CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2026
Cassazione n. 14560/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uzza, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Alessandro e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura specialein atti;ricorrentecontroComune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco protempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Alessandro III6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura speciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 565/2021,pubblicata in data 15/03/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe;Numero registro generale 26400/2021Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 14560/2026Data pubblicazione 16/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon deliberazione n. 112/1999 del 25/03/1998 la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] affidava alla [OSCURATO:SOCIETA]. i lavoridi costruzione di tutta la rete idrica e fognaria ed anche la gestione inconcessione della rete e dell’impianto di depurazione.Successivamente, in data 06/07/1999, le parti stipulavano laconvenzione per regolare gli obblighi esistenti tra concedente econcessionario. In particolare, l’impresa assumeva l’incarico dicostruire la rete idrica e fognaria del Comune (da trasferirsi in proprietàdel Comune dopo il collaudo definitivo) e di gestire dette reti, insiemeall’impianto di depurazione, per la durata di quindici anni decorrenti dalcollaudo definitivo delle opere.Con tre distinti procedimenti (di cui solo il primo introdotto in viamonitoria) la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva il Comune di Santa CroceCamerina davanti al Tribunale di Ragusa per chiederne la condanna diquest’ultimo alla corresponsione degli importi ritenuti di spettanza inbase al predetto rapporto contrattuale.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduceva che, quale gestore del servizio idrico(comprendente l’emungimento dell'acqua potabile, la suadistribuzione, l’accertamento dei consumi e la riscossione dei canoni edei corrispettivi in nome e conto del Comune), era tenuta a versareall'ente pubblico le somme riscosse, previamente deducendo lepredeterminate rate quadrimestrali “del costo complessivo annuo diammortamento e gestione indicato negli elaborati approvati”. Al fine,quindi, di riscuotere i corrispettivi come pattuiti in contratto, Mediales.r.l. doveva detrarre dalle somme dei canoni riscossi la quota diammortamento già predeterminata, che, ad opinione della parte,concerneva i lavori di realizzazione della rete ed anche i proventi dovutiper il servizio di gestione dell’impianto.Gli importi richiesti da [OSCURATO:SOCIETA]. al Comune con i menzionati tregiudizi derivavano dall'insufficienza delle somme direttamente2 di 26Numero registro generale 26400/2021Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 14560/2026Data pubblicazione 16/05/2026incassate dalla società, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2013, acoprire i maggiori importi corrispondenti alle quote di ammortamentosopra menzionate.Il primo giudizio (introdotto in via monitoria) riguardava gli anni 2008e 2009. Il secondo ed il terzo giudizio (introdotti con atto di citazione)riguardavano, rispettivamente, gli anni 2010-2011 e gli anni 2012-2013.Tale differenza era dovuta, ad avviso di [OSCURATO:SOCIETA]., perché, in baseall’art. 7 dell’ “atto di sottomissione” stipulato inter partes il21/05/2008 ad integrazione dell'originaria convenzione, il Comune diSanta [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto espressamente l'obbligazione digarantire “la copertura della rata di ammortamento annuale relativa ailavori”, obbligandosi ad integrare gli importi riscossi fino allaconcorrenza della rata di ammortamento maturata.Il Comune si costituiva in tutti i giudizi, formulando nel primo (quellointrodotto con la domanda monitoria) domanda riconvenzionale voltaad ottenere il pagamento di € 800.000,00.Il Tribunale adito, riuniti i giudizi, respingeva le domande dellaMediale s.r.l., compensando in parte il credito vantato dal Comune conquello azionato dalla società.Avverso la sentenza, non notificata, proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA].,cui resisteva il Comune svolgendo anche appello incidentale.La Corte d’appello respingeva l’appello principale e, in parzialeaccoglimento dell’appello incidentale, condannava [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento in favore del Comune della somma di € 800.000,00 oltreinteressi.La Corte di merito riteneva infondato il primo motivo di gravame,formulato da [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale veniva censuratal'interpretazione operata dal primo giudice degli accordi intercorsi trale parti, nella parte in cui aveva affermato che la garanzia assunta dalComune fosse limitata solo alla parte di ammortamento pertinente alla3 di 26Numero registro generale 26400/2021Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 14560/2026Data pubblicazione 16/05/2026remunerazione dei lavori di realizzazione della rete idrica, senzaestendersi anche alla quota di ammortamento prefissata per il serviziodi gestione idrica.La menzionata Corte riteneva che il contenuto dell'art. 15 delcontratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si riferiva alle modalità di determinazionedelle tariffe e dei canoni da applicare agli utenti del servizio idrico dispettanza del Comune. In tale pattuizione, il Comune si impegnava atener conto delle finalità esposte nel medesimo articolo 15, ovverosiadi consentire le condizioni di equilibrio economico, finanziario egestionale nonché il conseguimento di un'equa remunerazionedell'impresa. Tuttavia, la previsione delineava il criterio tendenziale dideterminazione delle tariffe del servizio a carico degli utenti, ma nonintegrativi a favore del gestore, per l'eventualità che la riscossione deicanoni e corrispettivi di utenza (di cui era responsabile il medesimogestore) risultassero insufficienti a coprire le rate predeterminate diammortamento in questione, la quale poteva dipendere dalle cause piùvarie (la morosità delle utenze, l’inadeguatezza delle modalità adottateper le riscossioni, le diseconomiche modalità gestorie dell'attività dierogazione del servizio), tutte riconducibili alle capacità imprenditorialidel gestore e al di lui rischio dell'impresa.Ad opinione della Corte d’appello rimaneva, quindi, confermato che,come ritenuto dal Tribunale, l'art. 7, comma 3, dell’atto disottomissione prevedeva la garanzia di incasso (mediante interventodi finanza pubblica), a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e a carico del Comune,solo per assicurare a [OSCURATO:SOCIETA]. la percezione dell’ammontare dellaquota di ammortamento pertinente ai lavori di esecuzione della reteidrica – la quale era destinata ad essere appresa al patrimonio dell'ente– così emergendo la ratio della clausola, che era quella di evitare chel'onere dei già eseguiti lavori realizzativi della rete,predeterminatamente ammortizzati con le tabelle di ammortamento4 di 26Numero registro generale 26400/2021Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 14560/2026Data pubblicazione 16/05/2026allegate all'atto di sottomissione, potessero, se non coperti dai canonid’utenza, tradursi in un ingiustificato arricchimento dell'ente, in dannodella società esecutrice dei lavori.La Corte aggiungeva che l'intero art. 7 dell'atto di sottomissione –che conteneva, al comma 3, la garanzia di copertura predetta – eradedicato esclusivamente alla rideterminazione del piano diammortamento dei "costi di realizzazione dell'opera pubblica e oneripertinenti" e ciò a chiarimento della volontà delle parti di riferirsisoltanto a tali costi.La stessa Corte riteneva infondato anche il secondo motivo digravame principale, con il quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva censurato lamancata applicazione da parte del Tribunale del criterio di imputazionedel pagamento dettato dall'art. 1194 c.c., per l’imputazione prima agliinteressi ed alle spese e poi al capitale, rilevando che la regola interpartes era nel senso che [OSCURATO:SOCIETA]., per conto del Comune ed innome di questo, dovesse curare l'incasso presso gli utenti del canonee delle tariffe di servizio idrico, secondo le scadenze previste a tal finee, poi, sempre secondo una determinata cadenza temporale, riversarloal Comune, trattenendo l'importo di cui ai piani di ammortamento sopracitati, sicché le parti avevano prefissato per via pattizia una cadenza disoddisfacimento del credito di [OSCURATO:SOCIETA]., del tutto distinta dalcriterio di cui all'art. 1194 c.c., operante solo se non diversamenteconcordato dalle parti.La stessa Corte riteneva infondato anche il terzo motivo di appelloprincipale, ove la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dedotto che il Tribunale avevaerroneamente compensato l'importo di € 62.443,21, dovuto dalComune a consuntivo incassi del 2009, pur riconosciuto a credito insentenza, con un asserito maggior credito di € 800.000 vantato dalComune, rilevando che il Tribunale aveva ha dato atto in sentenza che,in ordine alla sussistenza ed attualità del predetto credito restitutoriodel Comune di € 800.000,00, e conseguentemente in ordine alla sua5 di 26Numero registro generale 26400/2021Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 14560/2026Data pubblicazione 16/05/2026compensabilità, non vi era stata alcuna contestazione ed, anzi, vi erastata espressa conferma da parte dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]., come puresi evinceva dalla comparsa conclusionale depositata da [OSCURATO:SOCIETA]. inprimo grado il 19/06/2018 (in relazione al procedimento n. 2259/2011RG), ove si leggeva che la sola ragione per cui la compensazione inquestione non era possibile era da ricercarsi nel fatto che tali sommeerano state già compensate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nella determinazionedel proprio credito relativamente agli anni 2008-2009, pari ad€.1.003.125,99, effettuata “detratti gli acconti versati dal comune percomplessivi € 800.000,00”.La Corte accoglieva, invece, il primo motivo di appello incidentale –ove il Comune aveva censurato l’omessa pronuncia del Tribunale dellariconvenzionale di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzionedell'importo da quest'ultima ricevuto da parte del Comune di €800.000, avanzata in seno all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo(cioè del primo giudizio inter partes, unico ad essere stato introdottoda Mediate in via monitoria) – e il secondo motivo di appello incidentale– ove veniva evidenziato che il primo giudice, pur avendo riportatocorrettamente nel testo i valori del 2009 (nel senso che l'incasso deicanoni conseguito da [OSCURATO:SOCIETA]. era stato di € 1.081.103,86 e laquota di ammortamento dovuta per la costruzione della rete eral’inferiore importo di € 1.018.660,65) aveva poi affermato che lasocietà aveva diritto all'importo integrativo di € 62.443,21, che poiaveva ritenuto di compensare col controcredito di € 800.000 predetto.Ad opinione della Corte, come evidenziato dal Comune, anche per il2009 non vi era nessuna insufficienza degli incassi rispetto alla quotadi ammortamento pertinente la costruzione della rete, posto che ilprimo valore (incassi) era stato pari ad € 1.081.103,86 mentrel'ammortamento garantito era di € 1.018.660,65, il quale pertanto erainteramente coperto dagli incassi, con la conseguenza che non6 di 26Numero registro generale 26400/2021Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 14560/2026Data pubblicazione 16/05/2026sussisteva alcun credito di [OSCURATO:SOCIETA]. da compensare col maggiorcredito del Comune.Posto che non era dovuto a [OSCURATO:SOCIETA]. l'importo di € 62.443,21, laCorte riteneva spettante al Comune l’intero importo di € 800.000 oltreinteressi legali dalla domanda.La menzionata Corte, infine, respingeva le pretese fatte valere con ilterzo motivo di appello incidentale e dichiarava assorbiti gli altri motividi gravame del Comune.Avverso detta pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso percassazione, affidato a sette motivi di doglianza.Si è difeso con controricorso il Comune.La ricorrente ha anche depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«1) Sull'obbligo a carico del Comune di garantire l'equilibrioeconomico-finanziario del project financing anche attraverso lacorresponsione di una rata annuale di ammortamento comprendenteoltre ai costi di realizzazione dell'opera anche i costi di gestione /Mancato esame dell'allegato B dell'atto di sottomissione del[OSCURATO:DATA_NASCITA] / Motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.»Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«2) Ancora sull'obbligo a carico del Comune di garantire l'equilibrioeconomico-finanziario del project financing anche attraverso lacorresponsione di una rata annuale di ammortamento comprendenteoltre ai costi di realizzazione dell'opera anche i costi di gestione /Sempre sull'omesso esame dell'allegato B dell'atto di sottomissione del[OSCURATO:DATA_NASCITA] / Nullità della decisione per violazione dell'art. 132, comma2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost. / Motivazione inesistenteo apparente /Motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «3)Ancora sull'obbligo a carico del Comune di garantire l'equilibrio7 di 26Numero registro generale 26400/2021Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 14560/2026Data pubblicazione 16/05/2026economico-finanziario del project financing anche attraverso lacorresponsione di una rata annuale di ammortamento comprendenteoltre ai costi di realizzazione dell'opera anche i costi di gestione /Violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. / Motivo di ricorso exart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»Con il quarto motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«4) Sulla imputabilità, prima alle spese di gestione e poi al capitale,delle somme incassate dal gestore dagli utenti / Violazione dell'art.1194 cod. civ. / Motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»Con il quinto motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«5)Ancora sulla imputabilità, prima alle spese di gestione e poi al capitale,delle somme incassate dal gestore dagli utenti / Nullità della decisioneper violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111,comma 6, Cost. / Motivazione inesistente o apparente / Motivo diricorso ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»Con il sesto motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«6)Sulla compensabilità del credito azionato dall'odierno ricorrente con lasomma di euro 800.000,00 asseritamente vantata dal comune di SantaCroce Camerina / Motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. /Violazione dell'articolo 115 c.p.c. sotto il profilo della errataapplicazione del principio di non contestazione / Violazione dell'art.132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost. sotto ilprofilo della motivazione inesistente o apparente.»Con il settimo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«7) Sulla condanna al pagamento della somma di euro 800.000,00asseritamente vantata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] / Motivodi ricorso ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. / Violazione dell'articolo115 c.p.c. sotto il profilo della errata applicazione del principio di noncontestazione / Violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art.111, comma 6, Cost. sotto il profilo della motivazione inesistente oapparente.»8 di 26Numero registro generale 26400/2021Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 14560/2026Data pubblicazione 16/05/20262. È infondata l’eccezione di inammissibilità (rectiusimproponibilità) del ricorso, formulata dal Comune, in ragione delritenuto abusivo frazionamento del credito.2.1. Il Comune ha dedotto che la ricorrente - dopo avere introdottotra il 2011 e il 2015 i tre diversi giudizi, riguardanti periodi diversi delrapporto contrattuale (anni 2008-2009, anni 2010-2011, anni 2012-2013), poi riuniti e convogliati nel presente giudizio di legittimità – haproposto, nel 2017, un’altra azione, riferita agli anni 2014-2015,chiedendo, come nei precedenti giudizi, l’accertamento del ritenutoobbligo del Comune di corrisponderle anche le spese di gestione nonsoddisfatte, che è stata respinta sia in primo che in secondo grado,aggiungendo che era, poi, pendente davanti al Tribunale delle [OSCURATO:PERSONA] un altro giudizio, con il quale la medesima società avevaformulato le medesime richieste, per le stesse ragioni già illustrate, macon riferimento a tutti e quindici gli anni del rapporto contrattuale.Ad opinione del Comune, la proposizione di un’ulteriore azione dimerito, ancora pendente, seguita dalla impugnazione in sede dilegittimità in questa sede promossa, per far valere la stessa pretesareiteratamente respinta, non aveva alcuna giustificazione, marispondeva soltanto ad una strategia processuale abusiva, dasanzionare con l’inammissibilità del presente ricorso e con la condannaal pagamento delle spese di lite (ferma la inammissibilità del giudizioavviato davanti al Tribunale delle Imprese di Catania per violazione delne bis in idem)2.2. In tema di abusivo frazionamento del credito, questa Corte hachiarito che non possono essere azionati in separati giudizi i diritti dicredito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra lestesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambitooggettivo di un possibile giudicato, oppure fondati sul medesimo o suanaloghi fatti costitutivi, il cui accertamento separato si traduca in uninutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, a meno che9 di 26Numero registro generale 26400/2021Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 14560/2026Data pubblicazione 16/05/2026non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabileinteresse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale ladomanda abusivamente frazionata deve essere dichiarataimproponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria.La stessa Corte ha, poi, precisato che, ove la proposizione unitaria nonsia possibile per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione didomanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nelmerito sulla domanda, ancorché arbitrariamente frazionata, tenendoconto del comportamento del creditore in sede di liquidazione dellespese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favoreo anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt.88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento delladomanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri dilealtà e probità processuale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 7299 del19/03/2025; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 24267 del 31/08/2025).Nel caso di specie, come si evince da quanto dedotto dal Comune,i procedimenti riuniti, convogliati nel presente giudizio di legittimità,sono stati quelli per primi avviati e hanno riguardato i primi anni digestione del servizio idrico, sicché non si pone il problema dellaprospettata improponibilità, che riguarda, semmai, la causasuccessivamente instaurata.Inoltre, il rapporto tra i menzionati procedimenti riuniti e il giudizioavviato davanti al Tribunale delle Imprese non è riconducibile allanozione di frazionamento del credito, come sopra illustrata, ma semmaiad ipotesi di parziale identità dei giudizi, o di continenza, cui si applicauna diversa disciplina giuridica.3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per due ordini diragioni.3.1. Come sopra evidenziato, nella specie, sia il primo giudice cheil giudice del gravame hanno interpretato gli accordi intercorsi tra leparti nel senso di che il Comune avesse assicurato l’ammortamento10 di 26Numero registro generale 26400/2021Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 14560/2026Data pubblicazione 16/05/2026annuale dei costi di realizzazione degli impianti, e non anche della lorogestione, sicché, in applicazione dell’art. 348 ter, comma 5, c.p.c.,ancora applicabile ratione temporis (poi riversato nel disposto dell’art.360, comma 4, c.p.c.), il ricorso per cassazione può essere propostoesclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e4) dell’art. 360 c.p.c.Come precisato da questa Corte, pertanto, nell'ipotesi di "doppiaconforme" ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c., è onere del ricorrenteindicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando chesono tra loro diverse (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26934 del20/09/2023; Cass., Sez. 1, Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023;Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016).Nel caso di specie, in assenza di tale specificazione, il motivo diricorso è inammissibile.3.2. L’inammissibilità del motivo deriva, comunque, anche dallacensura così come formulata.Com’è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. consentel'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti».La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che èstato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi come un vero eproprio fatto storico, come un accadimento naturalistico (Cass., Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero eproprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante(Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1,Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2403511 di 26Numero registro generale 26400/2021Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 14560/2026Data pubblicazione 16/05/2026del 03/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del26/04/2022).Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fattocostitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fattosecondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale),purché sia controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761del 08/09/2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenoredella motivazione, vizia la decisione perché ha determinato l’esito delgiudizio.Non integrano, dunque, fatti il cui omesso esame possa cagionareil vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mere argomentazioni o lededuzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019;Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementidi un accadimento complesso, comunque apprezzato, o le mere ipotesialternative (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei terminiappena indicati, la mancata valutazione di domande o di eccezioni,ovvero dei motivi di appello (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29952 del13/10/2022).L’omesso esame di elementi istruttori acquisiti al processo nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora non si risolvanella mancata valutazione di un fatto, come sopra definito, da riteneredecisivo per la statuizione assunta (v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024).Nel caso di specie, la doglianza si sostanzia nella mancatadi sottomissione, ai fini dell’interpretazione degli accordi intercorsi trale parti, non trattandosi dunque dell’omesso esame di un fatto, inteso12 di 26Numero registro generale 26400/2021Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 14560/2026Data pubblicazione 16/05/2026nel senso sopra indicato, ma della ritenuta omessa interpretazionedella volontà negoziale nei termini intesi dalla parte.4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360 bis, n.1, c.p.c.4.1. Come sopra evidenziato, in virtù della nuova formulazionedell'art. 360 c.p.c. (introdotta con la novella del 2012) non è piùconsentita l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.«per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fattocontroverso e decisivo per il giudizio», ma soltanto «per omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti».Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamatamodifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione,quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle qualiesso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014).In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essereinterpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel.,come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimitàsulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso ilcontrollo sulla motivazione con riferimento al parametro dellasufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilodell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sottoil profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta)della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano13 di 26Numero registro generale 26400/2021Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 14560/2026Data pubblicazione 16/05/2026la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge,sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo dellasentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenzadi legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge,come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenzaai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U,Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018;Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio dimotivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nellaindicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazionedel proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass.,Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020).Ricorre, dunque, il vizio in questione, quando la decisione, benchégraficamente esistente, non rende percepibile il fondamento delladecisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1,Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248del 30/06/2020).Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione siameramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrasto14 di 26Numero registro generale 26400/2021Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 14560/2026Data pubblicazione 16/05/2026irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunquepercepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e,di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez.L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n.16611 del 25/06/2018).Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non èpossibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e,conseguentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dellostesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).Ovviamente il controllo della motivazione del giudice di merito, neilimiti sopra indicati, non equivale alla revisione del ragionamentodecisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad unadeterminata soluzione della questione esaminata, posto che ciò sitradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento deglielementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio difatto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16526 del 05/08/2016).4.2. Nel caso di specie la Corte d’appello ha chiaramente spiegatoquanto segue: «Il contenuto dell'art. 15 del contratto del 6.7.1999, chesi vuole dall'appellante concettualmente ribadito dall'art. 5, per esserepoi tradotto in cifre concrete con l'all. A dell'atto di sottomissione,nonché dai commi, diversi dall'ultimo di cui all'art. 7 di quest'ultimostrumento negoziale, si riferisce alle modalità di determinazione delletariffe e dei canoni da applicare agli utenti del servizio idrico, canoniche il Comune, quale Amministrazione, aveva il potere di determinareautoritativamente. In tale determinazione il Comune si era impegnatoa tener conto dei fini esposti nel medesimo articolo 15, ovverosia diconsentire le condizioni di equilibrio economico, finanziario e gestionalenonché il conseguimento di un'equa remunerazione dell'impresa. Sitratta - quindi - di un riferimento inconducente al fine auspicato da15 di 26Numero registro generale 26400/2021Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 14560/2026Data pubblicazione 16/05/2026Mediale posto che in tale norma viene delineato il criterio tendenzialedi determinazione delle tariffe del servizio a carico degli utenti, ma noncerto l'onere dell'Amministrazione di intervenire con versamentiintegrativi a favore del gestore del servizio per l'eventualità che lariscossione dei canoni e corrispettivi di utenza (di cui era responsabileil medesimo gestore) risultassero insufficienti a coprire le ratepredeterminate di ammortamento in questione. Non vi è infatticorrispondenza alcuna tra le modalità e fini della determinazione delletariffe da parte del Comune (la cui insufficienza, in questa sede non èneanche prospettata né avrebbe potuto sindacarsi dinanzi all'a.g.o.) el'esito insufficiente degli introiti recuperati da Mediate per canoni etariffe. Insufficienza la cui causa spazia dalle morosità delle utenze allainadeguatezza delle modalità adottate da [OSCURATO:SOCIETA] per le riscossioni,fino alle carenti e diseconomiche modalità gestorie dell'attività diimpresa di erogazione del servizio da parte di [OSCURATO:SOCIETA], ovviamenterientranti nella capacità imprenditoriale del gestore e nel di lui rischiodell'impresa. Rimane quindi confermato che l'art. 7 ult.co. dell'atto disottomissione coerentemente prevede la garanzia di incasso (medianteintervento di finanza pubblica) a favore di [OSCURATO:SOCIETA] ed a carico delComune solo per assicurare a Mediate la percezione dell’ammontaredella quota di ammortamento pertinente ai lavori di esecuzione dellarete idrica - la quale è destinata ad essere appresa al patrimoniodell'ente - sicché la clausola evidenzia la ratio di evitare che l'onere deigià eseguiti lavori realizzativi della rete, predeterminatamenteammortizzati con le tabelle di ammortamento allegate all'atto disottomissione, possano, se non coperti dai canoni d' utenza, tradursiin un ingiustificato arricchimento dell'ente in danno della societàesecutrice dell'appalto delle opere di realizzazione della rete, ma noncerto di "assicurare" Mediate per l'incapacità di ottenere mediante lariscossione dei canoni (maturati in base a tariffario pur correttamentedeterminato ai fini tendenziali di cui al citato art. 15) la copertura della16 di 26Numero registro generale 26400/2021Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 14560/2026Data pubblicazione 16/05/2026quota di ammortamento pertinente alla gestione del servizio idrico,oggetto del rischio tipico di impresa che non può che rimanere a caricodell'impresa privata anche nel project financing (che è modalità diesecuzione dell'opera pubblica per cui i soggetti promotori propongonoalla pubblica amministrazione di finanziare, eseguire e gestire un'operapubblica, il cui progetto è stato già approvato, o sarà approvato, incambio degli utili che deriveranno dai flussi di cassa generati perl'appunto da un'efficiente gestione dell'opera stessa). Si aggiunga chel'intero art. 7 dell'atto di sottomissione in cui è inserita al comma 3 lagaranzia di copertura predetta, è dedicato esclusivamente alla solarideterminazione del piano di ammortamento dei "costi di realizzazionedell'opera pubblica e oneri pertinenti" e ciò sostiene ulteriormente lachiara volontà inter partes che essa sia riferita soltanto a tali costi.»La Corte ha chiaramente evidenziato le ragioni per cui ha ritenutoche l’art. 7, comma 3, dell’atto di sottomissione riguardasse solol’ammortamento dei costi sostenuti per i lavori eseguiti, differenziandole norme relative alla determinazione delle tariffe dalla previsione dellagaranzia di conseguimento dell’ammortamento annuale dei costi per imenzionati lavori, individuando anche la ratio della disposizione cosìintesa e offrendo una lettura coerente di tutte le clausole contenutenello stesso art. 7 dell’atto di sottomissione.Il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte è esplicitato e chiaroe ciò è sufficiente ad escludere il dedotto vizio.A nulla vale il mancato espresso riferimento all’All. B dell’atto disottomissione, che la parte ha dedotto di avere menzionato nelleproprie difese, poiché tale allegato attiene alla previsione di rientro delcapitale investito per lavori e gestione, ma non alla garanzia dicopertura dei relativi importi per mezzo dell’assunzione dell’obbligo dipagamento da parte del Comune, il quale dunque è statoimplicitamente ritenuto irrilevante nella valutazione operata dalla Corteper i motivi esplicitati.17 di 26Numero registro generale 26400/2021Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 14560/2026Data pubblicazione 16/05/20265. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.5.1. Questa Corte ha più volte evidenziato che l'interpretazione delcontratto è un tipico accertamento devoluto al giudice del merito(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 5052 del 26/02/2025) ed è censurabile insede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5,c.p.c., ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, laquale deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso percassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostatodai suddetti canoni, traducendosi, in caso contrario, la ricostruzione delcontenuto della volontà delle parti nella mera proposta diun'interpretazione diversa da quella censurata, come taleinammissibile (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 353 del 08/01/2025; Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003).In particolare, al fine di far valere la violazione dei canoni legali diinterpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., il ricorrentein cassazione non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legalidi interpretazione, mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudicedel merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o selo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche odinsufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella meracontrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accoltanella sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del09/04/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), e ciòperché l’interpretazione accolta nella decisione impugnata non deveessere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sonopossibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte cheaveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito,18 di 26Numero registro generale 26400/2021Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 14560/2026Data pubblicazione 16/05/2026dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017).5.2. Nel caso di specie la parte ha semplicemente illustrato lapropria interpretazione delle clausole contrattuali, ritenuta più correttadi quella offerta dalla Corte di merito, senza neppure spiegare perché,nonostante la lettera dell’art. 7 dell’atto di sottomissione, in ogni suocomma, e non solo nel comma 3, si riferisse all’ammortamento dei costidi realizzazione dell’opera pubblica, la Corte d’appello avrebbe violatoil disposto dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 1363 c.c., incentrandosi sulcontenuto dell’All. B dell’atto di sottomissione, che, nell’art. 7 èrichiamato solo per la parte relativi ai costi dei lavori, prospettando laviolazione dell’art. 1366 c.c. come espressiva di una semplicevalutazione diversa da quella della Corte, che, come sopra evidenziato,ha fatto riferimento al testo dell’art. 7, comma 3, dell’atto disottomissione, ritenuto coerente con le altre disposizioni contenutenello stesso articolo e con la ratio della disposizione.6. Il quarto e il quinto motivo di ricorso possono essere esaminaticongiuntamente, tenuto conto della stretta connessione esistente, edevono essere respinti, ma la motivazione della sentenza impugnatadeve essere corretta, in applicazione dell’art. 384, ultimo comma,c.p.c.6.1. La ricorrente ha dedotto che con il secondo motivo d'appelloaveva censurato la sentenza di primo grado per violazione del principiodella corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il Giudice diprimo grado omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda diapplicazione dei criteri di imputazione di pagamento di cui all'art. 1194c.c., spiegata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nella comparsa di costituzione erisposta con domanda riconvenzionale nel giudizio n. 2259/2011 R.G.,affermando che, dalla corretta applicazione di tale norma allafattispecie in esame, discendeva che le somme incassate dagli utentidovessero essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. imputate prima alle spese di19 di 26Numero registro generale 26400/2021Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 14560/2026Data pubblicazione 16/05/2026gestione, e solo dopo al capitale, con il conseguente residuo di uncredito in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (a titolo di capitale) che il Comuneera, in ogni caso, tenuto a versare.Nella sentenza impugnata si legge quanto segue: «Il motivo nonpuò condividersi. Posto che la regola inter partes era nel senso cheMediale per conto del Comune ed in nome di questo doveva curarel'incasso presso gli utenti del canone e delle tariffe di servizio idricosecondo ovviamente le scadenze previste a tal fine e poi, secondo unadeterminata cadenza temporale, riversarlo al Comune trattenendol'importo di cui ai piani di ammortamento sopra citati, si desume chenei rapporti inter partes era stata prefissata una cadenza temporale edi soddisfacimento del credito di [OSCURATO:SOCIETA] che seguiva una specificacadenza temporale pattizia, del tutto distinta dal criterio qui invocato,di cui all'art. 1194 c.c. che è norma applicabile salvo che, appunto, nonvi sia inter partes una diversa ed autonoma regolamentazione deipagamenti, come è avvenuto nel caso in esame.»Ad opinione della parte, la Corte avrebbe dovuto verificarel’operatività dell’art. 1194 c.c. nell’ambito del rapporto tra gestore eutenti, mentre, invece, ha fatto confusione, dando rilievo alle scadenzepreviste per l’incasso dei canoni e delle tariffe del servizio idrico e allacadenza temporale del soddisfacimento del credito della [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti del Comune, così considerando elementi del tuttoinconferenti ai fini dell’imputazione dei pagamenti.Per tali ragioni, la ricorrente, oltre a formulare con il quarto motivodi ricorso una censura riferita alla ritenuta violazione dell’art. 1194 c.c.,con il quinto motivo di ricorso ha rappresentato il vizio di motivazionedella decisione.6.2. Occorre, sul punto, precisare che il ricorso per cassazione, chedenunci il vizio di motivazione della sentenza, non può essere accoltoqualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere,ben potendo la decisione essere corretta, alla stregua di quanto20 di 26Numero registro generale 26400/2021Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 14560/2026Data pubblicazione 16/05/2026previsto dall’art. 384 c.p.c., per i casi in cui le sentenze sianoerroneamente motivate in diritto, ma il dispositivo sia conforme adiritto (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5220 del 08/03/2026; Cass., Sez.L, Ordinanza n. 6145 del 01/03/2019).Nel caso di specie ricorrono proprio tali evenienze, perchécorrettamente la Corte d’appello ha respinto il secondo motivo diappello, ma la decisione non risulta correttamente motivata in diritto,risultando, anzi, del tutto disallineata rispetto alla censura formulata,sicché questa Corte è chiamata a respingere il quarto e il quinto motivodi ricorso, correggendo però la motivazione della decisione impugnata.6.3. L’art. 1194, comma 1, c.c. stabilisce che «Il debitore non puòimputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e allespese, senza il consenso del creditore.»Come correttamente rilevato dal controricorrente, è opinioneconcorde degli interpreti quella di ritenere che la norma richiamata siriferisce ad una nozione di spesa riconducibile ai costi accessori, vivi enecessari che il creditore sostiene per ottenere l’esecuzione dellaprestazione o per rimediare all’inadempimento del debitore (adesempio, i costi per la costituzione in mora, quelli di riscossione o quellilegali e giudiziali).Per rientrare nel meccanismo di imputazione prioritaria dell’art.1194 c.c., le spese sostenute dal creditore devono, pertanto, esserecaratterizzate dal requisito dell’accessorietà (in quanto derivantidirettamente dallo specifico rapporto obbligatorio principale),dell’inerenza (in quanto finalizzate alla tutela, conservazione orecupero del credito) e anche della liquidità ed esigibilità del relativocredito (in quanto devono essere determinate nel loro ammontare odeterminabili con mero calcolo aritmetico: cfr. Cass. Sez. 3, Sentenzan. 11014 del 18/10/1991 e Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 29729 del12/12/2017).21 di 26Numero registro generale 26400/2021Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 14560/2026Data pubblicazione 16/05/2026Del tutto distinte da tale nozione sono le spese di gestione delservizio, menzionate dalla ricorrente, riconducibili ai costi operativisostenuti dalla società per il compimento dell’attività ad essademandata dal Comune, che senza dubbio influiscono sulladeterminazione del canone e delle tariffe poste a carico degli utenti,ma sono del tutto estranee all’ambito operativo dell’art. 1194 c.c.7. Il sesto e il settimo motivo di ricorso possono essere esaminaticongiuntamente, tenuto conto della stretta connessione esistente,rivelandosi entrambi inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.,sia con riferimento al dedotto vizio di motivazione che con riguardo allaprospettata violazione dell’art. 115 c.p.c.Occorre subito precisare che il sesto motivo di ricorso attiene allastatuizione della Corte d’appello sulla compensazione operata dal primoGiudice tra il credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti delComune, derivante dalla mancata copertura con gli incassi della quotadi ammortamento garantita per l’anno 2009, e il credito di €800.000,00, azionato dal Comune nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. invia riconvenzionale.Tale compensazione è stata, tuttavia, esclusa dalla Corte d’appello,in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale del Comune,avendo la Corte di merito riscontrato che anche nel 2009, come neglialtri anni oggetto di valutazione, le somme riscosse dalla [OSCURATO:SOCIETA]superavano la quota di ammortamento prevista, sicché non vi era alcuncredito di detta società suscettibile di essere compensato con il creditoazionato dal Comune.Il settimo motivo di ricorso attinge, poi, la statuizione della Cortedi merito con la quale è stata accolta la domanda del Comune volta adottenere il pagamento dell’intera somma oggetto della domandariconvenzionale del comune oltre interessi.7.1. In proposito, la Corte d’appello ha riportato le doglianza dellaricorrente, contenute nel terzo motivo di appello, nei seguenti termini:22 di 26Numero registro generale 26400/2021Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 14560/2026Data pubblicazione 16/05/2026«Col terzo motivo assume [OSCURATO:SOCIETA] che erroneamente il Tribunale hacompensato (pro quota) l'importo di € 62.443,21 dovutole dal Comunea consuntivo incassi del 2009 pur riconosciutole in sentenza, con unasserito maggior credito di € 800.000 vantato dal Comune. Oltre cheribadire che l'importo di € 800.000 era totalmente assorbito dal benmaggiore suo credito verso il Comune che la società ha fatto valere indomanda, in ogni caso gli € 800.000 erano stati dal Comune versati aMediale a seguito di una riunione presso la Prefettura di Ragusa del19.10.2009 in cui il Comune si era impegnato ad adeguare le tariffe diutenza sicché l'importo doveva intendersi quale immediataanticipazione degli effetti di tale adottanda integrazione tariffaria ondeconsentire alla società di operare malgrado le difficoltà derivantidall'attuale squilibrio economico dovuto ad errata interpretazione diclausole negoziali circa le modalità determinative dei canoni e delletariffe idriche. Poiché, assume [OSCURATO:SOCIETA], il Comune non avrebbe portatoa compimento nessun adempimento assuntosi in quella sede, nediscende che non si erano realizzate le condizioni per la restituzione deldetto importo, pertanto non compensabile.»La stessa Corte ha escluso la fondatezza del gravame,evidenziando, in particolare, quanto segue: «il Tribunale ha dato attoin sentenza che in ordine alla sussistenza ed attualità del predettocredito restitutorio del Comune di € 800.000, e conseguente suacompensabilità, non vi era stata in primo grado alcuna contestazioneed anzi vi era stata espressa conferma da parte dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] incomparsa conclusionale. E tale motivazione è ben fondata posto chenella comparsa conclusionale depositata da [OSCURATO:SOCIETA] in primo grado il19.6.2018 (in relazione al procedimento n. 2259/2011 RG) si legge apag. 14 che la sola ragione per cui la compensazione in questione nonera possibile è da ricercarsi nel fatto che “di tali somme haespressamente tenuto conto l’esponente nella determinazione delproprio credito relativamente agli anni 2008-2009 (v. ricorso per D.L),23 di 26Numero registro generale 26400/2021Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 14560/2026Data pubblicazione 16/05/2026pari ad €.1.003.125,99 ‘detratti gli acconti versati dal comune percomplessivi €.800.000,00’ ”. È pertanto di tutta evidenza comecorrettamente osserva il primo giudice che tale ragione, lungi dalcostituire contestazione circa la sussistenza ed esigibilità del credito delComune, lo conferma pienamente tanto che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] avevagià provveduto a defalcarlo nel determinare l'importo da richiedere alComune col ricorso monitorio (rivelatosi non dovuto). Non è quindiammissibile in appello assumere la tesi contraria qui dedotta aconfutazione di un fatto non contestato ed anzi espressamenteammesso.»Una volta accertata, in accoglimento del secondo motivo di appelloincidentale del Comune, l’assenza di alcun credito della [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti del Comune, a copertura della quota di ammortamentogarantita per l’anno 2009, la stessa Corte di merito, in accoglimentodel primo motivo di appello incidentale del Comune, ha, poi, aggiunto:«Di poi, il primo giudice, pur dando atto della certa sussistenza delcredito di restituzione del Comune di € 800.000 tuttavia nulla hastatuito in ordine alla domanda riconvenzionale dell'ente di condannadi [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento. Rilevato che in esito al primo motivoincidentale non è dovuto a [OSCURATO:SOCIETA] neanche l'importo di € 62.443,21deve conclusivamente riformarsi la sentenza sul punto censurato dalComune in via incidentale e condannare la società a restituire all'Ente€ 800.000 oltre interessi legali dalla domanda, ovverosia dal giornodella costituzione del Comune nel giudizio n. 2259/2011 RG.»7.2. Dalla lettura della motivazione si evince chiaramentel’insussistenza del dedotto vizio di motivazione, in conformità alconsolidato orientamento interpretativo sopra illustrato, avendo laCorte d’appello confermato la valutazione del primo Giudice a seguitodi una rinnovata valutazione degli atti di causa, esplicitata con unragionamento coerente e logico.24 di 26Numero registro generale 26400/2021Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 14560/2026Data pubblicazione 16/05/2026In particolare, la Corte ha affermato che la ricorrente non avevacontestato il proprio debito nei confronti del Comune, dal momento chelo aveva addirittura defalcato dall’importo vantato a suo credito eazionato in via monitoria.7.3. Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 115, c.p.c.,occorre tenere presente che questa Corte ha affermato chel'apprezzamento circa l'esistenza e il valore di una condotta dicontestazione o meno dei fatti rilevanti è sindacabile in cassazione soloper difetto assoluto o per apparenza di motivazione ovvero permanifesta illogicità della stessa, in quanto l'interpretazione degli attiprocessuali, salva l'ipotesi della omissione di pronuncia, è propria delgiudizio di fatto riservato al giudice del merito (Cass., Sez. L, Ordinanzan. 4379 del 26/02/2026; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27490 del28/10/2019).Nel caso di specie, pertanto, escluso il vizio di motivazione, leulteriori doglianze devono ritenersi inammissibili, perché riguardano lal’interpretazione degli atti processuali operata mediante un giudizio infatto insindacabile in sede di legittimità.8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.9. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamentoda parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenutedal controricorrente che liquida in € 14.000,00 per compenso ed €200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.25 di 26Numero registro generale 26400/2021Numero sezionale 809/2026Numero di raccolta generale 14560/2026Data pubblicazione 16/05/2026dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo spettante per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 18/02/2026.Il PresidenteLuigi Abete26 di 26