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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18692/2026

Testo disponibile della fonte

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la [OSCURATO:PERSONA] – sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 7- n. 1833/2020, depositata il 4 agosto 2020;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 9 aprile 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 6638/2021Numero sezionale 2998/2026Numero di raccolta generale 18692/2026Data pubblicazione 09/06/20261.

L’agente per la riscossione notificava, in data 23 settembre2014, a [OSCURATO:PERSONA] intimazione di pagamento n. 094-2014-9013867791-000, relativa alla presupposta cartella dipagamento n. 094-2004-0026763952-000, notificata il 29ottobre 2004, con la quale veniva richiesto il pagamento dellasomma di € 14.945,23 a titolo di IRPEF e CSSN per l’annod’imposta 1997, oltre interessi e sanzioni.2.

Avverso tale intimazione di pagamento [OSCURATO:PERSONA] ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n.4024/2015, depositata il 18 settembre 2015, lo accoglieva,annullando l’atto impugnato e condannando il concessionarioper la riscossione alla rifusione delle spese di lite.3.

Interposto gravame da quest’ultimo, la CommissioneTributaria Regionale della Calabria – sezione staccata di ReggioCalabria – sez. n. 7, con sentenza n. 1833/2020, pronunciatail 26 settembre 2019, e depositata in segreteria il 4 agosto2020, rigettava l’appello.5.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sulla base di due motivi(ricorso notificato il 27 febbraio 2021).[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.Con decreto del 15 gennaio 2026 è stata quindi fissata per ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanza incamera di consiglio del 9 aprile 2026, ai sensi degli artt. 375,secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, deve darsi atto della regolarità dellanotificazione del ricorso, che è stato notificato all’avv. [OSCURATO:PERSONA]R.G.

N. 6638/2021 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 6638/2021Numero sezionale 2998/2026Numero di raccolta generale 18692/2026Data pubblicazione 09/06/2026Cannatà, difensore del contribuente in primo grado, mentre nelsecondo grado il Luccisano è rimasto contumace.Invero, «in tema di ricorso per cassazione avverso lesentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, conriguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettatadall'art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio diultrattività dell'indicazione della residenza o della sede edell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancitodall'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è valida lanotificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi delcitato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la partenon si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi,non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione» (Cass.,SS.UU., 20 luglio 2016, n. 14916).2.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.2.1.

Con il primo motivo viene eccepita violazione e falaapplicazione dell’art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. 29settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c.Deduce la ricorrente che la C.T.R. aveva erroneamenteconcluso che la notificazione della cartella di pagamento(effettuata a persona diversa dal contribuente), presuppostarispetto all’intimazione di pagamento impugnata, fosseinvalida, per mancanza della raccomandata di comunicazionedell’avvenuta notificazione, in quanto tale notificazione eraavvenuta in maniera diretta ex art. 26, comma 1, d.P.R. n.602/1973, e quindi non vi era la necessità di invio diun’ulteriore raccomandata per comunicare l’avvenutanotificazione.R.G.

N. 6638/2021 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 6638/2021Numero sezionale 2998/2026Numero di raccolta generale 18692/2026Data pubblicazione 09/06/20262.2.

Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate –Riscossione eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva che, con riferimento all’inciso della sentenza per ilquale «non risulta, però, allegato agli atti l’avviso diaccertamento dal quale scaturisce la cartella sottesaall’intimazione», tale questione non era stata mai sollevata nelcorso del giudizio.3.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, inquanto strettamente connessi, e sono fondati.La notificazione della cartella di pagamento, presuppostarispetto all’intimazione di pagamento impugnata, è avvenutain maniera diretta ex art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, amani di persona qualificatasi “familiare convivente”.Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «lanotifica della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell'art.26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973,mediante invio diretto di plico raccomandato da partedell'agente della riscossione, è regolata dalle disposizioniconcernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l.n. 890 del 1982, con la conseguenza che la consegna del plicoa persona diversa dal destinatario comporta il suoperfezionamento - dovendosi presumere che l'atto siapervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario edessendo onere di quest'ultimo provare, proponendo querela difalso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscrittol'avviso alla sua sfera personale o familiare - senza necessitàdell'ulteriore invio di raccomandata informativa» (Cass. 28dicembre 2025, n. 34333; Cass. 11 aprile 2024, n. 9866; Cass.R.G.

N. 6638/2021 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 6638/2021Numero sezionale 2998/2026Numero di raccolta generale 18692/2026Data pubblicazione 09/06/202629 ottobre 2024, n. 27946); tale semplificazione si giustifica inrelazione alla funzione pubblicistica riconosciuta all'agentedella riscossione, vòlta ad assicurare la pronta realizzazione delcredito fiscale (Cass. 5 novembre 2024, n. 28479).La notifica della cartella di pagamento, quindi, appareregolarmente effettuata, essendo avvenuta a mani di familiareconvivente, il che porta a presumere che l’atto sia pervenutonella sfera di conoscenza del destinatario, non risultando,peraltro, proposta querela di falso avverso l’avviso diricevimento.Va osservato, peraltro, che non risulta contestata la mancatanotificazione dell’avviso di accertamento presupposto rispettoalla cartella di pagamento, e dunque tale circostanza è, nellaspecie, assolutamente irrilevante.4.

Consegue l’accoglimento del ricorso.La sentenza impugnata deve quindi essere cassata conrinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Calabria, in diversa composizione, laquale provvederà anche alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Calabria, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 9 aprile 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 6638/2021 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la [OSCURATO:PERSONA] – sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 7- n. 1833/2020, depositata il 4 agosto 2020;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 9 aprile 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 6638/2021Numero sezionale 2998/2026Numero di raccolta generale 18692/2026Data pubblicazione 09/06/20261. L’agente per la riscossione notificava, in data 23 settembre2014, a [OSCURATO:PERSONA] intimazione di pagamento n. 094-2014-9013867791-000, relativa alla presupposta cartella dipagamento n. 094-2004-0026763952-000, notificata il 29ottobre 2004, con la quale veniva richiesto il pagamento dellasomma di € 14.945,23 a titolo di IRPEF e CSSN per l’annod’imposta 1997, oltre interessi e sanzioni.2. Avverso tale intimazione di pagamento [OSCURATO:PERSONA] ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n.4024/2015, depositata il 18 settembre 2015, lo accoglieva,annullando l’atto impugnato e condannando il concessionarioper la riscossione alla rifusione delle spese di lite.3. Interposto gravame da quest’ultimo, la CommissioneTributaria Regionale della Calabria – sezione staccata di ReggioCalabria – sez. n. 7, con sentenza n. 1833/2020, pronunciatail 26 settembre 2019, e depositata in segreteria il 4 agosto2020, rigettava l’appello.5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sulla base di due motivi(ricorso notificato il 27 febbraio 2021).[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.Con decreto del 15 gennaio 2026 è stata quindi fissata per ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanza incamera di consiglio del 9 aprile 2026, ai sensi degli artt. 375,secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve darsi atto della regolarità dellanotificazione del ricorso, che è stato notificato all’avv. [OSCURATO:PERSONA]R.G. N. 6638/2021 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 6638/2021Numero sezionale 2998/2026Numero di raccolta generale 18692/2026Data pubblicazione 09/06/2026Cannatà, difensore del contribuente in primo grado, mentre nelsecondo grado il Luccisano è rimasto contumace.Invero, «in tema di ricorso per cassazione avverso lesentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, conriguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettatadall'art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio diultrattività dell'indicazione della residenza o della sede edell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancitodall'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è valida lanotificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi delcitato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la partenon si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi,non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione» (Cass.,SS.UU., 20 luglio 2016, n. 14916).2. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.2.1. Con il primo motivo viene eccepita violazione e falaapplicazione dell’art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. 29settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c.Deduce la ricorrente che la C.T.R. aveva erroneamenteconcluso che la notificazione della cartella di pagamento(effettuata a persona diversa dal contribuente), presuppostarispetto all’intimazione di pagamento impugnata, fosseinvalida, per mancanza della raccomandata di comunicazionedell’avvenuta notificazione, in quanto tale notificazione eraavvenuta in maniera diretta ex art. 26, comma 1, d.P.R. n.602/1973, e quindi non vi era la necessità di invio diun’ulteriore raccomandata per comunicare l’avvenutanotificazione.R.G. N. 6638/2021 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 6638/2021Numero sezionale 2998/2026Numero di raccolta generale 18692/2026Data pubblicazione 09/06/20262.2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate –Riscossione eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva che, con riferimento all’inciso della sentenza per ilquale «non risulta, però, allegato agli atti l’avviso diaccertamento dal quale scaturisce la cartella sottesaall’intimazione», tale questione non era stata mai sollevata nelcorso del giudizio.3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, inquanto strettamente connessi, e sono fondati.La notificazione della cartella di pagamento, presuppostarispetto all’intimazione di pagamento impugnata, è avvenutain maniera diretta ex art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, amani di persona qualificatasi “familiare convivente”.Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «lanotifica della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell'art.26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973,mediante invio diretto di plico raccomandato da partedell'agente della riscossione, è regolata dalle disposizioniconcernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l.n. 890 del 1982, con la conseguenza che la consegna del plicoa persona diversa dal destinatario comporta il suoperfezionamento - dovendosi presumere che l'atto siapervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario edessendo onere di quest'ultimo provare, proponendo querela difalso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscrittol'avviso alla sua sfera personale o familiare - senza necessitàdell'ulteriore invio di raccomandata informativa» (Cass. 28dicembre 2025, n. 34333; Cass. 11 aprile 2024, n. 9866; Cass.R.G. N. 6638/2021 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 6638/2021Numero sezionale 2998/2026Numero di raccolta generale 18692/2026Data pubblicazione 09/06/202629 ottobre 2024, n. 27946); tale semplificazione si giustifica inrelazione alla funzione pubblicistica riconosciuta all'agentedella riscossione, vòlta ad assicurare la pronta realizzazione delcredito fiscale (Cass. 5 novembre 2024, n. 28479).La notifica della cartella di pagamento, quindi, appareregolarmente effettuata, essendo avvenuta a mani di familiareconvivente, il che porta a presumere che l’atto sia pervenutonella sfera di conoscenza del destinatario, non risultando,peraltro, proposta querela di falso avverso l’avviso diricevimento.Va osservato, peraltro, che non risulta contestata la mancatanotificazione dell’avviso di accertamento presupposto rispettoalla cartella di pagamento, e dunque tale circostanza è, nellaspecie, assolutamente irrilevante.4. Consegue l’accoglimento del ricorso.La sentenza impugnata deve quindi essere cassata conrinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Calabria, in diversa composizione, laquale provvederà anche alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Calabria, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 9 aprile 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 6638/2021 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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