CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13185/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a a titolo oneroso, presuppone unicamente l’esi-stenza di un nesso diretto tra tale prestazione e un compenso real-mente ricevuto dal soggetto passivo (cfr. CGUE 22 febbraio 2018, C-182/17, [OSCURATO:PERSONA], punto 32).Secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia UE - salve ipotesi diesenzione ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, della direttiva2006/112 - il fatto che l’attività economica consiste nell’esercizio difunzioni conferite e regolamentate per legge, per uno scopo di inte-resse generale, è irrilevante al fine di valutare se tale attività costitui-sca una prestazione di servizi a titolo oneroso. In proposito, la Corte(CGUE, Lajvér cit., punto 42) ha dichiarato che, anche qualora l’atti-vità considerata abbia ad oggetto l’esecuzione di un obbligo costitu-zionale incombente esclusivamente e direttamente allo Stato membrointeressato, tale sola circostanza non può rimettere in discussione ilnesso diretto tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivoricevuto.Tale nesso diretto sussiste qualora tra il prestatore e il destinatariointercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga unoNumero registro generale 5783/2020Numero sezionale 8183/2025Numero di raccolta generale 13185/2026Data pubblicazione 07/05/2026scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal presta-tore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al desti-natario (v. CGUE 29 ottobre 2015, C-174/14, Saudaçor, punto 32;CGUE 2 giugno 2016, C-263/15, Lajvér, punto 26).Inoltre, la Corte di Giustizia, con la sentenza 4 settembre 2025, C-726/23, Arcomet, ha stabilito che l’importo fatturato al fine di ade-guare il reddito del prestatore a quello che il medesimo prestatoreavrebbe conseguito se i propri servizi fossero stati venduti ad un sog-getto terzo, costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi ef-fettuata a titolo oneroso rientrante nell’ambito di applicazione dell’IVAnei casi in cui l’aggiustamento prezzo ha un nesso diretto con unaspecifica prestazione del servizio o cessione di bene.5. Serve poi un secondo requisito affinché l’operazione di prestazionedi servizi sia considerata imponibile ai fini IVA, ossia che la remune-razione percepita dal prestatore di servizi costituisca il controvaloreeffettivo del servizio fornito al beneficiario (v. CGUE 12 dicembre2024, C-527/23, [OSCURATO:PERSONA], punto 23). A tal fine, il giudicedeve verificare se le due parti del rapporto contrattuale hanno assuntoimpegni reciproci (cfr. CGUE, Arcomet cit., punto 35).Una posizione “statica” non è sufficiente, come ad esempio il meroacquisto e la mera detenzione di partecipazioni societarie, le quali noncostituiscono un’attività economica rilevante ai fini in parola, e nonimplicano, di conseguenza, l’attuazione di transazioni soggette all’IVA(così CGUE 20 giugno 1991, C-60/90, Polysar, punto 16; CGUE 5 luglio2018, C-320/17, [OSCURATO:PERSONA], punti 27-28).Tuttavia, se la partecipazione è accompagnata da un’interferenza di-retta o indiretta nella gestione delle società di cui si sono acquisite lepartecipazioni, allora l’operazione rileva ai fini IVA (CGUE 16 luglioNumero registro generale 5783/2020Numero sezionale 8183/2025Numero di raccolta generale 13185/2026Data pubblicazione 07/05/20262015, C-108 e 109/14, Larentia + Minerva e [OSCURATO:PERSONA],punto 20).6. In terzo luogo, non incidono sull’esistenza di un nesso diretto fratali prestazioni e il controvalore ricevuto le modalità di remunerazionepreviste dal contratto, salvo il carattere incerto della stessa esistenzadi un compenso, tale da spezzare il nesso diretto tra il servizio fornitoal destinatario e il compenso eventualmente ricevuto (v. CGUE 9 feb-braio 2023, C-713/21, Finanzamt X, punto 32).7. Ebbene, in questo contesto l’Agenzia sostiene a p.12 del controri-corso che «il recupero dell’IVA indebitamente rimborsata all’Aziendaspeciale è stato motivato dalla circostanza che l’esposizione a creditodell’IVA in dichiarazione fiscale non è derivata da quelli che sono i suoinormali presupposti (presenza di esportazioni e/o cessioni intracomu-nitarie e/o simili, differenti aliquote fra operazioni attive e passive,IVA è stato esposto in virtù della circostanza che, solo ed esclusiva-mente agli eventi, fiere e manifestazioni non direttamente organizzatidalla [OSCURATO:PERSONA], la medesima ha proceduto ad un riaddebitoparziale del costo e della correlata IVA alle imprese partecipanti, de-curtando la quota parte di contributo di sua competenza (tuttaviaesente da IVA), ma provvedendo alla integrale detrazione dell’IVAportata dalle fatture emesse dalle altre aziende camerali per la parte-cipazione delle imprese fermane agli eventi in argomento. Così fa-cendo, l’Azienda contribuente ha creato un’evidente distorsione delmeccanismo naturale dell’IVA, per l’assenza di un soggetto inciso, al-meno limitatamente alla quota IVA che la [OSCURATO:PERSONA] non hariverberato alle imprese attraverso la fatturazione parziale del costo»,in quanto «…per tali operazioni, la [OSCURATO:PERSONA] non ha agito quale“imprenditore”, e la fatturazione “triangolare” adottata dal SistemaNumero registro generale 5783/2020Numero sezionale 8183/2025Numero di raccolta generale 13185/2026Data pubblicazione 07/05/2026Camerale è legata alla semplice necessità di “regolare” in modo im-mediato i rapporti finanziari fra le aziende speciali».Al contrario, la ricorrente prospetta di aver svolto, attività di interme-diazione e collaborazione con altre Aziende speciali e raccordo con leimprese nella realizzazione degli eventi di promozione del territoriocontestati dall’Amministrazione finanziaria, maturando il diritto di de-trazione dell’IVA sugli acquisti afferenti alla realizzazione diretta o in-diretta degli eventi, dei congressi e delle manifestazioni.8. A fronte di queste prospettazioni, il giudice d’appello ha calibrato lapropria decisione sulla circostanza che la ricorrente «non ha provatoche gli stand utilizzati dalle imprese fermane siano stati da essa ac-quistati per essere rivenduti», ma «si è limitata a ricevere le prenota-zioni da parte delle imprese fermane e a girarle all’ente organizza-tore». Ha così ritenuto che «le fatture passive ricevute non sono legatead alcun documento di vendita in quanto rappresentano solo ed esclu-sivamente le somme che [OSCURATO:PERSONA] deve corrispondere al sog-getto organizzatore», pur riconoscendo che uno degli eventi indicatinella tabella alla pagina 7 dell’avviso di accertamento – ossia l’eventoExporivaschuh - era stato in effetti organizzato da Fermo promuove.È necessario un puntuale accertamento da parte del giudice del rinvioin applicazione delle nozioni di attività economica e di operazione im-ponibile dinanzi tratteggiate.9. L’Agenzia formula un unico motivo di ricorso incidentale, soste-nendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 108 e 109 TUIR,nonché dell’art. 1 del D.M. Economia e Finanze del 19 novembre 2009,là dove il giudice d’appello ha riconosciuto la natura di spese di pub-blicità, anziché di rappresentanza, dei costi dedotti a fini IRES, chenon resta assorbito dall’accoglimento del ricorso principale trattandosiNumero registro generale 5783/2020Numero sezionale 8183/2025Numero di raccolta generale 13185/2026Data pubblicazione 07/05/2026di ripresa distinta da quella per indetraibilità dell’IVA. Secondo l’Agen-zia, le spese di viaggio, vitto e alloggio recuperate a tassazione nonsono state sostenute dall’Azienda per ragioni commerciali, né hannoriguardato clienti anche solo potenziali, per cui esse soggiacciono alprincipio generale della limitata deducibilità prevista dall’art. 2 delsuddetto D.M., il quale esclude che siano spese di rappresentanza sog-gette ai limiti di deducibilità nella misura dell’1,3% dei proventi carat-teristici le spese di viaggio, vitto e alloggio, purché sostenute per ospi-tare clienti anche potenziali.10. Il mezzo di impugnazione incidentale è fondato.10.1. Va ribadito, in tema di determinazione del reddito di impresa,che il criterio discretivo tra spese di pubblicità e spese di rappresen-tanza è rappresentato dagli obiettivi immediatamente perseguiti me-diante gli esborsi sostenuti, i quali, per iscriversi alla prima categoria,devono necessariamente rispondere ad una finalità promozionale spe-cificamente incentrata sui prodotti e compiuta attraverso un'attivitàreclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita,mentre rientrano tra le seconde i costi di iniziative imperniate sull'entee orientate a potenziarne, quale patrocinatore o sovvenzionatore dieventi culturali, il grado di conoscenza, l'immagine e il prestigio frapotenziali e selezionati clienti, ancorché da esse possa derivare, col-lateralmente e di riflesso, un incremento delle vendite dei prodotti(Cass. n. 10781 del 2023).In questo contesto, si è specificato (Cass. n. 122 del 2022), le spesesostenute per l'ospitalità dei clienti assumono un peso specifico di-verso rispetto alle normali spese di rappresentanza, trattandosi dispese più strettamente correlate alla produzione dei ricavi tipicidell'impresa, in quanto sostenute all'interno di un contesto commer-Numero registro generale 5783/2020Numero sezionale 8183/2025Numero di raccolta generale 13185/2026Data pubblicazione 07/05/2026ciale ben definito, fortemente indirizzato, se non esclusivamente co-struito, a promuovere con particolare efficacia la bontà dei prodottidell’impresa (fiere, mostre, esposizioni, eventi similari e visite all'a-zienda), al fine di ottenerne l’acquisto da parte dei clienti, anche po-tenziali tali, e dirette a beneficio di quei soggetti attraverso i qualil'impresa consegue effettivamente i propri ricavi. Le spese in parola,per poter essere considerate deducibili senza limitazioni, devono, al-lora, essere sostenute all'interno di particolari situazioni come quelleappena indicate, in cui devono essere esposti i beni e servizi prodottidall'impresa, ovvero in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unitàproduttive dell'impresa: tali contesti sono in effetti particolarmentefavorevoli all’esaltazione del prodotto offerto. Per mostre, fiere edeventi simili si devono intendere quelle particolari manifestazioni incui l'impresa partecipa attraverso l'esposizione dei propri beni e servizied in cui si incontrano tutta una serie di attori connotati da un forteinteresse e propensione commerciale (compratori, espositori, forni-tori, ecc.).L’identificazione delle pertinenti categorie giuridiche è approssimativanella sentenza, in cui si legge a pag. 3 che «si tratterebbe in definitivadi spese indirette atte a promuovere il territorio, piuttosto che spesein beni e servizi destinati alla vendita dai quali derivano concreta-mente e direttamente ricavi. Sul punto il Collegio è dell’avviso chesiffatte spese sarebbero certamente di rappresentanza se sostenutedalla singola impresa nell’ambito di una sua specifica attività promo-zionale, ma che non possono avere tale qualificazione nel caso di spe-cie trattandosi di costi sicuramente specifici e caratteristicidell’Azienda speciale, nel suo oggetto sociale e non per sé stessa».È necessario un accertamento in sede di giudizio prosecutorio chetenga conto del tale principio di diritto richiamato.Numero registro generale 5783/2020Numero sezionale 8183/2025Numero di raccolta generale 13185/2026Data pubblicazione 07/05/202610.2. Inoltre, erra il giudice a ritenere che basti un confronto con iltesto dello statuto dell’ente per stabilire se le spese sono deducibili omeno («trattandosi di costi sicuramente specifici e caratteristicidell’Azienda speciale, del suo oggetto sociale»). Il fatto che l'attivitàsvolta rientri tra quelle previste nello statuto sociale è una circostanzache ha un valore meramente indiziario, rilevando piuttosto se l’attivitàè destinata, almeno potenzialmente, a produrre utili, potendosi valo-rizzare spese che, pur presentando un rapporto debole tra costo ed(cfr. Cass. n.8739 del 2024).11. Accolto il ricorso principale (nei limiti) e accolto il ricorso inciden-tale, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, perulteriore esame dei profili e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:accoglie il ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, e accoglieil ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profiliaccolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delleMarche, in diversa composizione, per ulteriore esame dei profili e perla liquidazione delle spese di lite.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]