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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 42110/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 19951/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato, per quanto di interesse in questa sede, la condanna del Tribunale di Ragusa per i reati di lesione personale e danneggiamento.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, che ha escluso la possibilità di concedere il beneficio, formulando una negativa prognosi di recidiva legata alle caratteristiche del fatto e alla personalità negativa dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 19951/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato, per quanto di interesse in questa sede, la condanna del Tribunale di Ragusa per i reati di lesione personale e danneggiamento. Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, che ha escluso la possibilità di concedere il beneficio, formulando una negativa prognosi di recidiva legata alle caratteristiche del fatto e alla personalità negativa dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 42110/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris