CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 25930/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9593-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a , in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 1082 del 20 20 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata l’8 gennaio 20 2 1 (R.G.N. 200/2020). R.G.N.19593/2021 Cron. Rep. C.C. 15/06/2023 giurisdizione Contributi alla Gestione separata. Regime sanzionatorio. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 15 giugno 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1002 del 2017, ha accolto la domanda dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], volta a contestare la richiesta di pagamento dell’importo di Euro 3.487,37, per contributi dovuti alla Gestione separata INPS e connesse sanzioni, in relazione al reddito prodotto nell’anno 2010. Il giudice di primo grado haritenuto prescritte le pretese dell’INPS. 2.–La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 598 del 2018, ha confermato la pronuncia di primo grado, seppure con diversa motivazione, incentrata sull’insussistenza dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata. 3.–Questa Corte, con ordinanza n. 1827 del 2020, ha cassato la pronuncia d’appello. 4.–Con sentenza n. 1082 del 2020, depositata l’8 gennaio 2021 , la Corte d’appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio, in riforma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],ha ridotto le sanzioni civili alla misura stabilita dall’art. 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e ha respinto nel resto la domanda proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 4.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha confermato la sussistenza dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, che potrebbe essere escluso solo in virtù del versamento d’un contributo soggettivo, idoneo a costituire una correlata posizione previdenziale. 4.2.–La pretesa contributiva dell’INPS non può essere paralizzata dall’eccepita prescrizione quinquennale. Il dies a quo della prescrizione s’identifica nel 6 luglio 2011, scadenza del termine per il pagamento della contribuzione dovuta per l’anno 2010, e tempestiva, pertanto, è la richiesta del 4 luglio 2016. -3 - 4.3.–Dev’essere rimodulato il regime sanzionatorio, alla stregua dell’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388 del 2000, che disciplina la più tenue ipotesi di omissione. Non si ravvisa, difatti, un occultamento doloso del debito, che costituisce il presupposto dell’evasione. Il professionista ha integralmente riportato i redditi da lavoro nel quadro CM del modello unico e tale contegno, sulla scorta di canoni di «logica rilevanza», contraddice «una preordinata volontà evasiva o elusiva degli obblighi di legge» (pagina 7 della sentenza). Né risulta decisiva, in senso contrario, l’omessa compilazione del quadro RR, richiamata dall’Istituto. 5.– L’ INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Palermo, con ricorsonotificato il 6 luglio 2011. 6.–[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso . 7.–Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 8.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 9.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388 del 2000 e lamenta che erroneamente la sentenza impugnata abbia applicato al caso di specie il regime sanzionatorio dell’omissione, senza tener conto dell’omessa compilazione del quadro RR, «necessario per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti» (pagina 6 del ricorso per cassazione), contegno riconducibile alla più grave fattispecie dell’evasione. -4 - Né il dolo potrebbe essere escluso in ragione della possibilità dell’INPS di svolgere i controlli più appropriati o dell’incertezza interpretativa che si registrava, in quell’arco di tempo, sull’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata. Una diversa interpretazione della normativa vigente implicherebbe «uno svuotamento di efficacia della previsione» dell’obbligo di dichiarare all’INPS i contributi dovuti (pagina 8 del ricorso per cassazione). 2.–Le censure sono inammissibili. 2.1.–In una controversia affine a quella odierna, questa Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze dell’INPS, volte a inferire il dolo di evasione dal mero dato dell’omissione delle comunicazioni concernenti lo svolgimento dell’attività lavorativa all’ente titolare del rapporto contributivo(Cass., sez. lav., 24 giugno 2022, n. 20446). La pronuncia menzionata, con argomentazioni che sicondividono integralmente e che qui si richiamano anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., ha rilevato che le critiche dell’Istituto, lungi dal denunciare un error in iudicandodella sentenza d’appello, ne contestano, in ultima analisi, l’accertamento di fatto in ordine all’insussistenza del coefficiente doloso dell’evasione. Nel caso di specie, si deve rimarcare che la Corte di merito ha accertato i fatti con una motivazione analitica, passando in rassegna tutte le circostanze rilevanti e confutando gli argomenti di segno contrario addotti dall’odierno ricorrente (pagine 6 e 7 della sentenza impugnata). Dietro lo schermo della violazione di legge, le censure ambiscono a ottenere una rivalutazione, in chiave più favorevole, del materiale istruttorio acquisito e sono, pertanto, inammissibili (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476), anche perché neppure denunciano ritualmente un vizio riconducibile al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e all’omesso esame d’un fatto decisivo per -5 - il giudizio, oggetto di discussione fra le parti (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053). 2.2.–A tale rilievo s’affianca la considerazione che il giudice delle leggi, con la sentenza n. 104 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale «dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo diiscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore» (punto 1 del dispositivo della pronuncia di accoglimento). Le censure del ricorrente sono ancorate a un quadro normativo, oramai profondamente mutato per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale della disciplina delle sanzioni civili, in relazione al periodo antecedente, come avviene nel caso di specie, all’entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011. Tale sopravvenienza priva d’ogni rilievoe pertinenza gli argomenti che sorreggono l’odierno ricorso e disvela, anche in questa prospettiva, l’inammissibilità dell’impugnazione, per la radicale inidoneità delle critiche, destituite del necessario ubi consistam normativo, a infirmare il percorso ricostruttivo della sentenza d’appello. 3.–Il ricorso, pertanto, dev’essere dichiarato inammissibile. Dev’essere confermata la pronuncia della Corte d’appello di Palermo, che ha escluso l’applicabilità del più severo regime dell’evasionee ha ricondotto alla fattispecie dell’omissione la condotta dellacontroricorrente. -6 - 4.–Del dictum della Corte costituzionale , non si può giovare la professionista, al fine di rivendicare l’integrale esonero dalle sanzioni civili,in quanto, nel replicare con controricorso, si è limitata a chiedere la conferma della sentenza impugnata, senza ridiscutere in alcun modo l’applicazione delle sanzioni. Come questa Corte ha già affermato nella richiamata sentenza n. 20446 del 2022, l’efficacia retroattiva della declaratoria d’illegittimità costituzionale (art. 136 Cost. e art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87) dev’essere coordinata con i principi generali dell’ordinamento in materia d’impugnazioni. La mancata impugnazione della parte che potrebbe beneficiare degli effetti della pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale preclude l’operatività di tale pronuncia a detrimento della parte cheha spiegato tempestivo ricorso, al fine diametralmente opposto di ottenere l’inasprimento delle sanzioni applicate. A un esito siffatto è d’ostacolo il divieto di reformatio in peius , che si può evincere dagli artt. 100 e 112 cod. proc. civ. Pertanto, «concernendo il ricorso principale dell’INPS la sola questione della configurabilità dell’evasione (invece che dell’omissione) contributiva, non si potrebbe dar corso all’applicazione del ius superveniens costituito dalla declaratoria d ’ incostituzionalità delle sanzioni senza con ciò stesso riformare la sentenza impugnata in danno della parte impugnante» (sentenza n. 20446 del 2022, cit.). 5.–La peculiare complessità delle questioni dibattute , suffragata anchedalla necessità di un intervento chiarificatore del giudice delle leggi proprio in ordine a l regime sanzionatori o, induc e a ravvisare i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio. 6.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, -7 - pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma