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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11145/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 04 / 04/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 17054 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17054del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37H01 E882O) GIACONTIERI Antonia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44T54 Z115B) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46B22 E506Q) e Pie- trantonio [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65T20 G098V) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata nel presente giudizio da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Consigliere delegato, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57T21 Z614E) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63B25 H501D) -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di procuratore di CA- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] E BASILICATA (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 16 [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:SOCIETA]. mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore BUONFRATE Giovanni (C.F.: non indicato) [OSCURATO:PERSONA].

SARACINO Teodosio (C.F.: non indi- cato) [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato) [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato) [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE (C.F.: non in- dicato), in persona del legale rappresentante pro tem- pore SOLITO Maria (C.F.: non indicato) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 440/2020, depositata in data 17 dicembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel corso di un procedimento di esecuzione per espropriazione immobiliare promosso nei loro confronti dal [OSCURATO:SOCIETA]e nel quale sono intervenuti ulteriori creditori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Taranto.

La Corte d’appello di Lecceha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] e la Giacontieri, sulla base di sette motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]..

Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 16 Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data delladecisione.

Ragioni della decisione 1.Il ricorso è inammissibile.

Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito dellaesposizione sommariadei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ri- corso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ).

La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez.

L , Sentenza n. 12761 del 9/07/200 4 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 16 pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto,su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

Nella parte di esso dedicata all o « Svolgimento del processo » , cui può aggiungersi anche la premessa esplicativa (a pag. 3 e 4)che precede l’esposizione dei singoli motivi, si fa un ge nerico riferimento al titolo esecutivooggetto delle contestazioni avan- zate nel presente giudizio,sulla base del quale il [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbepromoss o l’esecuzione forzata e sarebbero in- tervenuti, quali creditori, altri istituti bancari, che siassumono tutti evocati in giudizio, unitamente peraltro ad ulteriori credi- tori ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].)i quali sarebbero in- vece intervenuti nel processo esecutivo sulla base di diversi ti- toli, in ordine ai quali non si chiariscono peraltro, in dettaglio , le eventuali contestazioni avanzate.

Il titolo esecutivo in discussione, in particolare, sarebbecosti- tuito da un «atto notarile di assenso unilaterale a iscrizione ipo- tecaria» del 3 agosto 1987, avente natura di ricognizione di debito, sottoscritto dai ricorrenti in favore d i una pluralità di istituti bancari: di detto attoviene contestata la validità e l’ef- ficacia esecutiva, unitamente ai «rapporti ad esso sottostanti», che parrebbero, per quanto è possibile comprendere, essere tutti riconducibili a esposizionidebitorie relative a conti correnti bancari.

Non viene però chiarito quali sarebbero esattamente tutti gli istituti bancari che hanno partecipato all’atto di ricognizione, Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 16 come sarebbe stato necessario, specie in considerazione del fatto che certamente una parte dei crediti sottostanti sono stati oggetto di successive vicende traslative (come dimostra, tra le altre,la circostanza che tra gli istituti bancari evocati in giudizio non vi è il [OSCURATO:SOCIETA]., indicato come creditore pro- cedente, mentre l’unica società intimata che si è difesa nella presente sede si dichiara cessionaria di un credito inizialmente spettante a [OSCURATO:SOCIETA]., o almeno cosìparrebbe).

Neanche sono specificamente individuati i crediti riconosciuti in favore di ciascuno di tali istituti (non si indica né l’importo né l’esatto titolo di ciascuno di essi).

Ciò senza contare che, per quanto pare emergere dalla stessa sentenza impugnata, in realtà la posizione dei ricorrenti sarebbe quella di meri garanti e datori di ipotecaper le obbligazioni contratte d a una società terza (tale [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata poi fallita dal Tribunale di Taranto)che non è neanche parte del giudizio.

Nell’esposizione dei fatti di cui al ricorso manca, inoltre , una adeguata illustrazione delle specifiche ragioni poste a base delle domande proposte.

Si fa riferimentoad una pretesa “estorsione” del consenso alla sottoscrizione della scrittura di ricognizione di debito, ma senza adeguatichiarimenti in ordine alle specifiche circostanze di fatto in cui ciò sarebbe avvenuto.Si afferma essere stata contestata l’efficacia esecutiva della indicata scrittura ricognitiva, per il di- fettodel requisito della « certezza » dei crediti riconosciuti, ma non se nerichiama il contenuto e neanche si indicano in modo puntuale e adeguato le specifiche ragioni per cui sarebbe stata dedotta l’insussistenzadel suddetto requisito, in relazione a lle obbligazioni riconosciute.

Con riguardo alle allegazioni difensive degli istituti bancari op- posti, poi, nel ricorso manca qualunque concreto riferimento sostanziale (si afferma esclusivamente che «I convenuti costi- tuiti concludevano per il rigetto dell’opposizione»).

Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 16 Neanche sono illustrate adeguatamente le ragioni del rigetto dell’opposizione da parte del giudice di primo grado(limitandosi i ricorrenti a fare presente che «il G.U. con sentenza del 14.1.2016 n. 148 rigettava integralmente l’opposizione») e le specifiche ragioni dell’appelloavanzato in relazione alle statui- zioni contenute nella relativa sentenza (nel ricorso si afferma esclusivamente,in modo del tutto generic o , che « La sentenza veniva appellata, riproponendosi le domande di nullità del titolo esecutivo e di conto con riguardo all’accertamento dei saldi fi- nali dei conti correnti gestiti dalle banche, ed eccependosi tra- visamento dei fatti e delle risultanze probatorie, l’erronea mo- tivazione e la violazione del contraddittorio»).

Una siffatta superficiale esposizione dei fatti non consent e as- solutamentedi avere una chiara contezza degli specifici argo- mentiposti a base delle domand e proposte nei confronti d ella pluralità di istituti bancarie degli altri soggetti convenuti , quali creditori procedenti ed intervenuti nel processo esecutivo, le cui ragioni parrebbero essere state tutte contestate, né delle reci- proche posizioni processuali di ciascuna delle parti, c osì come del contenuto della sentenza di primo grado e degli specifici motivi del l’atto di appello che ha dato luogo al giudizio di se- condo grado all’esito del quale è stata pronunciata la decisione impugnata.

Ciò, di per sé, rende impossibile alla Corte accedere e valutare adeguatamente nel merito il presente ricorso. 2.È opportuno precisare che nemmeno l’esposizione di cui ai singoli motividel ricorso può ritenersi sufficiente a colmare ade- guatamente le lacune espositive fin qui evidenziate.

Anzi, sotto tale profilo, va aggiunto cheil ricorso, ad avviso del Collegio, non rispetta neanche il requisito di ammissibilità pre- scritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché in esso non solo non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto di tutti gli atti di cui si assume l’omessa o erronea Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 16 valutazione, ma nemmeno sonoadeguatamente localizzati i re- latividocumenti nell’ambito del fascicolo processuale , con il ri- chiamo specifico dei passi rilevanti degli stessi.

Risultano con ciò altresì violati i principi della consolidata giuri- sprudenza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cas- sazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valuta- zione di un documento da parte del giudice di merito, ha il du- plice onere –imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase pro- cessuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 –01; Sez.

U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3 , Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez.

U , Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez.

L , Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 17602 del23/08/2011, Rv. 619544 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 124 del04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5 , Sentenza n. 26174 del 12/12/2014 , Rv. 633667 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 19048del 28/09/2016 , Rv. 642130 – 01; Sez. 5 , Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017 , Rv. 644546 – 01 , in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda farvalere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017 , Rv. 646829 – 01;Sez.

L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019 , Rv. 654796 – Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 16 02; in senso analogo, Cass. Sez.

U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 -01). 3.Quanto sin qui osservato è di per sé sufficiente ai fini della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in quanto le lacune espositive di quest’ultimo rend ono impossibile l’esame delle singole censurecontenute nei sette motivi in cui esso si arti- cola, in mancanza di una chiara illustrazione dei precisi termini di tutte le questioni controverse, che non ne consente l’ ade- guatoscrutinio di merito.

D’altra parte, per quello che è possibile comprendere nono- stante le indicate insuperabili lacune espositive dell’impugna- zione, si tratta di censure che,per come risultano formulate, anche ad una mera astratta valutazione del loro contenuto (senza cioè gli omessi riferimenti agli specifici terminiconcreti della controversia), non avrebbero potuto trovare accogli- mento. 3.1Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Vizio di moti- vazioneper omesso esame di documenti decisivi, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 cpc».

I ricorrenti lamentano«omesso riesame da parte della Corte di elementi documentali, che hanno costituito oggetto di discus- sione tra le parti, nonché decisivi per il giudizio (specialmente quanto all'eccepita inammissibilità dell'azione esecutiva)».

Si tratta di un motivo di ricorso di per sé inammissibile, già solo perché formulato sulla base della denuncia di un vizio di moti- vazione, cioè di un vizio che non è più compreso quelli che pos- sono essere posti a fondamento del ricorso per cassazione , ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella sua attuale for- mulazione (applicabile alla fattispecie, ratione temporis).Per di più, le censure sono ricollegat e al preteso omesso esame di “documenti” decisivi, mentrel’attuale formulazione della dispo- sizione richiamata prevede esclusivamente il vizio di omesso esame di “fatti” decisivi e controversi, non di semplici elementi Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 16 istruttori (cfr., ex multis: Sez.

U , Sentenza n . 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 - 01 e 629830 – 01; conf.: Sez.

U , Sentenza n. 8054del 07/04/2014, Rv. 629834 –01; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 25216del 27/11/2014 , Rv. 633425 – 01; Sez. 2 , Ordinanza n. 27415del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 9253del 11/04/2017, Rv. 643845 – 01) .

In ogni caso, è ravvisabile anche un palese difetto di specificità, dal momento che non risulta adeguatamente chiarito, in modo comprensibile,a quali precisi documenti i ricorrenti facciano ri- ferimento, quale fosse il contenuto degli stessi, per quali ragioni essi sarebbero decisiviin relazione ai motivi dell’opposizione e neanche se i fatti riferibili a tali documenti siano comunque stati presi in esame dalla corte d’appello. 3.2Con il secondo motivo si denunzia « Omessa pronuncia e violazionedell’art. 112 cpc, in relazione all’ art. 360, comma 1 n. 4 cpc».

I ricorrenti sostengono che « La Corte non ha pronunziato sul motivo con il quale gli appellanti avevano riproposto la quaestio iuris dell’inidoneità del titolo esecutivo», cioè che «il rogito del 1987, benchévalido per gli effetti che era destinato a produrre quanto alla costituzione della garanzia ipotecaria, non era uti- lizzabile come titolo esecutivo per difetto dei requisiti di cui all’art. 474 , secondo comma n. 3 cpc, non costituendo l’atto ricognitivo fonte autonoma dei diritti in esso dichiarati, essendo esso anzi esposto all’accertamento anche costitutivo dei diritti, né potendo tantomeno intendersi che il debitore resti assog- gettato all’esecuzione attraverso un’attività meramente certifi- cativa e autenticativa del notaio …».

Anche questo motivo di ricorso risulta inammissibile per difetto di specificità, dal momento che non viene adeguatamente indi- viduata con sufficiente precisione la “ quaestio iuris ” di cui si lamenta l’omesso esam e , in mancanza del puntuale richiamo Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 16 del contenuto dell’atto di ricognizione di debito oggetto delle contestazioni.

In ogni caso, per quello che è possibile intuire sulla base dell’esposizione di cui al ricorso, si tratta di una censura del tutto infondata, dal momento che nella sentenza impugnata è certamente ravvisabile una decisione con riguardo all’efficacia ed al la validità del titolo esecutivo costituito d a lla ricognizione di debitoeffettuata dai ricorrenti per atto ricevuto da notaio , quanto meno in via implicita, anche sotto il profiloin contesta- zione.La corte d’appello ha, infatti, esplicitamente chiarito che i debiti riconosciuti nel predetto atto notarile erano stati in esso specificamente indicati e sufficientemente individuati.

La censura di omessa pronuncia non potrebbe, quindi, in nes- sun caso ritenersi fondata. 3.3Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 61 comma 1 cpc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, e dell’art. 112 cpcin relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc- Difetto di motivazione su fatti controversi e decisivi , in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc».

La formulazione del motivo di ricorso in esame è particolar- mente ardua da decifrare, nel suo senso logico e giuridico.

I ricorrenti premettono di aver contestato le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio svolta nel corso del primo grado del giudizio efatte proprie, a loro dire apoditticamente , dal tri- bunale.

Peraltro, della relazione di consulenza in questione non è spe- cificamente e puntualmente richiamato il contenuto rilevante, il che non consente di verificare la fondatezza di tali critiche.

D’altra parte,gli stessi ricorrenti sembrano intendere lamenta re –sempre con il motivo di ricorso in esame – che la corte d’ap- pelloabbia deciso la controversia sulla base di una ragione pre- giudizialerispetto all’e same delle conclusioni dell a consulenza, senza quindi dare rilievo alla stessa ( più precisamente, Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 16 affermano che la corte d’appello avrebbe ritenuto decisivo il mancato assolvimento, da parte loro,degli oneri di allegazione e prova in ordine alle contestazioni relative agli addebiti effet- tuati dagli istituti bancari sui vari conti correnti).

Pare evidente la contraddittorietà logica delle indicate argo- mentazioni, dal momento che non si vede quale rilievo possono avere le critiche svolte in relazione alla consulenza tecnica, se al tempo stesso si sostiene che a quest’ultima non è stato rico- nosciuto effettivo rilievo ai fini della decisione finale.

Si tratta di una contraddizione logica che la Corte non ritiene possibile sciogliere sulla base della lacunosa esposizione dei fatti e delle stesse censure di cui al ricorso. 3.4Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazionedell’art. 2697 cpc, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cpc».

I ricorrenti sostengono che la corte d’appello avrebbeinvertito l’onere della prova, ponendolo erroneamente a loro carico, in violazione dell’art. 2697 c.c.,con riguardo alle partite che ave- vano dato luogo ai saldinegativi dei conti correnti bancari og- getto dell’atto ricognitivoposto a base dell’azione esecutiva.

Anche in questo caso, si tratta di censure del tutto generiche che, in mancanzadell’individuazione precisa delle posizioni de- bitorie contestate nei confronti dei vari istituti di crediti e delle specificheragioni di tali contestazioni, per ciascuna posizione , non sarebbe in nessun caso possibile valutare in concreto.

In ogni caso, anche a voler ragionare in via di pura astrazione, è sufficiente rilevare che, in presenza di una ricognizione di de- bito,non vi è dubbio che l’onere della prova dell’insussistenza delle pretese creditorie riconosciute come dovute nell o stesso atto di ricognizionespetti sempre al debitore, ai sensi dell’art.2697 c.c., disposizione che quindi di certo non potrebbe rite- nersi violata.

Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 16 3.5Con il quinto motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazionedegli artt. 132 n. 4 cpc, 118 att. cpc e 112 cpc, in rela- zione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc».

Con il motivo di ricorso in esame iricorrenti, nel quadro di una esposizione confusa, difficilmente decifrabile nel suo senso lo- gico effettivo, sembrano sostenere che la corte d’appello avrebbe confuso le varie domande da essi proposte (che, nell’ordine, avrebbero avuto ad oggetto: la negazione dell’effi- cacia esecutiva del titolo;l’invalidità dello stesso, per violenza morale; la contestazione delle clausole nu lle dei v a ri rapporti bancari indicati, con richiesta di rideterminazione dei relativi saldi) e le relative istanze istruttorie ; di conseguenza, la deci- sione impugnata sarebbe sorretta da una motivazione appa- rente o illogica sia in ordine alleloro domande che in ordine al le loroistanze istruttorie.

Anche in questo caso, peraltro, non sarebbe possibile esami- nare il merito delle censureformulate, in mancanza di un qua- dro chiaro ed esaurientedelle questioni sottostanti e, in parti- colare,del contenuto dell’atto ricognitivo, dei crediti spettanti a ciascuna banca come individuati nell’atto stesso, nonché delle clausole dei vari rapporti sottostantiimpugnate e degli importi oggetto di contestazione.

D’altronde,pare anche opportuno sottolineare che , nella deci- sione impugnata, è senz’altro ravvisabile una adeguata moti- vazione in relazione a ciascuna delle domande genericamente richiamate dai ricorrenti.

Rispettivamente: con riguardo alla negazi one dell’efficacia e della validità dell’atto ricognitivo azionato come titolo esecu- tivo,la corte territoriale ha affermato – da una parte – che non era stata sufficientemente provata la “costrizione” a sottoscri- verlo e– dall’altra parte – che lo stesso risultava sufficiente- mente preciso e corretto nell’indicazione dei rapporti sottostanti e nella individuazione delle posizioni debitorie riconosciute dagli Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 16 esecutati opponenti; con riguardo alla contestazione dei rap- porti sottostanti, ha ritenutoche non fossero stat e f ornit e una adeguata allegazione e una sufficiente prova della illegittimità delle pretese creditorie consacrate nell’atto di ricognizione, mentrel’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. (di cui comunque nel ricorso non vieneneanche chiarito l’oggetto con sufficiente precisione) era, in questo quadro, da ritenersi istanzagenerica ed esplorativ a .

Deve, quindi, certamente escludersi anche il dedotto «travisa- mento del contenuto delle domande e delle istanze istruttorie». 3.6Con il sesto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 61 comma 1 cpc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, e omessa motivazione su punti decisivi in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc- Omessa motivazione sull’istanza di ammissione dell’ordine ex art. 210 cpc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc- Motivazione apparente sull’ordine ex art. 210 cpc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc- Viola- zionedegli artt. 116 cpc , in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, e violazionedell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc».

Si tratta di censure analoghe a quelle di cui al motivo di ricorso precedente,che appaiono specificamente dirette a contestare la mancata ammissione delle istanze istruttorie e , in partico- lare,di un ordine di esibizione documentale .

Come per i precedenti motivi, non sarebbepossibile esaminare nel meritole indicate censure in mancanza di una chiar a indi- cazionedelle questioni effettivamente controverse, del conte- nuto dell’atto notarile controversoe del contenuto preciso delle istanzeistruttorie avanzate.

Può,peraltro, osservarsi che la stessa descrizione del motivo di opposizione in relazione al quale si afferma che fosse stato chie- sto l’ordine di esibizionedi cui all’art. 210 c.p.c., cioè «accertare e dichiarare l’inefficacia del titolo esecutivo e l’inammissibilità Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 16 dell’azione esecutiva preliminarmente, per essere stato utiliz- zato un contratto notarile di consenso all’iscrizione dell’ipoteca privo del requisito della certezza del creditoex art. 474 comma 1 cpc», di per sé(ancora un volta sulla base di una valutazione astratta, per la mancanza nel ricorso dei necessari riferimenti concreti alla vicenda sostanziale e processuale, e sempre per quello che èpossibile evincere nonostante la scarsa chiarezza dell’esposizione)non giustificherebbe alcun ordine di esibizione di documenti, in quanto il requisito della certezza del credito di cui all’art. 474 c.p.c. deve sempreessere riferito al contenuto del titolo stesso, quindi, nella specie, al contenuto dell’atto stesso di ricognizione, senza che abbia rilievo (almeno sotto tale limitato e specifico profilo)l’atteggiarsi del rapporto sotto- stante.

D’altra parte, l’ulteriore mezzo istruttorio oggetto delle do- glianze dei ricorrenti, cioè la consulenza tecnica di ufficiocon- tabile, risulta in realtàammessa ed effettuata nel corso del giu- dizio di primo grado (mentre per quanto attiene alle critiche rivolte alla stessaed alla sua valutazione, da parte dei giudici del merito,si può fare rinvio a quanto esposto con riguardo al terzo motivo del ricorso). 3.7Con il settimo motivo si denunzia « Omesso esame di un punto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc- Violazione e falsa applicazione degli artt. 1421 cod. civ. e 345 cpc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, e violazionedell’art. 112 cpc in relazione all’ art. 360 comma 1 n.4 cpc».

L’ultimo motivodel ricorso è riferito al dedotto vizio della vo- lontà che, secondo i ricorrenti, avrebbe determinato l’invalidità dell’atto ricognitivo, nonché agli altri motivi di nullità dello stessoatto che la corte d’appello ha ritenuto essere stati tardi- vamente dedottinel giudizio di merito.

Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 15 di 16 La formulazione generica econfusa delle censure non ne con- sente una agevole comprensione.

In ogni caso,per quello che è possibile comprendere, è suffi- ciente rilevare che l’indicato vizio della volontà ( vale a dire la dedotta “costrizione” a sottoscrivere l’atto ricognitivo), non è stato ritenuto sufficientemente provato e le relative contesta- zionisi risolvono in una richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, certamente non consentita nella presente sede, specie in presenzadi una motivazione del tutto adeguata.

Con riguardo alle domande ritenute tardive, il ricorso difetta manifestamente di specificità sulla tempestività delle relative allegazioni.

Anchea voler considerare che si tratta di deduzioni relative a pretese ipotesi di nullità negoziale (cioè a vizi rilevabi l i di uffi- cio),manca la precisazione dei tempi e dei modi di allegazione dei fatti a fondamento delle stesse e, comunque, deveritenersi che la corte d’appello non abbia ravvisato gli estremi per di- chiarare di ufficio la suddetta nullità, sulla base degli elementi legittimamente acquisiti al giudizio, mentredi sicuro non pos- sono ritenersi né indicati, né forniti, neanche nella presente sede,quelli adeguati a giustificare tale rilievo. 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore della società controricorrente, Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 16 di 16 liquidandole in complessivi € 7.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 04 / 04/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 17054 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17054del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37H01 E882O) GIACONTIERI Antonia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44T54 Z115B) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46B22 E506Q) e Pie- trantonio [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65T20 G098V) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata nel presente giudizio da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Consigliere delegato, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57T21 Z614E) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63B25 H501D) -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di procuratore di CA- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] E BASILICATA (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 16 [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:SOCIETA]. mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore BUONFRATE Giovanni (C.F.: non indicato) [OSCURATO:PERSONA]. SARACINO Teodosio (C.F.: non indi- cato) [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato) [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato) [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE (C.F.: non in- dicato), in persona del legale rappresentante pro tem- pore SOLITO Maria (C.F.: non indicato) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 440/2020, depositata in data 17 dicembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un procedimento di esecuzione per espropriazione immobiliare promosso nei loro confronti dal [OSCURATO:SOCIETA]e nel quale sono intervenuti ulteriori creditori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Taranto. La Corte d’appello di Lecceha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] e la Giacontieri, sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA].. Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 16 Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data delladecisione. Ragioni della decisione 1.Il ricorso è inammissibile. Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito dellaesposizione sommariadei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ri- corso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ). La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L , Sentenza n. 12761 del 9/07/200 4 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 16 pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto,su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. Nella parte di esso dedicata all o « Svolgimento del processo » , cui può aggiungersi anche la premessa esplicativa (a pag. 3 e 4)che precede l’esposizione dei singoli motivi, si fa un ge nerico riferimento al titolo esecutivooggetto delle contestazioni avan- zate nel presente giudizio,sulla base del quale il [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbepromoss o l’esecuzione forzata e sarebbero in- tervenuti, quali creditori, altri istituti bancari, che siassumono tutti evocati in giudizio, unitamente peraltro ad ulteriori credi- tori ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].)i quali sarebbero in- vece intervenuti nel processo esecutivo sulla base di diversi ti- toli, in ordine ai quali non si chiariscono peraltro, in dettaglio , le eventuali contestazioni avanzate. Il titolo esecutivo in discussione, in particolare, sarebbecosti- tuito da un «atto notarile di assenso unilaterale a iscrizione ipo- tecaria» del 3 agosto 1987, avente natura di ricognizione di debito, sottoscritto dai ricorrenti in favore d i una pluralità di istituti bancari: di detto attoviene contestata la validità e l’ef- ficacia esecutiva, unitamente ai «rapporti ad esso sottostanti», che parrebbero, per quanto è possibile comprendere, essere tutti riconducibili a esposizionidebitorie relative a conti correnti bancari. Non viene però chiarito quali sarebbero esattamente tutti gli istituti bancari che hanno partecipato all’atto di ricognizione, Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 16 come sarebbe stato necessario, specie in considerazione del fatto che certamente una parte dei crediti sottostanti sono stati oggetto di successive vicende traslative (come dimostra, tra le altre,la circostanza che tra gli istituti bancari evocati in giudizio non vi è il [OSCURATO:SOCIETA]., indicato come creditore pro- cedente, mentre l’unica società intimata che si è difesa nella presente sede si dichiara cessionaria di un credito inizialmente spettante a [OSCURATO:SOCIETA]., o almeno cosìparrebbe). Neanche sono specificamente individuati i crediti riconosciuti in favore di ciascuno di tali istituti (non si indica né l’importo né l’esatto titolo di ciascuno di essi). Ciò senza contare che, per quanto pare emergere dalla stessa sentenza impugnata, in realtà la posizione dei ricorrenti sarebbe quella di meri garanti e datori di ipotecaper le obbligazioni contratte d a una società terza (tale [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata poi fallita dal Tribunale di Taranto)che non è neanche parte del giudizio. Nell’esposizione dei fatti di cui al ricorso manca, inoltre , una adeguata illustrazione delle specifiche ragioni poste a base delle domande proposte. Si fa riferimentoad una pretesa “estorsione” del consenso alla sottoscrizione della scrittura di ricognizione di debito, ma senza adeguatichiarimenti in ordine alle specifiche circostanze di fatto in cui ciò sarebbe avvenuto.Si afferma essere stata contestata l’efficacia esecutiva della indicata scrittura ricognitiva, per il di- fettodel requisito della « certezza » dei crediti riconosciuti, ma non se nerichiama il contenuto e neanche si indicano in modo puntuale e adeguato le specifiche ragioni per cui sarebbe stata dedotta l’insussistenzadel suddetto requisito, in relazione a lle obbligazioni riconosciute. Con riguardo alle allegazioni difensive degli istituti bancari op- posti, poi, nel ricorso manca qualunque concreto riferimento sostanziale (si afferma esclusivamente che «I convenuti costi- tuiti concludevano per il rigetto dell’opposizione»). Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 16 Neanche sono illustrate adeguatamente le ragioni del rigetto dell’opposizione da parte del giudice di primo grado(limitandosi i ricorrenti a fare presente che «il G.U. con sentenza del 14.1.2016 n. 148 rigettava integralmente l’opposizione») e le specifiche ragioni dell’appelloavanzato in relazione alle statui- zioni contenute nella relativa sentenza (nel ricorso si afferma esclusivamente,in modo del tutto generic o , che « La sentenza veniva appellata, riproponendosi le domande di nullità del titolo esecutivo e di conto con riguardo all’accertamento dei saldi fi- nali dei conti correnti gestiti dalle banche, ed eccependosi tra- visamento dei fatti e delle risultanze probatorie, l’erronea mo- tivazione e la violazione del contraddittorio»). Una siffatta superficiale esposizione dei fatti non consent e as- solutamentedi avere una chiara contezza degli specifici argo- mentiposti a base delle domand e proposte nei confronti d ella pluralità di istituti bancarie degli altri soggetti convenuti , quali creditori procedenti ed intervenuti nel processo esecutivo, le cui ragioni parrebbero essere state tutte contestate, né delle reci- proche posizioni processuali di ciascuna delle parti, c osì come del contenuto della sentenza di primo grado e degli specifici motivi del l’atto di appello che ha dato luogo al giudizio di se- condo grado all’esito del quale è stata pronunciata la decisione impugnata. Ciò, di per sé, rende impossibile alla Corte accedere e valutare adeguatamente nel merito il presente ricorso. 2.È opportuno precisare che nemmeno l’esposizione di cui ai singoli motividel ricorso può ritenersi sufficiente a colmare ade- guatamente le lacune espositive fin qui evidenziate. Anzi, sotto tale profilo, va aggiunto cheil ricorso, ad avviso del Collegio, non rispetta neanche il requisito di ammissibilità pre- scritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché in esso non solo non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto di tutti gli atti di cui si assume l’omessa o erronea Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 16 valutazione, ma nemmeno sonoadeguatamente localizzati i re- latividocumenti nell’ambito del fascicolo processuale , con il ri- chiamo specifico dei passi rilevanti degli stessi. Risultano con ciò altresì violati i principi della consolidata giuri- sprudenza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cas- sazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valuta- zione di un documento da parte del giudice di merito, ha il du- plice onere –imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase pro- cessuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 –01; Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3 , Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez. U , Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez. L , Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 17602 del23/08/2011, Rv. 619544 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 124 del04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5 , Sentenza n. 26174 del 12/12/2014 , Rv. 633667 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 19048del 28/09/2016 , Rv. 642130 – 01; Sez. 5 , Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017 , Rv. 644546 – 01 , in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda farvalere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017 , Rv. 646829 – 01;Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019 , Rv. 654796 – Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 16 02; in senso analogo, Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 -01). 3.Quanto sin qui osservato è di per sé sufficiente ai fini della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in quanto le lacune espositive di quest’ultimo rend ono impossibile l’esame delle singole censurecontenute nei sette motivi in cui esso si arti- cola, in mancanza di una chiara illustrazione dei precisi termini di tutte le questioni controverse, che non ne consente l’ ade- guatoscrutinio di merito. D’altra parte, per quello che è possibile comprendere nono- stante le indicate insuperabili lacune espositive dell’impugna- zione, si tratta di censure che,per come risultano formulate, anche ad una mera astratta valutazione del loro contenuto (senza cioè gli omessi riferimenti agli specifici terminiconcreti della controversia), non avrebbero potuto trovare accogli- mento. 3.1Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Vizio di moti- vazioneper omesso esame di documenti decisivi, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 cpc». I ricorrenti lamentano«omesso riesame da parte della Corte di elementi documentali, che hanno costituito oggetto di discus- sione tra le parti, nonché decisivi per il giudizio (specialmente quanto all'eccepita inammissibilità dell'azione esecutiva)». Si tratta di un motivo di ricorso di per sé inammissibile, già solo perché formulato sulla base della denuncia di un vizio di moti- vazione, cioè di un vizio che non è più compreso quelli che pos- sono essere posti a fondamento del ricorso per cassazione , ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella sua attuale for- mulazione (applicabile alla fattispecie, ratione temporis).Per di più, le censure sono ricollegat e al preteso omesso esame di “documenti” decisivi, mentrel’attuale formulazione della dispo- sizione richiamata prevede esclusivamente il vizio di omesso esame di “fatti” decisivi e controversi, non di semplici elementi Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 16 istruttori (cfr., ex multis: Sez. U , Sentenza n . 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 - 01 e 629830 – 01; conf.: Sez. U , Sentenza n. 8054del 07/04/2014, Rv. 629834 –01; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 25216del 27/11/2014 , Rv. 633425 – 01; Sez. 2 , Ordinanza n. 27415del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 9253del 11/04/2017, Rv. 643845 – 01) . In ogni caso, è ravvisabile anche un palese difetto di specificità, dal momento che non risulta adeguatamente chiarito, in modo comprensibile,a quali precisi documenti i ricorrenti facciano ri- ferimento, quale fosse il contenuto degli stessi, per quali ragioni essi sarebbero decisiviin relazione ai motivi dell’opposizione e neanche se i fatti riferibili a tali documenti siano comunque stati presi in esame dalla corte d’appello. 3.2Con il secondo motivo si denunzia « Omessa pronuncia e violazionedell’art. 112 cpc, in relazione all’ art. 360, comma 1 n. 4 cpc». I ricorrenti sostengono che « La Corte non ha pronunziato sul motivo con il quale gli appellanti avevano riproposto la quaestio iuris dell’inidoneità del titolo esecutivo», cioè che «il rogito del 1987, benchévalido per gli effetti che era destinato a produrre quanto alla costituzione della garanzia ipotecaria, non era uti- lizzabile come titolo esecutivo per difetto dei requisiti di cui all’art. 474 , secondo comma n. 3 cpc, non costituendo l’atto ricognitivo fonte autonoma dei diritti in esso dichiarati, essendo esso anzi esposto all’accertamento anche costitutivo dei diritti, né potendo tantomeno intendersi che il debitore resti assog- gettato all’esecuzione attraverso un’attività meramente certifi- cativa e autenticativa del notaio …». Anche questo motivo di ricorso risulta inammissibile per difetto di specificità, dal momento che non viene adeguatamente indi- viduata con sufficiente precisione la “ quaestio iuris ” di cui si lamenta l’omesso esam e , in mancanza del puntuale richiamo Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 16 del contenuto dell’atto di ricognizione di debito oggetto delle contestazioni. In ogni caso, per quello che è possibile intuire sulla base dell’esposizione di cui al ricorso, si tratta di una censura del tutto infondata, dal momento che nella sentenza impugnata è certamente ravvisabile una decisione con riguardo all’efficacia ed al la validità del titolo esecutivo costituito d a lla ricognizione di debitoeffettuata dai ricorrenti per atto ricevuto da notaio , quanto meno in via implicita, anche sotto il profiloin contesta- zione.La corte d’appello ha, infatti, esplicitamente chiarito che i debiti riconosciuti nel predetto atto notarile erano stati in esso specificamente indicati e sufficientemente individuati. La censura di omessa pronuncia non potrebbe, quindi, in nes- sun caso ritenersi fondata. 3.3Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 61 comma 1 cpc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, e dell’art. 112 cpcin relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc- Difetto di motivazione su fatti controversi e decisivi , in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc». La formulazione del motivo di ricorso in esame è particolar- mente ardua da decifrare, nel suo senso logico e giuridico. I ricorrenti premettono di aver contestato le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio svolta nel corso del primo grado del giudizio efatte proprie, a loro dire apoditticamente , dal tri- bunale. Peraltro, della relazione di consulenza in questione non è spe- cificamente e puntualmente richiamato il contenuto rilevante, il che non consente di verificare la fondatezza di tali critiche. D’altra parte,gli stessi ricorrenti sembrano intendere lamenta re –sempre con il motivo di ricorso in esame – che la corte d’ap- pelloabbia deciso la controversia sulla base di una ragione pre- giudizialerispetto all’e same delle conclusioni dell a consulenza, senza quindi dare rilievo alla stessa ( più precisamente, Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 16 affermano che la corte d’appello avrebbe ritenuto decisivo il mancato assolvimento, da parte loro,degli oneri di allegazione e prova in ordine alle contestazioni relative agli addebiti effet- tuati dagli istituti bancari sui vari conti correnti). Pare evidente la contraddittorietà logica delle indicate argo- mentazioni, dal momento che non si vede quale rilievo possono avere le critiche svolte in relazione alla consulenza tecnica, se al tempo stesso si sostiene che a quest’ultima non è stato rico- nosciuto effettivo rilievo ai fini della decisione finale. Si tratta di una contraddizione logica che la Corte non ritiene possibile sciogliere sulla base della lacunosa esposizione dei fatti e delle stesse censure di cui al ricorso. 3.4Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazionedell’art. 2697 cpc, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cpc». I ricorrenti sostengono che la corte d’appello avrebbeinvertito l’onere della prova, ponendolo erroneamente a loro carico, in violazione dell’art. 2697 c.c.,con riguardo alle partite che ave- vano dato luogo ai saldinegativi dei conti correnti bancari og- getto dell’atto ricognitivoposto a base dell’azione esecutiva. Anche in questo caso, si tratta di censure del tutto generiche che, in mancanzadell’individuazione precisa delle posizioni de- bitorie contestate nei confronti dei vari istituti di crediti e delle specificheragioni di tali contestazioni, per ciascuna posizione , non sarebbe in nessun caso possibile valutare in concreto. In ogni caso, anche a voler ragionare in via di pura astrazione, è sufficiente rilevare che, in presenza di una ricognizione di de- bito,non vi è dubbio che l’onere della prova dell’insussistenza delle pretese creditorie riconosciute come dovute nell o stesso atto di ricognizionespetti sempre al debitore, ai sensi dell’art.2697 c.c., disposizione che quindi di certo non potrebbe rite- nersi violata. Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 16 3.5Con il quinto motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazionedegli artt. 132 n. 4 cpc, 118 att. cpc e 112 cpc, in rela- zione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc». Con il motivo di ricorso in esame iricorrenti, nel quadro di una esposizione confusa, difficilmente decifrabile nel suo senso lo- gico effettivo, sembrano sostenere che la corte d’appello avrebbe confuso le varie domande da essi proposte (che, nell’ordine, avrebbero avuto ad oggetto: la negazione dell’effi- cacia esecutiva del titolo;l’invalidità dello stesso, per violenza morale; la contestazione delle clausole nu lle dei v a ri rapporti bancari indicati, con richiesta di rideterminazione dei relativi saldi) e le relative istanze istruttorie ; di conseguenza, la deci- sione impugnata sarebbe sorretta da una motivazione appa- rente o illogica sia in ordine alleloro domande che in ordine al le loroistanze istruttorie. Anche in questo caso, peraltro, non sarebbe possibile esami- nare il merito delle censureformulate, in mancanza di un qua- dro chiaro ed esaurientedelle questioni sottostanti e, in parti- colare,del contenuto dell’atto ricognitivo, dei crediti spettanti a ciascuna banca come individuati nell’atto stesso, nonché delle clausole dei vari rapporti sottostantiimpugnate e degli importi oggetto di contestazione. D’altronde,pare anche opportuno sottolineare che , nella deci- sione impugnata, è senz’altro ravvisabile una adeguata moti- vazione in relazione a ciascuna delle domande genericamente richiamate dai ricorrenti. Rispettivamente: con riguardo alla negazi one dell’efficacia e della validità dell’atto ricognitivo azionato come titolo esecu- tivo,la corte territoriale ha affermato – da una parte – che non era stata sufficientemente provata la “costrizione” a sottoscri- verlo e– dall’altra parte – che lo stesso risultava sufficiente- mente preciso e corretto nell’indicazione dei rapporti sottostanti e nella individuazione delle posizioni debitorie riconosciute dagli Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 16 esecutati opponenti; con riguardo alla contestazione dei rap- porti sottostanti, ha ritenutoche non fossero stat e f ornit e una adeguata allegazione e una sufficiente prova della illegittimità delle pretese creditorie consacrate nell’atto di ricognizione, mentrel’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. (di cui comunque nel ricorso non vieneneanche chiarito l’oggetto con sufficiente precisione) era, in questo quadro, da ritenersi istanzagenerica ed esplorativ a . Deve, quindi, certamente escludersi anche il dedotto «travisa- mento del contenuto delle domande e delle istanze istruttorie». 3.6Con il sesto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 61 comma 1 cpc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, e omessa motivazione su punti decisivi in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc- Omessa motivazione sull’istanza di ammissione dell’ordine ex art. 210 cpc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc- Motivazione apparente sull’ordine ex art. 210 cpc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc- Viola- zionedegli artt. 116 cpc , in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, e violazionedell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc». Si tratta di censure analoghe a quelle di cui al motivo di ricorso precedente,che appaiono specificamente dirette a contestare la mancata ammissione delle istanze istruttorie e , in partico- lare,di un ordine di esibizione documentale . Come per i precedenti motivi, non sarebbepossibile esaminare nel meritole indicate censure in mancanza di una chiar a indi- cazionedelle questioni effettivamente controverse, del conte- nuto dell’atto notarile controversoe del contenuto preciso delle istanzeistruttorie avanzate. Può,peraltro, osservarsi che la stessa descrizione del motivo di opposizione in relazione al quale si afferma che fosse stato chie- sto l’ordine di esibizionedi cui all’art. 210 c.p.c., cioè «accertare e dichiarare l’inefficacia del titolo esecutivo e l’inammissibilità Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 16 dell’azione esecutiva preliminarmente, per essere stato utiliz- zato un contratto notarile di consenso all’iscrizione dell’ipoteca privo del requisito della certezza del creditoex art. 474 comma 1 cpc», di per sé(ancora un volta sulla base di una valutazione astratta, per la mancanza nel ricorso dei necessari riferimenti concreti alla vicenda sostanziale e processuale, e sempre per quello che èpossibile evincere nonostante la scarsa chiarezza dell’esposizione)non giustificherebbe alcun ordine di esibizione di documenti, in quanto il requisito della certezza del credito di cui all’art. 474 c.p.c. deve sempreessere riferito al contenuto del titolo stesso, quindi, nella specie, al contenuto dell’atto stesso di ricognizione, senza che abbia rilievo (almeno sotto tale limitato e specifico profilo)l’atteggiarsi del rapporto sotto- stante. D’altra parte, l’ulteriore mezzo istruttorio oggetto delle do- glianze dei ricorrenti, cioè la consulenza tecnica di ufficiocon- tabile, risulta in realtàammessa ed effettuata nel corso del giu- dizio di primo grado (mentre per quanto attiene alle critiche rivolte alla stessaed alla sua valutazione, da parte dei giudici del merito,si può fare rinvio a quanto esposto con riguardo al terzo motivo del ricorso). 3.7Con il settimo motivo si denunzia « Omesso esame di un punto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc- Violazione e falsa applicazione degli artt. 1421 cod. civ. e 345 cpc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, e violazionedell’art. 112 cpc in relazione all’ art. 360 comma 1 n.4 cpc». L’ultimo motivodel ricorso è riferito al dedotto vizio della vo- lontà che, secondo i ricorrenti, avrebbe determinato l’invalidità dell’atto ricognitivo, nonché agli altri motivi di nullità dello stessoatto che la corte d’appello ha ritenuto essere stati tardi- vamente dedottinel giudizio di merito. Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 15 di 16 La formulazione generica econfusa delle censure non ne con- sente una agevole comprensione. In ogni caso,per quello che è possibile comprendere, è suffi- ciente rilevare che l’indicato vizio della volontà ( vale a dire la dedotta “costrizione” a sottoscrivere l’atto ricognitivo), non è stato ritenuto sufficientemente provato e le relative contesta- zionisi risolvono in una richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, certamente non consentita nella presente sede, specie in presenzadi una motivazione del tutto adeguata. Con riguardo alle domande ritenute tardive, il ricorso difetta manifestamente di specificità sulla tempestività delle relative allegazioni. Anchea voler considerare che si tratta di deduzioni relative a pretese ipotesi di nullità negoziale (cioè a vizi rilevabi l i di uffi- cio),manca la precisazione dei tempi e dei modi di allegazione dei fatti a fondamento delle stesse e, comunque, deveritenersi che la corte d’appello non abbia ravvisato gli estremi per di- chiarare di ufficio la suddetta nullità, sulla base degli elementi legittimamente acquisiti al giudizio, mentredi sicuro non pos- sono ritenersi né indicati, né forniti, neanche nella presente sede,quelli adeguati a giustificare tale rilievo. 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore della società controricorrente, Ric. n. 17054/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 16 di 16 liquidandole in complessivi € 7.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussi
Sentenza Cassazione n. 11145/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris