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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 34728/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONE** * CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* E. A. * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12777/2022 * proposto da* * * elettivamente domiciliata in Roma* Dei * 10 presso lo studio dell avv. ** rappresentata e difesa dall avv. * * ricorrentecontro* * * intimatoavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO di LECCE n. 1233/2021depositata il 18/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dalConsigliere * E. A. *RILEVATO CHEIl Tribunale di Lecce ha dichiarato con sentenza non definitivala separazione dei coniugi * * e rimessa la causa sul* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023ruolo ha ascoltato i testimoni in esito all istruttoria decidevadefinitivamente la causa accogliendo la domanda di addebito dellaseparazione al marito ponendo a suo carico un assegno dimantenimento in favore della moglie e un contributo per la figlia.* ha impugnato la sentenza e la Corte d appello di Leccepronunciata una sentenza non definitiva con la quale ha respintol appello nella parte riguardante l addebito e il contributo almantenimento della figlia ha rimesso la causa sul ruolo per escutereun investigatore privato incaricato dal marito di una indagine sullefrequentazioni della moglie.In esito all istruttoria la Corte d appello di Lecce con sentenzadefinitiva ha revocato l assegno di mantenimento posto a carico delmarito e in favore della moglie avendo accertato che quest ultimaha una relazione “affettiva” con tale * sulla scorta dellaseguente motivazione “10 * si è accertata la presenza stabiledel * nell abitazione della * in orari notturni proprio neigiorni in cui vennero effettuati gli appostamenti e non vi è unaspecifica presa di posizione da parte dell appellata in merito a talecircostanza essendosi la stessa genericamente attestatasull assenza di prova di una propria convivenza stabile con questi.11 Da tale ultima circostanza si ricava quindi riconoscimento dellarelazione affettiva dell appellata col * 12 * si èdetto allegazioni specifiche in merito alla occasionalità di essa nonpotendosi considerare quale equivalente la ambigua deduzioneriguardante il limitato numero di giorni in cui il * fu vistouscire dalla casa dell appellata. 13 La sentenza impugnata va quindiin parte riformata”.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso cassazione* * * affidandosi a quattro motivi.

Non si è costituitol intimato.2 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023La causa è stata trattata all udienza camerale non partecipatadel 15 novembre 2023.RITENUTO CHE1.

Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione degliartt. 345 e 101 c.p.c. in relazione all art. 360 n. 3 c.p.c.

La ricorrentededuce che la Corte d appello di Lecce ha violato il divieto dello iusnovorum sancito dall art. 345 c.p.c. consentendo all appellantel introduzione di una domanda nuova la produzione di un nuovodocumento l ammissione di un nuovo mezzo di prova e la violazionedel principio del contraddittorio. * che soltanto in appello* ha proposto domanda tesa alla revoca dell assegno perragioni sopravvenute differenti da quelle esaminate con la sentenzanon definitiva e ha prodotto la relazione di un investigatore privatola Corte ha errato ad esaminare la domanda ammettere ildocumento nuovo e una nuova prova testimoniale ascoltandol investigatore.Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 n. 3 c.p.c. la violazione dell art. 710 c.p.c. e dell art. 25 *per violazione e falsa applicazione di norme di diritto processuale ecostituzionale.

La ricorrente deduce che il * ha conferitoincarico a una Agenzia * “per dimostrare una eventualeconvivenza” della moglie e prodotto in grado di appello la relazioneinvestigativa chiedendo che venisse escusso l investigatore privatoe ciò anziché attivare la procedura disciplinata dall art. 710 c.p.c.Pertanto la domanda di revoca dell assegno non si basava più – comeper l intero corso del giudizio innanzi al Tribunale – sull assuntarelazione extraconiugale della * dalla quale sarebbe nata lafiglia * ma sulla nuova “accusa” di convivere stabilmentecon un terzo * * all interno della casa coniugalesicché risulta chiaramente violato il principio della domanda esottratto alla odierna ricorrente il doppio grado di giudizio che3 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023sarebbe spettato in una procedura ex art 710 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda nuovaproposta in grado d appello così come la produzione di nuovidocumenti e la richiesta di nuove prove esaminando la domanda eammettendo le prove ha violato il principio di contraddittorio inquanto la parte non ha potuto interloquire nel processo in posizionedi parità.2.

I motivi sono da esaminare congiuntamente in quantoconnessi e sono entrambi infondati.In primo luogo si osserva che erra la ricorrente a qualificarela difesa di * quale domanda di revoca dell assegno dimantenimento.

Come si evince dall esposizione dei fatti di causaricapitolata dalla stessa ricorrente nell atto introduttivo del giudiziodi legittimità la domanda di separazione è stata introdotta dalla* la quale ha chiesto tra l altro l assegno di mantenimento persé a carico del coniuge.

Il * pertanto rispetto a questadomanda è in posizione di resistenza ed ha opposto al suoaccoglimento due fatti impeditivi diversi in primo grado ha dedottouna pregressa relazione extraconiugale della moglie dalla qualesarebbe nata una figlia in secondo grado ha dedotto un fatto nuovosopravvenuto collocato temporalmente nell estate del 2019 e cioèla intrapresa convivenza della moglie con tale *Si tratta quindi non dell introduzione di una nuova domandain grado di appello bensì dell allegazione di un fatto nuovosopravvenuto dedotto dalla parte in quanto ritenuto idoneo aparalizzare la richiesta di attribuzione di assegno di mantenimento.* a quanto sostiene la difesa della odiernaricorrente i fatti nuovi sopravvenuti possono anzi devono farsivalere nel giudizio di separazione o divorzio anche in appellolegittimando la parte a proporre non solo nuove eccezioni ma anche4 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023domande nuove se giustificate da sopravvenienze di contro laprocedura ex art 710 c.p.c. postula che sia intervenuto il giudicato.In tal senso la giurisprudenza di questa Corte secondo laquale la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare irapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio cosìcome quelli attinenti al regime di separazione postulano lapossibilità di adeguare l ammontare del contributo al variare nelcorso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali eanche eventualmente di modularne la misura secondo diversedecorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni oltre che didisporne la modifica in un successivo giudizio di revisione con laconseguenza che non solo il giudice d appello nel rispetto delprincipio di disponibilità e di quello generale della domanda è tenutoa considerare l evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nellemore del giudizio ma che anche il giudice del rinvio a sua volta nelrispetto dei limiti posti dalla pronuncia rescindente deve procederea tale valutazione * n. 1824 del 28/01/2005 .* Corte di legittimità ha inoltre affermato che ladomanda ex art.710 cod. proc. civ. può essere esperita solo dopoche si sia formato il giudicato mentre la natura e la funzione deiprovvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi inconseguenza della separazione postulano la possibilità di adeguarel ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle lorocondizioni patrimoniali o reddituali ed anche eventualmente dimodularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti ilverificarsi di dette variazioni con la conseguenza che il giudice diappello nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generaledella domanda è tenuto a considerare l evoluzione delle condizionidelle parti verificatesi nelle more del giudizio * n. 16398 del24/07/2007 * n. 21874 del 15/10/2014 con riferimento allaproponibilità della domanda di assegno di divorzio v. * n. 292905 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023del 21/10/2021 v. anche * n. 3925 del 12/03/2012 * n.19020 del 14/09/2020 .Il sistema è chiaramente basato sui principi di economiaprocessuale e di concentrazione delle tutele per cui sarebbeantieconomico dover promuovere contemporaneamente allapendenza del giudizio di separazione in appello un giudizio direvisione delle condizioni per la sopravvenienza di un fatto nuovononché sul principio che il giudicato in materia di separazione edivorzio si forma rebus sic stantibus il giudizio di revisione dellecondizioni di separazione è inammissibile pendente l appello perchésulle statuizioni di separazione non si è ancora formato il giudicato e salvo che si tratti di capi autonomi non impugnati formatosi ilgiudicato che copre il dedotto ed il deducibile il fatto nuovosopravvenuto può farsi valere nel giudizio di revisione.* specie la relazione della * con tale * è statadedotta con l atto d appello in quanto fatto nuovo sopravvenuto —o conosciuto — dopo la chiusura della istruttoria di primo grado laricorrente riferisce infatti in ricorso che nel giudizio di primo gradole conclusioni sono state precisate all udienza del 9.10.2018 mentrela relazione investigativa allegata in grado di appello da *riguarda alcuni eventi che si sono verificati nell estate del 2019 ilfatto nuovo è stato dedotto con l atto d appello ed è stato consideratodalla Corte di merito con la ordinanza del 3.11.2020 contestualealla sentenza non definitiva una legittima emendatio libelli sicché èstata ammessa la prova testimoniale a mezzo dell investigatoreprivato.Pertanto non vi è stata alcuna lesione del diretto di difesa edè stato assicurato il contraddittorio poiché la parte appellata haavuto modo di esaminare e controdedurre all atto di appello nonchéesaminare e proporre eventuali osservazioni alla ordinanza citataè irrilevante che la parte dichiari di non avere accettato il6 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023contraddittorio poiché se la questione è legittimamente introdottain giudizio tale resta anche se la parte dichiara di non accettare ilcontraddittorio e viceversa ove si trattasse effettivamente di iusnovum sarebbe irrilevante l accettazione del contradditorio *sez. un. 09/01/2020 n.157 .Né la parte può lamentarsi che non le sia stato assicurato ilgrado d appello perché non esiste copertura costituzionale delprincipio del doppio grado di giurisdizione nel merito p. es.

Corte* 22/6/1963 n. 110 23/4/1965 n. 36 4/7/1977 n. 12515/4/1981 n. 62 4/7/1983 n. 224 * 7/3/1984 n. 5229/3/1984 n. 7822/11/1985 n. 299 18/7/1986 n. 20031/12/1986 n. 301 26/1/1988 n. 80 31/3/1988 n. 39514/12/1989 n. 543 3/10/1990 n. 433 23/12/1994 n. 438 .3.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione degliartt. 116 e 244 c.p.c. in relazione all art. 360 n. 4 c.p.c. e laviolazione dell art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all art. 360 n. 5c.p.c..

La ricorrente deduce che * ha appellato la sentenza diprime cure senza formalizzare alcuna richiesta di prova testimonialetantomeno specificando i fatti formulati per articoli separati tuttaviala Corte d Appello ha ammesso la prova testimoniale ma non haaffatto valutato in sentenza le prove relazione investigativa eprova testimoniale secondo il “suo prudente apprezzamento”piuttosto ha considerato dette risultanze probatorie alla stregua divere e proprie prove legali equiparando la relazione investigativa aun atto pubblico e le dichiarazioni testimoniali alla confessione.

Lasentenza della Corte salentina è quindi viziata in quanto è stata maleesercitata la funzione giudiziale nell apprezzamento della prova.4.

Il motivo è infondato.La Corte d appello ha in ammesso una prova atipica e cioè ildocumento contenente la relazione investigativa previa la confermadei contenuti da parte del suo autore.

Nel vigente ordinamento7 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023processuale mancando una norma di chiusura sulla tassativitàtipologica dei mezzi di prova il giudice può legittimamente porre abase del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche Cass n. 9507 del 06/04/2023 .

Né può dirsi che la Corte abbiarelazione è stata valutata per ciò che essa è e cioè un documentoidoneo a dimostrare il pernottamento di un uomo in talune datepresso l abitazione della ricorrente anche sulla base di quantoriferito dell investigatore e da quanto si desume dai rilievi fotograficiallegati. * è la questione delle conseguenze in punto di dirittoche la Corte di merito ne trae valutazione che come appresso sidirà è inficiata da errori.5.

Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazionedell artt. 156 c.c. in relazione all art. 360 n. 3 c.p.c. per violazionee falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.

La ricorrentededuce che la Corte di merito non ha giudizialmente accertatol instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra la * e il* non ha verificato l esistenza di alcun elemento incidentesul diritto all assegno né accertato un progetto di vita intrapreso conil terzo con reciproci doveri di assistenza morale e materialetuttavia ha pronunciato “la perdita automatica ed integrale del dirittoall assegno” non sussistendo i giustificati motivi occorrenti per larevoca dell assegno ai sensi dell art. 156 ultimo comma c.c..6.

Il motivo è fondato.La Corte d appello di Lecce ha fatto discendere la revocadell assegno di mantenimento direttamente dalla circostanza che siè accertato che in talune notti nell estate del 2019 il predetto* ha pernottato nell abitazione della ricorrente ritenendoaccertata la “relazione affettiva” tra i due e senza altro aggiungerese non un poco chiaro riferimento al difetto di “allegazioni specifichein merito alla occasionalità di essa”.8 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023Si tratta quindi di una motivazione al di sotto del c.d. minimocostituzionale che non consente alcun controllo sull esattezza e lalogicità del ragionamento decisorio si veda * n. 13248 del30/06/2020 in quanto non spiega le ragioni per le quali si è ritenutoche dagli elementi di fatto accertati si potesse desumere non già unasemplice relazione affettiva ma la convivenza o comunque unarelazione di tipo familiare tale da comportare l assistenza morale emateriale tra le parti.* Corte ha invero affermato che in presenza di unaconvivenza stabile si deve presumere che le risorse economichevengano messe in comune salvo la prova contraria datadall interessato * .

E però perché possalegittimamente farsi ricorso a detta presunzione occorrepreventivamente accertare che si tratti di una relazione non solo“affettiva” ma di un rapporto stabile e continuativo ispirato almodello solidale che connota il matrimonio che nonnecessariamente deve sfociare in una stabile coabitazione purchésia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vitadello stesso beneficiario con il nuovo partner dal quale discendanoinevitabilmente reciproche contribuzioni economiche gravando ilrelativo l onere probatorio sulla parte che neghi il diritto all assegno * n. 3645 del 07/02/2023 .* Corte ha inoltre affermato in tema di divorzio cheove sia richiesta la revoca dell assegno in favore dell ex coniuge acausa dell instaurazione da parte di quest ultimo di una convivenza more uxorio il giudice deve procedere al relativo accertamentotenendo conto quale elemento indiziario dell eventualecoabitazione con l altra persona in ogni caso valutando nonnoti acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge e glieventuali ulteriori argomenti di prova rilevanti per il giudizio9 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza intesaquale legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale iconviventi si siano spontaneamente e volontariamente assuntireciproci impegni di assistenza morale e materiale * n. 14151del 04/05/2022 .6.1. * orientamento pienamente condivisibile va quiribadito con le opportune precisazioni in ordine alle ragioni per lequali la convivenza può comportare la perdita dell assegno diseparazione.In tema di assegno divorzile infatti è principio consolidatoche qualora sia instaurata una stabile convivenza tra un terzo e l exconiuge viene meno la componente assistenziale all assegnodivorzile e se ne perde il correlativo diritto ma non viene meno lacomponente compensativa qualora l interessato alleghi e dimostrinon solo di essere privo anche nell attualità di mezzi adeguati eimpossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi ma anche nelcaso concreto il comprovato emergere di un contributo dato allefortune familiari e al patrimonio dell altro coniuge * sez. un. n.32198 del 05/11/2021 * n. 14256 del 05/05/2022 .

Diconseguenza qualora sia stato il coniuge divorziato ad intraprendereuna nuova relazione familiare di fatto non necessariamente ciòcomporta il venire meno dell assegno di divorzio perché ancherimodulato nel quantum il diritto può essere mantenuto.* di divorzio ed assegno di mantenimento sono peròdiversi quanto a natura presupposti e funzioni e segnatamentel assegno di mantenimento che il coniuge privo di mezzi può ottenerein sede di separazione è privo della componente compensativaconsistendo nel diritto di ricevere dall altro coniuge quanto ènecessario mantenimento in mancanza di adeguati redditi propri art 156 c.c. .10 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023Nel quadro normativo del codice civile la separazione deiconiugi ha funzione conservativa pur se la legge sul divorzio leha affiancato anche una funzione dissolutiva tanto che questaCorte ha affermato che in tema di crisi familiare in ragione dell unicacausa della crisi nell ambito del procedimento di cui all art. 473bis.51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto anche condomanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento ocessazione degli effetti civili del matrimonio.

Secondo l id quodprelumque accidit si osserva che la crisi separativa conduce siapure attraverso la disciplina di una graduazione e assottigliamentodelle posizioni soggettive diritti e doveri dei coniugi dal fattoseparativo e con altissima probabilità all esito divorzile successivo * n. 28727 del 16/10/2023 .La funzione conservativa della separazione ad oggi si inveraprevalentemente nel riconoscimento del diritto del coniugeeconomicamente debole a mantenere lo stesso tenore di vita.

In fasedi separazione infatti alcuni doveri matrimoniali vengono meno adesempio l obbligo di coabitazione oppure si attenuano ad esempiol obbligo di fedeltà ma è essenzialmente conservata la solidarietàeconomica espressione del principio costituzionale di parità deiconiugi che si esprime nel dovere di assistenza in ragione dellaquale il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto amantenere lo stesso tenore di vita matrimoniale e quindi a ricevereun assegno di mantenimento dal coniuge economicamente più forte.In termini la giurisprudenza di questa Corte ha affermato chela separazione personale a differenza dello scioglimento ocessazione degli effetti civili del matrimonio presuppone lapermanenza del vincolo coniugale sicché i redditi adeguati cui varapportato ai sensi dell art. 156 c.c. l assegno di mantenimento afavore del coniuge in assenza della condizione ostativadell addebito sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita11 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023goduto in costanza di matrimonio essendo ancora attuale il doveredi assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità contale situazione temporanea dalla quale deriva solo la sospensionedegli obblighi di natura personale di fedeltà convivenza ecollaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietàpost coniugale presupposto dell assegno di divorzio * n. 12196del 16/05/2017 conf. * n. 16809 del 24/06/2019 * n.4327 del 10/02/2022 .Il diritto all assegno di mantenimento è quindi fondato sullapersistenza del dovere di assistenza materiale il principio di paritàrichiede che tale sostegno sia reciproco senza graduazioni odifferenze ma anche solidale il che significa che chi ha maggioririsorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno.

In ognicaso il coniuge economicamente debole deve essere consapevoleche la separazione è una condizione di possibile anzi probabilebreve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a unariconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo in seguito al qualel assegno di divorzio è riconosciuto se riconosciuto sulla base didiversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita * civ. sez. un. n. 18287/2018 .Tuttavia finché perdura lo stato di separazione resta attiva lasolidarietà matrimoniale che si concreta nel dovere di assistenza traconiugi sebbene diversamente attuato che in costanza diconvivenza e cioè con una prestazione patrimoniale periodicaperché i coniugi non vivono più insieme ed è attivo anche — diconseguenza — il legame con il modello matrimoniale concretamentevissuto dai coniugi e cioè il pregresso tenore di vita. * non significache detto legame non possa essere spezzato per effetto di una sceltavolontaria ed in tal senso la giurisprudenza di questa Corte la qualeha affermato che durante la separazione personale la formazione diun nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge12 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023beneficiario dell assegno di mantenimento operando una rottura trail preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressafase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale favenire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica * n. 32871 del 19/12/2018 .7. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire a tutt oggi a questoorientamento considerando che l assegno di mantenimento èfondato — come sopra si diceva — sulla persistenza di uno dei doverimatrimoniali e non ha — a differenza dell assegno di divorzio —componenti compensative.Nel nostro ordinamento il modello di relazione familiare tradue adulti sia essa fondata sul matrimonio che sulla unione civileche su un rapporto di fatto è un modello monogamico non èconsentito contrarre matrimonio o unione civile se si è già vincolatida analogo legame e neppure stipulare validi patti di convivenzase si è legati da altro vincolo matrimoniale o da altra convivenzaregolata da patto comma 57 art 1 legge n. 76/2016 che prevedein tal caso la nullità insanabile del patto .L ordinamento non tollera la concorrenza di due vincoli solidalifondati sullo stesso tipo di relazione e pertanto il coniuge separatonon può al tempo stesso beneficiare dell assistenza materiale deldell altro coniuge e della assistenza materiale del nuovoconvivente.Quanto sopra esposto rende evidente l errore della Corted appello di Lecce che non ha accertato iuxta alligata et probata ea fronte della contestazione della ricorrente sull assenza di prova diuna convivenza stabile le caratteristiche del legame tra l odiernaricorrente l uomo di cui si parla nella relazione investigativa e nonha spiegato le ragioni per cui in relazione a quanto accertato haritenuto di revocare l assegno di mantenimento.13 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023Di conseguenza in accoglimento del quarto motivo di ricorsorespinti gli altri la sentenza in esame deve essere cassata con rinvioalla Corte d appello di Lecce in diversa composizione per un nuovoesame attenendosi ai seguenti principi di diritto7.1.

“In tema di crisi familiare se durante lo stato diseparazione il coniuge avente diritto all assegno di mantenimentoinstaura un rapporto di fatto con un nuovo partner che si traduce inuna stabile e continuativa convivenza ovvero in difetto dicoabitazione in un comune progetto di vita connotato dallaspontanea adozione dello stesso modello solidale che connota ilmatrimonio caratterizzato da assistenza morale e materiale tra idue partner viene meno l obbligo di assistenza materiale da partedel coniuge separato e quindi il diritto all assegno.La prova dell esistenza di un tale legame deve essere datadal coniuge gravato dall obbligo di corrispondere assegno.* prova della stabilità e continuità della convivenza puòpresumersi salvo prova contraria che le risorse economiche sianostate messe in comune ma nel caso in cui difetti la coabitazione laprova dovrà essere rigorosa dovendosi dimostrare che stante ilcomune progetto di vita i partner si prestano assistenza morale emateriale”.Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese in essecomprese quelle del giudizio di legittimitàCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONE** * CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* E. A. * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12777/2022 * proposto da* * * elettivamente domiciliata in Roma* Dei * 10 presso lo studio dell avv. ** rappresentata e difesa dall avv. * * ricorrentecontro* * * intimatoavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO di LECCE n. 1233/2021depositata il 18/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dalConsigliere * E. A. *RILEVATO CHEIl Tribunale di Lecce ha dichiarato con sentenza non definitivala separazione dei coniugi * * e rimessa la causa sul* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023ruolo ha ascoltato i testimoni in esito all istruttoria decidevadefinitivamente la causa accogliendo la domanda di addebito dellaseparazione al marito ponendo a suo carico un assegno dimantenimento in favore della moglie e un contributo per la figlia.* ha impugnato la sentenza e la Corte d appello di Leccepronunciata una sentenza non definitiva con la quale ha respintol appello nella parte riguardante l addebito e il contributo almantenimento della figlia ha rimesso la causa sul ruolo per escutereun investigatore privato incaricato dal marito di una indagine sullefrequentazioni della moglie.In esito all istruttoria la Corte d appello di Lecce con sentenzadefinitiva ha revocato l assegno di mantenimento posto a carico delmarito e in favore della moglie avendo accertato che quest ultimaha una relazione “affettiva” con tale * sulla scorta dellaseguente motivazione “10 * si è accertata la presenza stabiledel * nell abitazione della * in orari notturni proprio neigiorni in cui vennero effettuati gli appostamenti e non vi è unaspecifica presa di posizione da parte dell appellata in merito a talecircostanza essendosi la stessa genericamente attestatasull assenza di prova di una propria convivenza stabile con questi.11 Da tale ultima circostanza si ricava quindi riconoscimento dellarelazione affettiva dell appellata col * 12 * si èdetto allegazioni specifiche in merito alla occasionalità di essa nonpotendosi considerare quale equivalente la ambigua deduzioneriguardante il limitato numero di giorni in cui il * fu vistouscire dalla casa dell appellata. 13 La sentenza impugnata va quindiin parte riformata”.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso cassazione* * * affidandosi a quattro motivi.

Non si è costituitol intimato.2 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023La causa è stata trattata all udienza camerale non partecipatadel 15 novembre 2023.RITENUTO CHE1.

Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione degliartt. 345 e 101 c.p.c. in relazione all art. 360 n. 3 c.p.c.

La ricorrentededuce che la Corte d appello di Lecce ha violato il divieto dello iusnovorum sancito dall art. 345 c.p.c. consentendo all appellantel introduzione di una domanda nuova la produzione di un nuovodocumento l ammissione di un nuovo mezzo di prova e la violazionedel principio del contraddittorio. * che soltanto in appello* ha proposto domanda tesa alla revoca dell assegno perragioni sopravvenute differenti da quelle esaminate con la sentenzanon definitiva e ha prodotto la relazione di un investigatore privatola Corte ha errato ad esaminare la domanda ammettere ildocumento nuovo e una nuova prova testimoniale ascoltandol investigatore.Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 n. 3 c.p.c. la violazione dell art. 710 c.p.c. e dell art. 25 *per violazione e falsa applicazione di norme di diritto processuale ecostituzionale.

La ricorrente deduce che il * ha conferitoincarico a una Agenzia * “per dimostrare una eventualeconvivenza” della moglie e prodotto in grado di appello la relazioneinvestigativa chiedendo che venisse escusso l investigatore privatoe ciò anziché attivare la procedura disciplinata dall art. 710 c.p.c.Pertanto la domanda di revoca dell assegno non si basava più – comeper l intero corso del giudizio innanzi al Tribunale – sull assuntarelazione extraconiugale della * dalla quale sarebbe nata lafiglia * ma sulla nuova “accusa” di convivere stabilmentecon un terzo * * all interno della casa coniugalesicché risulta chiaramente violato il principio della domanda esottratto alla odierna ricorrente il doppio grado di giudizio che3 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023sarebbe spettato in una procedura ex art 710 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda nuovaproposta in grado d appello così come la produzione di nuovidocumenti e la richiesta di nuove prove esaminando la domanda eammettendo le prove ha violato il principio di contraddittorio inquanto la parte non ha potuto interloquire nel processo in posizionedi parità.2.

I motivi sono da esaminare congiuntamente in quantoconnessi e sono entrambi infondati.In primo luogo si osserva che erra la ricorrente a qualificarela difesa di * quale domanda di revoca dell assegno dimantenimento.

Come si evince dall esposizione dei fatti di causaricapitolata dalla stessa ricorrente nell atto introduttivo del giudiziodi legittimità la domanda di separazione è stata introdotta dalla* la quale ha chiesto tra l altro l assegno di mantenimento persé a carico del coniuge.

Il * pertanto rispetto a questadomanda è in posizione di resistenza ed ha opposto al suoaccoglimento due fatti impeditivi diversi in primo grado ha dedottouna pregressa relazione extraconiugale della moglie dalla qualesarebbe nata una figlia in secondo grado ha dedotto un fatto nuovosopravvenuto collocato temporalmente nell estate del 2019 e cioèla intrapresa convivenza della moglie con tale *Si tratta quindi non dell introduzione di una nuova domandain grado di appello bensì dell allegazione di un fatto nuovosopravvenuto dedotto dalla parte in quanto ritenuto idoneo aparalizzare la richiesta di attribuzione di assegno di mantenimento.* a quanto sostiene la difesa della odiernaricorrente i fatti nuovi sopravvenuti possono anzi devono farsivalere nel giudizio di separazione o divorzio anche in appellolegittimando la parte a proporre non solo nuove eccezioni ma anche4 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023domande nuove se giustificate da sopravvenienze di contro laprocedura ex art 710 c.p.c. postula che sia intervenuto il giudicato.In tal senso la giurisprudenza di questa Corte secondo laquale la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare irapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio cosìcome quelli attinenti al regime di separazione postulano lapossibilità di adeguare l ammontare del contributo al variare nelcorso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali eanche eventualmente di modularne la misura secondo diversedecorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni oltre che didisporne la modifica in un successivo giudizio di revisione con laconseguenza che non solo il giudice d appello nel rispetto delprincipio di disponibilità e di quello generale della domanda è tenutoa considerare l evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nellemore del giudizio ma che anche il giudice del rinvio a sua volta nelrispetto dei limiti posti dalla pronuncia rescindente deve procederea tale valutazione * n. 1824 del 28/01/2005 .* Corte di legittimità ha inoltre affermato che ladomanda ex art.710 cod. proc. civ. può essere esperita solo dopoche si sia formato il giudicato mentre la natura e la funzione deiprovvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi inconseguenza della separazione postulano la possibilità di adeguarel ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle lorocondizioni patrimoniali o reddituali ed anche eventualmente dimodularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti ilverificarsi di dette variazioni con la conseguenza che il giudice diappello nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generaledella domanda è tenuto a considerare l evoluzione delle condizionidelle parti verificatesi nelle more del giudizio * n. 16398 del24/07/2007 * n. 21874 del 15/10/2014 con riferimento allaproponibilità della domanda di assegno di divorzio v. * n. 292905 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023del 21/10/2021 v. anche * n. 3925 del 12/03/2012 * n.19020 del 14/09/2020 .Il sistema è chiaramente basato sui principi di economiaprocessuale e di concentrazione delle tutele per cui sarebbeantieconomico dover promuovere contemporaneamente allapendenza del giudizio di separazione in appello un giudizio direvisione delle condizioni per la sopravvenienza di un fatto nuovononché sul principio che il giudicato in materia di separazione edivorzio si forma rebus sic stantibus il giudizio di revisione dellecondizioni di separazione è inammissibile pendente l appello perchésulle statuizioni di separazione non si è ancora formato il giudicato e salvo che si tratti di capi autonomi non impugnati formatosi ilgiudicato che copre il dedotto ed il deducibile il fatto nuovosopravvenuto può farsi valere nel giudizio di revisione.* specie la relazione della * con tale * è statadedotta con l atto d appello in quanto fatto nuovo sopravvenuto —o conosciuto — dopo la chiusura della istruttoria di primo grado laricorrente riferisce infatti in ricorso che nel giudizio di primo gradole conclusioni sono state precisate all udienza del 9.10.2018 mentrela relazione investigativa allegata in grado di appello da *riguarda alcuni eventi che si sono verificati nell estate del 2019 ilfatto nuovo è stato dedotto con l atto d appello ed è stato consideratodalla Corte di merito con la ordinanza del 3.11.2020 contestualealla sentenza non definitiva una legittima emendatio libelli sicché èstata ammessa la prova testimoniale a mezzo dell investigatoreprivato.Pertanto non vi è stata alcuna lesione del diretto di difesa edè stato assicurato il contraddittorio poiché la parte appellata haavuto modo di esaminare e controdedurre all atto di appello nonchéesaminare e proporre eventuali osservazioni alla ordinanza citataè irrilevante che la parte dichiari di non avere accettato il6 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023contraddittorio poiché se la questione è legittimamente introdottain giudizio tale resta anche se la parte dichiara di non accettare ilcontraddittorio e viceversa ove si trattasse effettivamente di iusnovum sarebbe irrilevante l accettazione del contradditorio *sez. un. 09/01/2020 n.157 .Né la parte può lamentarsi che non le sia stato assicurato ilgrado d appello perché non esiste copertura costituzionale delprincipio del doppio grado di giurisdizione nel merito p. es.

Corte* 22/6/1963 n. 110 23/4/1965 n. 36 4/7/1977 n. 12515/4/1981 n. 62 4/7/1983 n. 224 * 7/3/1984 n. 5229/3/1984 n. 7822/11/1985 n. 299 18/7/1986 n. 20031/12/1986 n. 301 26/1/1988 n. 80 31/3/1988 n. 39514/12/1989 n. 543 3/10/1990 n. 433 23/12/1994 n. 438 .3.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione degliartt. 116 e 244 c.p.c. in relazione all art. 360 n. 4 c.p.c. e laviolazione dell art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all art. 360 n. 5c.p.c..

La ricorrente deduce che * ha appellato la sentenza diprime cure senza formalizzare alcuna richiesta di prova testimonialetantomeno specificando i fatti formulati per articoli separati tuttaviala Corte d Appello ha ammesso la prova testimoniale ma non haaffatto valutato in sentenza le prove relazione investigativa eprova testimoniale secondo il “suo prudente apprezzamento”piuttosto ha considerato dette risultanze probatorie alla stregua divere e proprie prove legali equiparando la relazione investigativa aun atto pubblico e le dichiarazioni testimoniali alla confessione.

Lasentenza della Corte salentina è quindi viziata in quanto è stata maleesercitata la funzione giudiziale nell apprezzamento della prova.4.

Il motivo è infondato.La Corte d appello ha in ammesso una prova atipica e cioè ildocumento contenente la relazione investigativa previa la confermadei contenuti da parte del suo autore.

Nel vigente ordinamento7 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023processuale mancando una norma di chiusura sulla tassativitàtipologica dei mezzi di prova il giudice può legittimamente porre abase del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche Cass n. 9507 del 06/04/2023 .

Né può dirsi che la Corte abbiarelazione è stata valutata per ciò che essa è e cioè un documentoidoneo a dimostrare il pernottamento di un uomo in talune datepresso l abitazione della ricorrente anche sulla base di quantoriferito dell investigatore e da quanto si desume dai rilievi fotograficiallegati. * è la questione delle conseguenze in punto di dirittoche la Corte di merito ne trae valutazione che come appresso sidirà è inficiata da errori.5.

Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazionedell artt. 156 c.c. in relazione all art. 360 n. 3 c.p.c. per violazionee falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.

La ricorrentededuce che la Corte di merito non ha giudizialmente accertatol instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra la * e il* non ha verificato l esistenza di alcun elemento incidentesul diritto all assegno né accertato un progetto di vita intrapreso conil terzo con reciproci doveri di assistenza morale e materialetuttavia ha pronunciato “la perdita automatica ed integrale del dirittoall assegno” non sussistendo i giustificati motivi occorrenti per larevoca dell assegno ai sensi dell art. 156 ultimo comma c.c..6.

Il motivo è fondato.La Corte d appello di Lecce ha fatto discendere la revocadell assegno di mantenimento direttamente dalla circostanza che siè accertato che in talune notti nell estate del 2019 il predetto* ha pernottato nell abitazione della ricorrente ritenendoaccertata la “relazione affettiva” tra i due e senza altro aggiungerese non un poco chiaro riferimento al difetto di “allegazioni specifichein merito alla occasionalità di essa”.8 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023Si tratta quindi di una motivazione al di sotto del c.d. minimocostituzionale che non consente alcun controllo sull esattezza e lalogicità del ragionamento decisorio si veda * n. 13248 del30/06/2020 in quanto non spiega le ragioni per le quali si è ritenutoche dagli elementi di fatto accertati si potesse desumere non già unasemplice relazione affettiva ma la convivenza o comunque unarelazione di tipo familiare tale da comportare l assistenza morale emateriale tra le parti.* Corte ha invero affermato che in presenza di unaconvivenza stabile si deve presumere che le risorse economichevengano messe in comune salvo la prova contraria datadall interessato * .

E però perché possalegittimamente farsi ricorso a detta presunzione occorrepreventivamente accertare che si tratti di una relazione non solo“affettiva” ma di un rapporto stabile e continuativo ispirato almodello solidale che connota il matrimonio che nonnecessariamente deve sfociare in una stabile coabitazione purchésia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vitadello stesso beneficiario con il nuovo partner dal quale discendanoinevitabilmente reciproche contribuzioni economiche gravando ilrelativo l onere probatorio sulla parte che neghi il diritto all assegno * n. 3645 del 07/02/2023 .* Corte ha inoltre affermato in tema di divorzio cheove sia richiesta la revoca dell assegno in favore dell ex coniuge acausa dell instaurazione da parte di quest ultimo di una convivenza more uxorio il giudice deve procedere al relativo accertamentotenendo conto quale elemento indiziario dell eventualecoabitazione con l altra persona in ogni caso valutando nonnoti acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge e glieventuali ulteriori argomenti di prova rilevanti per il giudizio9 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza intesaquale legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale iconviventi si siano spontaneamente e volontariamente assuntireciproci impegni di assistenza morale e materiale * n. 14151del 04/05/2022 .6.1. * orientamento pienamente condivisibile va quiribadito con le opportune precisazioni in ordine alle ragioni per lequali la convivenza può comportare la perdita dell assegno diseparazione.In tema di assegno divorzile infatti è principio consolidatoche qualora sia instaurata una stabile convivenza tra un terzo e l exconiuge viene meno la componente assistenziale all assegnodivorzile e se ne perde il correlativo diritto ma non viene meno lacomponente compensativa qualora l interessato alleghi e dimostrinon solo di essere privo anche nell attualità di mezzi adeguati eimpossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi ma anche nelcaso concreto il comprovato emergere di un contributo dato allefortune familiari e al patrimonio dell altro coniuge * sez. un. n.32198 del 05/11/2021 * n. 14256 del 05/05/2022 .

Diconseguenza qualora sia stato il coniuge divorziato ad intraprendereuna nuova relazione familiare di fatto non necessariamente ciòcomporta il venire meno dell assegno di divorzio perché ancherimodulato nel quantum il diritto può essere mantenuto.* di divorzio ed assegno di mantenimento sono peròdiversi quanto a natura presupposti e funzioni e segnatamentel assegno di mantenimento che il coniuge privo di mezzi può ottenerein sede di separazione è privo della componente compensativaconsistendo nel diritto di ricevere dall altro coniuge quanto ènecessario mantenimento in mancanza di adeguati redditi propri art 156 c.c. .10 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023Nel quadro normativo del codice civile la separazione deiconiugi ha funzione conservativa pur se la legge sul divorzio leha affiancato anche una funzione dissolutiva tanto che questaCorte ha affermato che in tema di crisi familiare in ragione dell unicacausa della crisi nell ambito del procedimento di cui all art. 473bis.51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto anche condomanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento ocessazione degli effetti civili del matrimonio.

Secondo l id quodprelumque accidit si osserva che la crisi separativa conduce siapure attraverso la disciplina di una graduazione e assottigliamentodelle posizioni soggettive diritti e doveri dei coniugi dal fattoseparativo e con altissima probabilità all esito divorzile successivo * n. 28727 del 16/10/2023 .La funzione conservativa della separazione ad oggi si inveraprevalentemente nel riconoscimento del diritto del coniugeeconomicamente debole a mantenere lo stesso tenore di vita.

In fasedi separazione infatti alcuni doveri matrimoniali vengono meno adesempio l obbligo di coabitazione oppure si attenuano ad esempiol obbligo di fedeltà ma è essenzialmente conservata la solidarietàeconomica espressione del principio costituzionale di parità deiconiugi che si esprime nel dovere di assistenza in ragione dellaquale il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto amantenere lo stesso tenore di vita matrimoniale e quindi a ricevereun assegno di mantenimento dal coniuge economicamente più forte.In termini la giurisprudenza di questa Corte ha affermato chela separazione personale a differenza dello scioglimento ocessazione degli effetti civili del matrimonio presuppone lapermanenza del vincolo coniugale sicché i redditi adeguati cui varapportato ai sensi dell art. 156 c.c. l assegno di mantenimento afavore del coniuge in assenza della condizione ostativadell addebito sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita11 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023goduto in costanza di matrimonio essendo ancora attuale il doveredi assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità contale situazione temporanea dalla quale deriva solo la sospensionedegli obblighi di natura personale di fedeltà convivenza ecollaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietàpost coniugale presupposto dell assegno di divorzio * n. 12196del 16/05/2017 conf. * n. 16809 del 24/06/2019 * n.4327 del 10/02/2022 .Il diritto all assegno di mantenimento è quindi fondato sullapersistenza del dovere di assistenza materiale il principio di paritàrichiede che tale sostegno sia reciproco senza graduazioni odifferenze ma anche solidale il che significa che chi ha maggioririsorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno.

In ognicaso il coniuge economicamente debole deve essere consapevoleche la separazione è una condizione di possibile anzi probabilebreve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a unariconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo in seguito al qualel assegno di divorzio è riconosciuto se riconosciuto sulla base didiversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita * civ. sez. un. n. 18287/2018 .Tuttavia finché perdura lo stato di separazione resta attiva lasolidarietà matrimoniale che si concreta nel dovere di assistenza traconiugi sebbene diversamente attuato che in costanza diconvivenza e cioè con una prestazione patrimoniale periodicaperché i coniugi non vivono più insieme ed è attivo anche — diconseguenza — il legame con il modello matrimoniale concretamentevissuto dai coniugi e cioè il pregresso tenore di vita. * non significache detto legame non possa essere spezzato per effetto di una sceltavolontaria ed in tal senso la giurisprudenza di questa Corte la qualeha affermato che durante la separazione personale la formazione diun nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge12 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023beneficiario dell assegno di mantenimento operando una rottura trail preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressafase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale favenire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica * n. 32871 del 19/12/2018 .7. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire a tutt oggi a questoorientamento considerando che l assegno di mantenimento èfondato — come sopra si diceva — sulla persistenza di uno dei doverimatrimoniali e non ha — a differenza dell assegno di divorzio —componenti compensative.Nel nostro ordinamento il modello di relazione familiare tradue adulti sia essa fondata sul matrimonio che sulla unione civileche su un rapporto di fatto è un modello monogamico non èconsentito contrarre matrimonio o unione civile se si è già vincolatida analogo legame e neppure stipulare validi patti di convivenzase si è legati da altro vincolo matrimoniale o da altra convivenzaregolata da patto comma 57 art 1 legge n. 76/2016 che prevedein tal caso la nullità insanabile del patto .L ordinamento non tollera la concorrenza di due vincoli solidalifondati sullo stesso tipo di relazione e pertanto il coniuge separatonon può al tempo stesso beneficiare dell assistenza materiale deldell altro coniuge e della assistenza materiale del nuovoconvivente.Quanto sopra esposto rende evidente l errore della Corted appello di Lecce che non ha accertato iuxta alligata et probata ea fronte della contestazione della ricorrente sull assenza di prova diuna convivenza stabile le caratteristiche del legame tra l odiernaricorrente l uomo di cui si parla nella relazione investigativa e nonha spiegato le ragioni per cui in relazione a quanto accertato haritenuto di revocare l assegno di mantenimento.13 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023Di conseguenza in accoglimento del quarto motivo di ricorsorespinti gli altri la sentenza in esame deve essere cassata con rinvioalla Corte d appello di Lecce in diversa composizione per un nuovoesame attenendosi ai seguenti principi di diritto7.1.

“In tema di crisi familiare se durante lo stato diseparazione il coniuge avente diritto all assegno di mantenimentoinstaura un rapporto di fatto con un nuovo partner che si traduce inuna stabile e continuativa convivenza ovvero in difetto dicoabitazione in un comune progetto di vita connotato dallaspontanea adozione dello stesso modello solidale che connota ilmatrimonio caratterizzato da assistenza morale e materiale tra idue partner viene meno l obbligo di assistenza materiale da partedel coniuge separato e quindi il diritto all assegno.La prova dell esistenza di un tale legame deve essere datadal coniuge gravato dall obbligo di corrispondere assegno.* prova della stabilità e continuità della convivenza puòpresumersi salvo prova contraria che le risorse economiche sianostate messe in comune ma nel caso in cui difetti la coabitazione laprova dovrà essere rigorosa dovendosi dimostrare che stante ilcomune progetto di vita i partner si prestano assistenza morale emateriale”.Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese in essecomprese quelle del giudizio di legittimità ** il quarto motivo del ricorso respinti gli altri cassa lasentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corted appello di Lecce in diversa composizione cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazione14 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023elettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi della parte riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 15/11/2023.Il Presidente15 di 15* *** il quarto motivo del ricorso respinti gli altri cassa lasentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corted appello di Lecce in diversa composizione cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazione14 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023elettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi della parte riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 15/11/2023.Il Presidente15 di 15* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONE** * CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* E. A. * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12777/2022 * proposto da* * * elettivamente domiciliata in Roma* Dei * 10 presso lo studio dell avv. ** rappresentata e difesa dall avv. * * ricorrentecontro* * * intimatoavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO di LECCE n. 1233/2021depositata il 18/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dalConsigliere * E. A. *RILEVATO CHEIl Tribunale di Lecce ha dichiarato con sentenza non definitivala separazione dei coniugi * * e rimessa la causa sul* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023ruolo ha ascoltato i testimoni in esito all istruttoria decidevadefinitivamente la causa accogliendo la domanda di addebito dellaseparazione al marito ponendo a suo carico un assegno dimantenimento in favore della moglie e un contributo per la figlia.* ha impugnato la sentenza e la Corte d appello di Leccepronunciata una sentenza non definitiva con la quale ha respintol appello nella parte riguardante l addebito e il contributo almantenimento della figlia ha rimesso la causa sul ruolo per escutereun investigatore privato incaricato dal marito di una indagine sullefrequentazioni della moglie.In esito all istruttoria la Corte d appello di Lecce con sentenzadefinitiva ha revocato l assegno di mantenimento posto a carico delmarito e in favore della moglie avendo accertato che quest ultimaha una relazione “affettiva” con tale * sulla scorta dellaseguente motivazione “10 * si è accertata la presenza stabiledel * nell abitazione della * in orari notturni proprio neigiorni in cui vennero effettuati gli appostamenti e non vi è unaspecifica presa di posizione da parte dell appellata in merito a talecircostanza essendosi la stessa genericamente attestatasull assenza di prova di una propria convivenza stabile con questi.11 Da tale ultima circostanza si ricava quindi riconoscimento dellarelazione affettiva dell appellata col * 12 * si èdetto allegazioni specifiche in merito alla occasionalità di essa nonpotendosi considerare quale equivalente la ambigua deduzioneriguardante il limitato numero di giorni in cui il * fu vistouscire dalla casa dell appellata. 13 La sentenza impugnata va quindiin parte riformata”.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso cassazione* * * affidandosi a quattro motivi. Non si è costituitol intimato.2 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023La causa è stata trattata all udienza camerale non partecipatadel 15 novembre 2023.RITENUTO CHE1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione degliartt. 345 e 101 c.p.c. in relazione all art. 360 n. 3 c.p.c. La ricorrentededuce che la Corte d appello di Lecce ha violato il divieto dello iusnovorum sancito dall art. 345 c.p.c. consentendo all appellantel introduzione di una domanda nuova la produzione di un nuovodocumento l ammissione di un nuovo mezzo di prova e la violazionedel principio del contraddittorio. * che soltanto in appello* ha proposto domanda tesa alla revoca dell assegno perragioni sopravvenute differenti da quelle esaminate con la sentenzanon definitiva e ha prodotto la relazione di un investigatore privatola Corte ha errato ad esaminare la domanda ammettere ildocumento nuovo e una nuova prova testimoniale ascoltandol investigatore.Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 n. 3 c.p.c. la violazione dell art. 710 c.p.c. e dell art. 25 *per violazione e falsa applicazione di norme di diritto processuale ecostituzionale. La ricorrente deduce che il * ha conferitoincarico a una Agenzia * “per dimostrare una eventualeconvivenza” della moglie e prodotto in grado di appello la relazioneinvestigativa chiedendo che venisse escusso l investigatore privatoe ciò anziché attivare la procedura disciplinata dall art. 710 c.p.c.Pertanto la domanda di revoca dell assegno non si basava più – comeper l intero corso del giudizio innanzi al Tribunale – sull assuntarelazione extraconiugale della * dalla quale sarebbe nata lafiglia * ma sulla nuova “accusa” di convivere stabilmentecon un terzo * * all interno della casa coniugalesicché risulta chiaramente violato il principio della domanda esottratto alla odierna ricorrente il doppio grado di giudizio che3 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023sarebbe spettato in una procedura ex art 710 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda nuovaproposta in grado d appello così come la produzione di nuovidocumenti e la richiesta di nuove prove esaminando la domanda eammettendo le prove ha violato il principio di contraddittorio inquanto la parte non ha potuto interloquire nel processo in posizionedi parità.2. I motivi sono da esaminare congiuntamente in quantoconnessi e sono entrambi infondati.In primo luogo si osserva che erra la ricorrente a qualificarela difesa di * quale domanda di revoca dell assegno dimantenimento. Come si evince dall esposizione dei fatti di causaricapitolata dalla stessa ricorrente nell atto introduttivo del giudiziodi legittimità la domanda di separazione è stata introdotta dalla* la quale ha chiesto tra l altro l assegno di mantenimento persé a carico del coniuge. Il * pertanto rispetto a questadomanda è in posizione di resistenza ed ha opposto al suoaccoglimento due fatti impeditivi diversi in primo grado ha dedottouna pregressa relazione extraconiugale della moglie dalla qualesarebbe nata una figlia in secondo grado ha dedotto un fatto nuovosopravvenuto collocato temporalmente nell estate del 2019 e cioèla intrapresa convivenza della moglie con tale *Si tratta quindi non dell introduzione di una nuova domandain grado di appello bensì dell allegazione di un fatto nuovosopravvenuto dedotto dalla parte in quanto ritenuto idoneo aparalizzare la richiesta di attribuzione di assegno di mantenimento.* a quanto sostiene la difesa della odiernaricorrente i fatti nuovi sopravvenuti possono anzi devono farsivalere nel giudizio di separazione o divorzio anche in appellolegittimando la parte a proporre non solo nuove eccezioni ma anche4 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023domande nuove se giustificate da sopravvenienze di contro laprocedura ex art 710 c.p.c. postula che sia intervenuto il giudicato.In tal senso la giurisprudenza di questa Corte secondo laquale la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare irapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio cosìcome quelli attinenti al regime di separazione postulano lapossibilità di adeguare l ammontare del contributo al variare nelcorso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali eanche eventualmente di modularne la misura secondo diversedecorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni oltre che didisporne la modifica in un successivo giudizio di revisione con laconseguenza che non solo il giudice d appello nel rispetto delprincipio di disponibilità e di quello generale della domanda è tenutoa considerare l evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nellemore del giudizio ma che anche il giudice del rinvio a sua volta nelrispetto dei limiti posti dalla pronuncia rescindente deve procederea tale valutazione * n. 1824 del 28/01/2005 .* Corte di legittimità ha inoltre affermato che ladomanda ex art.710 cod. proc. civ. può essere esperita solo dopoche si sia formato il giudicato mentre la natura e la funzione deiprovvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi inconseguenza della separazione postulano la possibilità di adeguarel ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle lorocondizioni patrimoniali o reddituali ed anche eventualmente dimodularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti ilverificarsi di dette variazioni con la conseguenza che il giudice diappello nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generaledella domanda è tenuto a considerare l evoluzione delle condizionidelle parti verificatesi nelle more del giudizio * n. 16398 del24/07/2007 * n. 21874 del 15/10/2014 con riferimento allaproponibilità della domanda di assegno di divorzio v. * n. 292905 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023del 21/10/2021 v. anche * n. 3925 del 12/03/2012 * n.19020 del 14/09/2020 .Il sistema è chiaramente basato sui principi di economiaprocessuale e di concentrazione delle tutele per cui sarebbeantieconomico dover promuovere contemporaneamente allapendenza del giudizio di separazione in appello un giudizio direvisione delle condizioni per la sopravvenienza di un fatto nuovononché sul principio che il giudicato in materia di separazione edivorzio si forma rebus sic stantibus il giudizio di revisione dellecondizioni di separazione è inammissibile pendente l appello perchésulle statuizioni di separazione non si è ancora formato il giudicato e salvo che si tratti di capi autonomi non impugnati formatosi ilgiudicato che copre il dedotto ed il deducibile il fatto nuovosopravvenuto può farsi valere nel giudizio di revisione.* specie la relazione della * con tale * è statadedotta con l atto d appello in quanto fatto nuovo sopravvenuto —o conosciuto — dopo la chiusura della istruttoria di primo grado laricorrente riferisce infatti in ricorso che nel giudizio di primo gradole conclusioni sono state precisate all udienza del 9.10.2018 mentrela relazione investigativa allegata in grado di appello da *riguarda alcuni eventi che si sono verificati nell estate del 2019 ilfatto nuovo è stato dedotto con l atto d appello ed è stato consideratodalla Corte di merito con la ordinanza del 3.11.2020 contestualealla sentenza non definitiva una legittima emendatio libelli sicché èstata ammessa la prova testimoniale a mezzo dell investigatoreprivato.Pertanto non vi è stata alcuna lesione del diretto di difesa edè stato assicurato il contraddittorio poiché la parte appellata haavuto modo di esaminare e controdedurre all atto di appello nonchéesaminare e proporre eventuali osservazioni alla ordinanza citataè irrilevante che la parte dichiari di non avere accettato il6 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023contraddittorio poiché se la questione è legittimamente introdottain giudizio tale resta anche se la parte dichiara di non accettare ilcontraddittorio e viceversa ove si trattasse effettivamente di iusnovum sarebbe irrilevante l accettazione del contradditorio *sez. un. 09/01/2020 n.157 .Né la parte può lamentarsi che non le sia stato assicurato ilgrado d appello perché non esiste copertura costituzionale delprincipio del doppio grado di giurisdizione nel merito p. es. Corte* 22/6/1963 n. 110 23/4/1965 n. 36 4/7/1977 n. 12515/4/1981 n. 62 4/7/1983 n. 224 * 7/3/1984 n. 5229/3/1984 n. 7822/11/1985 n. 299 18/7/1986 n. 20031/12/1986 n. 301 26/1/1988 n. 80 31/3/1988 n. 39514/12/1989 n. 543 3/10/1990 n. 433 23/12/1994 n. 438 .3. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione degliartt. 116 e 244 c.p.c. in relazione all art. 360 n. 4 c.p.c. e laviolazione dell art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all art. 360 n. 5c.p.c.. La ricorrente deduce che * ha appellato la sentenza diprime cure senza formalizzare alcuna richiesta di prova testimonialetantomeno specificando i fatti formulati per articoli separati tuttaviala Corte d Appello ha ammesso la prova testimoniale ma non haaffatto valutato in sentenza le prove relazione investigativa eprova testimoniale secondo il “suo prudente apprezzamento”piuttosto ha considerato dette risultanze probatorie alla stregua divere e proprie prove legali equiparando la relazione investigativa aun atto pubblico e le dichiarazioni testimoniali alla confessione. Lasentenza della Corte salentina è quindi viziata in quanto è stata maleesercitata la funzione giudiziale nell apprezzamento della prova.4. Il motivo è infondato.La Corte d appello ha in ammesso una prova atipica e cioè ildocumento contenente la relazione investigativa previa la confermadei contenuti da parte del suo autore. Nel vigente ordinamento7 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023processuale mancando una norma di chiusura sulla tassativitàtipologica dei mezzi di prova il giudice può legittimamente porre abase del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche Cass n. 9507 del 06/04/2023 . Né può dirsi che la Corte abbiarelazione è stata valutata per ciò che essa è e cioè un documentoidoneo a dimostrare il pernottamento di un uomo in talune datepresso l abitazione della ricorrente anche sulla base di quantoriferito dell investigatore e da quanto si desume dai rilievi fotograficiallegati. * è la questione delle conseguenze in punto di dirittoche la Corte di merito ne trae valutazione che come appresso sidirà è inficiata da errori.5. Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazionedell artt. 156 c.c. in relazione all art. 360 n. 3 c.p.c. per violazionee falsa applicazione di norme di diritto sostanziale. La ricorrentededuce che la Corte di merito non ha giudizialmente accertatol instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra la * e il* non ha verificato l esistenza di alcun elemento incidentesul diritto all assegno né accertato un progetto di vita intrapreso conil terzo con reciproci doveri di assistenza morale e materialetuttavia ha pronunciato “la perdita automatica ed integrale del dirittoall assegno” non sussistendo i giustificati motivi occorrenti per larevoca dell assegno ai sensi dell art. 156 ultimo comma c.c..6. Il motivo è fondato.La Corte d appello di Lecce ha fatto discendere la revocadell assegno di mantenimento direttamente dalla circostanza che siè accertato che in talune notti nell estate del 2019 il predetto* ha pernottato nell abitazione della ricorrente ritenendoaccertata la “relazione affettiva” tra i due e senza altro aggiungerese non un poco chiaro riferimento al difetto di “allegazioni specifichein merito alla occasionalità di essa”.8 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023Si tratta quindi di una motivazione al di sotto del c.d. minimocostituzionale che non consente alcun controllo sull esattezza e lalogicità del ragionamento decisorio si veda * n. 13248 del30/06/2020 in quanto non spiega le ragioni per le quali si è ritenutoche dagli elementi di fatto accertati si potesse desumere non già unasemplice relazione affettiva ma la convivenza o comunque unarelazione di tipo familiare tale da comportare l assistenza morale emateriale tra le parti.* Corte ha invero affermato che in presenza di unaconvivenza stabile si deve presumere che le risorse economichevengano messe in comune salvo la prova contraria datadall interessato * . E però perché possalegittimamente farsi ricorso a detta presunzione occorrepreventivamente accertare che si tratti di una relazione non solo“affettiva” ma di un rapporto stabile e continuativo ispirato almodello solidale che connota il matrimonio che nonnecessariamente deve sfociare in una stabile coabitazione purchésia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vitadello stesso beneficiario con il nuovo partner dal quale discendanoinevitabilmente reciproche contribuzioni economiche gravando ilrelativo l onere probatorio sulla parte che neghi il diritto all assegno * n. 3645 del 07/02/2023 .* Corte ha inoltre affermato in tema di divorzio cheove sia richiesta la revoca dell assegno in favore dell ex coniuge acausa dell instaurazione da parte di quest ultimo di una convivenza more uxorio il giudice deve procedere al relativo accertamentotenendo conto quale elemento indiziario dell eventualecoabitazione con l altra persona in ogni caso valutando nonnoti acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge e glieventuali ulteriori argomenti di prova rilevanti per il giudizio9 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza intesaquale legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale iconviventi si siano spontaneamente e volontariamente assuntireciproci impegni di assistenza morale e materiale * n. 14151del 04/05/2022 .6.1. * orientamento pienamente condivisibile va quiribadito con le opportune precisazioni in ordine alle ragioni per lequali la convivenza può comportare la perdita dell assegno diseparazione.In tema di assegno divorzile infatti è principio consolidatoche qualora sia instaurata una stabile convivenza tra un terzo e l exconiuge viene meno la componente assistenziale all assegnodivorzile e se ne perde il correlativo diritto ma non viene meno lacomponente compensativa qualora l interessato alleghi e dimostrinon solo di essere privo anche nell attualità di mezzi adeguati eimpossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi ma anche nelcaso concreto il comprovato emergere di un contributo dato allefortune familiari e al patrimonio dell altro coniuge * sez. un. n.32198 del 05/11/2021 * n. 14256 del 05/05/2022 . Diconseguenza qualora sia stato il coniuge divorziato ad intraprendereuna nuova relazione familiare di fatto non necessariamente ciòcomporta il venire meno dell assegno di divorzio perché ancherimodulato nel quantum il diritto può essere mantenuto.* di divorzio ed assegno di mantenimento sono peròdiversi quanto a natura presupposti e funzioni e segnatamentel assegno di mantenimento che il coniuge privo di mezzi può ottenerein sede di separazione è privo della componente compensativaconsistendo nel diritto di ricevere dall altro coniuge quanto ènecessario mantenimento in mancanza di adeguati redditi propri art 156 c.c. .10 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023Nel quadro normativo del codice civile la separazione deiconiugi ha funzione conservativa pur se la legge sul divorzio leha affiancato anche una funzione dissolutiva tanto che questaCorte ha affermato che in tema di crisi familiare in ragione dell unicacausa della crisi nell ambito del procedimento di cui all art. 473bis.51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto anche condomanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento ocessazione degli effetti civili del matrimonio. Secondo l id quodprelumque accidit si osserva che la crisi separativa conduce siapure attraverso la disciplina di una graduazione e assottigliamentodelle posizioni soggettive diritti e doveri dei coniugi dal fattoseparativo e con altissima probabilità all esito divorzile successivo * n. 28727 del 16/10/2023 .La funzione conservativa della separazione ad oggi si inveraprevalentemente nel riconoscimento del diritto del coniugeeconomicamente debole a mantenere lo stesso tenore di vita. In fasedi separazione infatti alcuni doveri matrimoniali vengono meno adesempio l obbligo di coabitazione oppure si attenuano ad esempiol obbligo di fedeltà ma è essenzialmente conservata la solidarietàeconomica espressione del principio costituzionale di parità deiconiugi che si esprime nel dovere di assistenza in ragione dellaquale il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto amantenere lo stesso tenore di vita matrimoniale e quindi a ricevereun assegno di mantenimento dal coniuge economicamente più forte.In termini la giurisprudenza di questa Corte ha affermato chela separazione personale a differenza dello scioglimento ocessazione degli effetti civili del matrimonio presuppone lapermanenza del vincolo coniugale sicché i redditi adeguati cui varapportato ai sensi dell art. 156 c.c. l assegno di mantenimento afavore del coniuge in assenza della condizione ostativadell addebito sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita11 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023goduto in costanza di matrimonio essendo ancora attuale il doveredi assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità contale situazione temporanea dalla quale deriva solo la sospensionedegli obblighi di natura personale di fedeltà convivenza ecollaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietàpost coniugale presupposto dell assegno di divorzio * n. 12196del 16/05/2017 conf. * n. 16809 del 24/06/2019 * n.4327 del 10/02/2022 .Il diritto all assegno di mantenimento è quindi fondato sullapersistenza del dovere di assistenza materiale il principio di paritàrichiede che tale sostegno sia reciproco senza graduazioni odifferenze ma anche solidale il che significa che chi ha maggioririsorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ognicaso il coniuge economicamente debole deve essere consapevoleche la separazione è una condizione di possibile anzi probabilebreve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a unariconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo in seguito al qualel assegno di divorzio è riconosciuto se riconosciuto sulla base didiversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita * civ. sez. un. n. 18287/2018 .Tuttavia finché perdura lo stato di separazione resta attiva lasolidarietà matrimoniale che si concreta nel dovere di assistenza traconiugi sebbene diversamente attuato che in costanza diconvivenza e cioè con una prestazione patrimoniale periodicaperché i coniugi non vivono più insieme ed è attivo anche — diconseguenza — il legame con il modello matrimoniale concretamentevissuto dai coniugi e cioè il pregresso tenore di vita. * non significache detto legame non possa essere spezzato per effetto di una sceltavolontaria ed in tal senso la giurisprudenza di questa Corte la qualeha affermato che durante la separazione personale la formazione diun nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge12 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023beneficiario dell assegno di mantenimento operando una rottura trail preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressafase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale favenire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica * n. 32871 del 19/12/2018 .7. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire a tutt oggi a questoorientamento considerando che l assegno di mantenimento èfondato — come sopra si diceva — sulla persistenza di uno dei doverimatrimoniali e non ha — a differenza dell assegno di divorzio —componenti compensative.Nel nostro ordinamento il modello di relazione familiare tradue adulti sia essa fondata sul matrimonio che sulla unione civileche su un rapporto di fatto è un modello monogamico non èconsentito contrarre matrimonio o unione civile se si è già vincolatida analogo legame e neppure stipulare validi patti di convivenzase si è legati da altro vincolo matrimoniale o da altra convivenzaregolata da patto comma 57 art 1 legge n. 76/2016 che prevedein tal caso la nullità insanabile del patto .L ordinamento non tollera la concorrenza di due vincoli solidalifondati sullo stesso tipo di relazione e pertanto il coniuge separatonon può al tempo stesso beneficiare dell assistenza materiale deldell altro coniuge e della assistenza materiale del nuovoconvivente.Quanto sopra esposto rende evidente l errore della Corted appello di Lecce che non ha accertato iuxta alligata et probata ea fronte della contestazione della ricorrente sull assenza di prova diuna convivenza stabile le caratteristiche del legame tra l odiernaricorrente l uomo di cui si parla nella relazione investigativa e nonha spiegato le ragioni per cui in relazione a quanto accertato haritenuto di revocare l assegno di mantenimento.13 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023Di conseguenza in accoglimento del quarto motivo di ricorsorespinti gli altri la sentenza in esame deve essere cassata con rinvioalla Corte d appello di Lecce in diversa composizione per un nuovoesame attenendosi ai seguenti principi di diritto7.1. “In tema di crisi familiare se durante lo stato diseparazione il coniuge avente diritto all assegno di mantenimentoinstaura un rapporto di fatto con un nuovo partner che si traduce inuna stabile e continuativa convivenza ovvero in difetto dicoabitazione in un comune progetto di vita connotato dallaspontanea adozione dello stesso modello solidale che connota ilmatrimonio caratterizzato da assistenza morale e materiale tra idue partner viene meno l obbligo di assistenza materiale da partedel coniuge separato e quindi il diritto all assegno.La prova dell esistenza di un tale legame deve essere datadal coniuge gravato dall obbligo di corrispondere assegno.* prova della stabilità e continuità della convivenza puòpresumersi salvo prova contraria che le risorse economiche sianostate messe in comune ma nel caso in cui difetti la coabitazione laprova dovrà essere rigorosa dovendosi dimostrare che stante ilcomune progetto di vita i partner si prestano assistenza morale emateriale”.Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese in essecomprese quelle del giudizio di legittimitàCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONE** * CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* E. A. * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12777/2022 * proposto da* * * elettivamente domiciliata in Roma* Dei * 10 presso lo studio dell avv. ** rappresentata e difesa dall avv. * * ricorrentecontro* * * intimatoavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO di LECCE n. 1233/2021depositata il 18/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dalConsigliere * E. A. *RILEVATO CHEIl Tribunale di Lecce ha dichiarato con sentenza non definitivala separazione dei coniugi * * e rimessa la causa sul* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023ruolo ha ascoltato i testimoni in esito all istruttoria decidevadefinitivamente la causa accogliendo la domanda di addebito dellaseparazione al marito ponendo a suo carico un assegno dimantenimento in favore della moglie e un contributo per la figlia.* ha impugnato la sentenza e la Corte d appello di Leccepronunciata una sentenza non definitiva con la quale ha respintol appello nella parte riguardante l addebito e il contributo almantenimento della figlia ha rimesso la causa sul ruolo per escutereun investigatore privato incaricato dal marito di una indagine sullefrequentazioni della moglie.In esito all istruttoria la Corte d appello di Lecce con sentenzadefinitiva ha revocato l assegno di mantenimento posto a carico delmarito e in favore della moglie avendo accertato che quest ultimaha una relazione “affettiva” con tale * sulla scorta dellaseguente motivazione “10 * si è accertata la presenza stabiledel * nell abitazione della * in orari notturni proprio neigiorni in cui vennero effettuati gli appostamenti e non vi è unaspecifica presa di posizione da parte dell appellata in merito a talecircostanza essendosi la stessa genericamente attestatasull assenza di prova di una propria convivenza stabile con questi.11 Da tale ultima circostanza si ricava quindi riconoscimento dellarelazione affettiva dell appellata col * 12 * si èdetto allegazioni specifiche in merito alla occasionalità di essa nonpotendosi considerare quale equivalente la ambigua deduzioneriguardante il limitato numero di giorni in cui il * fu vistouscire dalla casa dell appellata. 13 La sentenza impugnata va quindiin parte riformata”.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso cassazione* * * affidandosi a quattro motivi. Non si è costituitol intimato.2 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023La causa è stata trattata all udienza camerale non partecipatadel 15 novembre 2023.RITENUTO CHE1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione degliartt. 345 e 101 c.p.c. in relazione all art. 360 n. 3 c.p.c. La ricorrentededuce che la Corte d appello di Lecce ha violato il divieto dello iusnovorum sancito dall art. 345 c.p.c. consentendo all appellantel introduzione di una domanda nuova la produzione di un nuovodocumento l ammissione di un nuovo mezzo di prova e la violazionedel principio del contraddittorio. * che soltanto in appello* ha proposto domanda tesa alla revoca dell assegno perragioni sopravvenute differenti da quelle esaminate con la sentenzanon definitiva e ha prodotto la relazione di un investigatore privatola Corte ha errato ad esaminare la domanda ammettere ildocumento nuovo e una nuova prova testimoniale ascoltandol investigatore.Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 n. 3 c.p.c. la violazione dell art. 710 c.p.c. e dell art. 25 *per violazione e falsa applicazione di norme di diritto processuale ecostituzionale. La ricorrente deduce che il * ha conferitoincarico a una Agenzia * “per dimostrare una eventualeconvivenza” della moglie e prodotto in grado di appello la relazioneinvestigativa chiedendo che venisse escusso l investigatore privatoe ciò anziché attivare la procedura disciplinata dall art. 710 c.p.c.Pertanto la domanda di revoca dell assegno non si basava più – comeper l intero corso del giudizio innanzi al Tribunale – sull assuntarelazione extraconiugale della * dalla quale sarebbe nata lafiglia * ma sulla nuova “accusa” di convivere stabilmentecon un terzo * * all interno della casa coniugalesicché risulta chiaramente violato il principio della domanda esottratto alla odierna ricorrente il doppio grado di giudizio che3 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023sarebbe spettato in una procedura ex art 710 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda nuovaproposta in grado d appello così come la produzione di nuovidocumenti e la richiesta di nuove prove esaminando la domanda eammettendo le prove ha violato il principio di contraddittorio inquanto la parte non ha potuto interloquire nel processo in posizionedi parità.2. I motivi sono da esaminare congiuntamente in quantoconnessi e sono entrambi infondati.In primo luogo si osserva che erra la ricorrente a qualificarela difesa di * quale domanda di revoca dell assegno dimantenimento. Come si evince dall esposizione dei fatti di causaricapitolata dalla stessa ricorrente nell atto introduttivo del giudiziodi legittimità la domanda di separazione è stata introdotta dalla* la quale ha chiesto tra l altro l assegno di mantenimento persé a carico del coniuge. Il * pertanto rispetto a questadomanda è in posizione di resistenza ed ha opposto al suoaccoglimento due fatti impeditivi diversi in primo grado ha dedottouna pregressa relazione extraconiugale della moglie dalla qualesarebbe nata una figlia in secondo grado ha dedotto un fatto nuovosopravvenuto collocato temporalmente nell estate del 2019 e cioèla intrapresa convivenza della moglie con tale *Si tratta quindi non dell introduzione di una nuova domandain grado di appello bensì dell allegazione di un fatto nuovosopravvenuto dedotto dalla parte in quanto ritenuto idoneo aparalizzare la richiesta di attribuzione di assegno di mantenimento.* a quanto sostiene la difesa della odiernaricorrente i fatti nuovi sopravvenuti possono anzi devono farsivalere nel giudizio di separazione o divorzio anche in appellolegittimando la parte a proporre non solo nuove eccezioni ma anche4 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023domande nuove se giustificate da sopravvenienze di contro laprocedura ex art 710 c.p.c. postula che sia intervenuto il giudicato.In tal senso la giurisprudenza di questa Corte secondo laquale la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare irapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio cosìcome quelli attinenti al regime di separazione postulano lapossibilità di adeguare l ammontare del contributo al variare nelcorso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali eanche eventualmente di modularne la misura secondo diversedecorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni oltre che didisporne la modifica in un successivo giudizio di revisione con laconseguenza che non solo il giudice d appello nel rispetto delprincipio di disponibilità e di quello generale della domanda è tenutoa considerare l evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nellemore del giudizio ma che anche il giudice del rinvio a sua volta nelrispetto dei limiti posti dalla pronuncia rescindente deve procederea tale valutazione * n. 1824 del 28/01/2005 .* Corte di legittimità ha inoltre affermato che ladomanda ex art.710 cod. proc. civ. può essere esperita solo dopoche si sia formato il giudicato mentre la natura e la funzione deiprovvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi inconseguenza della separazione postulano la possibilità di adeguarel ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle lorocondizioni patrimoniali o reddituali ed anche eventualmente dimodularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti ilverificarsi di dette variazioni con la conseguenza che il giudice diappello nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generaledella domanda è tenuto a considerare l evoluzione delle condizionidelle parti verificatesi nelle more del giudizio * n. 16398 del24/07/2007 * n. 21874 del 15/10/2014 con riferimento allaproponibilità della domanda di assegno di divorzio v. * n. 292905 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023del 21/10/2021 v. anche * n. 3925 del 12/03/2012 * n.19020 del 14/09/2020 .Il sistema è chiaramente basato sui principi di economiaprocessuale e di concentrazione delle tutele per cui sarebbeantieconomico dover promuovere contemporaneamente allapendenza del giudizio di separazione in appello un giudizio direvisione delle condizioni per la sopravvenienza di un fatto nuovononché sul principio che il giudicato in materia di separazione edivorzio si forma rebus sic stantibus il giudizio di revisione dellecondizioni di separazione è inammissibile pendente l appello perchésulle statuizioni di separazione non si è ancora formato il giudicato e salvo che si tratti di capi autonomi non impugnati formatosi ilgiudicato che copre il dedotto ed il deducibile il fatto nuovosopravvenuto può farsi valere nel giudizio di revisione.* specie la relazione della * con tale * è statadedotta con l atto d appello in quanto fatto nuovo sopravvenuto —o conosciuto — dopo la chiusura della istruttoria di primo grado laricorrente riferisce infatti in ricorso che nel giudizio di primo gradole conclusioni sono state precisate all udienza del 9.10.2018 mentrela relazione investigativa allegata in grado di appello da *riguarda alcuni eventi che si sono verificati nell estate del 2019 ilfatto nuovo è stato dedotto con l atto d appello ed è stato consideratodalla Corte di merito con la ordinanza del 3.11.2020 contestualealla sentenza non definitiva una legittima emendatio libelli sicché èstata ammessa la prova testimoniale a mezzo dell investigatoreprivato.Pertanto non vi è stata alcuna lesione del diretto di difesa edè stato assicurato il contraddittorio poiché la parte appellata haavuto modo di esaminare e controdedurre all atto di appello nonchéesaminare e proporre eventuali osservazioni alla ordinanza citataè irrilevante che la parte dichiari di non avere accettato il6 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023contraddittorio poiché se la questione è legittimamente introdottain giudizio tale resta anche se la parte dichiara di non accettare ilcontraddittorio e viceversa ove si trattasse effettivamente di iusnovum sarebbe irrilevante l accettazione del contradditorio *sez. un. 09/01/2020 n.157 .Né la parte può lamentarsi che non le sia stato assicurato ilgrado d appello perché non esiste copertura costituzionale delprincipio del doppio grado di giurisdizione nel merito p. es. Corte* 22/6/1963 n. 110 23/4/1965 n. 36 4/7/1977 n. 12515/4/1981 n. 62 4/7/1983 n. 224 * 7/3/1984 n. 5229/3/1984 n. 7822/11/1985 n. 299 18/7/1986 n. 20031/12/1986 n. 301 26/1/1988 n. 80 31/3/1988 n. 39514/12/1989 n. 543 3/10/1990 n. 433 23/12/1994 n. 438 .3. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione degliartt. 116 e 244 c.p.c. in relazione all art. 360 n. 4 c.p.c. e laviolazione dell art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all art. 360 n. 5c.p.c.. La ricorrente deduce che * ha appellato la sentenza diprime cure senza formalizzare alcuna richiesta di prova testimonialetantomeno specificando i fatti formulati per articoli separati tuttaviala Corte d Appello ha ammesso la prova testimoniale ma non haaffatto valutato in sentenza le prove relazione investigativa eprova testimoniale secondo il “suo prudente apprezzamento”piuttosto ha considerato dette risultanze probatorie alla stregua divere e proprie prove legali equiparando la relazione investigativa aun atto pubblico e le dichiarazioni testimoniali alla confessione. Lasentenza della Corte salentina è quindi viziata in quanto è stata maleesercitata la funzione giudiziale nell apprezzamento della prova.4. Il motivo è infondato.La Corte d appello ha in ammesso una prova atipica e cioè ildocumento contenente la relazione investigativa previa la confermadei contenuti da parte del suo autore. Nel vigente ordinamento7 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023processuale mancando una norma di chiusura sulla tassativitàtipologica dei mezzi di prova il giudice può legittimamente porre abase del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche Cass n. 9507 del 06/04/2023 . Né può dirsi che la Corte abbiarelazione è stata valutata per ciò che essa è e cioè un documentoidoneo a dimostrare il pernottamento di un uomo in talune datepresso l abitazione della ricorrente anche sulla base di quantoriferito dell investigatore e da quanto si desume dai rilievi fotograficiallegati. * è la questione delle conseguenze in punto di dirittoche la Corte di merito ne trae valutazione che come appresso sidirà è inficiata da errori.5. Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazionedell artt. 156 c.c. in relazione all art. 360 n. 3 c.p.c. per violazionee falsa applicazione di norme di diritto sostanziale. La ricorrentededuce che la Corte di merito non ha giudizialmente accertatol instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra la * e il* non ha verificato l esistenza di alcun elemento incidentesul diritto all assegno né accertato un progetto di vita intrapreso conil terzo con reciproci doveri di assistenza morale e materialetuttavia ha pronunciato “la perdita automatica ed integrale del dirittoall assegno” non sussistendo i giustificati motivi occorrenti per larevoca dell assegno ai sensi dell art. 156 ultimo comma c.c..6. Il motivo è fondato.La Corte d appello di Lecce ha fatto discendere la revocadell assegno di mantenimento direttamente dalla circostanza che siè accertato che in talune notti nell estate del 2019 il predetto* ha pernottato nell abitazione della ricorrente ritenendoaccertata la “relazione affettiva” tra i due e senza altro aggiungerese non un poco chiaro riferimento al difetto di “allegazioni specifichein merito alla occasionalità di essa”.8 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023Si tratta quindi di una motivazione al di sotto del c.d. minimocostituzionale che non consente alcun controllo sull esattezza e lalogicità del ragionamento decisorio si veda * n. 13248 del30/06/2020 in quanto non spiega le ragioni per le quali si è ritenutoche dagli elementi di fatto accertati si potesse desumere non già unasemplice relazione affettiva ma la convivenza o comunque unarelazione di tipo familiare tale da comportare l assistenza morale emateriale tra le parti.* Corte ha invero affermato che in presenza di unaconvivenza stabile si deve presumere che le risorse economichevengano messe in comune salvo la prova contraria datadall interessato * . E però perché possalegittimamente farsi ricorso a detta presunzione occorrepreventivamente accertare che si tratti di una relazione non solo“affettiva” ma di un rapporto stabile e continuativo ispirato almodello solidale che connota il matrimonio che nonnecessariamente deve sfociare in una stabile coabitazione purchésia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vitadello stesso beneficiario con il nuovo partner dal quale discendanoinevitabilmente reciproche contribuzioni economiche gravando ilrelativo l onere probatorio sulla parte che neghi il diritto all assegno * n. 3645 del 07/02/2023 .* Corte ha inoltre affermato in tema di divorzio cheove sia richiesta la revoca dell assegno in favore dell ex coniuge acausa dell instaurazione da parte di quest ultimo di una convivenza more uxorio il giudice deve procedere al relativo accertamentotenendo conto quale elemento indiziario dell eventualecoabitazione con l altra persona in ogni caso valutando nonnoti acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge e glieventuali ulteriori argomenti di prova rilevanti per il giudizio9 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza intesaquale legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale iconviventi si siano spontaneamente e volontariamente assuntireciproci impegni di assistenza morale e materiale * n. 14151del 04/05/2022 .6.1. * orientamento pienamente condivisibile va quiribadito con le opportune precisazioni in ordine alle ragioni per lequali la convivenza può comportare la perdita dell assegno diseparazione.In tema di assegno divorzile infatti è principio consolidatoche qualora sia instaurata una stabile convivenza tra un terzo e l exconiuge viene meno la componente assistenziale all assegnodivorzile e se ne perde il correlativo diritto ma non viene meno lacomponente compensativa qualora l interessato alleghi e dimostrinon solo di essere privo anche nell attualità di mezzi adeguati eimpossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi ma anche nelcaso concreto il comprovato emergere di un contributo dato allefortune familiari e al patrimonio dell altro coniuge * sez. un. n.32198 del 05/11/2021 * n. 14256 del 05/05/2022 . Diconseguenza qualora sia stato il coniuge divorziato ad intraprendereuna nuova relazione familiare di fatto non necessariamente ciòcomporta il venire meno dell assegno di divorzio perché ancherimodulato nel quantum il diritto può essere mantenuto.* di divorzio ed assegno di mantenimento sono peròdiversi quanto a natura presupposti e funzioni e segnatamentel assegno di mantenimento che il coniuge privo di mezzi può ottenerein sede di separazione è privo della componente compensativaconsistendo nel diritto di ricevere dall altro coniuge quanto ènecessario mantenimento in mancanza di adeguati redditi propri art 156 c.c. .10 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023Nel quadro normativo del codice civile la separazione deiconiugi ha funzione conservativa pur se la legge sul divorzio leha affiancato anche una funzione dissolutiva tanto che questaCorte ha affermato che in tema di crisi familiare in ragione dell unicacausa della crisi nell ambito del procedimento di cui all art. 473bis.51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto anche condomanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento ocessazione degli effetti civili del matrimonio. Secondo l id quodprelumque accidit si osserva che la crisi separativa conduce siapure attraverso la disciplina di una graduazione e assottigliamentodelle posizioni soggettive diritti e doveri dei coniugi dal fattoseparativo e con altissima probabilità all esito divorzile successivo * n. 28727 del 16/10/2023 .La funzione conservativa della separazione ad oggi si inveraprevalentemente nel riconoscimento del diritto del coniugeeconomicamente debole a mantenere lo stesso tenore di vita. In fasedi separazione infatti alcuni doveri matrimoniali vengono meno adesempio l obbligo di coabitazione oppure si attenuano ad esempiol obbligo di fedeltà ma è essenzialmente conservata la solidarietàeconomica espressione del principio costituzionale di parità deiconiugi che si esprime nel dovere di assistenza in ragione dellaquale il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto amantenere lo stesso tenore di vita matrimoniale e quindi a ricevereun assegno di mantenimento dal coniuge economicamente più forte.In termini la giurisprudenza di questa Corte ha affermato chela separazione personale a differenza dello scioglimento ocessazione degli effetti civili del matrimonio presuppone lapermanenza del vincolo coniugale sicché i redditi adeguati cui varapportato ai sensi dell art. 156 c.c. l assegno di mantenimento afavore del coniuge in assenza della condizione ostativadell addebito sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita11 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023goduto in costanza di matrimonio essendo ancora attuale il doveredi assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità contale situazione temporanea dalla quale deriva solo la sospensionedegli obblighi di natura personale di fedeltà convivenza ecollaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietàpost coniugale presupposto dell assegno di divorzio * n. 12196del 16/05/2017 conf. * n. 16809 del 24/06/2019 * n.4327 del 10/02/2022 .Il diritto all assegno di mantenimento è quindi fondato sullapersistenza del dovere di assistenza materiale il principio di paritàrichiede che tale sostegno sia reciproco senza graduazioni odifferenze ma anche solidale il che significa che chi ha maggioririsorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ognicaso il coniuge economicamente debole deve essere consapevoleche la separazione è una condizione di possibile anzi probabilebreve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a unariconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo in seguito al qualel assegno di divorzio è riconosciuto se riconosciuto sulla base didiversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita * civ. sez. un. n. 18287/2018 .Tuttavia finché perdura lo stato di separazione resta attiva lasolidarietà matrimoniale che si concreta nel dovere di assistenza traconiugi sebbene diversamente attuato che in costanza diconvivenza e cioè con una prestazione patrimoniale periodicaperché i coniugi non vivono più insieme ed è attivo anche — diconseguenza — il legame con il modello matrimoniale concretamentevissuto dai coniugi e cioè il pregresso tenore di vita. * non significache detto legame non possa essere spezzato per effetto di una sceltavolontaria ed in tal senso la giurisprudenza di questa Corte la qualeha affermato che durante la separazione personale la formazione diun nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge12 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023beneficiario dell assegno di mantenimento operando una rottura trail preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressafase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale favenire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica * n. 32871 del 19/12/2018 .7. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire a tutt oggi a questoorientamento considerando che l assegno di mantenimento èfondato — come sopra si diceva — sulla persistenza di uno dei doverimatrimoniali e non ha — a differenza dell assegno di divorzio —componenti compensative.Nel nostro ordinamento il modello di relazione familiare tradue adulti sia essa fondata sul matrimonio che sulla unione civileche su un rapporto di fatto è un modello monogamico non èconsentito contrarre matrimonio o unione civile se si è già vincolatida analogo legame e neppure stipulare validi patti di convivenzase si è legati da altro vincolo matrimoniale o da altra convivenzaregolata da patto comma 57 art 1 legge n. 76/2016 che prevedein tal caso la nullità insanabile del patto .L ordinamento non tollera la concorrenza di due vincoli solidalifondati sullo stesso tipo di relazione e pertanto il coniuge separatonon può al tempo stesso beneficiare dell assistenza materiale deldell altro coniuge e della assistenza materiale del nuovoconvivente.Quanto sopra esposto rende evidente l errore della Corted appello di Lecce che non ha accertato iuxta alligata et probata ea fronte della contestazione della ricorrente sull assenza di prova diuna convivenza stabile le caratteristiche del legame tra l odiernaricorrente l uomo di cui si parla nella relazione investigativa e nonha spiegato le ragioni per cui in relazione a quanto accertato haritenuto di revocare l assegno di mantenimento.13 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023Di conseguenza in accoglimento del quarto motivo di ricorsorespinti gli altri la sentenza in esame deve essere cassata con rinvioalla Corte d appello di Lecce in diversa composizione per un nuovoesame attenendosi ai seguenti principi di diritto7.1. “In tema di crisi familiare se durante lo stato diseparazione il coniuge avente diritto all assegno di mantenimentoinstaura un rapporto di fatto con un nuovo partner che si traduce inuna stabile e continuativa convivenza ovvero in difetto dicoabitazione in un comune progetto di vita connotato dallaspontanea adozione dello stesso modello solidale che connota ilmatrimonio caratterizzato da assistenza morale e materiale tra idue partner viene meno l obbligo di assistenza materiale da partedel coniuge separato e quindi il diritto all assegno.La prova dell esistenza di un tale legame deve essere datadal coniuge gravato dall obbligo di corrispondere assegno.* prova della stabilità e continuità della convivenza puòpresumersi salvo prova contraria che le risorse economiche sianostate messe in comune ma nel caso in cui difetti la coabitazione laprova dovrà essere rigorosa dovendosi dimostrare che stante ilcomune progetto di vita i partner si prestano assistenza morale emateriale”.Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese in essecomprese quelle del giudizio di legittimità ** il quarto motivo del ricorso respinti gli altri cassa lasentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corted appello di Lecce in diversa composizione cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazione14 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023elettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi della parte riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 15/11/2023.Il Presidente15 di 15* *** il quarto motivo del ricorso respinti gli altri cassa lasentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corted appello di Lecce in diversa composizione cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazione14 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 12777/2022Numero sezionale 5109/2023Numero di raccolta generale 34728/2023Data pubblicazione 12/12/2023elettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi della parte riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 15/11/2023.Il Presidente15 di 15* *
Sentenza Cassazione n. 34728/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris