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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 novembre 1962

Cassazione n. 05036/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusionidel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l ’ inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 13 gennaio 2025, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggiaaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per avere falsamente dichiarato, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata l’8 aprile 2019 , che il reddito percepito dal suo nucleo familiare era inferiore al limite di legge.

3. Ha proposto ricorso l’imputato per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando, con unicomotivo di ricorso, violazione di leggein quanto erroneamente i giudici di merito avevano considerato, quale parametro di riferimento , il reddito prodottonel 2017.

Il reddito da considerare, invece, era quello percepito nell’anno 2018, che rientrava nei limiti stabilitidalla legge per fruire del beneficio.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. E ’ ormai consolidato il principio secondo cui, i n tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione, cui si deve fare riferimento per l'individuazione del reddito rilevante al fine dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella rispetto alla quale, al momento del deposito dell'istanza, è scaduto il termine per la presentazione, salvo che il richiedente, pur se il termine non è ancora decorso, abbia presentato la dichiarazione, dovendosi, in tal caso, fare riferimento ad essa ( Sez. 4 - , n. 39182 del 09/05/2024 , Rv. 287073 – 01 ; Sez.4 - , n. 43738 del 06/11/2024 , Rv. 287208 – 01 ) .

E’ indiscutibile che al momento della richiesta di ammissione al patrocinio formulata dal [OSCURATO:PERSONA] ( 8 aprile 2019) non erano ancora scaduti termini per la pres entazione della dichiarazione dei redditi, riferita all’anno 2018, néil ricorrente ha dimostrato di averla presentata.

In base al principio esposto, il reddito di riferimento era quindi quellomaturato nell’anno 2017, come correttamente statuito dalla Corte territoriale .

Detto reddito, pacificamente, era pari ad euro17.106,00e sup erava pertanto il valore –soglia previsto dalla legge.

3. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 14/01

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusionidel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l ’ inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 13 gennaio 2025, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggiaaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per avere falsamente dichiarato, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata l’8 aprile 2019 , che il reddito percepito dal suo nucleo familiare era inferiore al limite di legge. 3. Ha proposto ricorso l’imputato per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando, con unicomotivo di ricorso, violazione di leggein quanto erroneamente i giudici di merito avevano considerato, quale parametro di riferimento , il reddito prodottonel 2017. Il reddito da considerare, invece, era quello percepito nell’anno 2018, che rientrava nei limiti stabilitidalla legge per fruire del beneficio. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. E ’ ormai consolidato il principio secondo cui, i n tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione, cui si deve fare riferimento per l'individuazione del reddito rilevante al fine dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella rispetto alla quale, al momento del deposito dell'istanza, è scaduto il termine per la presentazione, salvo che il richiedente, pur se il termine non è ancora decorso, abbia presentato la dichiarazione, dovendosi, in tal caso, fare riferimento ad essa ( Sez. 4 - , n. 39182 del 09/05/2024 , Rv. 287073 – 01 ; Sez.4 - , n. 43738 del 06/11/2024 , Rv. 287208 – 01 ) . E’ indiscutibile che al momento della richiesta di ammissione al patrocinio formulata dal [OSCURATO:PERSONA] ( 8 aprile 2019) non erano ancora scaduti termini per la pres entazione della dichiarazione dei redditi, riferita all’anno 2018, néil ricorrente ha dimostrato di averla presentata. In base al principio esposto, il reddito di riferimento era quindi quellomaturato nell’anno 2017, come correttamente statuito dalla Corte territoriale . Detto reddito, pacificamente, era pari ad euro17.106,00e sup erava pertanto il valore –soglia previsto dalla legge. 3. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01