precede (e come riconoscono i ricorrenti stessi), la disparità di trattamento derivante dall’offerta generalizzata di una ripetizione delle prove ha posto in posizione di svantaggio, almeno in linea di principio, i candidati che sono stati gravemente pregiudicati da malfunzionamenti tecnici e che, pertanto, non hanno effettivamente avuto altra scelta se non quella di sostenere nuovamente le prove scritte. Come correttamente osservato dal Tribunale, si deve ritenere che i candidati ai quali è stata offerta la possibilità di ripetere le prove e che hanno scelto di non avvalersene, mantenendo i loro risultati iniziali, fossero soddisfatti della loro prestazione iniziale e, pertanto, non rientrino nella categoria delle persone gravemente pregiudicate dalle difficoltà tecniche. È vero che il ricorrente nella causa C‑622/24 P ha suggerito, a livello teorico, che alcuni candidati che avevano incontrato gravi difficoltà tecniche potrebbero comunque aver deciso di non ripetere le prove per ragioni quali impegni professionali. Tuttavia, nessuno dei ricorrenti ha effettivamente sostenuto che ciò si sia verificato nel suo caso. 54. Di conseguenza, ritengo che i ricorrenti che hanno scelto di non partecipare alla seconda sessione delle prove scritte (v. supra , paragrafo 11) non possano sostenere di avere un interesse personale a dedurre la prima parte del primo motivo di impugnazione. 55. Per quanto concerne i ricorrenti che hanno partecipato alla seconda sessione (vale a dire UJ, UL, UP, UU e UV) la situazione è meno evidente. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che sarebbe impossibile stabilire con certezza se tutti i candidati partecipanti alla seconda sessione abbiano effettivamente incontrato problemi tecnici sufficientemente gravi nel corso della prima sessione. Tuttavia, la possibilità che ciò sia avvenuto non può essere esclusa. Tenuto conto di tale incertezza, ritengo che a tali ricorrenti possa essere concesso il beneficio del dubbio e possa essere riconosciuto un interesse a dedurre tale parte del primo motivo di impugnazione. 56. Da tutto ciò che precede discende, a mio avviso, che la prima parte del primo motivo di impugnazione deve essere accolta per quanto riguarda i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], UL, UP, UU e UV e respinta per i restanti ricorrenti. 2. Seconda parte del primo motivo di impugnazione: un lasso di tempo maggiore per prepararsi alle sessioni successive 57. Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto ( 25 ) avendo omesso di ravvisare una violazione del principio di parità di trattamento nella circostanza che i partecipanti alla seconda e alla terza sessione delle prove scritte hanno beneficiato di un periodo di preparazione nettamente più lungo rispetto ai partecipanti alla prima sessione. 58. Più precisamente, i ricorrenti hanno sostenuto, dinanzi al Tribunale, che la seconda e la terza sessione presentavano un grado di difficoltà inferiore rispetto alla sessione iniziale, per quanto concerne entrambe le prove scritte, cioè lo studio di un caso e la prova scritta nel settore interessato. Per quanto riguarda, più in particolare, quest’ultima prova, essi hanno sostenuto che, poiché lo scenario sul quale essa si basava era lo stesso per tutte e tre le sessioni ed era stato pubblicato anteriormente alla prima sessione, nelle sessioni successive i candidati hanno beneficiato di un vantaggio indebito, in virtù sia della somiglianza delle prove sia del maggior lasso di tempo a disposizione per prepararsi ( 26 ). 59. Il Tribunale ha respinto tali argomenti. Esso ha dichiarato, da un lato, che, benché fondato sullo stesso scenario sottostante (sebbene con due versioni ( 27 )), l’oggetto specifico della nota da redigere in ciascuna sessione differiva in modo significativo e sufficiente. Dall’altro lato, per quanto riguarda il tempo di preparazione aggiuntivo, il Tribunale ha dichiarato che non se ne poteva dedurre alcun vantaggio significativo per i candidati partecipanti alle sessioni successive, dal momento che nulla indicava che la commissione giudicatrice avesse inteso limitare il tempo di cui disponevano i candidati per familiarizzarsi con lo scenario pubblicato. a) Principali argomenti delle parti 60. I ricorrenti rilevano, in primo luogo, che lo scenario alla base della prova scritta nel settore interessato era stato pubblicato nell’agosto 2021, sicché i candidati partecipanti alla seconda sessione del novembre 2021 e alla terza sessione del dicembre 2021 hanno beneficiato di un periodo di preparazione nettamente più lungo rispetto a quello a disposizione dei candidati che hanno partecipato soltanto alla prima sessione del settembre 2021. Essi sostengono che tale disparità nel tempo di preparazione costituisce una differenza nelle condizioni oggettive del concorso, indipendentemente dalle intenzioni della commissione giudicatrice o dalle variazioni nei temi delle prove. Pertanto, essi concludono che, a differenza di quanto statuito dal Tribunale, si è verificata una violazione del principio di parità di trattamento. 61. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i ricorrenti, in sostanza, stanno tentando di mettere in discussione la valutazione dei fatti operata dal Tribunale, ai sensi della quale ai candidati partecipanti alle sessioni successive non è stato attribuito alcun vantaggio significativo in virtù del tempo di preparazione aggiuntivo. Di conseguenza, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale parte dell’impugnazione non solleva una questione di diritto e dovrebbe essere respinta in quanto irricevibile. 62. In subordine, per quanto riguarda il merito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le prestazioni dei candidati non sono state valutate in funzione del tempo a disposizione per familiarizzarsi con lo scenario, bensì, come statuito dal Tribunale, sulla base di argomenti sufficientemente distinti per ciascuna prova. Ne consegue, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che la durata del tempo di preparazione non ha avuto alcuna incidenza sulla valutazione delle prestazioni dei candidati. b) Analisi 63. In primo luogo, per quanto riguarda la ricevibilità di questa seconda parte, non condivido la posizione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i ricorrenti rimettono in discussione una valutazione dei fatti operata dal Tribunale. I ricorrenti deducono un errore di diritto nel ragionamento del Tribunale, nella parte in cui esso ha ritenuto che il tempo di preparazione aggiuntivo non abbia comportato una violazione del principio di parità di trattamento unicamente in ragione del fatto che la commissione giudicatrice non aveva inteso limitare tale tempo. In sostanza, si tratta di stabilire se la circostanza di fatto, non controversa, che taluni candidati hanno avuto a disposizione un tempo di preparazione più lungo costituisca una differenza nelle condizioni oggettive di svolgimento del concorso, in violazione del principio di parità di trattamento; tale valutazione è una questione di diritto. A mio avviso, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] non può quindi essere accolta. 64. In secondo luogo, per quanto concerne il merito, occorre precisare che i ricorrenti avevano dedotto, in primo grado, due argomenti distinti a sostegno della loro affermazione secondo cui la seconda e la terza sessione presentavano un grado di difficoltà minore rispetto alla prima: i) i compiti richiesti ai candidati erano molto simili nelle varie sessioni; e ii) i candidati partecipanti alle sessioni successive hanno beneficiato di un periodo di preparazione più lungo, dato che lo scenario sottostante era stato pubblicato con largo anticipo. Avendo concluso che i temi della prova scritta nel settore interessato erano sufficientemente diversi nelle tre sessioni, il Tribunale ha affrontato soltanto il primo di questi aspetti (che non forma oggetto delle impugnazioni in esame). Tuttavia, non ne consegue – a differenza di quanto sembra sostenere la [OSCURATO:PERSONA] – che tale conclusione invalidi il secondo aspetto, vale a dire la questione se la disparità concernente il tempo di preparazione possa di per sé incidere sulla difficoltà relativa delle sessioni. La natura distinta dei temi delle prove non esclude la possibilità che un tempo di preparazione diverso abbia comunque influenzato le prestazioni dei candidati. Il Tribunale ha invece esaminato questo secondo argomento, relativo alla disparità del tempo di preparazione, separatamente, come indicato al precedente paragrafo 59, concludendo, in sostanza, che detta disparità non comportava una violazione del principio di parità di trattamento, poiché la commissione giudicatrice non aveva inteso limitare il tempo di preparazione a disposizione di ciascun candidato. È tale conclusione ad essere oggetto di discussione in questa sede. 65. Fatta questa precisazione, ricordo che, secondo la giurisprudenza, il principio di parità di trattamento esige che tutti i candidati nello stesso concorso sostengano la stessa prova alle stesse condizioni e che le prove presentino sostanzialmente lo stesso grado di difficoltà per tutti i candidati ( 28 ). 66. Nelle sentenze impugnate il Tribunale ha dichiarato che un tempo di preparazione più lungo non ha costituito un vantaggio significativo per i candidati partecipanti alle sessioni successive ed è parso fondare tale conclusione unicamente sulla mancanza di un’apparente intenzione della commissione giudicatrice di limitare detto tempo. Tuttavia, a mio avviso, siffatto approccio non tiene conto delle conseguenze oggettive di un periodo di tempo aggiuntivo per preparare materiali di prova noti. Tuttavia, ritengo che si tratti di conseguenze decisive per valutare l’esistenza di una disparità di trattamento. Infatti, alla luce della giurisprudenza citata al paragrafo precedente, la questione pertinente è se una disparità nel tempo di preparazione abbia determinato una situazione in cui i candidati hanno partecipato a un concorso a condizioni oggettivamente diverse, una valutazione che dipende dalle circostanze del caso concreto. 67. Sebbene non ogni disparità nel tempo di preparazione possa essere considerata sostanziale, le circostanze particolari della presente causa, quali accertate dal Tribunale, la rendono, a mio avviso, sostanziale. Nella seconda e nella terza sessione i candidati hanno beneficiato, rispettivamente, di un periodo preparatorio due o tre volte superiore a quello disponibile per la sessione iniziale, al fine di familiarizzarsi con lo stesso scenario previamente pubblicato. Tale tempo di preparazione significativamente più lungo sul medesimo scenario – associato, inevitabilmente, a un certo grado di conoscenza, discendente dalla sessione iniziale, del modo in cui tale scenario poteva essere utilizzato – determina, a mio avviso, una sensibile differenza nelle condizioni in cui i candidati partecipanti alle tre sessioni hanno sostenuto la prova scritta nel settore interessato. 68. Al pari della prima parte di tale motivo di impugnazione, occorre quindi valutare se tale differenza di trattamento fosse oggettivamente giustificata e proporzionata. [OSCURATO:PERSONA] non ha addotto alcuna giustificazione specifica a tal riguardo. Si può solo supporre che l’approccio consistente nel mantenere lo stesso scenario previamente pubblicato per le ripetizioni della prova scritta nel settore interessato (che ha determinato un periodo di preparazione più lungo) perseguisse l’obiettivo legittimo di garantire un livello di difficoltà comparabile nelle varie sessioni. Tuttavia, anche partendo da tale presunzione, l’approccio adottato non mi sembra proporzionato nelle circostanze del caso di specie, in particolare a causa della disponibilità, anche a tal riguardo, di alternative meno restrittive. Sebbene la programmazione di tutte le sessioni entro un termine più breve non fosse realizzabile a causa di vincoli amministrativi, a mio avviso avrebbero potuto essere prese in considerazione soluzioni alternative, quali la pubblicazione di un nuovo scenario di difficoltà equivalente o, come indicato nella sezione precedente, la ripetizione delle prove scritte per tutti i candidati, in condizioni di parità. 69. Ne consegue, a mio avviso, che il tempo di preparazione aggiuntivo di cui hanno beneficiato i candidati partecipanti alle sessioni successive della prova scritta nel settore interessato ha comportato una violazione del principio di parità di trattamento. 70. Di conseguenza, ritengo che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel constatare, nella sentenza impugnata, l’assenza di siffatta violazione. 71. Tuttavia, come per la prima parte del primo motivo di impugnazione, tale conclusione non riguarda tutti i ricorrenti. Come già dichiarato dal Tribunale e riconosciuto dai ricorrenti, soltanto coloro che, tra di essi, non hanno ripetuto le prove scritte – e non hanno quindi beneficiato di un periodo di preparazione più lungo per la prova scritta nel settore interessato – possono invocare questa seconda parte del primo motivo di impugnazione. Tali ricorrenti sono VT, [OSCURATO:PERSONA] e UT ( 29 ). 72. Tuttavia, mi sembra che occorra operare una distinzione nel caso di UT. Benché la questione non sia stata affrontata specificamente dalle parti nel procedimento di impugnazione, dal punto 5 della sentenza UJ e a./[OSCURATO:PERSONA] deduco che UT è stato escluso dall’elenco di riserva perché non ha ottenuto i punteggi minimi richiesti nel centro di valutazione. 73. A tal riguardo, il bando di concorso subordinava chiaramente l’iscrizione nell’elenco di riserva a due condizioni cumulative: i) l’ottenimento di tutti i punteggi minimi richiesti nel centro di valutazione; e ii) l’ottenimento di uno dei migliori punteggi complessivi tra i candidati. È decisivo il fatto che UT non abbia soddisfatto la prima condizione. Pertanto, la sua mancata iscrizione nell’elenco di riserva non è stata determinata dalla valutazione comparativa dei candidati per quanto concerne il punteggio complessivo più elevato – in relazione alla quale l’asserita disparità di trattamento potrebbe aver influenzato la sua posizione in classifica – bensì dal mancato soddisfacimento di un requisito in materia di soglia minima. 74. Anche ove si consideri, come concluso in precedenza, che il motivo relativo alla violazione della parità di trattamento sia fondato e anche supponendo che, in assenza di tale violazione, altri candidati avrebbero potuto ottenere punteggi inferiori o non superare la prova, ciò non modificherebbe, in ogni caso, i punteggi ottenuti da UT, che sono risultati inferiori alla soglia minima. Ciò in quanto l’asserita disparità nel caso di specie riguarda la possibilità ingiustificatamente offerta ad altri candidati di ottenere una prestazione migliore; non riguarda un effetto negativo sulla prestazione di UT. Ne consegue, a mio avviso, che il motivo di impugnazione in parola deve essere respinto nel caso di UT ( 30 ). 75. Di conseguenza, poiché gli errori di diritto nella sentenza UJ e a./[OSCURATO:PERSONA] riscontrati supra non sono tali da comportare l’annullamento della decisione di non inserire UT nell’elenco di riserva, per quanto riguarda quest’ultimo il dispositivo di tale sentenza rimane inalterato. Ritengo invece che, nel caso di UT, occorra procedere alla sostituzione della motivazione della sentenza con le considerazioni sopra esposte ( 31 ). 76. Alla luce di quanto precede, concludo che la seconda parte del primo motivo di impugnazione deve essere accolta per quanto riguarda i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], UN e US, e respinta per quanto concerne gli altri ricorrenti. Conclusione intermedia 77. Dalle conclusioni raggiunte nelle precedenti sezioni A.1 e A.2 discende che le sentenze impugnate sono viziate da errori di diritto e devono, a mio avviso, essere annullate nei confronti di tutti i ricorrenti, ad eccezione di UT. 78. Qualora la Corte non concordi con la valutazione che precede, esaminerò la terza parte del primo motivo di impugnazione nonché il secondo motivo di impugnazione (che, in ogni caso, resta pertinente per quanto concerne UT). 3. Terza parte del primo motivo di impugnazione: prove scritte sostenute in date diverse 79. Con la terza parte del primo motivo di impugnazione, dedotta unicamente nella causa C‑623/24 P, i ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto ai punti da 119 a 122 della sentenza UJ e a./[OSCURATO:PERSONA], avendo omesso di constatare che lo svolgimento in date distinte delle varie sessioni delle prove scritte – in particolare della terza sessione – costituiva una violazione del principio di parità di trattamento. a) Principali argomenti delle parti 80. A sostegno di tale parte della loro impugnazione ( 32 ), i ricorrenti si fondano principalmente sulla sentenza Prais ( 33 ) (e, in altri punti del ricorso, anche sulla sentenza OJ ( 34 )) per affermare che il principio di parità di trattamento, ai sensi di dette pronunce, esige che tutti i candidati sostengano le prove scritte simultaneamente. Su tale base, essi sostengono che l’organizzazione delle prove scritte in tre date distinte è, di per sé, incompatibile con il principio di parità di trattamento. 81. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la giurisprudenza invocata dai ricorrenti non è pertinente nelle circostanze del caso di specie. Essa aggiunge che, in ogni caso, i principi tratti da tale giurisprudenza sono stati rispettati, poiché non era in discussione l’organizzazione di prove in date diverse, bensì la ripetizione della stessa sessione di prove a causa di problemi tecnici, e ciascuna sessione si era svolta in un unico giorno. b) Analisi 82. In primo luogo, occorre rilevare che le sentenze Prais e OJ riguardavano domande con le quali singoli candidati avevano chiesto che le prove del concorso fossero organizzate in una data diversa per motivi personali. Tali domande erano state respinte dalle competenti autorità che avevano il potere di nomina e le decisioni di rigetto erano state confermate nelle rispettive sentenze, sulla base del fatto che, in sostanza, consentire a tali persone di sostenere gli esami in date diverse avrebbe potuto compromettere l’esigenza che le prove si svolgessero alle stesse condizioni per tutti i candidati. [OSCURATO:PERSONA], quindi, sottolinea, a ragione, che tali situazioni differiscono sensibilmente dal contesto di cui al presente procedimento, nel quale la commissione giudicatrice, a fronte di malfunzionamenti tecnici generalizzati, ha dovuto adottare misure correttive. 83. In ogni caso, tali sentenze non possono essere intese nel senso che enunciano la rigida posizione che i ricorrenti intendono derivarne, vale a dire che il semplice fatto che le prove scritte di un concorso si svolgano in date diverse equivale necessariamente, di per sé, a una violazione del principio di parità di trattamento. 84. In primo luogo, in entrambe le summenzionate sentenze è stato suggerito che, in circostanze differenti, la richiesta di alterazione della data avrebbe potuto essere soddisfatta ( 35 ). 85. In secondo luogo, la motivazione di tali sentenze si basava sul presupposto che le prove di un concorso devono svolgersi alle stesse condizioni per tutti i candidati. Se è vero che le prove simultanee costituiscono, in genere, il mezzo più efficace per garantire condizioni uniformi, tale logica non può essere applicata come una regola assoluta. Infatti, un’interpretazione categorica come quella prospettata dai ricorrenti impedirebbe l’adozione di misure correttive a seguito di difficoltà tecniche o di altro genere, e persino la ripetizione delle prove da parte dei candidati qualora la decisione di escluderli da un concorso sia annullata dai giudici dell’Unione (il che, paradossalmente, corrisponde al risultato che i ricorrenti potrebbero trarre dalle impugnazioni in esame). 86. Di conseguenza, a differenza di quanto affermato dai ricorrenti, il principio di parità di trattamento non esige che tutte le prove si svolgano sempre lo stesso giorno. Ciò che è richiesto, invece, è che qualsiasi divergenza nella tempistica non comporti differenze nelle condizioni oggettive in cui i candidati sono valutati (ad esempio, i candidati che sostengano la prova in una data successiva non possono beneficiare di una conoscenza previa dei temi della prova – che devono quindi essere diversi, pur mantenendo un livello di difficoltà equivalente). 87. Pertanto, a mio avviso, il principio di parità di trattamento non è stato violato, di per sé, per il solo fatto che le prove scritte si sono svolte in tre date diverse. Le preoccupazioni relative alla parità di trattamento discendono, piuttosto, dalle modalità specifiche che hanno retto l’organizzazione di tali sessioni – in particolare la ripetizione generalizzata e il tempo di preparazione nettamente più lungo su uno scenario noto – questioni già esaminate nell’ambito delle prime due parti del primo motivo di impugnazione. Considerata autonomamente, la terza parte di tale motivo è quindi, a mio avviso, infondata, e deve essere respinta. B. Secondo motivo di impugnazione: errori di diritto nel rigetto del quinto motivo dedotto in primo grado 88. Il secondo motivo di impugnazione dei ricorrenti verte sul rigetto, da parte del Tribunale, del quinto motivo dedotto in primo grado. Tale motivo era sostanzialmente identico nelle due cause e, come spiegherò più dettagliatamente nel prosieguo, verteva su una violazione del bando di concorso per quanto concerne le competenze dei candidati che avrebbero dovuto formare oggetto di valutazione. Tuttavia, il rigetto di tale motivo da parte del Tribunale si è fondato, nelle due cause, su motivazioni diverse. 89. In particolare, nella causa UJ e a./[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha respinto tale motivo in quanto irricevibile, poiché non era stato dedotto dai ricorrenti nei loro reclami ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, e, per questo motivo, non rispettava la regola della concordanza tra il reclamo e il ricorso. Di converso, nella sentenza VT/[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha valutato la fondatezza del motivo e l’ha respinto in quanto infondato. 90. Pertanto, i ricorrenti nella causa C‑623/24 P contestano la dichiarazione di irricevibilità, mentre il ricorrente nella causa C‑622/24 P contesta la valutazione nel merito effettuata dal Tribunale. Esaminerò in sequenza i motivi di impugnazione corrispondenti, iniziando dalla questione della ricevibilità (1) per poi occuparmi dell’asserito errore nella valutazione del merito del motivo iniziale (2). 1. Secondo motivo di impugnazione nella causa C‑623/24 P: regola della concordanza tra il reclamo e il ricorso 91. Con il loro secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti nella causa C‑623/24 P sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto (ai punti 206 e 207 della sentenza UJ e a./[OSCURATO:PERSONA]) avendo respinto il loro quinto motivo in quanto irricevibile, a causa del mancato rispetto della regola della concordanza tra il reclamo amministrativo e il ricorso. a) Principali argomenti delle parti 92. Sebbene i ricorrenti non contestino che il loro reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, non contenesse alcun riferimento al motivo specifico in questione, essi sostengono che il Tribunale ha applicato in modo eccessivamente rigoroso, nei loro confronti, la regola della concordanza. 93. A tal riguardo, essi sostengono che la regola della concordanza costituisce una mera costruzione giurisprudenziale, priva di un fondamento esplicito nell’articolo 270 TFUE, nello Statuto e nel regolamento di procedura del Tribunale. Essi la considerano, quindi, come una limitazione procedurale non scritta che, se applicata restrittivamente, viola il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta. Basandosi, in particolare, sulla sentenza dell’ex Tribunale della funzione pubblica nella causa Mandt ( 36 ), i ricorrenti invocano un’interpretazione flessibile di tale regola, alla luce della quale è sufficiente che nei loro reclami ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, essi abbiano contestato la legittimità sostanziale – e non soltanto procedurale – del bando di concorso. 94. I ricorrenti sostengono, inoltre, che la ratio della regola – ossia permettere una composizione amichevole della controversia tra l’amministrazione e l’autore del reclamo – non può giustificare la sua applicazione rigorosa in situazioni come la loro, in cui non vi è stata una risposta esplicita al reclamo da parte dell’autorità che ha il potere di nomina nei termini previsti dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, sicché una composizione amichevole non sarebbe stata realisticamente contemplata. 95. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questo secondo motivo di impugnazione dovrebbe essere respinto in quanto inoperante o manifestamente infondato, dal momento che, a suo avviso, i ricorrenti mirano essenzialmente a sottrarsi al loro obbligo di presentare un reclamo amministrativo, conformemente alla procedura precontenziosa imposta dagli articoli 90, paragrafo 2, e 91, paragrafo 2, dello Statuto. [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che l’approccio «flessibile» adottato nella sentenza Mandt è stato espressamente respinto dal Tribunale, in qualità di giudice dell’impugnazione, in cause successive. Infine, essa sostiene che la natura della risposta al reclamo, esplicita o implicita, è irrilevante ai fini dell’applicazione della regola della concordanza e che, in ogni caso, una decisione esplicita è stata adottata nel caso di specie prima della scadenza del termine di ricorso. b) Analisi 96. Secondo una giurisprudenza costante, la regola della concordanza nelle controversie in materia di funzione pubblica dell’Unione esige, a pena di irricevibilità, che un ricorso proposto sul fondamento dell’articolo 270 TFUE contenga soltanto censure che si basano sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo previo e obbligatorio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Il ricorso può sviluppare tali censure mediante la deduzione di motivi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino strettamente. Tale regola è intesa a favorire la composizione amichevole delle controversie garantendo che l’autorità che ha il potere di nomina sia in grado di conoscere con sufficiente precisione le censure formulate nei confronti dell’atto controverso ( 37 ). 97. Se è vero che la regola della concordanza non è espressamente enunciata agli articoli 90 e 91 dello Statuto (né in nessun’altra disposizione applicabile), essa non può, per tale ragione, essere ignorata in quanto costruzione giurisdizionale infondata. Tali disposizioni impongono un reclamo amministrativo previo quale presupposto del ricorso giurisdizionale e verrebbero svuotate di significato – prestandosi ad abusi – se fosse sufficiente, a tal fine, qualsiasi reclamo, anche un reclamo privo di nesso con l’oggetto o la causa del successivo ricorso. 98. Ne consegue che il ricorso deve presentare un nesso con il reclamo, che non può, a mio avviso, essere puramente formale o eccessivamente astratto. Tuttavia, in sostanza, è precisamente questa la tesi che i ricorrenti sostengono invocando la sentenza Mandt. 99. In tale sentenza (e un numero limitato di cause che l’hanno seguita), l’ex Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che la regola della concordanza dovesse essere interpretata in modo più flessibile, tenuto conto del carattere informale del procedimento precontenzioso, dell’abituale assenza di assistenza legale in tale fase e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta. Su tale base, l’ex Tribunale della funzione pubblica ha ammesso che i motivi dedotti nel ricorso potessero essere considerati «strettamente connessi» a quelli del reclamo, qualora entrambi vertessero sulla legittimità sostanziale (o, di converso, sulla legittimità procedurale) dell’atto controverso, anche nel caso in cui concernessero aspetti diversi. 100. Tuttavia, come correttamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, nella sua qualità di giudice dell’impugnazione delle decisioni del Tribunale della funzione pubblica, ha circoscritto tale approccio eccessivamente ampio in cause successive, riallineando la giurisprudenza a precedenti pronunce della Corte in materia di regola della concordanza ( 38 ). Si tratta, a mio avviso, dell’approccio corretto. Come dichiarato dal Tribunale nella sentenza Moschonaki ( 39 ), le nozioni di legittimità sostanziale e procedurale sono troppo ampie e astratte per garantire un nesso significativo tra i motivi dedotti nella fase precontenziosa e quelli dedotti nel ricorso. Tale nesso, tuttavia, è indispensabile affinché il procedimento precontenzioso possa raggiungere il suo obiettivo di composizione amichevole delle controversie. 101. Pertanto, l’argomento dei ricorrenti secondo cui, sulla base della sentenza Mandt, ai fini della deduzione dinanzi alla Corte di qualsiasi motivo vertente sulla legittimità sostanziale è sufficiente aver contestato, nei loro reclami ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, la legittimità sostanziale del concorso o delle decisioni controverse non può essere accolto. Una siffatta lettura priverebbe il procedimento precontenzioso della funzione che gli è propria. Se un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, non contenesse neppure un accenno a una specifica censura relativa all’atto di cui si tratta, l’autorità che ha il potere di nomina non sarebbe in grado di conoscere con la necessaria precisione le doglianze dell’interessato e non potrebbe quindi riconsiderare utilmente l’atto, modificarlo o revocarlo, né tentare una composizione amichevole. 102. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che proprio tale obiettivo di una composizione amichevole risulta frustrato quando, come nel loro caso, non è stata adottata una decisione esplicita entro il termine di quattro mesi previsto dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. In tali circostanze, la regola della concordanza dovrebbe essere applicata in modo meno rigoroso – o non dovrebbe affatto essere applicata. Non condivido questa posizione. 103. Al pari della [OSCURATO:PERSONA], ritengo che la natura della risposta al reclamo, implicita o esplicita, da parte dell’autorità che ha il potere di nomina sia irrilevante e non modifichi i requisiti discendenti dalla regola della concordanza ( 40 ). Inoltre, mi sembra che il ragionamento dei ricorrenti sia viziato, nel senso che è retrospettivo: dal successivo rigetto implicito essi deducono che la fase del reclamo non è mai stata idonea a realizzare il suo obiettivo, e in seguito utilizzano tale asserzione per sostenere che non era affatto necessario includere nel reclamo il motivo controverso. Tuttavia, il contenuto del reclamo non può essere determinato in funzione della risposta successivamente offerta dall’autorità che ha il potere di nomina. Peraltro, non si può escludere che, anche in presenza di rigetto implicito, se fosse stata formulata una censura specifica in modo chiaro e sin dall’inizio, l’autorità che ha il potere di nomina avrebbe potuto adottare una posizione diversa, ad esempio accogliendo il reclamo e valutando la possibilità di una composizione amichevole. 104. Tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto avendo respinto, in quanto irricevibile, il quinto motivo dedotto dai ricorrenti in primo grado, dal momento che – come è pacifico – nei loro reclami ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, non è stata sollevata alcuna censura pertinente o argomento strettamente collegato. Di conseguenza, a mio avviso, il secondo motivo di impugnazione nella causa C‑623/24 P deve essere respinto in quanto infondato. 105. Rilevo che i ricorrenti, a fini di completezza, hanno altresì illustrato la loro posizione quanto al merito del loro quinto motivo dedotto in primo grado. La loro argomentazione a tal riguardo corrisponde a quella del ricorrente nella causa C‑622/24 P, che esaminerò nella prossima sezione. Tenuto conto delle conclusioni che saranno raggiunte a tal riguardo nel prosieguo, ritengo che, anche qualora il motivo in questione sia dichiarato ricevibile per i ricorrenti nella causa C‑623/24 P, esso sarebbe comunque infondato. 2. Secondo motivo di impugnazione nella causa C‑622/24 P: violazione del bando di concorso 106. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente nella causa C‑622/24 P sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti da 187 a 193 della sentenza VT/[OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sua interpretazione del bando di concorso per quanto concerne le competenze dei candidati che avrebbero dovuto formare oggetto di valutazione. 107. Più precisamente, dinanzi al Tribunale, il ricorrente aveva sostenuto che la commissione giudicatrice aveva agito in violazione del bando di concorso, avendo valutato le competenze dei candidati al grado AD 7 (tra i quali il ricorrente) in materia di gestione di gruppi di lavoro, mentre, a suo avviso, tali competenze avrebbero dovuto essere valutate, ai sensi del bando, soltanto per i candidati al grado AD 9. 108. Il Tribunale ha respinto tale motivo, dichiarando che il ricorrente si era erroneamente basato sulla sezione del bando di concorso che descriveva le funzioni che i candidati assunti potevano essere chiamati a svolgere (in prosieguo: la «parte relativa alle funzioni»), in cui era indicato, unicamente per gli amministratori di grado AD 9, che ad essi «potrà essere chiesto di (...) dirigere un gruppo di professionisti». Di converso, la sezione del bando di concorso relativa alle modalità di selezione dei candidati (in prosieguo: la «parte relativa alla selezione») stabiliva che nel centro di valutazione sarebbero state valutate otto competenze generali, compresa la «leadership», per tutti i candidati, indipendentemente dal grado. Su tale base, il Tribunale ha concluso che, nel valutare la competenza di leadership del ricorrente, la commissione giudicatrice aveva agito nel pieno rispetto delle prescrizioni del bando di concorso. a) Principali argomenti delle parti 109. Il ricorrente sostiene che la valutazione del Tribunale è viziata da un errore di diritto, in quanto tale giudice si è discostato dal testo del bando di concorso (vale a dire il contesto normativo del concorso), che riservava chiaramente la funzione di «gestione di gruppi di lavoro» ai soli posti di grado AD 9, e ha erroneamente considerato tale nozione come intercambiabile con quella di «leadership». 110. Basandosi sulla sentenza Spisto ( 41 ), il ricorrente sostiene che la natura delle funzioni da svolgere dopo l’assunzione costituisce un criterio interpretativo fondamentale del bando di concorso e deve quindi guidare la valutazione dei candidati. Egli sostiene, in sostanza, che la parte del bando relativa alla selezione non poteva essere interpretata autonomamente rispetto alla parte relativa alle funzioni, ma avrebbe dovuto essere interpretata alla luce di quest’ultima. 111. Ne consegue, a suo avviso, che le competenze connesse alla gestione di gruppi di lavoro avrebbero dovuto essere valutate soltanto in riferimento ai candidati al grado AD 9. In subordine, egli aggiunge che, anche qualora la capacità di leadership avesse dovuto essere valutata in riferimento a tutti i candidati, la commissione giudicatrice avrebbe dovuto, perlomeno, applicare criteri di valutazione differenti per ciascuno di tali gradi. 112. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il secondo motivo di impugnazione è infondato. Essa sottolinea che il bando di concorso prevedeva chiaramente che la «leadership», in quanto competenza generale, sarebbe stata valutata per tutti i candidati nel centro di valutazione, indipendentemente dal grado per il quale concorrevano. A tal riguardo, essa osserva che, nell’ambito dei concorsi EPSO, le competenze generali sono sempre valutate per tutti i gradi, indipendentemente dalle funzioni specifiche dei candidati idonei. 113. Di conseguenza, essa sostiene che la distinzione tra i gradi AD 7 e AD 9 non era rilevante nella fase del centro di valutazione, ma unicamente nella fase della selezione in base ai titoli (in cui è stata presa in considerazione l’esperienza professionale pertinente rispetto alle funzioni che i candidati idonei sarebbero stati chiamati a svolgere). [OSCURATO:PERSONA] ritiene quindi che il riferimento del ricorrente alla sentenza Spisto non sia pertinente, poiché tale causa riguardava la valutazione, nella fase della valutazione in base ai titoli, dell’esperienza professionale, e non delle competenze generali. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non ha considerato intercambiabili le nozioni di «leadership» e «gestione di gruppi di lavoro». Di converso, esso ha esaminato ciascuna delle due nozioni nel contesto loro proprio e ha correttamente constatato che la commissione giudicatrice aveva valutato soltanto la competenza generale di leadership, come previsto dal bando. b) Analisi 114. In primo luogo, occorre precisare che la formulazione della censura in parola da parte del ricorrente, ai sensi della quale, segnatamente, la commissione giudicatrice avrebbe valutato le sue competenze in materia di gestione di gruppi di lavoro, è imprecisa da un punto di vista fattuale. Come risulta dalla sentenza impugnata (punti 53 e 192), ciò che la commissione giudicatrice ha valutato è la capacità di leadership, in relazione alla quale ha tenuto conto delle capacità di «gestire e di motivare le persone per ottenere dei risultati». Come rilevato dal Tribunale, tale competenza era una delle otto competenze generali da valutare nel centro di valutazione in riferimento a tutti i candidati, indipendentemente dal grado, come espressamente previsto nella sezione del bando di concorso relativa alla selezione. 115. Su tale base, si può ritenere che il ricorrente affermi, in sostanza, che, poiché i candidati idonei di grado AD 7 non sono chiamati a gestire gruppi di lavoro nell’ambito delle loro funzioni, la capacità di leadership non avrebbe affatto dovuto essere valutata in riferimento a tali candidati o avrebbe dovuto essere valutata mediante criteri diversi da quelli utilizzati per i candidati al grado AD 9. Entrambe queste affermazioni, tuttavia, scaturiscono da un errore fondamentale di comprensione, da un lato, della nozione di leadership quale competenza e, dall’altro, della natura delle competenze generali valutate nei concorsi EPSO. 116. A tal riguardo, si può anzitutto rilevare che, sebbene la «leadership» possa comprendere aspetti concernenti la gestione di altre persone, non si tratta di una competenza riservata a coloro che occupano formalmente posti dirigenziali. Una persona può essere chiamata a dirigere un progetto o a gestire un fascicolo, dovendo quindi, ad esempio, coordinare e guidare colleghi, senza essere il responsabile del gruppo. Ritenendo che il termine «leadership» possa essere pienamente rilevante soltanto per i candidati AD 9, in quanto potenziali responsabili di gruppi, il ricorrente sembra confondere le nozioni di gestione di gruppi di lavoro e di leadership. 117. In secondo luogo, osservo che l’EPSO, nonché le istituzioni e gli organi che beneficiano dei suoi servizi di reclutamento, nell’esercizio del loro potere discrezionale di determinazione delle capacità richieste ai candidati nei concorsi ( 42 ) hanno individuato talune competenze generali considerate essenziali per qualsiasi posto presso tali istituzioni o organi. La «leadership» è una di tali capacità, applicabile a tutti i posti di amministratore, per tutti i gradi, compresi i posti di livello iniziale AD 5 ( 43 ). 118. È per questa ragione che il bando di concorso non opera alcuna distinzione, ai fini della valutazione delle competenze, tra i candidati ai gradi AD 7 e AD 9. Di conseguenza, la sezione del bando relativa alle funzioni, che precisa le funzioni connesse a ciascun grado, non è pertinente ai fini della valutazione delle competenze generali. In tale contesto, la commissione giudicatrice non poteva trascurare la chiara formulazione del bando, che costituisce il contesto normativo del concorso e definisce i limiti del potere discrezionale della commissione giudicatrice ( 44 ); essa era invece tenuta a valutare la capacità di leadership in riferimento a tutti i candidati, sulla base degli stessi criteri, indipendentemente dal grado. 119. Si deve quindi concludere che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto avendo statuito che la commissione giudicatrice non aveva violato il bando di concorso, a differenza di quanto sostiene il ricorrente. 120. Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento del ricorrente fondato sulla sentenza Spisto. Tale sentenza non corrobora la censura mossa dal ricorrente; di converso, essa conferma la conclusione sopra raggiunta. 121. Nella causa che ha dato origine alla sentenza Spisto, una candidata in un concorso EPSO lamentava che, nella fase della valutazione in base ai titoli, la commissione giudicatrice aveva valutato – e ritenuto insufficiente – la sua esperienza nella gestione di gruppi di lavoro, sebbene né i criteri di selezione né la descrizione delle funzioni alle quali tali criteri si riferivano contenessero alcun riferimento pertinente a siffatta esperienza. Il Tribunale ha dichiarato che, avendo introdotto tale criterio aggiuntivo della «gestione di gruppi di lavoro» nella fase della valutazione in base ai titoli, la commissione giudicatrice si era discostata dalle prescrizioni del bando di concorso. 122. La distinzione tra tale causa e la presente causa è chiara, dato che la sentenza Spisto riguardava la fase della valutazione in base ai titoli, che è espressamente diretta a valutare l’esperienza dei candidati relativa alle funzioni da svolgere. Non se ne può dedurre, come sostiene il ricorrente, che la descrizione delle funzioni (che, nel concorso di cui trattasi nelle impugnazioni in esame, differivano a seconda del grado) sia un criterio che deve guidare l’interpretazione di un bando in tutte le fasi del concorso. Di converso, il Tribunale ha sottolineato, ai punti 46 e 47 della sua sentenza in tale causa, che le varie fasi del concorso assolvevano a finalità distinte: l’obiettivo della valutazione in base ai titoli era quello di valutare l’esperienza professionale e le qualifiche dichiarate dai candidati, mentre la fase del centro di valutazione mirava a valutare le loro capacità e competenze nella pratica. Per tale ragione, il Tribunale ha considerato che i criteri pertinenti in una fase del concorso non possono influenzare la valutazione in un’altra fase. È inoltre opportuno ricordare che, nella sentenza Spisto, il Tribunale ha altresì osservato, incidentalmente, che la capacità di leadership non può essere interpretata nel senso che implica necessariamente la gestione di gruppi di lavoro, una conclusione pienamente coerente con l’analisi esposta supra . Di conseguenza, lungi dal suffragare l’argomento del ricorrente, la sentenza Spisto corrobora, invece, la conclusione raggiunta in precedenza, ossia che il Tribunale ha correttamente statuito, nella sentenza impugnata, che la commissione giudicatrice aveva agito nel rispetto del bando di concorso. 123. Alla luce di quanto precede, il secondo motivo di impugnazione nella causa C‑622/24 P deve, a mio avviso, essere respinto in quanto infondato. VII. Conseguenze dell’analisi 124. Conformemente alle conclusioni di cui al precedente paragrafo 77, ritengo che il primo motivo di impugnazione sia fondato in relazione a tutti i ricorrenti, ad eccezione di UT. Di conseguenza, le sentenze impugnate dovrebbero essere annullate per quanto concerne i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], UJ, UL, UN, UP, US, UU e UV. 125. In conformità dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, oppure statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. 126. Nel caso di specie, ritengo che lo stato degli atti consenta alla Corte di adottare una posizione definitiva sulla controversia e di concludere che le decisioni controverse, contestate dai ricorrenti in relazione ai quali il primo motivo di impugnazione è stato accolto, devono essere annullate. VIII. Spese 127. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, essa statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, prevede che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 128. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno chiesto la condanna alle spese. Poiché, a mio avviso, le impugnazioni devono essere accolte, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere condannata alle spese del presente procedimento, sia in primo grado che in sede di impugnazione. IX. Conclusione 129. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di: – nella causa C‑622/24 P: – annullare la sentenza del 10 luglio 2024, VT/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑216/23 , EU:T:2024:465 ); – annullare la decisione del 15 luglio 2022, con la quale la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/380/19 ha stabilito, previo riesame, di non iscrivere VT nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti ai paesi terzi; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento di primo grado e del giudizio di impugnazione. – nella causa C‑623/24 P: – annullare la sentenza del 10 luglio 2024, UJ e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑120/23 , EU:T:2024:464 ), nella parte in cui riguarda UJ, UL, UN, UP, US, UU e UV; – respingere l’impugnazione per quanto riguarda UT; – annullare le decisioni del 15 luglio 2022, con le quali la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/380/19 ha deciso, previo riesame, di non iscrivere UJ e UL nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti ai paesi terzi; – annullare le decisioni del 5 maggio 2022, con le quali tale commissione giudicatrice ha deciso di non iscrivere UN, UP, US, UU e UV nell’elenco di riserva; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento di primo grado e del giudizio di impugnazione. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Sentenza del 10 luglio 2024, VT/[OSCURATO:PERSONA] (T‑216/23; in prosieguo: la «sentenza VT/[OSCURATO:PERSONA], EU:T:2024:465 ). Tale causa è stata designata come causa pilota per altre 18 cause analoghe (cause T‑217/23, da T‑234/23 a T‑238/23, T‑241/23, T‑242/23, da T‑249/23 a T‑254/23, T‑259/23, T‑264/23, T‑267/23 e T‑268/23) nelle quali, di conseguenza, il procedimento è stato sospeso ai sensi dell’articolo 71 bis del regolamento di procedura del Tribunale. ( 3 ) Sentenza del 10 luglio 2024, UJ e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑120/23; in prosieguo: la «sentenza UJ e a./[OSCURATO:PERSONA], EU:T:2024:464 ). Tale causa è stata proposta congiuntamente da 13 ricorrenti. ( 4 ) Regolamento n. 31 (CEE.), n. 11 (CEEA) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] Europea dell’[OSCURATO:PERSONA] (GU 1962, P 045, pag. 1385). ( 5 ) GU 2019, C 409 A, pag. 1 . ( 6 ) Ai punti da 107 a 112 della sentenza VT/[OSCURATO:PERSONA] e ai punti da 103 a 109 della sentenza UJ e a./[OSCURATO:PERSONA]. ( 7 ) Sebbene i ricorrenti menzionino, in più punti della loro argomentazione, la terza sessione delle prove scritte, questa prima parte del primo motivo di impugnazione può essere intesa soltanto nel senso che riguarda l’offerta di partecipare a una seconda sessione di prove scritte. Dalle sentenze impugnate risulta chiaramente (v. anche i precedenti paragrafi da 10 a 12) che soltanto nella seconda sessione è stata offerta a tutti i candidati la possibilità di partecipare, mentre la terza sessione è stata riservata unicamente a otto candidati, che avevano incontrato difficoltà tecniche durante la seconda sessione. ( 8 ) V., ad esempio, sentenza del 29 settembre 2009, Aparicio e a./[OSCURATO:PERSONA] ( F‑20/08, F‑34/08 e F‑75/08 , EU:F:2009:132 , punto 77 ). ( 9 ) Ad esempio in quanto la scelta degli argomenti di una prova può essere più vantaggiosa per taluni candidati che, per coincidenza, hanno familiarità con quella specifica materia; v. sentenza dell’8 marzo 1988, Sergio e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 64/86, da 71/86 a 73/86 e 78/86 , EU:C:1988:119 , punti da 26 a 28 ). ( 10 ) Ibidem ; v. anche sentenza del 12 marzo 2008, Giannini/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑100/04 , EU:T:2008:68 , punto 133 ). ( 11 ) [OSCURATO:PERSONA] precisa espressamente tale aspetto soltanto nella sua comparsa di risposta nella causa C‑622/24 P, sebbene esso possa essere dedotto anche dalle sue osservazioni nella causa C‑623/24 P. ( 12 ) V. sentenza del 18 febbraio 1982, Ruske/[OSCURATO:PERSONA] ( 67/81 ; in prosieguo: la sentenza Ruske, EU:C:1982:69 , punto 9 ); ordinanza del 7 settembre 2022, Rosca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑802/21 P , EU:C:2022:677 , punto 31 ); e sentenza del 14 dicembre 2022, SY/[OSCURATO:PERSONA] (T‑312/21; in prosieguo: la «sentenza SY, EU:T:2022:814 , punti 43 e 71 ). ( 13 ) V., ad esempio, sentenza del 14 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/VW e a. ( da C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P e C‑139/21 P , EU:C:2022:557 , punto 142 ). ( 14 ) Nonostante la terza sessione eccezionale, organizzata per un numero limitato di candidati a causa di ulteriori problemi tecnici. ( 15 ) V., ad esempio, sentenza del 26 marzo 2019, Spagna/Parlamento ( C‑377/16 , EU:C:2019:249 , punto 38 ) e sentenza SY, punti 53 e 74. ( 16 ) V. sentenza del 5 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑128/22 , EU:C:2023:951 , punto 77 e giurisprudenza citata). ( 17 ) Ci si può chiedere, tuttavia, se una misura possa essere considerata pienamente idonea a sanare irregolarità e a ristabilire le condizioni del concorso qualora essa introduca una nuova irregolarità, segnatamente la disparità di trattamento in questione. ( 18 ) V. sezione 4.1 dell’allegato III del bando di concorso; ciò è ora previsto in dettaglio anche nel documento «[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA]» (Politica di trattamento dei reclami concernenti sessioni di prove), pubblicato dall’EPSO il 24 giugno 2024, disponibile all’indirizzo https://eu-careers.europa.eu/en/epso-complaint-resolution-policy. ( 19 ) Almeno metà dei candidati, come rilevato dal Tribunale al punto 108 della sentenza VT/[OSCURATO:PERSONA]. ( 20 ) Riconosco che siffatta soluzione non sarebbe stata ideale dal punto di vista dei candidati soddisfatti della loro prestazione nella sessione iniziale, che sarebbero stati obbligati a sostenere nuovamente le prove. Ciò nonostante, nelle circostanze eccezionali di cui si tratta, essa risulta essere l’unica opzione correttiva disponibile che non avrebbe attribuito, di per sé, un vantaggio a determinati candidati. ( 21 ) V. sentenza del 27 febbraio 2025, OA/Parlamento ( C‑32/24 P , EU:C:2025:118 , punto 67 e giurisprudenza citata). ( 22 ) V., a tal riguardo, la recente sentenza SY, in cui il Tribunale ha ritenuto non leso il legittimo affidamento di un candidato in una situazione in cui, a causa del contesto di forza maggiore causato dal COVID-19, i risultati delle sue prove iniziali erano stati non soltanto annullati, ma anche sostituiti da un altro tipo di prova non previsto nel bando di concorso iniziale. ( 23 ) V., ad esempio, sentenza SY, punto 126. ( 24 ) V. sentenze del 30 giugno 1983, Schloh/Consiglio ( 85/82 , EU:C:1983:179 , punto 14 ) e del 25 marzo 2021, Alvarez y Bejarano e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑517/19 P e C‑518/19 P , EU:C:2021:240 , punto 91 e giurisprudenza citata). ( 25 ) Ai punti da 113 a 117 della sentenza VT/[OSCURATO:PERSONA] e ai punti da 112 a 114 della sentenza UJ e a./[OSCURATO:PERSONA]. ( 26 ) A tal riguardo occorre precisare che, anteriormente alla sessione iniziale, era stato pubblicato uno scenario concernente un paese fittizio, con il quale i candidati erano stati invitati a familiarizzarsi. Durante la prova scritta nel settore interessato, i candidati sono stati invitati a redigere una nota concernente una situazione sorta nell’ambito di tale scenario. ( 27 ) La versione 1 di tale scenario è stata utilizzata nella prima e nella terza sessione delle prove scritte, mentre la versione 2 è stata utilizzata nella seconda sessione. ( 28 ) V., ad esempio, sentenza del 24 marzo 1988, Goossens e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 228/86 , EU:C:1988:172 , punto 15 ). ( 29 ) Si potrebbe certamente discutere (come la [OSCURATO:PERSONA] nella causa VT/[OSCURATO:PERSONA]) sulla questione se tali candidati possano contestare l’esistenza di un tempo di preparazione diverso per quanto riguarda la seconda sessione, considerato che essi hanno scelto di non parteciparvi. Tuttavia, poiché la commissione giudicatrice ha deciso, per l’appunto, di offrire ai candidati una scelta tra la sessione iniziale e la seconda sessione, essa avrebbe dovuto garantire, a mio avviso, che tali sessioni si svolgessero in condizioni equivalenti. Inoltre, tale questione non si pone in riferimento alla terza sessione, alla quale soltanto otto candidati hanno potuto scegliere di partecipare. ( 30 ) V., per analogia, sentenze del 30 novembre 2005, Vanlangendonck/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑361/03 , EU:T:2005:433 , punto 33 ); dell’11 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( F‑65/10 , EU:F:2012:178 , punti 38 e 39 ); e del 23 aprile 2015, BX/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑352/13 P , EU:T:2015:225 , punti 27 e segg.). ( 31 ) V. sentenza del 16 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] de Paiva ( C‑511/21 P , EU:C:2023:208 , punti 64 e 65 ). ( 32 ) Rilevo che, sebbene la terza parte si concentri sulla terza sessione delle prove scritte, i ricorrenti in entrambe le cause hanno invocato la sentenza Prais anche a sostegno delle prime due parti dello stesso motivo di impugnazione, in riferimento alla seconda sessione delle prove scritte. Poiché tale argomento può essere inteso come una parte aggiuntiva del primo motivo di impugnazione per tutti i ricorrenti, la presente analisi è, in ogni caso, parimenti pertinente. ( 33 ) Sentenza del 27 ottobre 1976, Prais/Consiglio (130/75; in prosieguo: la «sentenza Prais, EU:C:1976:142 ). ( 34 ) Sentenza del 23 febbraio 2022, OJ/[OSCURATO:PERSONA] (T‑709/20; in prosieguo: la «sentenza OJ, EU:T:2022:81 ). ( 35 ) Ossia, nella sentenza Prais, se la ricorrente avesse informato in anticipo l’autorità che ha il potere di nomina dell’impossibilità di partecipare nella data prescelta (v. punto 17) e, nella sentenza OJ, se fossero state addotte prove adeguate che il ricorrente non era in grado di partecipare nelle date fissate (punto 50 e segg.). ( 36 ) Sentenza del 1 o luglio 2010, Mandt/Parlamento (F‑45/07; in prosieguo: la «sentenza Mandt, EU:F:2010:72 ). ( 37 ) V. sentenze del 7 maggio 1986, Rihoux e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 52/85 , EU:C:1986:199 , punto 13 ) e del 14 marzo 1989, del [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento ( 133/88 , EU:C:1989:124 , punti 9 e 10 ). ( 38 ) Ibidem. ( 39 ) Sentenza del 25 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Moschonaki ( T‑476/11 P , EU:T:2013:557 , punto 75 e segg.). ( 40 ) V. anche il punto 150 della sentenza UJ e a./[OSCURATO:PERSONA], in cui il Tribunale, seppur nel contesto di un altro motivo, ha parimenti ritenuto che l’assenza di una risposta esplicita entro il termine di quattro mesi non incide sull’applicazione della regola della concordanza. ( 41 ) Sentenza del 10 novembre 2021, Spisto/[OSCURATO:PERSONA] (T‑572/20; in prosieguo: la «sentenza Spisto, EU:T:2021:766 ). ( 42 ) V. sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Italia e Spagna ( C‑635/20 P , EU:C:2023:98 , punto 66 e giurisprudenza citata). ( 43 ) Ciò sino al 2022, quindi anche per quanto concerne il concorso di cui si tratta. A partire dal 2023, le competenze richieste sono cambiate, ma permane la logica secondo cui esse sono richieste per tutti i posti e gradi; v., a tal riguardo: https://eu-careers.europa.eu/en/kick-start-epsos-transformation-process. ( 44 ) V. sentenza Ruske, punto 9, e sentenza SY, punto 83 e giurisprudenza citata.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris