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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2021

Cassazione n. 26092/2022

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 24771-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l'ordinanza n. 14350/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che:

1. L'Agenzia delle Entrate ricorre per la correzione dell'ordinanza resa da questa Corte il 25 maggio 2021, con n.14350, nel giudizio tra essa ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], iscritto al numero 25474 del Registro Generale dell'anno 2019.

L'Agenzia evidenzia che, sebbene nella motivazione dell'ordinanza sia scritto che "il ricorso proposto dal contribuente va respinto con sua condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo", nel dispositivo la quantificazione delle spese manca.

Vi si legge: " PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali quantificate in complessivi C oltre agli accessori di legge...";

2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; considerato che:

1. il ricorso è ammissibile alla luce dell'orientamento secondo cui la procedura di correzione di errore materiale è esperibile per rimediare all'omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, qualora l'omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell'estensore (Cass. 15650/2106; 10564/2015; 16959/2014);

2. il ricorso è fondato e deve essere accolto, giacché la Corte, nel dispositivo della citata ordinanza ha omesso, per mero errore materiale, la liquidazione delle spese, da effettuarsi applicando i valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del valore della causa (pari ad euro 34.098,00) e delle attività espletate;

3. va quindi disposta la correzione del dispositivo della ordinanza di questa Corte del 25 maggio 2021, n. 14350, nel senso che, laddove ora si legge, nel dispositivo, "la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali quantificate in complessivi C oltre agli accessori di legge", debba leggersi "la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali quantificate in complessivi C 4.100,00 per compensi, oltre agli accessori di legge";

4. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M. dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 14350 del 25 maggio 2021 sia corretto nel senso che ove è scritto «La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi C, oltre agli accessori di legge» si intenda scritto «La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi C 4.100,00 per compensi, oltre agli accessori di legge»; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 24771-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l'ordinanza n. 14350/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. L'Agenzia delle Entrate ricorre per la correzione dell'ordinanza resa da questa Corte il 25 maggio 2021, con n.14350, nel giudizio tra essa ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], iscritto al numero 25474 del Registro Generale dell'anno 2019. L'Agenzia evidenzia che, sebbene nella motivazione dell'ordinanza sia scritto che "il ricorso proposto dal contribuente va respinto con sua condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo", nel dispositivo la quantificazione delle spese manca. Vi si legge: " PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali quantificate in complessivi C oltre agli accessori di legge..."; 2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; considerato che: 1. il ricorso è ammissibile alla luce dell'orientamento secondo cui la procedura di correzione di errore materiale è esperibile per rimediare all'omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, qualora l'omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell'estensore (Cass. 15650/2106; 10564/2015; 16959/2014); 2. il ricorso è fondato e deve essere accolto, giacché la Corte, nel dispositivo della citata ordinanza ha omesso, per mero errore materiale, la liquidazione delle spese, da effettuarsi applicando i valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del valore della causa (pari ad euro 34.098,00) e delle attività espletate; 3. va quindi disposta la correzione del dispositivo della ordinanza di questa Corte del 25 maggio 2021, n. 14350, nel senso che, laddove ora si legge, nel dispositivo, "la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali quantificate in complessivi C oltre agli accessori di legge", debba leggersi "la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali quantificate in complessivi C 4.100,00 per compensi, oltre agli accessori di legge"; 4. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213). P.Q.M. dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 14350 del 25 maggio 2021 sia corretto nel senso che ove è scritto «La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi C, oltre agli accessori di legge» si intenda scritto «La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi C 4.100,00 per compensi, oltre agli accessori di legge»; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 giu
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