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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47892/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 del TRIBUNALE di SAVONAdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen del 30 novembre 2021 il Tribunale di Savona ha applicato all'imputato la pena da lui richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., all'art. 8 del d.lgs. n. 92 del 2017 e all'art. 4 della legge n. 7 del 2000; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la carenza della motivazione in ordine alla eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché le censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; che il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente; che, al di fuori dei predetti casi, questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis, e dell'ad 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che, nel caso di specie, invece, la difesa ha censurato la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 del TRIBUNALE di SAVONAdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen del 30 novembre 2021 il Tribunale di Savona ha applicato all'imputato la pena da lui richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., all'art. 8 del d.lgs. n. 92 del 2017 e all'art. 4 della legge n. 7 del 2000; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la carenza della motivazione in ordine alla eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché le censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; che il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente; che, al di fuori dei predetti casi, questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis, e dell'ad 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che, nel caso di specie, invece, la difesa ha censurato la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
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