CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31922/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento con rinvio". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, con ordinanza del 9 dicembre 2021, ha rigettato l'appello proposto dalla Vega finanziaria s.p.a. avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale dì Noia, dell'8 novembre 2021, che aveva rigettato l'istanza di dissequestro del semirimorchio tg [OSCURATO:TARGA] utilizzata per il rimorchio di una cisterna contenente gasolio di contrabbando. 2. Ricorre in cassazione la Vega finanziaria s.p.a., deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. art. 192, 321, 322 bis e 325 cod. proc. pen.); motivazione apparente ed apodittica. La ricorrente professionalmente svolge attività di finanziamenti e in particolare di locazione finanziaria; risulta proprietaria del semirimorchio oggetto del sequestro che era stato concesso in locazione finanziaria alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (consegnato il 27 aprile 2017). Subentrava nel contratto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (avente ad oggetto, tra l'altro, l'attività di noleggio dì mezzi di trasporto). A seguito dell'inadempimento del pagamento dei canoni il contratto era risolto come da clausola risolutiva espressa, con richiesta di restituzione del bene. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. comunicava alla ricorrente il sequestro del veicolo. [OSCURATO:SOCIETA] difetto di vigilanza può essere addebitato alla società ricorrente; la buona fede si ricava dal contenuto dei contratti e dall'oggetto dell'attività della società Vega finanziaria [OSCURATO:SOCIETA] collegamento diretto o indiretto sussiste tra la società ricorrente e la commissione del reato. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ultima utilizzatrice del mezzo, esercita attività di noleggio. Non può addebitarsi alla società ricorrente un onere di controllo del cliente della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] buona fede nell'ordinanza impugnata è apoditticamente affermata, senza un'analisi della documentazione contrattuale del caso concreto. 2. 2. Violazione di legge (art. 192, 321 e 323 bis cod. proc. pen.); estraneità del semirimorchio alla commissione del reato. Il semirimorchio in oggetto non ha una sua cisterna per il trasporto del gasolio di contrabbando. Il gasolio era contenuto in un contenitore Tank di proprietà altrui. Il sequestro, pertanto, doveva riguardare solo il contenitore e non anche il semirimorchio. Con il dissequestro il mezzo ritornerebbe alla società proprietaria, con esclusione di qualsiasi pericolo per la reiterazione dei reati. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato e l'ordinanza deve annullarsi con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo giudizio. Infatti, « In tema di sottrazione fraudolenta di oli minerali al pagamento delle accise, la confisca del mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, utilizzato per il trasporto della merce, è esclusa solo se tale soggetto fornisce la prova non soltanto della sua buona fede ma, specificamente, dì non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'illecito impiego - anche occasionale - del veicolo da parte dì terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza» (vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 8790 del 26/11/2019 Cc., dep. 04/03/2020, Rv. 278267, Sez. 3, n. 15848 del 25/10/2016, dep. 30/03/2017, Angeloni, Rv. 26986901; vedi anche Sez. 3, n. 40524 del 30/04/2015, dep. 09/10/2015, Gyurek e altri, Rv. 26493001). Nel caso in giudizio, l'analisi del Tribunale risulta apparente, in quanto si limita a sostenere l'assenza di prove della buona fede della società di leasing ovvero che l'uso illecito degli automezzi non sarebbe collegabile ad un comportamento negligente della società. Il Tribunale di Napoli omette di valutare la natura del rapporto tra le parti (un leasing del rimorchio) e lo stesso oggetto dell'attività della società ricorrente, documentati con la produzione dei contratti. Non si individua l'attività concreta che la società avrebbe dovuto effettuare per provare la sua buona fede. Questa Corte di Cassazione, inoltre, ha evidenziato la non confiscabilità dì un mezzo concesso in leasing a terzi utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza ("In tema di guida in stato di ebbrezza, non è confiscabile il veicolo concesso in leasing all'utilizzatore dello stesso se il concedente, da ritenersi proprietario del mezzo, sia estraneo al reato. Fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca" Sez. U, Sentenza n. 14484 del 19/01/2012 Cc., dep. 17/04/2012, Rv. 252030 - 01; vedi anche Sez. 6, Sentenza n. 4297 del 10/01/2013 Cc., dep. 29/01/2013, Rv. 254483 - O e Sez. 1, Sentenza n. 44516 del 16/05/2012 Cc., dep. 15/11/2012, Rv. 253828 - 0). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli co