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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 35752/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15596-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente- avverso il decreto di omologa RG 696/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 15596 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -2- R.G. 15596/2021 - [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto ex art. 445 bis, quinto comma, c.p.c. del 30.11.2020 il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha omologato l'accertamento sanitario di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, richiesto da [OSCURATO:PERSONA], secondo le risultanze probatorie a indicate nella relazione del C.T.U., compensando, tuttavia, integralmente le spese del giudizio in quanto la ricorrente aveva proposto altro ricorso per il riconoscimento del medesimo beneficio in relazione alla medesima domanda amministrativa e del fatto che ell'altro giudizio il giudice aveva liquidato già le spese in suo favore.

Con ricorso depositato in data 11.6.21, la signora Ciabattoni ha impugnato il decreto di omologa del tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

L'[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Un primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 91, 92 e 445 bis c.p.c. in relazione alla violazione del principio della soccombenza nonché degli arti. 2 e 111 Cost.; un secondo motivo deduce la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per violazione principi di disponibilità e di valutazione delle prove, nonché violazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c. in relazione ai principi di lealtà e probità nonché del principio della soccombenza, poiché dagli atti di causa non risultava che il verbale impugnato né la domanda amministrativa fossero i medesimi.

Con nota dell'11.1.22, parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e la dichiarazione di rinuncia è stata notificata ritualmente alla controparte con pec del

28.12.21. Ne deriva che il giudizio deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta carenza di interesse della parte.

Nulla per spese essendo l'[OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato. p.q.m. dichiara estinto il giudizio.

Così deciso Roma nella camera di consiglio del 10 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15596-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente- avverso il decreto di omologa RG 696/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 15596 sez. ML - ud. 10-06-2022 -2- R.G. 15596/2021 - [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto ex art. 445 bis, quinto comma, c.p.c. del 30.11.2020 il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha omologato l'accertamento sanitario di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, richiesto da [OSCURATO:PERSONA], secondo le risultanze probatorie a indicate nella relazione del C.T.U., compensando, tuttavia, integralmente le spese del giudizio in quanto la ricorrente aveva proposto altro ricorso per il riconoscimento del medesimo beneficio in relazione alla medesima domanda amministrativa e del fatto che ell'altro giudizio il giudice aveva liquidato già le spese in suo favore. Con ricorso depositato in data 11.6.21, la signora Ciabattoni ha impugnato il decreto di omologa del tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. L'[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Un primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 91, 92 e 445 bis c.p.c. in relazione alla violazione del principio della soccombenza nonché degli arti. 2 e 111 Cost.; un secondo motivo deduce la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per violazione principi di disponibilità e di valutazione delle prove, nonché violazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c. in relazione ai principi di lealtà e probità nonché del principio della soccombenza, poiché dagli atti di causa non risultava che il verbale impugnato né la domanda amministrativa fossero i medesimi. Con nota dell'11.1.22, parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e la dichiarazione di rinuncia è stata notificata ritualmente alla controparte con pec del 28.12.21. Ne deriva che il giudizio deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta carenza di interesse della parte. Nulla per spese essendo l'[OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato. p.q.m. dichiara estinto il giudizio. Così deciso Roma nella camera di consiglio del 10 giugno
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