CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26792/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19502/2019 R.G. proposto da –ricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'amministratore delegato p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30; contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del presidente del consiglio di ammini- strazione p.t. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in per- sona dell'amministratore delegato p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee di- feseda ll' Avv. [OSCURATO:PERSONA] de' Medici , con domicilio eletto in Roma, via Archi- mede, n. 97; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Milano n. 5629/18, depositata il 14 dicembre 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] Eddir, costituito tra la [OSCURATO:PERSONA]- zioni [OSCURATO:SOCIETA]. e l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per la gestione della commissione relativa alla costruzione di una diga per conto del Ministère des Ressources en Eau –[OSCURATO:PERSONA] de Barrage et Transferts della Repub- blica d'Algeria, stipulò con quest'ultimo un accordo, sottoscritto il 1-2 marzo 2009e successivamente trasfuso nell'Avenant n. 3 del 10 aprile 2009, con cui accettò di proseguire la costruzione della diga contro il pagamento della somma di Euro 16.750.000,00. Essendo insorti contrasti tra i consorziati relativamente alla convenienza della stipulazione dell'accordo rispetto alla proposizione di una domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni, il Consiglio direttivo, con delibera del20 marzo 2009, approvò il bilancio al 31 dicembre 2008, ratificò l'accordo e pose a carico dei consorziati l'obbligo di versare l'importo di Euro 2.000.000,00 a titolo di finanziamento per la prosecuzione dei lavori. Con successiva delibera del 7 maggio 2009, il Consiglio direttivo dispose la riduzione della quota di partecipazione della Todini, revocò i rappresentanti della stessa all'interno del Consiglio e del Comitato tecnico nonché ogni altro potere loro conferito, in considerazione del mancato versamento della pre- detta somma. Tali delibere, impugnate dalla Todini dinanzi al Collegio arbitrale costituito ai sensi dell'art. 8.5 dello statuto del [OSCURATO:PERSONA], furono annullate con lodo del 19 febbraio-23 giugno 2010, divenuto definitivo, il quale dichiarò inoltre inammissibile la domanda di condanna del [OSCURATO:PERSONA] a manlevare l'attrice dagli effetti pregiudizievoli dell'accordo, in quanto ad essa non opponibile. Nel frattempo, la Todini non prese più parte all'attività del [OSCURATO:PERSONA] e cedette alla [OSCURATO:SOCIETA]. il ramo d'azienda comprendente la propria quota di partecipazione. 2. In seguito, la stessa Todini promosse un nuovo procedimento arbitrale, per sentir accertare la responsabilità della Pizzarotti per le conseguenze pre- giudizievoli dell'Avenantn. 3 e della gestione del [OSCURATO:PERSONA] dalla data di sot- toscrizione dello stesso fino alla pronuncia del lodo, con la condanna al risar- cimento del danno, consistente nella perdita dell'utile prospettico della com- messa o dell'utile effettivamente conseguito, nonché alla manleva da ogni conseguenza pregiudizievole dell'atto e della gestione e dalle pretese del Con- sorzio. Si costituì la Pizzarotti, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto. Nel procedimento arbitrale, spiegò intervento l'HCE, in qualitàdi succes- sore a titolo particolare della Todini. 2.1. Con lodo del 9 gennaio-13 febbraio 2017, il Collegio arbitrale dichiarò la Pizzarotti responsabile delle conseguenze pregiudizievoli dell'Avenant n. 3, condannandola a tenere indenne dalle stesse la Todini e la HCE. 3. L'impugnazione del lodo proposta dalla Pizzarotti è stata rigettata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del 14 dicembre 2018. A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso la contra- rietà del lodo all'ordine pubblico, per aver attribuito efficacia di giudicato al lodo precedente anche nei confronti della Pizzarotti, rilevando che gli arbitri si erano limitati a dare atto dell'esistenza di una decisione che escludeva la Todini dal risultato economico del [OSCURATO:PERSONA] derivante dall'Avenant n. 3 e dagli atti di gestione successivi e a concludere che, in assenza di contesta- zioni, degli stessi doveva rispondere la Pizzarotti, per conto della quale aveva agito il presidente. Ha negato inoltre che il lodo si ponesse in contrasto con il principio di ordine pubblico di cui all'art. 2265 cod. civ., osservando che l'esonero della Todini dalla partecipazione ai risultati economici del [OSCURATO:PERSONA] successivi al 1° marzo 2009 non era conseguenza di un patto sociale, ma di un accordo concluso dal [OSCURATO:PERSONA] con terzi contro la volontà di una consorziata e dalla stessa non ratificato. Ha aggiunto che tale statuizione non era contenuta nel lodo impugnato, ma nel lodo pronunciato tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Todini, e trovava giustificazione nel giudicato costituito dal precedente lodo del 2010. Ha ritenuto infine non contraddittorio il lodo, nella parte in cui aveva,da un lato,attribuito alla Pizzarotti la responsabilità per le conseguenze pregiu- dizievoli dell'Avenant n. 3 e della successiva gestione del [OSCURATO:PERSONA] e l'aveva condannata a manlevare dalle stesse la Todini delle sole conseguenze dell'A- venant, e, dall'altro, escluso l'obbligo della Pizzarotti di risarcire la perdita dell'utile di commessa e di manlevare la Todini dalle conseguenze della ge- stione e dalle pretese del [OSCURATO:PERSONA], osservando che il rigetto di queste ultime due domande trovava giustificazione nella ritenuta ragionevolezza della scelta di proseguire la commessa e nel lodo emesso tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Todini, mentre l'accoglimento delle prime due trovava giustificazione nell'esonero della Todini dalla partecipazione al risultato economico dell'Avenant n. 3 e dei successivi atti di gestione. 4. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Pizzarotti, per dieci motivi, illustrati anche con memoria. Hanno resistito con controricorso, anch'esso illustrato anche con memoria, la HCE e la Todini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 829, primo comma, n. 8 cod. proc. civ., osservando che l'esclusione della nullità del lodo impugnato, nella parte in cui aveva dichiarato la responsabilità di essa ricorrente per le conseguenze dell'A- venant n. 3 e il suo obbligo di tenere indenne dalle stesse la Todini, si pone in contrasto con il giudicato formatosi in ordine al medesimo lodo, non impu- gnato nella parte in cui aveva rigettato la domanda di condanna di essa ri- corrente al risarcimento della perdita dell'utile di commessa, dalle conse- guenze degli atti di gestione posti in essere successivamente e dalle pretese del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo ragionevole la scelta di sottoscrivere l'accordo del 2 marzo 2009 e l'Avenant e insussistente qualsiasi atto di essa ricorrente pre- giudizievole per la Todini. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa o apparente motivazione, sostenendo che, nell'esclu- dere la nullità del lodo impugnato, nella parte in cui aveva attribuito efficacia di giudicato allodo del 2010, la Corte d'appello non ne ha spiegato le ragioni, essendosi limitata ad introdurre un'incomprensibile distinzione tra efficacia riflessa del giudicato e mera presa d'atto dello stesso, che costituisce un mero sofisma linguistico. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza im- pugnata per errata ricognizione del contenuto oggettivo del lodo impugnato, rilevando che, nell'escludere che lo stesso avesse ricollegato la responsabilità di essa ricorrente al lodo del 2010, la Corte d'appello ne ha travisato il tenore letterale, recante un espresso richiamo al lodo precedente. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., dell'art. 6 della CEDU e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che, nell'escludere la nullità del lodo per violazione del giudicato, la sentenza impugnata ha attribuito allo stesso un'efficacia riflessa, senza considerare che esso non conteneva l'accertamento di una verità og- gettiva insuscettibile di diverso apprezzamento, e che essa ricorrente non era titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita nel relativo procedi- mento. Afferma infatti che il lodo del 2010, oltre a non aver riconosciuto il diritto della Todini ad essere manlevata da essa ricorrente, ma solo la respon- sabilità di essa ricorrente e del presidente del [OSCURATO:PERSONA], non aveva accertato i presupposti di tale responsabilità, e in particolare la riconducibilità del risul- tato negativo dell'attività successiva del [OSCURATO:PERSONA] alla sottoscrizione dello Avenant. 5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza im- pugnata per errata percezione del contenuto oggettivo del lodo impugnato, rilevando che, nell'escludere la nullità di quest'ultimo per violazione del di- vieto del patto leonino, la Corte d'appello non ha tenuto conto del tenore del lodo impugnato, recante l'espresso accertamento della responsabilità di essa ricorrente per la sottoscrizione dell'Avenant n. 3 e la condanna a tenere in- denne la Todini dalle relative conseguenze, né del contenuto del lodo del 2010, il quale non recava alcuna statuizione di condanna a carico di essa ricorrente. 6. Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza im- pugnata per contraddittorietà e illogicità della motivazione, osservando che la Corte d'appello, pur avendo riconosciuto che il lodo impugnato aveva con- dannato essa ricorrente a tenere indenne la Todini dalle conseguenze dell'ac- cordo del 2 marzo 2009 e dell'Avenant n. 3, ha ricollegato al lodo del 2010 l'imputazione ad essa ricorrente delle conseguenze sfavorevoli di tali atti. 7. Con il settimo motivo, la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1398, 1399, 2265 e 2384 cod. civ., rilevando che, nell'escludere l'opponibilità dell'Avenant n. 3 alla Todini, la sentenza impu- gnata non ha tenuto conto della natura della ratifica, non avente efficacia nei rapporti con i terzi, ma rilevante nei rapporti interni al [OSCURATO:PERSONA], in quanto non riconducibile all'art. 1399 cod. civ., ma agli artt. 2384 e 2391 cod. civ., essendo volta a esonerare il presidente dalla responsabilità per l'atto com- piuto ultra vires. Aggiunge che la ritenuta inopponibilità dell'Avenant n. 3 alla Todini comporta una vera e propria modificazione dello statuto consortile, escludendola dalle perdite e dagli utili prodotti dall'attività svolta dopo il 1° marzo 2009, in contrasto con le clausole statutarie che prevedono la quota di partecipazione di ciascun consorziato ai benefici e agli oneri dell'attività del [OSCURATO:PERSONA]. 8. Con l'ottavo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza im- pugnata per omissione o contraddittorietà della motivazione, affermando che, nell'escludere la contraddittorietà del lodo impugnato, la Corte d'appello non ha tenuto conto del contrasto tra l'affermazione della responsabilità di essa ricorrente per la gestione del [OSCURATO:PERSONA] successiva alla sottoscrizione dell'ac- cordo del 2 marzo 2009 e dell'Avenant n. 3 e la negazione della sua respon- sabilità per gli atti di gestione successivi a tali atti. 9. Con il nono motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza im- pugnata per omissione, apparenza o contraddittorietà della motivazione, so- stenendo che la Corte d'appello non ha spiegato le ragioni percui la motiva- zione del rigetto della domanda di accertamento della responsabilità di essa ricorrente per la gestione del [OSCURATO:PERSONA] successiva alla sottoscrizione dell'ac- cordo del 2 marzo 2009 e dell'Avenant n. 3 non contrastava con la negazione della sua responsabilità per gli atti di gestione successivi a tali atti. 10. Con il decimo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, rilevando che la Corte d'appello non ha spiegato le ragioni per cui ha escluso la contraddittorietà del lodo, nella parte in cui aveva da un lato accolto e dall'altro rigettato la domanda di manleva proposta dall'attrice.11. Il primo motivo, con cui si fa valere il contrasto con un altro lodo passato in giudicato,è infondato. In quantoconsistente nel contrasto non già con un lodo precedente, ma con disposizioni del lodo impugnato asseritamente divenute definitive perché rimaste incensurate, il vizio dedotto dalla ricorrente non è infatti deducibile ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 8 cod. proc. civ., non riguardando il lodo impugnato, ma la sentenza che ha pronunciato sull'impugnazione, e potendo quindi tradursi, semmai, nella violazione del giudicato interno eventualmente formatosi per effetto dell'acquiescenza prestata dalla ricorrente alle parti del lodo che non hanno costituito oggetto d'impugnazione. Anche in questa pro- spettiva, tuttavia, il motivo non può trovare accoglimento, dovendosi esclu- dere l'avvenuta formazione di tale giudicato, alla luce delle censure formulate dallaricorrente in sede d'impugnazione, le quali, pur essendo formalmente rivolte contro la statuizione di condanna della Pizzarotti a tenere indenni la Todini e l'HCE dalle conseguenze pregiudizievoli dell'Avenant n. 3, investivano in realtà l'intera pronuncia degli arbitri, della quale la ricorrente aveva dedotto la contraddittorietà, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 11 cod. proc. civ., proprio in riferimento al profilo evidenziato in questa sede. 12. Sono altresì infondati il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esa- minarsi congiuntamente, in quanto concernenti l'errata attribuzione dell'effi- cacia di giudicato al lodo emesso nel procedimento arbitrale precedentemente svoltosi tra la Todini e il [OSCURATO:PERSONA]. E' opportuno premettere che, nel giudizio d'impugnazione del lodo arbi- trale,l'interpretazione della portata e del contenuto del lodo impugnato co- stituisce una tipica indagine di fatto, riservataal giudice di merito, il cui risul- tato è sindacabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni er- meneutici, che il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente, ovvero per vizio di motivazione, configurabile esclusivamente nel caso in cui la motiva- zione manchi del tutto ovvero sia meramente apparente, oppure sia affetta da contraddizioni logiche tali da rendere impossibile l'individuazione o la com- prensione della ratio che sorregge la decisione(cfr. Cass., Sez. I, 3/11/2006, n. 23585; Cass., Sez. II, 6/09/2005, n. 17801; Cass., Sez. III, 3/02/1978, n. 499).In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia de- ciso sull'impugnazione per nullità del lodo, questa Corte non può infatti esa- minare direttamente il provvedimento emesso dagli arbitri, ma solo la pro- nuncia adottata dalla corte d'appello, al fine di verificare se essa abbia risolto in modo giuridicamente corretto e con adeguata motivazione le questioni sol- levate con i motivi d'impugnazione (cfr. Cass., Sez. VI, 7/02/2018, n. 2985; 24/10/2017, n. 25189; Cass., Sez. II, 26/05/2015, n. 10809). Nella specie, la sentenza impugnata ha concisamente ma compiutamente spiegato le ragioni per cui ha escluso che il lodo impugnato avesse attribuito efficacia di giudicato al lodo precedentemente pronunciato tra la Todini e il [OSCURATO:PERSONA], osservando che gli arbitri si erano limitati a prendere atto del dato di fatto che sussisteva una decisione con efficacia di giudicato che, per effetto dell'annullamento delle delibere adottate dal [OSCURATO:PERSONA], esonerava la Todini dalla sopportazione del risultato economicodell'Avenant n. 3 e dei successivi atti di gestione, nonché ad affermare che, in assenza di contestazioni, del predetto risultato doveva rispondere la Pizzarotti, avendo agito il presidente in qualità di mandatario della stessa. Tale ragionamento, perfettamente comprensibile e coerente sul piano lo- gico, non risulta validamente censurato dalla ricorrente, la quale, nell'insi- stere sul tenore letterale del lodo, a suo dire inidoneo a giustificare l'interpre- tazione fornitane dalla Corte territoriale, non lamenta la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, neppure indicati a corredo del motivo, ma un'errata ricognizione del contenuto oggettivodel lodo, ovverosia una svista percettiva, la quale non è deducibile come motivo di ricorso per cassazioneai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., ma solo come motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., ove ne sussistano i presupposti(cfr. Cass., Sez. VI, 26/01/2022, n. 2236; 15/03/2018, n. 6405; Cass., Sez. V, 22/10/ 2019, n. 26890). Non merita consenso, in contrario, il richiamo della ricor- rente all'orientamento giurisprudenziale che, in tema di ricorso per cassa- zione, ritiene deducibile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., il travisamento della prova, ovverosia l'errore percettivo che cada sulla ricognizione del contenuto ogget- tivo della stessa (cfr. Cass., Sez. III, 3/05/2022, n. 13918; 4/03/2022, n. 7187; Cass., Sez. lav., 24/10/2018, n. 27033), costituendo il lodo non già un mezzo di prova, rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, ai sensi dell'art. 115 cit., ma la decisione della controversia, sottoposta all'e- same del giudice dell'impugnazione. Il riferimento della sentenza impugnata alla mera presa d'atto da parte degli arbitri, non equivalente alla rilevazione di un giudicato esterno,del dato di fatto dell'esistenza del lodo precedente, non costituisce peraltro un mero sofisma linguistico, trovando conforto nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha individuato, accanto all'efficacia diretta del giudicato, operante nei confronti delle parti tra cui è stato pronunciato, nonché dei loro eredi e aventi causa, entro i limiti segnati dal petitume dalla causa petendi della domanda cui si riferisce, un'efficacia riflessa o indiretta, consistente nell'idoneità a pro- durre conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo, se titolari di diritti dipendenti o comunque subordinati alla situa- zione definita in quella lite, e limitata all'affermazione oggettiva di verità di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accerta- mento (cfr. Cass., Sez. III, 21/02/2023, n. 5377; 23/04/2020, n. 8101; 5/07/2019, n. 18062).Il riconoscimento di tale efficacia, non vincolante per il giudice di merito, ma rimessa al suo prudente apprezzamento, anch'esso sindacabile esclusivamente per vizio di motivazione, trova adeguata giustifi- cazione, in riferimento alla fattispecie in esame, nella natura associativa del rapporto intercorrente tra le imprese e nella struttura specifica della compa- gine del consorzio, costituita esclusivamente dalla Todini e dalla Pizzarotti, nonché nell'avvenuta designazione del presidente da parte di quest'ultima, che avevano indotto gli arbitri, nel lodo precedente,a ritenere imputabili alla stessa le conseguenze economiche dell'accordo da lui concluso in mancanza di autorizzazione, e quindi ad esonerare la Todini dalle medesime conse- guenze. Nel contestare la sussistenza dei presupposti necessari per il riconosci- mento dell'efficacia indiretta del precedente lodo, la ricorrente solleva d'al- tronde una questione che, in quanto riguardante la valutazione degli elementi utilizzati dagli arbitri per la formazione del proprio convincimento, attiene al merito della controversia, e non è quindi deducibile in sede d'impugnazione del lodo, se non nei limiti previsti dall'art. 829 cod. proc. civ.; essa, inoltre, omette di precisare se la medesima questione sia stata specificamente solle- vata, e in quali termini, dinanzi alla Corte territoriale, astenendosi finanche dal censurare la precisazione, da quest'ultima compiuta, secondo cui nel pro- cedimento arbitrale l'utilizzazione dell'accertamento contenuto nel lodo pre- cedente aveva avuto luogo in assenza di contestazioni da parte di essa ricor- rente. 13. E' invece inammissibile il quinto motivo, con cui si fa valere l'errore percettivo commesso dalla Corte territoriale ai fini dell'esclusione della confi- gurabilità del patto leonino. Nella parte concernente l'interpretazione del lodo impugnato, le censure proposte dalla ricorrente riflettono infatti, al pari di quelle sollevate con il terzo motivo, un vizio non deducibile con il ricorso per cassazione, ma sol- tanto con il ricorso per revocazioneai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. Per quanto riguarda invece l'interpretazione del lodo precedentemente pronunciato tra la Todini eil [OSCURATO:PERSONA], l'efficacia indiretta di giudicato, allo stesso correttamente attribuita dalla sentenza impugnata, implicandone l'u- tilizzazione da parte degli arbitri non già come regula juris vincolante tra le parti, ma come mero elemento di valutazione aifini della formazione del pro- prio convincimento, consente di escludere anche in astratto la possibilità che la Corte d'appello abbia commesso un errore percettivo nella ricognizione del contenuto oggettivodell'atto: nel giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale, non è infatti consentito alla corte d'appello alcun sindacato diretto in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione delle prove, interamente rimesse all'apprezzamento degli arbitri, quali giudici del merito (cfr. Cass., Sez. I, 31/ 7/2020, n. 16553; 10/07/2013, n. 17097; 24/06/2011, n. 13968); il giudice dell'impugnazione non può pertanto procedere all'esame diretto degli atti pro- cessuali, dovendosilimitare a verificare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte nel lodo, nei limiti delle censure proposte dalle parti con riferimento alle ipotesi tipizzate nell'art. 829 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove la decisione sia stata determinata da un errore nella ricognizione del contenuto oggettivo delle prove, lo stesso non può essere ascritto alla corte d'appello, ma agli arbitri. 14. Il settimo motivo, con cui si censura l'esclusione della contrarietà del lodo all'art. 2265 cod. civ., è infondato. Nella parte riflettente l'efficacia meramente interna della delibera con cui era stato ratificato l'accordo concluso dal presidente del [OSCURATO:PERSONA] con il Mi- nistero algerino e la conseguente inidoneità del relativo annullamento a inci- dere sulla vincolatività dell'accordo nei rapporti con i terzi, le censure propo- ste dal ricorrente non attingono infatti la ratio decidendi della sentenza im- pugnata, la quale, nel ricondurre al predetto annullamento l'esonero della Todini dalla responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli dell'accordo, non ha fatto alcun cenno ai rapporti esterni al [OSCURATO:PERSONA], avendo escluso l'ef- ficacia dell'accordo esclusivamente nei rapporti interni, per effetto della man- cata ratifica da parte della Todini (o, più correttamente, dell'annullamento della relativa delibera).Nel lamentare l'omessa valutazione della responsabi- lità del presidente del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 2384 cod. civ., la ricorrente solleva invece una questione non trattata nella sentenza impugnata, senza precisare né se la stessa sia stata proposta dinanzi alla Corte territoriale, né se fosse proponibileai sensi dell'art. 829, terzo comma, primo periodo, cod. proc. civ., in quanto non avente ad oggetto la violazione di un principio di ordine pubblico. Correttamente, peraltro, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'esclu- sione della Todini dalla partecipazione ai risultati economici della gestione del [OSCURATO:PERSONA] successiva al 1° marzo 2009 non si ponesse in contrasto con il principio di ordine pubblico desumibile dall'art. 2265 cod. civ., trattandosi di un effetto ricollegabile non già ad un patto intervenuto tra le imprese consor- ziate, ma al lodo precedentemente pronunciato tra la Todini eil [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva a sua volta statuito sugli effetti dell'accordo concluso dal presi- dente con il Ministero algerino, in mancanza di autorizzazione. Come ripetutamente affermato da questa Corte, il divieto del c.d. patto leonino, posto dall'art. 2265 cod. civ. ed estensibile a tutti i tipi sociali, atte- nendo alle condizioni essenziali del contratto disocietà, presuppone una si- tuazione statutaria, costitutiva dei diritti e degli obblighi di uno o più soci nei confronti della società e integrativa della loro posizione nella compagine so- ciale, caratterizzata dall'esclusione totale e costante di uno o di alcuni soci dalla partecipazione al rischio di impresa e dagli utili, ovvero da entrambe: in quanto volto a preservare la purezza della causa societatis, tale divieto po- stula la conclusione di un patto diverso, che alteri la predetta causa e risulti con essa incompatibile, e non già il verificarsi di un evento estraneo al con- tratto sociale, che non incida sulla relativa causa; l'esclusione che esso de- termina deve essere inoltre assoluta, perché il dettato normativo parla di esclusione «da ogni» partecipazione agli utili o alle perdite, e costante, perché riflette la posizione, lo status, del socio nella compagine sociale, quale deli- neata nel contratto di società (cfr. Cass., Sez. I, 4/07/2018, nn. 17498 e 17500; Cass., Sez. II, 21/01/2000, n. 642; Cass., Sez. I, 29/10/1994, n. 8927). Tali presupposti non sono ravvisabili nella fattispecie in esame, nella quale l'alterazione del criterio di ripartizione dei risultati economici della ge- stione fondato sulla misura della quota di partecipazione all'ente collettivo, oltre a riferirsi ad un periodo circoscritto dell'attività del [OSCURATO:PERSONA], e a non escludere pertanto l'assoggettamento della Todini agli effetti della gestione anteriore alla stipulazione dell'Avenant e successiva alla chiusura della com- messa, non costituisce il frutto della volontà delle imprese consorziate, ma dalla decisione assunta dagli arbitri, volta a regolare gli effetti economici dello annullamento della delibera di ratifica dell'accordo concluso dal presidente in mancanza di autorizzazione. 15.Il rigetto del quinto motivo comporta l'inammissibilità del sesto, ri- flettente la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza im- pugnata, nella parte concernente la violazione del divieto del patto leonino. Nell'escludere la contrarietà del lodo all'art. 2265 cod. civ., la sentenza impugnata ha fatto ricorso a due distinti ordini di considerazioni, autonoma- mente idonee a sorreggere la decisione adottata, e costituiterispettivamente dalla riconducibilità della predetta violazione all'accordo concluso dal presi- dente del [OSCURATO:PERSONA] con il Ministero algerino, anziché ad un patto tra i soci, ed all'adozione della statuizione censurata nel lodo pronunciato tra la Todini ed il [OSCURATO:PERSONA], anziché in quello emesso tra la Todini e la Pizzarotti.Il rigetto delle censure riguardanti la prima affermazione preclude l'esame di quelle riguardanti la seconda, conformemente al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove la statuizione impugnata sia fondata su una pluralità di rationes decidendi, ciascuna delle quali risulti di per sé idonea a giustificarla sul piano logico e giuridico, l'infondatezza delle censure mosse ad una di esse comporta l'inammissibilità delle doglianze re- lative alle altre, il cui accoglimento non potrebbe in alcun caso condurre all'an- nullamento della decisione, stante l'intervenuta definitività della prima (cfr. Cass., Sez. V, 11/05/2018, n. 11493; Cass., Sez. III, 14/02/2012, n. 2108; Cass., Sez. I, 21/10/2005, n. 20454). 16. Sono infine inammissibili l'ottavo, il nono e il decimo motivo, aventi ad oggetto il difetto di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato le censure di contraddittorietà del lodo. Nell'escludere il difetto dimotivazione del lodo, la sentenza impugnata si è infatti attenuta al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di arbitrato, secondo cui, ai fini della configurabilità del vizio di cui all'art. 829, primo comma, n. 11cod. proc. civ., è necessario che sussista un contrasto fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr. Cass., Sez. VI, 12/01/2021, n. 291; Cass., Sez. I, 25/01/2016, n. 1258; 8/05/2014, n. 11895). La Corte territoriale ha infatti rilevato che:a) la condanna della Pizzarotti a tenere indenne la Todini delle sole conseguenze economiche dell'Avenant n. 3, nonostante l'accertamento della sua responsabilità anche per la gestione successiva,dipendeva dalla formulazione della domanda di manleva, limitata esclusivamente al primo aspetto;b) la predetta condanna trovava giustifica- zione nell'accertamento dell'esonero della Todini dalla sopportazione del ri- sultato economico dell'Avenant, mentre c)il rigetto della domanda di risarci- mento del danno costituito dalla perdita dell'utile di commessa dipendeva dal mancato accertamento di un comportamento illecito o irragionevole nella sti- pulazione dell'Avenant,e d) quello della domanda di manleva dipendeva dalla mancata allegazione di atti illegittimi o irragionevoli compiuti successiva- mente. In tal modo, la sentenza impugnata ha inteso porre in risalto la di- stinzione coerentemente e ragionevolmente compiuta dagli arbitri tra a) le conseguenze economiche dell'Avenant, poste a carico della Pizzarotti, in ra- gione dell'imputabilità alla stessa dell'atto compiuto dal presidente in man- canza di autorizzazione;b) quelle della gestione successiva, non poste a ca- rico della ricorrente in assenza di domanda;c) la perdita dell'utile di com- messa, non risarcibile per mancanza della prova di una condotta illecitanella stipulazione dell'Avenant;e d) l'obbligo di manleva, ritenuto insussistente per la mancata allegazione di atti illegittimi compiuti successivamente alla stipu- lazione dell'Avenant. Nel censurare tale ragionamento, la ricorrente non è in grado d'indivi- duare lacune argomentative o carenze logiche, ma si limita a insistere sulle censure mosse al lodo impugnato, corredandole con la trascrizione di passi dell'atto d'impugnazione e aggiungendovi considerazioni piuttosto confuse e sostanzialmente incomprensibili, sì da far apparire evidente l'intento di solle- citare, attraverso la denuncia del difetto di motivazione, un riesame delle questioni già affrontate nel precedente grado di giudizio, senza considerare che in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso sulla impugnazione del lodo arbitrale il ricorrente non può limitarsi ad insistere sui vizi del lodo, così come prospettati nell'atto d'impugnazione dinanzi alla corte d'appello, ma deve prendere in esame le considerazioni svolte a sostegno della ritenuta insussistenza degli stessi, illustrando le ragioni per cui, a suo avviso, le conclusioni raggiunte dalla sentenza impugnata si discostano da quelle cui la stessa sarebbe dovuta pervenire sulla base di principi giuridici e regole logiche correttamente applicati (cfr. Cass., Sez. I, 24/09/2018, n. 22478). 17. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellecon- troricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 p