CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09900/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 2 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 6 giugno 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Ritenuto che il primo motivo, relativo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589), secondo cui, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, trattandosi di un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, il rigetto della relativa istanza si sottrae al sindacato di legittimità qualora la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità e, nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello; ritenuto che anche il secondo motivo, in punto di qualificazione giuridica per la mancata derubricazione del fatto nel delitto di ricettazione, è privo dei requisiti di specificità e autosufficienza e comunque manifestamente infondato in quanto la violazione di legge lamentata, non previamente dedotta come motivo di appello, non può essere rilevata d'ufficio perché l'eventuale erronea applicazione della legge penale si basa su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; osservato che l'ultima censura, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (Si veda pag. 4, ove la Corte territoriale si è riferita alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del reo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i