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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09598/2026

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esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] spa in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],controricorrente-nonché controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],controricorrente e ricorrente incidentale-,avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1262/2023depositata il 08/06/2023.Numero registro generale 17651/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 9598/2026Data pubblicazione 15/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Bologna, in accoglimentodel reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, revocava la sentenza emessa dalTribunale di Ravenna che aveva dichiarato l’apertura della procedura diliquidazione giudiziale nei confronti della società reclamante, su istanzadella società [OSCURATO:PERSONA] spa, compensando interamente tra leparti le spese del giudizio.1.1 Per quanto qui di interesse la Corte emiliana disponeva lacompensazione delle spese «in considerazione dell’assenza di qualsiasiresponsabilità per la omessa regolare notifica in capo al creditore istante».2 [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della soc.[OSCURATO:SOCIETA], ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzaaffidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] spa e il [OSCURATO:SOCIETA] hanno svolto difese con controricorso, quest’ultimo haproposto ricorso incidentale.

Entrambi i controricorrenti hanno depositatomemorie ex art. 380 bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Va preliminarmente dichiara l’inammissibilità del controricorso- e,conseguentemente, anche del ricorso incidentale- proposto dal [OSCURATO:SOCIETA], essendo lo stesso intempestivo.1.1 L’art. 370 c.p.c. così come novellato dal d.lvo 149/2022, applicabileratione temporis alla controversia in esame, prevede che «la parte controil quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo medianteNumero registro generale 17651/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 9598/2026Data pubblicazione 15/04/2026controricorso.

In mancanza essa non può presentare memorie, ma solopartecipare alla discussione orale».1.2 L’art. 9 CCII stabilisce che «la sospensione feriale dei termini di cuiall’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica aiprocedimenti disciplinati dal presente codice salvo che esso non dispongadiversamente».1.3 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato in data 24/8/2023; iltermine ex art. 370 c.p.c., non tenendo conto della sospensione deitermini feriali, veniva a scadere martedì 3/10/2023; il controricorso risultaessere stato depositato in data 23/10/2023.2 Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.60; 90; 91; 94 e 96 c.p.c.: si sostiene che il Tribunale abbia errato nelcompensare le spese in quanto il creditore istante pur consapevole dellanullità della notificazione ad opera della cancellaria del solo decreto difissazione dell’udienza aveva insistito per la declaratoria di liquidazionegiudiziale.3 Il ricorso è inammissibile in quanto a sua volta tardivamente proposto.L’art. 51, comma 13, CCII prevede che il ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte d’Appello che definisce il reclamo va proposto neltermine di gg 30 dalla notificazione della sentenza effettuata, ai sensi delcomma 12, dalla cancelleria.Nel caso di specie, come risulta dall’acquisito attestato telematico dellacancelleria, la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1262/2023 èstata notificata al difensore dei ricorrenti in data 8/6/2023, sicché iltermine per proporre ricorso per cassazione spirava lunedì 10/7/2023.Il ricorso è stato notificato in data 23/8/2023, abbondantemente fuoritermine.Il ricorso è, quindi, inammissibile.4 I ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese in favore del solocontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa, stante l’inammissibilità delNumero registro generale 17651/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 9598/2026Data pubblicazione 15/04/2026controricorso proposto dal Fallimento.

Non sussistono le condizioni per lacondanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio ein qualità di legale rappresentante della soc. [OSCURATO:SOCIETA] e ilcontroricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €7.000 per compensi, alle spese forfetarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti peril versamento da parte dei ricorrenti e del controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il rispettivo ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] spa in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],controricorrente-nonché controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],controricorrente e ricorrente incidentale-,avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1262/2023depositata il 08/06/2023.Numero registro generale 17651/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 9598/2026Data pubblicazione 15/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Bologna, in accoglimentodel reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, revocava la sentenza emessa dalTribunale di Ravenna che aveva dichiarato l’apertura della procedura diliquidazione giudiziale nei confronti della società reclamante, su istanzadella società [OSCURATO:PERSONA] spa, compensando interamente tra leparti le spese del giudizio.1.1 Per quanto qui di interesse la Corte emiliana disponeva lacompensazione delle spese «in considerazione dell’assenza di qualsiasiresponsabilità per la omessa regolare notifica in capo al creditore istante».2 [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della soc.[OSCURATO:SOCIETA], ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzaaffidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] spa e il [OSCURATO:SOCIETA] hanno svolto difese con controricorso, quest’ultimo haproposto ricorso incidentale. Entrambi i controricorrenti hanno depositatomemorie ex art. 380 bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Va preliminarmente dichiara l’inammissibilità del controricorso- e,conseguentemente, anche del ricorso incidentale- proposto dal [OSCURATO:SOCIETA], essendo lo stesso intempestivo.1.1 L’art. 370 c.p.c. così come novellato dal d.lvo 149/2022, applicabileratione temporis alla controversia in esame, prevede che «la parte controil quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo medianteNumero registro generale 17651/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 9598/2026Data pubblicazione 15/04/2026controricorso. In mancanza essa non può presentare memorie, ma solopartecipare alla discussione orale».1.2 L’art. 9 CCII stabilisce che «la sospensione feriale dei termini di cuiall’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica aiprocedimenti disciplinati dal presente codice salvo che esso non dispongadiversamente».1.3 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato in data 24/8/2023; iltermine ex art. 370 c.p.c., non tenendo conto della sospensione deitermini feriali, veniva a scadere martedì 3/10/2023; il controricorso risultaessere stato depositato in data 23/10/2023.2 Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.60; 90; 91; 94 e 96 c.p.c.: si sostiene che il Tribunale abbia errato nelcompensare le spese in quanto il creditore istante pur consapevole dellanullità della notificazione ad opera della cancellaria del solo decreto difissazione dell’udienza aveva insistito per la declaratoria di liquidazionegiudiziale.3 Il ricorso è inammissibile in quanto a sua volta tardivamente proposto.L’art. 51, comma 13, CCII prevede che il ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte d’Appello che definisce il reclamo va proposto neltermine di gg 30 dalla notificazione della sentenza effettuata, ai sensi delcomma 12, dalla cancelleria.Nel caso di specie, come risulta dall’acquisito attestato telematico dellacancelleria, la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1262/2023 èstata notificata al difensore dei ricorrenti in data 8/6/2023, sicché iltermine per proporre ricorso per cassazione spirava lunedì 10/7/2023.Il ricorso è stato notificato in data 23/8/2023, abbondantemente fuoritermine.Il ricorso è, quindi, inammissibile.4 I ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese in favore del solocontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa, stante l’inammissibilità delNumero registro generale 17651/2023Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 9598/2026Data pubblicazione 15/04/2026controricorso proposto dal Fallimento. Non sussistono le condizioni per lacondanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio ein qualità di legale rappresentante della soc. [OSCURATO:SOCIETA] e ilcontroricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €7.000 per compensi, alle spese forfetarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti peril versamento da parte dei ricorrenti e del controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il rispettivo ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026.Il Presidente
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