CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 1952
Cassazione n. 36315/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/10/1952 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 163, 165 e 167 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'invocata sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato; rilevato che la Corte di merito ha correttamente evidenziato che la pena detentiva inflitta dal primo giudice (anni 1 e mesi 4 di reclusione), in considerazione della precedente condanna già passata in giudicato (pari a mesi 10 di reclusione), è superiore ai limiti legali fissati dall'art. 163 cod. pen. (vedi pag. 4 della sentenza oggetto di ricorso); rilevato che il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (vedi Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277457 - 01; Sez. 2, n. 6017 del 09/01/2024, Messina, Rv. 285863 - 01) con conseguente manifesta infondatezza della doglianza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settem