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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 1973

Cassazione n. 43208/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9/2/1973 avverso l'ordinanza dell'8/5/2024 del GIP del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'8 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a quattro episodi di detenzione a fini di spaccio, cessione ed acquisto, finalizzato alla cessione di sostanza stupefacente, riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.

2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.

2.1. Insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per essere la sostanza stupefacente stata detenuta a fini di consumo personale.

Gli elementi, evidenziati in favore dell'indagato, deporrebbero per la non attualità delle esigenze cautelari.

2.2. Insussistenza di esigenze cautelari in relazione al pericolo di inquinamento della prova.

La misura afflittiva potrebbe essere revocata, in attesa che il procedimento faccia il suo corso, o sostituita con un'altra meno afflittiva.

2.3. Insussistenza del pericolo di commissione di altri reati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, applicativa nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il ricorso è stato presentato dopo che il ricorrente aveva già adito ex art.309 cod. proc. pen. il Tribunale del riesame, che ha dichiarato inammissibile l'istanza.

Deve, però, rilevarsi che i due rimedi, previsti dall'art. 311 cod. proc. pen., sono alternativi (v.

Sez. 6, n. 47676 del 11/10/2023, Giorgi, Rv. 285531 - 01), con la conseguenza che il ricorso "per saltum", peraltro del tutto generico, proposto dal ricorrente dopo la pronuncia del Tribunale del riesame, non è consentito.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero — della sanzione di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9/2/1973 avverso l'ordinanza dell'8/5/2024 del GIP del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a quattro episodi di detenzione a fini di spaccio, cessione ed acquisto, finalizzato alla cessione di sostanza stupefacente, riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. 2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per essere la sostanza stupefacente stata detenuta a fini di consumo personale. Gli elementi, evidenziati in favore dell'indagato, deporrebbero per la non attualità delle esigenze cautelari. 2.2. Insussistenza di esigenze cautelari in relazione al pericolo di inquinamento della prova. La misura afflittiva potrebbe essere revocata, in attesa che il procedimento faccia il suo corso, o sostituita con un'altra meno afflittiva. 2.3. Insussistenza del pericolo di commissione di altri reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, applicativa nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorso è stato presentato dopo che il ricorrente aveva già adito ex art.309 cod. proc. pen. il Tribunale del riesame, che ha dichiarato inammissibile l'istanza. Deve, però, rilevarsi che i due rimedi, previsti dall'art. 311 cod. proc. pen., sono alternativi (v. Sez. 6, n. 47676 del 11/10/2023, Giorgi, Rv. 285531 - 01), con la conseguenza che il ricorso "per saltum", peraltro del tutto generico, proposto dal ricorrente dopo la pronuncia del Tribunale del riesame, non è consentito. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero — della sanzione di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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