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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19967/2026

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tata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BENEDINIVIVIANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAINIMARZIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 4292/2023Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 19967/2026Data pubblicazione 15/06/2026OLLAGO ALESSANDRA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 969/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO,depositata il 02/12/2022 R.G.N. 655/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Gli originari ricorrenti, tutti medici in servizio presso l’ASST diMantova, adivano il locale Tribunale per ottenere la restituzione da partedell’Azienda delle somme che l’ente datoriale, sin dal 2005, avevaindebitamente trattenuto a titolo di IRAP sul compenso dell’attività svoltain regime di intramoenia.Si costituiva l’ASST, chiedendo il rigetto dell’avversa domanda, sulpresupposto che, con il contratto integrativo del 10/12/2007, le OO.SS.avevano implicitamente acconsentito a che l’IRAP fosse inclusa fra i costicorrelati alla gestione dell’attività libero professionale intramuraria.2.

Il Tribunale di Mantova accoglieva il ricorso nei limiti dellaprescrizione intervenuta, rilevando che, contrariamente a quantosostenuto dall’Azienda, le OO.SS. avevano manifestato a quest’ultima, siaprima che dopo la stipula del contratto integrativo, la loro contrarietàall’effettuazione di tale trattenuta e che le uniche voci di costolegittimamente decurtabili dall’ASST dal corrispettivo versato dal pazienteper la prestazione resa erano quelle previste dall’atto regolamentare del1998 (delibera 1184 del 25.06.1998), tra cui non erano compresi i costi atitolo di IRAP.RGN 4292/2023Pag.2Numero registro generale 4292/2023Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 19967/2026Data pubblicazione 15/06/2026Impugnava la sentenza l’ASST, evidenziando che l’IRAP era un costoche legittimamente doveva essere recuperato a prescindere da un accordocon le OO.SS.Resistevano in giudizio i medici chiedendo la conferma della sentenzaimpugnata.3.

La Corte d’appello di Milano accoglieva l’impugnazione, ritenendoillegittima la trattenuta operata dall’ASST per il periodo 2005-2007, nonessendovi in quel lasso di tempo alcuna esplicita e concordata previsionein tal senso, e legittima la trattenuta operata per il periodo successivo inconsiderazione del siglato contratto integrativo del 10/12/2007 nel quale,in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 03/08/2007 n. 120, le partisindacali e aziendali fissavano i criteri e i principi generali per l’attivitàlibero professionale intramuraria, prevedendo che l’azienda determinasse,in accordo con i medici, un tariffario idoneo alla copertura di tutti i costi.Ricorrevano per la cassazione della sentenza i medici.4.

Nella resistenza dell’ASST, questa Corte, con sentenza n.8779/2022, accoglieva il ricorso e rinviava il giudizio innanzi a diversaCorte d’appello.In particolare, rilevava che la Corte d’appello: a) non avesse chiaritose la delibera (n. 1026) del Direttore Generale in data 19 dicembre 2007avesse effettiva natura di proposta contrattuale, anziché costituire atto diunilaterale imposizione da parte dell’Azienda, emanato in difetto diaccordo con i singoli professionisti, secondo l’indicazione della L. 3 agosto2007, n. 120, ovvero e comunque rappresentasse la base negoziale su cuipervenire alla determinazione del contenuto del futuro contratto, nonoffrendo contributi, a tal fine, il mero richiamo alla “lettera con la quale findal 2005 veniva trattenuta l’IRAP”; b) avesse ritenuto “pienamenteraggiunta la prova dell’intesa tra azienda e professionista anche sullatraslazione dell’imposta IRAP” con motivazione sommaria, che richiamavabensì gli atti di causa ma del tutto genericamente, senza riferimenti aglielementi concreti e specifici in grado di fornire la dimostrazione dellaRGN 4292/2023Pag.3Numero registro generale 4292/2023Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 19967/2026Data pubblicazione 15/06/2026validità sul piano probatorio di tale conclusione, e, più in generale, nonsvolgendo una ricostruzione fattuale che tenesse conto della complessitàdella vicenda, comprensiva anche di eventuali manifestazioni di volontà ocondotte di segno contrario poste in essere da parte dei medici coinvolti edella valutazione della loro eventuale rilevanza ai fini della formazione omeno di un accordo a termini di legge.5.

Il giudizio di rinvio si concludeva con la conferma della sentenza diprimo grado (di accoglimento del ricorso dei medici) poiché la Corted’appello, chiamata a riesaminare i fatti di causa al fine di chiarire gliaspetti irrisolti indicati dalla Suprema Corte, riteneva non raggiunta laprova di un accordo tra medici e ASST relativamente alla determinazionedelle tariffe avente ad oggetto la traslazione dell’IRAP.6.

Per la cassazione della sentenza di rinvio ha proposto ricorso l’ASSTaffidato a due motivi.7.

I medici hanno resistito con controricorso, successivamenteillustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo l’Azienda denuncia, ex art. 360 comma 1, nn. 4e 5, cod. proc. civ., error in procedendo per erronea declinazione deiprincipi fissati dalla pronuncia di rinvio di questa Suprema Corte, - omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio e connessa violazione dell’art.116 cod. proc. civ.Evidenzia che la Corte d’appello si è limitata a richiamare la sentenzadel Tribunale, senza porre in essere alcun concreto approfondimento deifatti di causa.2.

Con il secondo motivo l’Azienda denuncia, ex art. 360 comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1362 cod. civ.Lamenta che la Corte d’appello si è limitata a verificare se in atti vifosse una volontà espressa e letterale di concludere un accordo anzichéindagare sulle intenzioni dei contraenti, in violazione del disposto di cuiall’art. 1362 cod. civ.RGN 4292/2023Pag.4Numero registro generale 4292/2023Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 19967/2026Data pubblicazione 15/06/20263.

I motivi sono entrambi inammissibili.La Corte territoriale si è attenuta al principio di diritto enunciato nellasentenza rescindente e, all’esito della valutazione degli atti di causa, haescluso che il tariffario concordato implicasse anche il riconoscimento deldiritto dell’ASST di detrarre, prima della ripartizione, quale costo aziendalel’IRAP gravante dell’Azienda.I motivi di ricorso, nella sostanza censurano l’accertamento di merito eneppure colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata che haritenuto che tra i medici e l’ASST non fosse mai intervenuta, nonostante leprevisioni del contratto integrativo del 10/12/2007, alcuna pattuizione edaltresì escluso che l’accettazione di quanto indicato nella missivadell’Azienda del 2005 (con cui si era già disposto che si sarebbe procedutoad effettuare, con decorrenza 1° gennaio 2005, sul compenso per l’attivitàlibero professionale svolta, la trattenuta l’IRAP) si potesse desume dalcomportamento dei medici i quali, al contrario, attraverso le organizzazionisindacali, avevano sempre censurato la pretesa dell’Azienda di detrarre dalquantum ripartibile l’IRAP ed ha conseguentemente ritenuto che quella dicui alla delibera n. 1026 del 19/12/2007 fosse una decisione unilateraledell’ASST, non preceduta da alcun accordo (formale ovvero implicito o perfacta concludentia).La Corte territoriale ha, quindi, correttamente indagato quale fosse lacomune intenzione delle parti, valutandone il comportamento complessivoanche posteriore (art. 1362 cod. civ.) ed ha ritenuto che non vi fossealcun accordo per la traslazione dell’IRAP.Ed allora i rilievi si risolvono in modo inammissibile in una critica delrisultato ermeneutico raggiunto dal giudice del rinvio, sostanziandosi nellamera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella censurata(tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004;Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del2002; Cass. n. 11053 del 2000).RGN 4292/2023Pag.5Numero registro generale 4292/2023Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 19967/2026Data pubblicazione 15/06/2026Il ricorso per cassazione - riconducibile, in linea generale, al modellodell’argomentazione di carattere confutativo - laddove censuril’interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata non puòassumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendolimitarsi ad evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraversol’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assolutainadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solodelle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hannocondotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi allamera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di datiasseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettatecome più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 9245 del2007; Cass. n. 15890 del 2007 e più di recente Cass. n. 14787 del 2022;Cass. n. 7007 del 2024; Cass. n. 32926 del 2025).4.

In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.5.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.6.

Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez.

U.,20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alpagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presentegiudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro12.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborsoforfetario delle spese generali al 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.RGN 4292/2023Pag.6Numero registro generale 4292/2023Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 19967/2026Data pubblicazione 15/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 6 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 4292/2023Pag.7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BENEDINIVIVIANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAINIMARZIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 4292/2023Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 19967/2026Data pubblicazione 15/06/2026OLLAGO ALESSANDRA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 969/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO,depositata il 02/12/2022 R.G.N. 655/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Gli originari ricorrenti, tutti medici in servizio presso l’ASST diMantova, adivano il locale Tribunale per ottenere la restituzione da partedell’Azienda delle somme che l’ente datoriale, sin dal 2005, avevaindebitamente trattenuto a titolo di IRAP sul compenso dell’attività svoltain regime di intramoenia.Si costituiva l’ASST, chiedendo il rigetto dell’avversa domanda, sulpresupposto che, con il contratto integrativo del 10/12/2007, le OO.SS.avevano implicitamente acconsentito a che l’IRAP fosse inclusa fra i costicorrelati alla gestione dell’attività libero professionale intramuraria.2. Il Tribunale di Mantova accoglieva il ricorso nei limiti dellaprescrizione intervenuta, rilevando che, contrariamente a quantosostenuto dall’Azienda, le OO.SS. avevano manifestato a quest’ultima, siaprima che dopo la stipula del contratto integrativo, la loro contrarietàall’effettuazione di tale trattenuta e che le uniche voci di costolegittimamente decurtabili dall’ASST dal corrispettivo versato dal pazienteper la prestazione resa erano quelle previste dall’atto regolamentare del1998 (delibera 1184 del 25.06.1998), tra cui non erano compresi i costi atitolo di IRAP.RGN 4292/2023Pag.2Numero registro generale 4292/2023Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 19967/2026Data pubblicazione 15/06/2026Impugnava la sentenza l’ASST, evidenziando che l’IRAP era un costoche legittimamente doveva essere recuperato a prescindere da un accordocon le OO.SS.Resistevano in giudizio i medici chiedendo la conferma della sentenzaimpugnata.3. La Corte d’appello di Milano accoglieva l’impugnazione, ritenendoillegittima la trattenuta operata dall’ASST per il periodo 2005-2007, nonessendovi in quel lasso di tempo alcuna esplicita e concordata previsionein tal senso, e legittima la trattenuta operata per il periodo successivo inconsiderazione del siglato contratto integrativo del 10/12/2007 nel quale,in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 03/08/2007 n. 120, le partisindacali e aziendali fissavano i criteri e i principi generali per l’attivitàlibero professionale intramuraria, prevedendo che l’azienda determinasse,in accordo con i medici, un tariffario idoneo alla copertura di tutti i costi.Ricorrevano per la cassazione della sentenza i medici.4. Nella resistenza dell’ASST, questa Corte, con sentenza n.8779/2022, accoglieva il ricorso e rinviava il giudizio innanzi a diversaCorte d’appello.In particolare, rilevava che la Corte d’appello: a) non avesse chiaritose la delibera (n. 1026) del Direttore Generale in data 19 dicembre 2007avesse effettiva natura di proposta contrattuale, anziché costituire atto diunilaterale imposizione da parte dell’Azienda, emanato in difetto diaccordo con i singoli professionisti, secondo l’indicazione della L. 3 agosto2007, n. 120, ovvero e comunque rappresentasse la base negoziale su cuipervenire alla determinazione del contenuto del futuro contratto, nonoffrendo contributi, a tal fine, il mero richiamo alla “lettera con la quale findal 2005 veniva trattenuta l’IRAP”; b) avesse ritenuto “pienamenteraggiunta la prova dell’intesa tra azienda e professionista anche sullatraslazione dell’imposta IRAP” con motivazione sommaria, che richiamavabensì gli atti di causa ma del tutto genericamente, senza riferimenti aglielementi concreti e specifici in grado di fornire la dimostrazione dellaRGN 4292/2023Pag.3Numero registro generale 4292/2023Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 19967/2026Data pubblicazione 15/06/2026validità sul piano probatorio di tale conclusione, e, più in generale, nonsvolgendo una ricostruzione fattuale che tenesse conto della complessitàdella vicenda, comprensiva anche di eventuali manifestazioni di volontà ocondotte di segno contrario poste in essere da parte dei medici coinvolti edella valutazione della loro eventuale rilevanza ai fini della formazione omeno di un accordo a termini di legge.5. Il giudizio di rinvio si concludeva con la conferma della sentenza diprimo grado (di accoglimento del ricorso dei medici) poiché la Corted’appello, chiamata a riesaminare i fatti di causa al fine di chiarire gliaspetti irrisolti indicati dalla Suprema Corte, riteneva non raggiunta laprova di un accordo tra medici e ASST relativamente alla determinazionedelle tariffe avente ad oggetto la traslazione dell’IRAP.6. Per la cassazione della sentenza di rinvio ha proposto ricorso l’ASSTaffidato a due motivi.7. I medici hanno resistito con controricorso, successivamenteillustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Azienda denuncia, ex art. 360 comma 1, nn. 4e 5, cod. proc. civ., error in procedendo per erronea declinazione deiprincipi fissati dalla pronuncia di rinvio di questa Suprema Corte, - omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio e connessa violazione dell’art.116 cod. proc. civ.Evidenzia che la Corte d’appello si è limitata a richiamare la sentenzadel Tribunale, senza porre in essere alcun concreto approfondimento deifatti di causa.2. Con il secondo motivo l’Azienda denuncia, ex art. 360 comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1362 cod. civ.Lamenta che la Corte d’appello si è limitata a verificare se in atti vifosse una volontà espressa e letterale di concludere un accordo anzichéindagare sulle intenzioni dei contraenti, in violazione del disposto di cuiall’art. 1362 cod. civ.RGN 4292/2023Pag.4Numero registro generale 4292/2023Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 19967/2026Data pubblicazione 15/06/20263. I motivi sono entrambi inammissibili.La Corte territoriale si è attenuta al principio di diritto enunciato nellasentenza rescindente e, all’esito della valutazione degli atti di causa, haescluso che il tariffario concordato implicasse anche il riconoscimento deldiritto dell’ASST di detrarre, prima della ripartizione, quale costo aziendalel’IRAP gravante dell’Azienda.I motivi di ricorso, nella sostanza censurano l’accertamento di merito eneppure colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata che haritenuto che tra i medici e l’ASST non fosse mai intervenuta, nonostante leprevisioni del contratto integrativo del 10/12/2007, alcuna pattuizione edaltresì escluso che l’accettazione di quanto indicato nella missivadell’Azienda del 2005 (con cui si era già disposto che si sarebbe procedutoad effettuare, con decorrenza 1° gennaio 2005, sul compenso per l’attivitàlibero professionale svolta, la trattenuta l’IRAP) si potesse desume dalcomportamento dei medici i quali, al contrario, attraverso le organizzazionisindacali, avevano sempre censurato la pretesa dell’Azienda di detrarre dalquantum ripartibile l’IRAP ed ha conseguentemente ritenuto che quella dicui alla delibera n. 1026 del 19/12/2007 fosse una decisione unilateraledell’ASST, non preceduta da alcun accordo (formale ovvero implicito o perfacta concludentia).La Corte territoriale ha, quindi, correttamente indagato quale fosse lacomune intenzione delle parti, valutandone il comportamento complessivoanche posteriore (art. 1362 cod. civ.) ed ha ritenuto che non vi fossealcun accordo per la traslazione dell’IRAP.Ed allora i rilievi si risolvono in modo inammissibile in una critica delrisultato ermeneutico raggiunto dal giudice del rinvio, sostanziandosi nellamera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella censurata(tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004;Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del2002; Cass. n. 11053 del 2000).RGN 4292/2023Pag.5Numero registro generale 4292/2023Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 19967/2026Data pubblicazione 15/06/2026Il ricorso per cassazione - riconducibile, in linea generale, al modellodell’argomentazione di carattere confutativo - laddove censuril’interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata non puòassumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendolimitarsi ad evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraversol’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assolutainadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solodelle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hannocondotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi allamera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di datiasseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettatecome più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 9245 del2007; Cass. n. 15890 del 2007 e più di recente Cass. n. 14787 del 2022;Cass. n. 7007 del 2024; Cass. n. 32926 del 2025).4. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.5. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.6. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U.,20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alpagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presentegiudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro12.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborsoforfetario delle spese generali al 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.RGN 4292/2023Pag.6Numero registro generale 4292/2023Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 19967/2026Data pubblicazione 15/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 6 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 4292/2023Pag.7
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