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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 29515/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale de L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro e restituzione di due telefoni cellulari, emesso il 25 marzo 2026, in quanto depositato a mezzo PEC, anziché tramite il [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia.4.„ 2.Con un unico motivo di ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza, per inosservanza della legge processuale, in relazione agli artt. 111- bis, 175-bis, 324, 591 cod.proc.pen., 87 e 87-bis D.L.vo n. 150/2022, art. 3 D.M. n. 217 del 2023, come modificato dal D.M. n. 206 del 2024, nonché gli artt. 3 e 24 Cost e 6 CEDU in ragione dell'assoluta impossibilità tecnica di depositare l'atto di appello tramite il [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia visto che il procedimento oggetto di impugnazione non figurava tra "i procedimenti autorizzati" accessibili a difensore tramite la funzione ordinaria del portale e non compariva la voce "appello cautelare", tanto da imporre l'utilizzo dello strumento della posta elettronica certificata che comunque garantisce certezza in ordine alla data del deposito e alla identificazione del mittente e del destinatario.

In sostanza, l'impossibilità tecnica di depositare l'atto ha integrato causa di forza maggiore idonea a fondare una richiesta di rimessioni in termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata e della giurisprudenza della Corte di legittimità richiamata che esclude eccessi di formalismo a tutela del diritto di difesa allorché sia garantita la tempestività dell'impugnazione avvenuta con modalità telematica alternative.

3. Letta la memoria difensiva dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata nell'interesse del ricorrente, che contesta le conclusioni della requisitoria del Procuratore generale non vertendosi in ipotesi dì malfunzionamento ma dì "impossibilità tecnica oggettiva" di depositare l'atto di appello tramite portale, come documentato dagli stessi allegati al ricorso quali le schermate del portale PST da cui risulta l'assenza della voce "appello cautelare" dal menu degli atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto.

2. Premesso che il caso in esame riguarda l'appello cautelare reale avverso il provvedimento di rigetto del G.i.p. del 3 aprile 2026, occorre rilevare che il portale costituiva, a quella data, l'unica modalità di deposito ammessa da oltre un anno, non essendo più consentito il deposito mediante PEC.

Il D.M. 29 dicembre 2023, n. 217 — il cui art. 3 è stato poi sostituito dall'art. 1 del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, in vigore dal 30 dicembre 2024 — ha reso obbligatorio, dal 1° gennaio 2025, il deposito telematico tramite portale per í soggetti abilitati esterni, con deroghe transitorie per gli atti cautelarì solo fino al 31 marzo 2025.

Dal 1° aprile 2025, nessuna deroga residuava: il portale era divenuto l'unica modalità di deposito ammessa per qualunque atto, incluse le impugnazioni cautelari. 2a-

3. Il deposito dell'atto di appello mediante PEC, in luogo del deposito telematico tramite il [OSCURATO:PERSONA] imposto dall'art. 111-bis cod. proc. pen., determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., salvo che ricorra un malfunzionamento certificato del sistema ai sensi dell'art. 175-bis cod. proc. pen., attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario (Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026, Motta, Rv. 289611; conf.

Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, Rv. 289338; Sez. 5, n. 29495 del 27/06/2025, Sturzo, Rv. 288392).

Nella specie, la difesa ha dedotto la mancata comparsa, tra i procedimenti accessibili sul portale, della voce relativa all'appello cautelare, senza tuttavia dimostrare di aver esperito le procedure previste per la gestione dei malfunzionamenti, né di aver fatto ricorso alle funzioni residuali del portale (es.

"memorie" o "istanze generiche"), comunque idonee a salvaguardare il termine di decadenza.

In assenza di tale allegazione, il ricorso alla PEC costituisce scelta non giustificata da causa di forza maggiore, ma frutto di difetto di diligenza del depositante, non superabile invocando il favor impugnationis, che presuppone comunque il rispetto delle forme prescritte per il mezzo di impugnazione prescelto.

Tale conclusione trova conferma, a fortiori, nel principio enunciato da Sez.

Un., n. 6565 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2026, secondo cui, nel regime transitorio ex art. 87-bis D.Lgs. n. 150/2022, prevale la certezza formale del circuito telematico rispetto a letture sostanzialistiche fondate sul raggiungimento dello scopo.

Non sussiste, inoltre, alcuna violazione dell'art. 6 CEDU, che pur tutelando il diritto di accesso effettivo al giudice e alla decisione nel merito, non risulta leso dall'obbligo di deposito tramite portale, il quale persegue un fine legittimo e proporzionato ed è stato preceduto da un adeguato periodo transitorio, costituendo, alla data del 3 aprile 2026, regola chiara e prevedibile ex ante per ogni operatore giuridico, vigente da oltre un anno anche per gli atti cautelari.

È del pari inconferente il richiamo agli artt. 3 e 24 Cost., avendo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 14 maggio 2026 — pronunciandosi sulle questioni sollevate dalla Sez. 1 di questa Corte con ordinanza n. 30071 del 10 settembre 2025 — dichiarato non fondate le relative censure, affermando che la scelta legislativa del deposito telematico tramite portale risponde a finalità di semplificazione, razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali, senza limitare ingiustificatamente l'accesso alla giustizia né comportare un sacrificio sproporzionato del diritto di difesa ex art. 24 Cost.

4. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 3 P.Q.M.Giuse siik2 Cirimele 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale de L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro e restituzione di due telefoni cellulari, emesso il 25 marzo 2026, in quanto depositato a mezzo PEC, anziché tramite il [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia.4.„ 2.Con un unico motivo di ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza, per inosservanza della legge processuale, in relazione agli artt. 111- bis, 175-bis, 324, 591 cod.proc.pen., 87 e 87-bis D.L.vo n. 150/2022, art. 3 D.M. n. 217 del 2023, come modificato dal D.M. n. 206 del 2024, nonché gli artt. 3 e 24 Cost e 6 CEDU in ragione dell'assoluta impossibilità tecnica di depositare l'atto di appello tramite il [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia visto che il procedimento oggetto di impugnazione non figurava tra "i procedimenti autorizzati" accessibili a difensore tramite la funzione ordinaria del portale e non compariva la voce "appello cautelare", tanto da imporre l'utilizzo dello strumento della posta elettronica certificata che comunque garantisce certezza in ordine alla data del deposito e alla identificazione del mittente e del destinatario. In sostanza, l'impossibilità tecnica di depositare l'atto ha integrato causa di forza maggiore idonea a fondare una richiesta di rimessioni in termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata e della giurisprudenza della Corte di legittimità richiamata che esclude eccessi di formalismo a tutela del diritto di difesa allorché sia garantita la tempestività dell'impugnazione avvenuta con modalità telematica alternative. 3. Letta la memoria difensiva dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata nell'interesse del ricorrente, che contesta le conclusioni della requisitoria del Procuratore generale non vertendosi in ipotesi dì malfunzionamento ma dì "impossibilità tecnica oggettiva" di depositare l'atto di appello tramite portale, come documentato dagli stessi allegati al ricorso quali le schermate del portale PST da cui risulta l'assenza della voce "appello cautelare" dal menu degli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto. 2. Premesso che il caso in esame riguarda l'appello cautelare reale avverso il provvedimento di rigetto del G.i.p. del 3 aprile 2026, occorre rilevare che il portale costituiva, a quella data, l'unica modalità di deposito ammessa da oltre un anno, non essendo più consentito il deposito mediante PEC. Il D.M. 29 dicembre 2023, n. 217 — il cui art. 3 è stato poi sostituito dall'art. 1 del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, in vigore dal 30 dicembre 2024 — ha reso obbligatorio, dal 1° gennaio 2025, il deposito telematico tramite portale per í soggetti abilitati esterni, con deroghe transitorie per gli atti cautelarì solo fino al 31 marzo 2025. Dal 1° aprile 2025, nessuna deroga residuava: il portale era divenuto l'unica modalità di deposito ammessa per qualunque atto, incluse le impugnazioni cautelari. 2a- 3. Il deposito dell'atto di appello mediante PEC, in luogo del deposito telematico tramite il [OSCURATO:PERSONA] imposto dall'art. 111-bis cod. proc. pen., determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., salvo che ricorra un malfunzionamento certificato del sistema ai sensi dell'art. 175-bis cod. proc. pen., attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario (Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026, Motta, Rv. 289611; conf. Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, Rv. 289338; Sez. 5, n. 29495 del 27/06/2025, Sturzo, Rv. 288392). Nella specie, la difesa ha dedotto la mancata comparsa, tra i procedimenti accessibili sul portale, della voce relativa all'appello cautelare, senza tuttavia dimostrare di aver esperito le procedure previste per la gestione dei malfunzionamenti, né di aver fatto ricorso alle funzioni residuali del portale (es. "memorie" o "istanze generiche"), comunque idonee a salvaguardare il termine di decadenza. In assenza di tale allegazione, il ricorso alla PEC costituisce scelta non giustificata da causa di forza maggiore, ma frutto di difetto di diligenza del depositante, non superabile invocando il favor impugnationis, che presuppone comunque il rispetto delle forme prescritte per il mezzo di impugnazione prescelto. Tale conclusione trova conferma, a fortiori, nel principio enunciato da Sez. Un., n. 6565 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2026, secondo cui, nel regime transitorio ex art. 87-bis D.Lgs. n. 150/2022, prevale la certezza formale del circuito telematico rispetto a letture sostanzialistiche fondate sul raggiungimento dello scopo. Non sussiste, inoltre, alcuna violazione dell'art. 6 CEDU, che pur tutelando il diritto di accesso effettivo al giudice e alla decisione nel merito, non risulta leso dall'obbligo di deposito tramite portale, il quale persegue un fine legittimo e proporzionato ed è stato preceduto da un adeguato periodo transitorio, costituendo, alla data del 3 aprile 2026, regola chiara e prevedibile ex ante per ogni operatore giuridico, vigente da oltre un anno anche per gli atti cautelari. È del pari inconferente il richiamo agli artt. 3 e 24 Cost., avendo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 14 maggio 2026 — pronunciandosi sulle questioni sollevate dalla Sez. 1 di questa Corte con ordinanza n. 30071 del 10 settembre 2025 — dichiarato non fondate le relative censure, affermando che la scelta legislativa del deposito telematico tramite portale risponde a finalità di semplificazione, razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali, senza limitare ingiustificatamente l'accesso alla giustizia né comportare un sacrificio sproporzionato del diritto di difesa ex art. 24 Cost. 4. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 3 P.Q.M.Giuse siik2 Cirimele 4
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