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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 12568/2026

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del 13/05/2025 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento con cui la Corte di Appello di Torino – in data 13 maggio 2025 – ha respintola domanda di riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art.671 cod.proc.pen. .Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

LaCorte territoriale non avrebbe colto la sussistenza di indicatori della deliberazione unitaria.Al secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ingiustamente valorizzato, al fine di escludere la deliberazione unitaria,dichiarazioni che erano ricollegabili ad esigenze difensive del giudizio di cognizione.Al terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

La Corte territorialenon avrebbe congruamente apprezzato le dichiarazioni rese dal collaborante Agresta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto deidiversi giudizi, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra lediverse condotte e le doglianze si risolvono in una richiesta di rivalutazione in fatto, nonconsentita in sede di legittimità.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 13/05/2025 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento con cui la Corte di Appello di Torino – in data 13 maggio 2025 – ha respintola domanda di riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art.671 cod.proc.pen. .Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. LaCorte territoriale non avrebbe colto la sussistenza di indicatori della deliberazione unitaria.Al secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ingiustamente valorizzato, al fine di escludere la deliberazione unitaria,dichiarazioni che erano ricollegabili ad esigenze difensive del giudizio di cognizione.Al terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte territorialenon avrebbe congruamente apprezzato le dichiarazioni rese dal collaborante Agresta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto deidiversi giudizi, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra lediverse condotte e le doglianze si risolvono in una richiesta di rivalutazione in fatto, nonconsentita in sede di legittimità.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
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