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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 29165/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) avverso l'ordinanza resa dalla Corte di appello di Roma il 16/11/2023 con cui è stata rigettata la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

Nell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello, rilevato che analoga richiesta era già stata respinta in data 24/10/2023 (con provvedimento che non ha costituito oggetto di impugnazione), aveva osservato che "Le deduzioni di cui alla memoria difensiva depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , quale sopravvenienza rispetto a quanto già rilevato con il precedente provvedimento di rigetto, dovranno essere oggetto di apprezzamento unitamente al merito" e non rilevando, allo stato, alcun mutamento delle esigenze cautelari sottese alla misura, aveva rigettato l'istanza.

1.2. La misura era stata applicata il 18/01/2022 dal Giudice per le indagini preliminari di Roma per il delitto di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per due reati fine.

Il procedimento è stato definito in primo grado con rito abbreviato, con la condanna alla pena di anni sette di reclusione per il reato associativo (escluse le aggravanti contestate) e per uno dei reati fine (dal restante reato fine l'imputato è stato assolto).

Pende giudizio di appello.

2. Avverso il provvedimento di rigetto dell'appello cautelare, ricorre il difensore dell'imputato che solleva un unico, articolato motivo con cui deduce l'omessa valutazione della questione inerente alla memoria sulla inutilizzabilità degli atti di indagine a sostegno del presidio di gravità indiziaria; l'illegittimità della motivazione sul punto della inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari ex art. 275-bis cod. proc. pen. per causa della "illegale mobilità" del ricorrente, gravato da due ordini di espulsione; violazione degli artt. 275, comma 3, 275-bis e 299 cod. pen. sulla presunzione di idoneità della sola misura custodiale in carcere in luogo degli arresti domiciliari, con dispositivo di controllo elettronico; mancata valutazione del decorso del tempo di complessiva sottoposizione a misura quale elemento di segno favorevole alla invocata sostituzione.

La difesa evidenzia che la prima ordinanza di rigetto del 16/11/2023 veniva impugnata deducendo l'omessa considerazione degli elementi di novità introdotti dalla difesa mediante la memoria di natura processuale, depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; e che la seconda ordinanza di rigetto del 24/11/2023 era impugnata rispetto alla condizione ostativa della "illegale mobilità" del Bisha.

Con il presente ricorso si intende dedurre questioni che non avrebbero trovato corretta soluzione, atteso che l'ordinanza impugnata valorizza, solo implicitamente, il principio di preclusione interna, di cui giudicato cautelare sarebbe espressione, pur tuttavia non pervenendo ad una pronuncia di inammissibilità dell'istanza ma di rigetto, il quale richiede la spendita di una valutazione di merito di tutte le ragioni difensive collegate all'istanza cautelare, pur al cospetto di una intervenuta pronuncia nel giudizio principale.

Il Tribunale, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., si sarebbe erroneamente limitato a prendere atto della scelta "abdicativa" della Corte di appello di non confrontarsi in sede cautelare con questioni processuali afferenti anche al merito della cognizione devoluta con i motivi di impugnazione della sentenza, pur sottolineando che quella memoria difensiva costituisce l'elemento di novità rispetto alla domanda di sostituzione della misura.

Sul punto, pertanto, la motivazione sarebbe assolutamente carente, in violazione dell'art. 299 cod. proc. pen.

Quanto alla ritenuta "illegale mobilità" dell'imputato sul territorio nazionale, la risposta offerta dalla Corte di appello di Roma non risponderebbe logicamente alla specifica devoluzione compiuta con l'atto d'appello, perché ha ritenuto che i due provvedimenti amministrativi di espulsione siano espressioni della non idoneità della gradata misura a fronteggiare le esigenze espresse nel provvedimento genetico, il quale si fonda solo sul rischio di reiterazione, senza tener conto che, dal certificato nel casellario giudiziale emerge che è stato eseguito un cumulo di pene, emesso dalla Procura generale di Roma in data 22/01/2015, con pene integralmente espiate in regime di detenzione domiciliare, rispetto alle quali il prevenuto ha anche ottenuto la liberazione anticipata.

Il ricorrente avrebbe, quindi, dimostrato di poter rispettare le prescrizioni imposte da un regime alternativo al carcere, vieppiù accompagnato dalla predisposizione di dispositivi elettronici di controllo.

Sul punto, l'ordinanza impugnata si appalesa priva di valutazione in termini prognostici sull'osservanza delle prescrizioni connesse all'adozione degli arresti domiciliari, nonché sulla pericolosità del prevenuto.

Contrariamente a quanto afferma il Tribunale, al giudice dell'impugnazione cautelare, investito della richiesta di sostituzione della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è richiesta una motivazione rafforzata in punto di evidenziazione delle esigenze cautelari residue e della loro perdurante eccezionale rilevanza.

Nel caso di specie, tale obbligo si sarebbe reso cogente in relazione al mutamento e al ridimensionamento dell'editto accusatorio, intervenuto con la sentenza di primo grado che ha escluso le circostanze aggravanti specifiche di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e ha assolto l'imputato da un reato fine: si tratta di elementi sopravvenuti, idonei ad affrancare il ricorrente dalla pervasiva forza attrattiva della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la cui considerazione è stata omessa nel provvedimento impugnato il quale ha aprioristicamente ritenuto adeguata la misura carceraria, in ragione di un'inaccettabile presunzione juris tantum, senza tenere conto della richiamata inutilizzabilità degli atti di indagine, delle anzidette conclusioni del giudizio di primo grado, delle documentate condizioni di vita familiare del ricorrente, dell'incidenza del fattore temporale.

Rispetto a tale ultimo elemento, la difesa osserva che, quando intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati, è obbligo del giudice motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso rispetto all'esistenza e all'attualità delle esigenze cautelari, anche laddove non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. é preliminarmente necessario sgomberare il campo da alcune confusioni, precisando che l'odierno ricorso investe unicamente l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello, proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza resa dalla Corte di appello di Roma in data 16/11/2023, reiettiva della richiesta di sostituzione della misura in corso.

La precedente istanza, cui si fa cenno nel ricorso, rigettata il 24/10/2023, non è stata oggetto di impugnazione.

Quanto alla questione relativa alla valutazione della memoria, depositata all'udienza del 27/10/23 - che la difesa sostiene rappresentare l'elemento di novità rispetto alla domanda di sostituzione della misura - il Collegio rileva che essa non ha costituito oggetto dei motivi di appello ed è, pertanto, inammissibile.

Va altresì premesso che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito, nonché del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).

Deve, altresì, rammentarsi che, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca e/o di sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 282292; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676).

Circoscritto nei predetti termini l'ambito di valutazione del giudice di legittimità, il Collegio osserva come appaia dirimente la ricorrenza della doppia presunzione, di sussistenza delle esigenze cautelari e di idoneità della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata ha correttamente valorizzato, reputandola non superata, in assenza di circostanze positivamente valutabili.

Com'è noto, infatti, "la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo" (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282865; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, Rv. 280452).

Se è vero che, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in relazione al quale l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il fattore temporale può assumere rilevanza ai fini della prova contraria, è pur vero che esso deve essere di notevole consistenza (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576); solo in tal caso, imponendosi al giudice di indicare specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari.

Non questo è quanto accaduto nella vicenda in esame, ove il Tribunale ha evidenziato che i fatti sono «certamente non risalenti».

Ha infine sostenuto la correttezza delle argomentazioni relative alle espulsioni disposte nei confronti del Bisha, osservando come il successivo rilascio in Germania della carta di soggiorno non infici i provvedimenti italiani di espulsione.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempiment

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) avverso l'ordinanza resa dalla Corte di appello di Roma il 16/11/2023 con cui è stata rigettata la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello, rilevato che analoga richiesta era già stata respinta in data 24/10/2023 (con provvedimento che non ha costituito oggetto di impugnazione), aveva osservato che "Le deduzioni di cui alla memoria difensiva depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , quale sopravvenienza rispetto a quanto già rilevato con il precedente provvedimento di rigetto, dovranno essere oggetto di apprezzamento unitamente al merito" e non rilevando, allo stato, alcun mutamento delle esigenze cautelari sottese alla misura, aveva rigettato l'istanza. 1.2. La misura era stata applicata il 18/01/2022 dal Giudice per le indagini preliminari di Roma per il delitto di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per due reati fine. Il procedimento è stato definito in primo grado con rito abbreviato, con la condanna alla pena di anni sette di reclusione per il reato associativo (escluse le aggravanti contestate) e per uno dei reati fine (dal restante reato fine l'imputato è stato assolto). Pende giudizio di appello. 2. Avverso il provvedimento di rigetto dell'appello cautelare, ricorre il difensore dell'imputato che solleva un unico, articolato motivo con cui deduce l'omessa valutazione della questione inerente alla memoria sulla inutilizzabilità degli atti di indagine a sostegno del presidio di gravità indiziaria; l'illegittimità della motivazione sul punto della inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari ex art. 275-bis cod. proc. pen. per causa della "illegale mobilità" del ricorrente, gravato da due ordini di espulsione; violazione degli artt. 275, comma 3, 275-bis e 299 cod. pen. sulla presunzione di idoneità della sola misura custodiale in carcere in luogo degli arresti domiciliari, con dispositivo di controllo elettronico; mancata valutazione del decorso del tempo di complessiva sottoposizione a misura quale elemento di segno favorevole alla invocata sostituzione. La difesa evidenzia che la prima ordinanza di rigetto del 16/11/2023 veniva impugnata deducendo l'omessa considerazione degli elementi di novità introdotti dalla difesa mediante la memoria di natura processuale, depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; e che la seconda ordinanza di rigetto del 24/11/2023 era impugnata rispetto alla condizione ostativa della "illegale mobilità" del Bisha. Con il presente ricorso si intende dedurre questioni che non avrebbero trovato corretta soluzione, atteso che l'ordinanza impugnata valorizza, solo implicitamente, il principio di preclusione interna, di cui giudicato cautelare sarebbe espressione, pur tuttavia non pervenendo ad una pronuncia di inammissibilità dell'istanza ma di rigetto, il quale richiede la spendita di una valutazione di merito di tutte le ragioni difensive collegate all'istanza cautelare, pur al cospetto di una intervenuta pronuncia nel giudizio principale. Il Tribunale, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., si sarebbe erroneamente limitato a prendere atto della scelta "abdicativa" della Corte di appello di non confrontarsi in sede cautelare con questioni processuali afferenti anche al merito della cognizione devoluta con i motivi di impugnazione della sentenza, pur sottolineando che quella memoria difensiva costituisce l'elemento di novità rispetto alla domanda di sostituzione della misura. Sul punto, pertanto, la motivazione sarebbe assolutamente carente, in violazione dell'art. 299 cod. proc. pen. Quanto alla ritenuta "illegale mobilità" dell'imputato sul territorio nazionale, la risposta offerta dalla Corte di appello di Roma non risponderebbe logicamente alla specifica devoluzione compiuta con l'atto d'appello, perché ha ritenuto che i due provvedimenti amministrativi di espulsione siano espressioni della non idoneità della gradata misura a fronteggiare le esigenze espresse nel provvedimento genetico, il quale si fonda solo sul rischio di reiterazione, senza tener conto che, dal certificato nel casellario giudiziale emerge che è stato eseguito un cumulo di pene, emesso dalla Procura generale di Roma in data 22/01/2015, con pene integralmente espiate in regime di detenzione domiciliare, rispetto alle quali il prevenuto ha anche ottenuto la liberazione anticipata. Il ricorrente avrebbe, quindi, dimostrato di poter rispettare le prescrizioni imposte da un regime alternativo al carcere, vieppiù accompagnato dalla predisposizione di dispositivi elettronici di controllo. Sul punto, l'ordinanza impugnata si appalesa priva di valutazione in termini prognostici sull'osservanza delle prescrizioni connesse all'adozione degli arresti domiciliari, nonché sulla pericolosità del prevenuto. Contrariamente a quanto afferma il Tribunale, al giudice dell'impugnazione cautelare, investito della richiesta di sostituzione della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è richiesta una motivazione rafforzata in punto di evidenziazione delle esigenze cautelari residue e della loro perdurante eccezionale rilevanza. Nel caso di specie, tale obbligo si sarebbe reso cogente in relazione al mutamento e al ridimensionamento dell'editto accusatorio, intervenuto con la sentenza di primo grado che ha escluso le circostanze aggravanti specifiche di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e ha assolto l'imputato da un reato fine: si tratta di elementi sopravvenuti, idonei ad affrancare il ricorrente dalla pervasiva forza attrattiva della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la cui considerazione è stata omessa nel provvedimento impugnato il quale ha aprioristicamente ritenuto adeguata la misura carceraria, in ragione di un'inaccettabile presunzione juris tantum, senza tenere conto della richiamata inutilizzabilità degli atti di indagine, delle anzidette conclusioni del giudizio di primo grado, delle documentate condizioni di vita familiare del ricorrente, dell'incidenza del fattore temporale. Rispetto a tale ultimo elemento, la difesa osserva che, quando intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati, è obbligo del giudice motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso rispetto all'esistenza e all'attualità delle esigenze cautelari, anche laddove non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. é preliminarmente necessario sgomberare il campo da alcune confusioni, precisando che l'odierno ricorso investe unicamente l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello, proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza resa dalla Corte di appello di Roma in data 16/11/2023, reiettiva della richiesta di sostituzione della misura in corso. La precedente istanza, cui si fa cenno nel ricorso, rigettata il 24/10/2023, non è stata oggetto di impugnazione. Quanto alla questione relativa alla valutazione della memoria, depositata all'udienza del 27/10/23 - che la difesa sostiene rappresentare l'elemento di novità rispetto alla domanda di sostituzione della misura - il Collegio rileva che essa non ha costituito oggetto dei motivi di appello ed è, pertanto, inammissibile. Va altresì premesso che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Deve, altresì, rammentarsi che, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca e/o di sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 282292; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676). Circoscritto nei predetti termini l'ambito di valutazione del giudice di legittimità, il Collegio osserva come appaia dirimente la ricorrenza della doppia presunzione, di sussistenza delle esigenze cautelari e di idoneità della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata ha correttamente valorizzato, reputandola non superata, in assenza di circostanze positivamente valutabili. Com'è noto, infatti, "la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo" (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282865; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, Rv. 280452). Se è vero che, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in relazione al quale l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il fattore temporale può assumere rilevanza ai fini della prova contraria, è pur vero che esso deve essere di notevole consistenza (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576); solo in tal caso, imponendosi al giudice di indicare specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari. Non questo è quanto accaduto nella vicenda in esame, ove il Tribunale ha evidenziato che i fatti sono «certamente non risalenti». Ha infine sostenuto la correttezza delle argomentazioni relative alle espulsioni disposte nei confronti del Bisha, osservando come il successivo rilascio in Germania della carta di soggiorno non infici i provvedimenti italiani di espulsione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempiment
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