CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2024
Cassazione n. 29792/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21259/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Quistello (MN), alla via Oberdan n. 7, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende, unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al ricorso. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] (MN), alla via F. Filzi n. 7, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende giusta procura specialeallegata al controricorso. - c ontroricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 370/2024, della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAdepositata in data 08/04/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/11/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto ritualmentenotificato il 7 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] citò [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, chiedendo: i) in via principale, annullarsi il contratto di trasferimento delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuto il 6 settembre 2018 per scrittura privata autenticata a ministero [OSCURATO:PERSONA], tra l’attore (cedente) ed il convenuto (cessionario), e, per l’effetto, disporsi la retrocessione delle quote pari a nominali €. 9.500,00 di detta società nella proprietà, intestazione e disponibilità del primo, con ogni conseguente statuizione per l’iscrizione/trascrizione della emananda sentenza nel competente [OSCURATO:PERSONA]; ii) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, accertarsi e dichiararsi la risoluzione per inadempimento grave e persistente del cessionario [OSCURATO:PERSONA] rispetto al contratto di trasferimento predetto e, per l’effetto, disporsi la retrocessione delle già menzionate quote sociali nella proprietà, intestazione e disponibilità dell’istante, con ogni conseguente statuizione per l’iscrizione/trascrizione della emananda sentenza nel competente [OSCURATO:PERSONA]. Costituitosi il Trida, che contestò le avverse pretese concludendo per il loro rigetto, l’adito tribunale, espletata l’istruttoria, con sentenza n. 3030/2022 rigettò tutte le domande del [OSCURATO:PERSONA] e lo condannò alla refusione delle spese di lite. 2. Pronunciando sul gravame promosso da quest’ultimo contro quella decisione, la Corte di appello di Brescia, con sentenza dell’8 aprile 2024, n. 370, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], così dispose: «In parziale riforma dell’impugnata sentenza n. 3030/2022 del Tribunale di Brescia, dichiara la risoluzioneper grave inadempimento del cessionario [OSCURATO:PERSONA] del contratto di cessione diquota sociale per cui è causa (art. 1 della scrittura privata in autentica Notaio RobertaMatera a repertorio n. 5258 raccolta n. 3605) e per l’effetto dispone il trasferimento, all’atto del passaggio in giudicato della presente sentenza, della quota del 95% dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]dall’appellato [OSCURATO:PERSONA] all’appellante [OSCURATO:PERSONA]; condanna l’appellato a rifondere all’appellante le spese di lite di ambo i gradi di giudizio, liquidate come in parte motiva». Per quanto qui ancora di interesse ed in sintesi, quella corte accolse il terzo motivo di gravame proposto dall’appellante e dichiar ò risolto, per inadempimento del cessionario all’obbligo dipagamento del corrispettivo, il contratto di cessione concluso fra le parti il6 settembre 2018. In particolare: i) ritenne che la dichiarazione resa dal Trida in sede di interrogatorio formale, circa l’avere egli consegnato in pagamento delprezzo del trasferimento delle quote un assegno bancario verosimilmente nonincassato, poi, dal cedente, «esclude di per sé l’ipotesi del versamento della somma inmoneta contante e risulta pertanto incompatibile con la dichiarazione di quietanza di cui alla scrittura privata autenticata, la quale deve ritenersi pertanto superata»; ii) rilevò, quindi, che la circostanza della consegna dell’assegno non era stata «riconosciuta come vera»dal [OSCURATO:PERSONA], il quale l’aveva contestata con note d’udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), cod. p roc . c iv . del giudizio di primo grado, e che il convenuto non erastato a sua volta in grado di provare l’effettiva consegna del titolo al cedente ; iii ) concluse « per l’accertamento del mancato pagamento del prezzo di cessione, costituente obbligazione principale a carico dell’acquirente, senza che lo stesso possa considerarsi qualeinadempimento incolpevole, e perciò non imputabile alla parte obbligata»; iv) rimarcò, infine, che l’adempimento tardivo da parte del cessionario nemmenopoteva dirsi ammissibile in ragione della proposizione della domanda di risoluzione da parte del cedente, stante quanto previst o dall’art. 1453, comma 3, cod.civ., e, pertanto, pronunciò la risoluzione del predetto contratto di cessione di quote della società [OSCURATO:SOCIETA].«per grave inadempimento del cessionario», disponendo, conseguentemente, il ritrasferimentodella quota in favore del cedente. 3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso affidandosi adue motivi. Ha resistito, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA]. In data18/21 gennaio 202 5 , il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio exart. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Con istanza del25 febbraio 2025 , il Trida ha chiesto la decisione del suo ricorso, altresì depositandomemoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc . civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulat i motiv i di ricorso denuncia no, rispettivamente, in sintesi : I) «Violazione e/o errata applicazione degli artt. 1277, 1199, 1362, 1363, 1366, 1367, 2730, 2733, 1453, 1455, 2697 c.c. e artt. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c.». Si assume che gli assunti con cui la corte distrettuale ha accolto la domanda di risoluzione contrattuale risultano «in contrasto con le norme sopra indicate, in quanto la quietanza rilasciata dal cedente costituisce dichiarazione di scienza che attesta la ricezione dell’assegno bancario da parte del cedente cosicchéla dichiarazione resa in sede di interpello dal cessionario non si pone in contrasto ma è anzi confermativa della circostanza già ammessa dal cedente con la quietanza. Conseguentemente, la decisione ha violato le regole in materia di onere della prova, ponendo a carico del cessionario l’onere di fornire la prova dell’avvenuta consegna dell’assegno, a fronte delle mere contestazioni della circostanza effettuate dalla parte cedente, mentre invece sarebbe stato onere di quest’ultima provare la mancata traditiodel titolo (onere che tuttavia non è stato assolto). Facendo scorretta applicazione delle regole in materia di adempimento, di quietanza e di prova, la decisione ha quindi qualificato come colpevole e grave l’inadempimento del cessionario, mentre lo stesso avrebbe dovuto essere qualificato come del tutto incolpevole, essendo dipeso integralmente dal comportamento non collaborativo e contrario a buona fede e correttezza del cedente»; II)«Violazione o falsa applicazione degli artt. 2730, 2733, 2734, 2697, 1453 e1455 c.c., 115, 116, 228 e 230 c.p.c., in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 3) e 4), c.p.c.».Si sostiene che, «anche qualora la dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale dal cessionario Trida, di avere corrisposto il prezzo di cessione a mezzo di assegno consegnato alcedente in presenza del notaio autenticante la scrittura, potesse essere ritenuta integrare una confessione infirmante l’efficacia della quietanza contenuta nell’atto di cessione delle quote, la dichiarazione del cessionario stesso avrebbe dovuto essereconsiderata nella sua integralità ai sensi dell’art. 2734 c.c. Poiché, da un canto, il Tridaha bensì ammesso di non avere corrisposto denaro contante e che l’assegno non glirisulta sia stato incassato dal cedente, ma ha anche affermato di aver consegnato unassegno bancario al cedente in pagamento del prezzo di cessione, e, dall’altro, il procuratore della parte cedente, presente all’interrogatorio, non ha tempestivamentecontestato la verità di tale circostanza aggiunta, la dichiarazione aggiunta del cessionario deve ritenersi costituire piena prova della circostanza della consegnadell’assegno. Anche in caso di contestazione, trattandosi di confessione qualificata, il Giudicante non avrebbe potuto scindere la dichiarazione e considerare provato soltanto il mancato pagamento ma no n la dazione dell’assegno. Facendo scorretta applicazione delle regole in materia di confessione e di onere dellaprova, la decisione ha quindi qualificato come colpevole e grave l’inadempimento del cessionario, mentre lo stesso avrebbe dovuto essere qualificato come del tutto incolpevole, essendo dipeso integralmente dal comportamento non collaborativo econtrario a buona fede e correttezza del cedente». 2.Va rilevato, in primis, che la menzionata proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore: «1. I due formulati motivi, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano complessivamente inammissibili. 1.1. Invero, è utile ricordare che, giusta la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all’autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende (cfr., ex aliis, Cass. n. 29472 del 2023; Cass. n. 5725 del 2019; Cass. n. 13212 del 2006). 1.2. Nella specie, per quanto si legge nella sentenza oggi impugnata, il Trida, rispondendo all’interrogatorio formale deferitogli dalla controparte, ebbe chiaramente ad affermare che il prezzo convenuto per il trasferimento della partecipazione sociale oggetto di causa era stato da lui pagato mediante la consegna di un assegno bancario, ma aggiunse, pure, che gli risultava che quest’ultimo non fosse stato incassato. 1.3. La circostanza dell’avvenuta consegna di detto assegno, tuttavia, è stata ritenuta dalla corte distrettuale sfornita di adeguata dimostrazione, del cui onere era gravato il medesimo odierno ricorrente (art. 1218 cod. civ.). 1.4. Fermo quanto precede, e ricordato, altresì, che l’effetto estintivo di un’obbligazione pecuniaria che si assume essere stata adempiuta mediante la consegna di un assegno bancario si realizza soltanto con l’effettiva riscossione della somma portata da quest’ultimo, le doglianze oggi formulate hanno entrambe come loro logico presupposto l’avvenuta consegna dell’assegno bancario suddetto, vale a dire un fatto contrario a quanto accertato (con valutazione qui non ulteriormente sindacabile, se non sotto il profilo del vizio di motivazione, exart. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma nessuna puntuale censura è stata prospettata in tal senso) dalla corte distrettuale. 1.5. Ne consegue, allora, che le odierne doglianze si rivelano complessivamente inammissibili perché, sotto la formale egida del vizio di violazione di legge, sono sostanzialmente volte ad ottenere una nuova valutazione degli accertamenti fattuali compiuti dalla corte d’appello, non consentita, però, in sede di legittimità. 1.6. Pertanto, resta solo da aggiungere che: i) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (specificamente invocato dal Trida nelle doglianze in esame) può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr., tra le più recenti, Cass. n. 1166/2025; Cass. nn. 27328, 19423, 16448 e 5436 del 2024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. nn. 5490, 3246 e 596 del 2022; Cass.nn. 40495, 28462, 25343, 4226 e 395 del 2021). È opportuno evidenziare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass.n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: i- a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; i-b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); i-c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015); ii) un'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 27328, 25376, 19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass.n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), ove concretamente esperibile e da rapportarsi -in thesi -al testo novellato di cui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa l’8 aprile 2024; iii) il ricorrente incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, -come ancora ribadito da Cass. n. 35006 del 2024 (cfr. in motivazione) -un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché si alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016); iv) affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016); v) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. n. 1166 del 2025)». 3. [OSCURATO:PERSONA] reputa affatto condivisibile tali conclusion i , che, pertanto, ribadisce interamente, in quanto conformi anche alla successiva giurisprudenza di questa Corte pronunciatasi sui medesimi profili sostanziali e processuali rimarcati nella descritta proposta. Né, in contrario, persuadono gli assunti del Trida rinvenibili nella sua memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. del 21 ottobre 2025. Invero, la corte distrettuale ha motivato , affatto correttamente , che il valore della quietanza, quale dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore(cfr. Cass. n. 19283 del 2022), come accaduto, appunto, nel l’odierna vicenda, caratterizzata dal fatto che, come si legge nella sentenza impugnata il Trida, rispondendo all’interrogatorio formale deferitogli dalla controparte, ebbe chiaramente ad affermare che il prezzo convenuto per il trasferimento della partecipazione sociale oggetto di causa era stato da lui pagato mediante la consegna di un assegno bancario, sicché ciò escludeva l’ipotesi del versamento di quel prezzo in moneta contante. La medesima corte, poi, dopo aver rimarcato che la consegna di detto assegno era stata specificamente contestata dal [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto la corrispondente circostanza ( cioè l a menzionata consegna) sfornita di adeguata dimostrazione, del cui onere era gravato l’odierno ricorrente exart.1218 cod. civ. Orbene, entrambe le doglianze di quest’ultimo presuppongono, logicamente, l’avvenuta consegna dell’assegno bancario suddetto, vale a dire un fatto contrario a quanto accertato (con valutazione –giova ribadirlo – qui non ulteriormente sindacabile, se non sotto il profilo del vizio di motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma nessuna puntuale censura è stata prospettata in tal senso) dalla corte distrettuale. In esse, peraltro , si insiste nel sostenere che, nelle obbligazioni pecuniarie,il debitore è libero di adempiere con moneta legale o assegno circolare (nella specie, peraltro, il titoloè un assegno bancario), ma si tratta di elementi e circostanze che, nella specie, evidentemente non interessano posto che, come si è detto, la ratio della decisione impugnata, in parte qua, è, chiaramente, quella per cui l’avvenuta consegna dell’assegno bancario suddetto è rimasta sfornita di prova. Allo stesso modo, il tema del valore della quietanza dipagamento, pure copiosamente esaminato dal Trida, postula, logicamente, la prova della consegna dell’assegno de quoe, pertanto, la validità della quietanza, mentre, come si è già riferito, la corte brescianaha opinato, del tutto condivisibilmente (cfr. Cass. n. 19283 del 2022), che ilvalore probatorio della quietanza è stato superato dall’esitodell’interrogatorio formale dell’odierno ricorrente, il quale avevadichiarato di non aver corrisposto il prezzo della cessi one dovuto ma consegnato un assegno di conto corrente, peraltro mai giunto all’incasso, salvo poi nulla provare in merito alla reale avvenuta consegna del titolo, sempre contestata dal [OSCURATO:PERSONA]. Resta solo da aggiungere, dunque, che: i) la valutazione della c orte territoriale di quanto dedotto dalTrida si rivela conforme al disposto dell’art. 2734 cod.civ., nella misura in cui, a fronte dell ’avvenuta sua contestazion e da parte del [OSCURATO:PERSONA], è rimessa all’apprezzamento del giudice; ii ) è manifestamente irrilevante la circostanza di fatto enunciata nella richiesta di decisione e richiamata nella memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. (concernente il fatto cheil notaio rogante l’atto di cessione, sentito nel corso di un procedimento penale originato da una querela del [OSCURATO:PERSONA] per i medesimi fatti di cui oggi si discute,aveva dichiarato alla Guardia di Finanza: "che il pagamento della somma di €. 9.500,00, riferita al pagamento della quota societaria da [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta con assegno bancario, mentre la somma di €. 500,00 da [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta in contanti…)",oltre che inammissibile, perché fuori dal perimetro di cui all’art. 372 cod. proc. civ., la documentazione ad essa allegata; iii ) che come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022e da Cass. n n . 8671 , 20895 , 25907 e 27478 del 2025, « Il compito di questa Corte, […], non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)». 4. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] essere dichiarato inammissibile, restando a suocarico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalcostituitosi controricorrente. 4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta exart. 380- bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. –codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva “tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), il ricorrent e suddett o va condannat o , nei confronti d e l costituit o si controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 3.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. 4.2. Deve darsi atto, infine, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte delmedesimo ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] lo condanna al pagamento, in favore del costituit o si controricorrent e , delle spese di questo giudizio di legittimità, cheliquida in € 3.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna i l medesim o ricorrent e al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore dellacostituitasi controricorrentee di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen