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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25449/2026

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ALE di TRIESTE, sezione per ilriesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 8 gennaio 2026 il Tribunale di Trieste,sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, decidendo sull’appellocautelare proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza emessa il 20dicembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, inriforma della detta ordinanza applicava all’indagato [OSCURATO:PERSONA] la misuradegli arresti domiciliari in relazione ai reati di tentata rapina e lesioni personali.2.

Avverso l’ordinanza del Tribunale di Trieste proponeva ricorso percassazione l’indagato, per il tramite del proprio difensore, chiedendonel’annullamento e articolando due motivi di doglianza.2.1.

Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 142 e 191,comma 1, cod. proc. pen.Rassegnava che il G.I.P. aveva rigettato la richiesta del pubblico ministero diapplicazione di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che nonsussistessero gravi indizi di colpevolezza in relazione al fatto che questi fossel’autore dell’aggressione subita dalla vittima [OSCURATO:PERSONA], considerato chenon era stata effettuata l’individuazione fotografica dell’aggressore e che ladescrizione dell’autore del reato fornita dalla persona offesa non era risultatasufficientemente individualizzante.Assumeva che in effetti la descrizione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] non corrispondevaalle fattezze dell’indagato e neppure ai vestiti dallo stesso indossati al momentodell’arresto.Deduceva inoltre che il verbale di sommarie informazioni rese dal Soaresrisultava corretto a penna, probabilmente in un momento successivoall’emissione dell’ordinanza, con le cancellazioni della parola “senza” prima dellaparola “barba” e della parola “beige” dopo le parole “pantaloni chiari”,considerato che l’annotazione di p.g. del 18 dicembre 2025 riportava il verbaledi sommarie informazioni non ancora corretto.Assumeva che il Tribunale del riesame aveva fondato la propria decisione sultenore del citato verbale nella versione corretta.Richiamava l’art. 142 cod. proc. pen. che prevedeva la nullità dei verbali “sevi è incertezza assoluta sulle persone intervenute” e osservava che nella specievi era incertezza assoluta sulla approvazione delle correzioni ad opera dellapersona che aveva rilasciato le dichiarazioni, così che il verbale doveva ritenersinullo e inutilizzabile.2.2.

Con il secondo motivo deduceva mancanza o insufficientemotivazione in relazione ai requisiti di attualità e concretezza del ritenutopericolo di recidiva, osservando che la motivazione del provvedimentoimpugnato in punto di sussistenza delle esigenze cautelari si incentrava suiprecedenti dell’indagato, che in realtà erano assai risalenti nel tempo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è infondato.A fronte della deduzione del ricorrente relativa a una abusiva modificazionedel contenuto del verbale di sommarie informazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], deduzioneche risulta assertiva, se non meramente ipotetica, il Tribunale ha affrontato laquestione relativa alle correzioni sul verbale di sommarie informazioni – checorrettamente ha ritenuto utilizzabile non rilevando alcuna incertezza in meritoai soggetti che avevano partecipato alla formazione del suo contenuto,risultando al riguardo il rilievo difensivo, come detto, assertivo e ipotetico -osservando in maniera lineare che le parole “senza” e “beige” erano stateerroneamente riportate nell’annotazione di polizia giudiziaria, così che ladescrizione dell’aggressore effettuata dalla vittima (età apparente di venti anni,di bassa statura, carnagione olivastra, barba, capelli corti neri, di origineverosimilmente pakistana, con indosso una felpa scura e pantaloni chiari) erarisultata “molto particolareggiata” (v. pag. 3 dell’ordinanza impugnata), einoltre risultava conforme a quella resa dalla persona informata sui fatti SellaMassimo, che subito dopo l’aggressione al [OSCURATO:PERSONA] aveva notato un giovanesfilargli accanto di corsa, giovane che aveva descritto di carnagione olivastra,alto circa 160 cm., capelli neri, poca barba, con indosso jeans chiari e felpa dicolore scuro.Il Tribunale ha anche evidenziato che l’indagato, che corrispondevaperfettamente alle descrizioni fornite dalla vittima e dal Sella, era stato bloccatodagli agenti operanti, pochi minuti dopo l’aggressione (avvenuta intorno alle ore5,00 del mattino, quando le strade si presentavano pressoché deserte), nellastessa direzione indicata dal Sella quale via di fuga scelta dall’aggressore, e chenell’occasione l’[OSCURATO:PERSONA] presentava le mani imbrattate di sangue, circostanzaritenuta significativa poiché la persona offesa si era presentata ai soccorritoricon il volto sanguinante.Come si vede, il giudice della cautela ha passato in rassegna in manieraparticolareggiata tutti gli elementi di fatto considerati ai fini della valutazionerelativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e da essi ha trattoconseguenze improntate a logica.2.

Il secondo motivo propone doglianze non consentite in questa sede, inquanto dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione del merito cautelare e silimita, in sostanza, ad una mera critica degli argomenti adottati dal Tribunaledel riesame a fondamento della gravata ordinanza (v., in tal senso, da ultimo,Sez. 1, n. 7190 del 03/02/2026, Porras, non massimata).Sono inammissibili - per costante giurisprudenza di questa Corte - tuttequelle doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza dirigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così comequelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori daconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessoredella valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una nonammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice dimerito (ex multis, Sez.

F, n. 28369 del 31/7/2025, Belluzzi, non mass.; Sez. 2,n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 290747-01; Sez. 6, n. 13809 del17/3/2015, O., Rv. 262965-01).Deve rammentarsi, avuto riguardo al tenore delle odierne censure, cheeccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisionedegli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nelcompito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazionerimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragionigiuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifestaillogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispettoal fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni deipredetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamenteindicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisioneinsindacabile (ex multis, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504-01; Sez. 2, n. 9106del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01); il che significa - come affermatodalla Corte costituzionale (sent. n. 313 del 1990, par. 4.2) - che «la Corte dicassazione non può rilevare il vizio se non è intrinseco al provvedimento,essendo esclusa una diversa valutazione dei fatti così come risultano dagli attima non dal provvedimento».Inoltre, nel giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità deldiscorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto delladecisione, dovendo il controllo di logicità rimanere all'interno del provvedimentoimpugnato senza che sia possibile procedere a una nuova o diversa valutazionedegli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattualidelle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti de libertate, a unadiversa delibazione in merito allo spessore degli indizi alla base delprovvedimento cautelare (genetico e del riesame) (Sez. 2, n. 9212 del2/2/2017, Sansone, Rv. 269438-01) e - per quel che qui specificamente rileva -alle esigenze cautelari ovvero alla pericolosità dell'indagato e all'adeguatezzadella misura cautelare (Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851-01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Sorto, Rv. 250093-01; Sez. 6, n. 2852del 2/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211755-01), trattandosi di apprezzamentiriservati alla valutazione del giudice per le indagini preliminari e del tribunaledel riesame (Sez. 4, n. 29962 del 5/3/2025, Brando, non mass.; Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 2, n. 9212 del02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv.269885-01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244-01; più ingenerale, cfr. già Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).Con particolare riferimento al pericolo di recidivanza, giova poi ricordarel'indirizzo secondo il quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art.274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza dispecifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte delgiudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condottereiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, chetenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità delsoggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anchela previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ex multis, Sez. 1, n. 29857del 31/1/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025,Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv.282769-01), sicché il pericolo di reiterazione può essere legittimamentedesunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo(Sez. 3, n. 25458 del 11/03/2025, Nicolosi, non mass.; Sez. 2, n. 38299 del13/06/2023, Mati, Rv. 285217-01), dovendo il giudicante ancorare il giudizioprognostico unicamente alla rigorosa e complessiva valutazione deicomportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto enon alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato(Sez. 1, n. 3762 del 29/01/2020, Bastone, in motiv. § 4.1).Orbene, tutto ciò premesso sul piano dei principi, la motivazionedell'ordinanza impugnata è immune dal lamentato vizio motivazionale perchéargomenta, in modo esaustivo, congruo, non manifestamente illogico nécontraddittorio, il profilo cautelare della vicenda per cui si procede, addivenendoad un epilogo di ancora sussistente rischio di recidivanza, concreto ed attuale,fronteggiabile con la misura custodiale degli arresti domiciliari, desunto dallemodalità e dalle circostanze dei fatti, oltre che dalla personalità dell’indagato edalla sua spregiudicatezza.Il Tribunale del riesame, in particolare, ha reso una motivazione immune davizi in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva in relazione allaposizione dell’indagato, osservando:- che la condotta dell’indagato aveva evidenziato modalità brutali diaggressione ed era stata originata da futili motivi a seguito del diniego di unasigaretta;- che sullo stesso indagato gravavano precedenti penali per reati contro lapersona;- che la vicinanza temporale dei reati contestati rendeva palese l’attualitàdelle esigenze cautelari;- che a fronte di ciò si presentava come necessaria la misura custodiale,seppur nella versione meno afflittiva della cautela domestica.Pertanto, gli elementi indicati dal Tribunale del riesame di Trieste e laprognosi sulla personalità dell’indagato, fondata sulla gravità delle contestazionie sui precedenti specifici gravanti sul medesimo, ben giustifica la conclusionesecondo la quale la misura degli arresti domiciliari risulta insostituibile,inadeguata essendo ogni altra misura meno afflittiva a contenere le spintecriminose dell’indagato, non potendosi formulare alcuna prognosi di affidabilitàdel prevenuto.Conclusivamente, a fronte di tali ampie, congrue e logiche argomentazioni,pertanto insindacabili in questa sede, sia circa la sussistenza delle esigenzecautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., sia in relazioneall'inadeguatezza di qualsivoglia misura meno afflittiva, meramente confutative,generiche e reiterative risultano le odierne censure difensive.3.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato; ilricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento.

La cancelleria provvederà agliadempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg.esec. cod. proc. pen.Così deciso il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALE di TRIESTE, sezione per ilriesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 8 gennaio 2026 il Tribunale di Trieste,sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, decidendo sull’appellocautelare proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza emessa il 20dicembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, inriforma della detta ordinanza applicava all’indagato [OSCURATO:PERSONA] la misuradegli arresti domiciliari in relazione ai reati di tentata rapina e lesioni personali.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Trieste proponeva ricorso percassazione l’indagato, per il tramite del proprio difensore, chiedendonel’annullamento e articolando due motivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 142 e 191,comma 1, cod. proc. pen.Rassegnava che il G.I.P. aveva rigettato la richiesta del pubblico ministero diapplicazione di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che nonsussistessero gravi indizi di colpevolezza in relazione al fatto che questi fossel’autore dell’aggressione subita dalla vittima [OSCURATO:PERSONA], considerato chenon era stata effettuata l’individuazione fotografica dell’aggressore e che ladescrizione dell’autore del reato fornita dalla persona offesa non era risultatasufficientemente individualizzante.Assumeva che in effetti la descrizione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] non corrispondevaalle fattezze dell’indagato e neppure ai vestiti dallo stesso indossati al momentodell’arresto.Deduceva inoltre che il verbale di sommarie informazioni rese dal Soaresrisultava corretto a penna, probabilmente in un momento successivoall’emissione dell’ordinanza, con le cancellazioni della parola “senza” prima dellaparola “barba” e della parola “beige” dopo le parole “pantaloni chiari”,considerato che l’annotazione di p.g. del 18 dicembre 2025 riportava il verbaledi sommarie informazioni non ancora corretto.Assumeva che il Tribunale del riesame aveva fondato la propria decisione sultenore del citato verbale nella versione corretta.Richiamava l’art. 142 cod. proc. pen. che prevedeva la nullità dei verbali “sevi è incertezza assoluta sulle persone intervenute” e osservava che nella specievi era incertezza assoluta sulla approvazione delle correzioni ad opera dellapersona che aveva rilasciato le dichiarazioni, così che il verbale doveva ritenersinullo e inutilizzabile.2.2. Con il secondo motivo deduceva mancanza o insufficientemotivazione in relazione ai requisiti di attualità e concretezza del ritenutopericolo di recidiva, osservando che la motivazione del provvedimentoimpugnato in punto di sussistenza delle esigenze cautelari si incentrava suiprecedenti dell’indagato, che in realtà erano assai risalenti nel tempo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è infondato.A fronte della deduzione del ricorrente relativa a una abusiva modificazionedel contenuto del verbale di sommarie informazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], deduzioneche risulta assertiva, se non meramente ipotetica, il Tribunale ha affrontato laquestione relativa alle correzioni sul verbale di sommarie informazioni – checorrettamente ha ritenuto utilizzabile non rilevando alcuna incertezza in meritoai soggetti che avevano partecipato alla formazione del suo contenuto,risultando al riguardo il rilievo difensivo, come detto, assertivo e ipotetico -osservando in maniera lineare che le parole “senza” e “beige” erano stateerroneamente riportate nell’annotazione di polizia giudiziaria, così che ladescrizione dell’aggressore effettuata dalla vittima (età apparente di venti anni,di bassa statura, carnagione olivastra, barba, capelli corti neri, di origineverosimilmente pakistana, con indosso una felpa scura e pantaloni chiari) erarisultata “molto particolareggiata” (v. pag. 3 dell’ordinanza impugnata), einoltre risultava conforme a quella resa dalla persona informata sui fatti SellaMassimo, che subito dopo l’aggressione al [OSCURATO:PERSONA] aveva notato un giovanesfilargli accanto di corsa, giovane che aveva descritto di carnagione olivastra,alto circa 160 cm., capelli neri, poca barba, con indosso jeans chiari e felpa dicolore scuro.Il Tribunale ha anche evidenziato che l’indagato, che corrispondevaperfettamente alle descrizioni fornite dalla vittima e dal Sella, era stato bloccatodagli agenti operanti, pochi minuti dopo l’aggressione (avvenuta intorno alle ore5,00 del mattino, quando le strade si presentavano pressoché deserte), nellastessa direzione indicata dal Sella quale via di fuga scelta dall’aggressore, e chenell’occasione l’[OSCURATO:PERSONA] presentava le mani imbrattate di sangue, circostanzaritenuta significativa poiché la persona offesa si era presentata ai soccorritoricon il volto sanguinante.Come si vede, il giudice della cautela ha passato in rassegna in manieraparticolareggiata tutti gli elementi di fatto considerati ai fini della valutazionerelativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e da essi ha trattoconseguenze improntate a logica.2. Il secondo motivo propone doglianze non consentite in questa sede, inquanto dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione del merito cautelare e silimita, in sostanza, ad una mera critica degli argomenti adottati dal Tribunaledel riesame a fondamento della gravata ordinanza (v., in tal senso, da ultimo,Sez. 1, n. 7190 del 03/02/2026, Porras, non massimata).Sono inammissibili - per costante giurisprudenza di questa Corte - tuttequelle doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza dirigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così comequelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori daconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessoredella valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una nonammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice dimerito (ex multis, Sez. F, n. 28369 del 31/7/2025, Belluzzi, non mass.; Sez. 2,n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 290747-01; Sez. 6, n. 13809 del17/3/2015, O., Rv. 262965-01).Deve rammentarsi, avuto riguardo al tenore delle odierne censure, cheeccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisionedegli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nelcompito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazionerimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragionigiuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifestaillogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispettoal fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni deipredetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamenteindicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisioneinsindacabile (ex multis, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504-01; Sez. 2, n. 9106del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01); il che significa - come affermatodalla Corte costituzionale (sent. n. 313 del 1990, par. 4.2) - che «la Corte dicassazione non può rilevare il vizio se non è intrinseco al provvedimento,essendo esclusa una diversa valutazione dei fatti così come risultano dagli attima non dal provvedimento».Inoltre, nel giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità deldiscorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto delladecisione, dovendo il controllo di logicità rimanere all'interno del provvedimentoimpugnato senza che sia possibile procedere a una nuova o diversa valutazionedegli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattualidelle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti de libertate, a unadiversa delibazione in merito allo spessore degli indizi alla base delprovvedimento cautelare (genetico e del riesame) (Sez. 2, n. 9212 del2/2/2017, Sansone, Rv. 269438-01) e - per quel che qui specificamente rileva -alle esigenze cautelari ovvero alla pericolosità dell'indagato e all'adeguatezzadella misura cautelare (Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851-01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Sorto, Rv. 250093-01; Sez. 6, n. 2852del 2/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211755-01), trattandosi di apprezzamentiriservati alla valutazione del giudice per le indagini preliminari e del tribunaledel riesame (Sez. 4, n. 29962 del 5/3/2025, Brando, non mass.; Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 2, n. 9212 del02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv.269885-01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244-01; più ingenerale, cfr. già Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).Con particolare riferimento al pericolo di recidivanza, giova poi ricordarel'indirizzo secondo il quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art.274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza dispecifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte delgiudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condottereiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, chetenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità delsoggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anchela previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ex multis, Sez. 1, n. 29857del 31/1/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025,Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv.282769-01), sicché il pericolo di reiterazione può essere legittimamentedesunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo(Sez. 3, n. 25458 del 11/03/2025, Nicolosi, non mass.; Sez. 2, n. 38299 del13/06/2023, Mati, Rv. 285217-01), dovendo il giudicante ancorare il giudizioprognostico unicamente alla rigorosa e complessiva valutazione deicomportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto enon alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato(Sez. 1, n. 3762 del 29/01/2020, Bastone, in motiv. § 4.1).Orbene, tutto ciò premesso sul piano dei principi, la motivazionedell'ordinanza impugnata è immune dal lamentato vizio motivazionale perchéargomenta, in modo esaustivo, congruo, non manifestamente illogico nécontraddittorio, il profilo cautelare della vicenda per cui si procede, addivenendoad un epilogo di ancora sussistente rischio di recidivanza, concreto ed attuale,fronteggiabile con la misura custodiale degli arresti domiciliari, desunto dallemodalità e dalle circostanze dei fatti, oltre che dalla personalità dell’indagato edalla sua spregiudicatezza.Il Tribunale del riesame, in particolare, ha reso una motivazione immune davizi in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva in relazione allaposizione dell’indagato, osservando:- che la condotta dell’indagato aveva evidenziato modalità brutali diaggressione ed era stata originata da futili motivi a seguito del diniego di unasigaretta;- che sullo stesso indagato gravavano precedenti penali per reati contro lapersona;- che la vicinanza temporale dei reati contestati rendeva palese l’attualitàdelle esigenze cautelari;- che a fronte di ciò si presentava come necessaria la misura custodiale,seppur nella versione meno afflittiva della cautela domestica.Pertanto, gli elementi indicati dal Tribunale del riesame di Trieste e laprognosi sulla personalità dell’indagato, fondata sulla gravità delle contestazionie sui precedenti specifici gravanti sul medesimo, ben giustifica la conclusionesecondo la quale la misura degli arresti domiciliari risulta insostituibile,inadeguata essendo ogni altra misura meno afflittiva a contenere le spintecriminose dell’indagato, non potendosi formulare alcuna prognosi di affidabilitàdel prevenuto.Conclusivamente, a fronte di tali ampie, congrue e logiche argomentazioni,pertanto insindacabili in questa sede, sia circa la sussistenza delle esigenzecautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., sia in relazioneall'inadeguatezza di qualsivoglia misura meno afflittiva, meramente confutative,generiche e reiterative risultano le odierne censure difensive.3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato; ilricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento. La cancelleria provvederà agliadempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg.esec. cod. proc. pen.Così deciso il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini
Sentenza Cassazione n. 25449/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris