CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 1975
Cassazione n. 40185/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1975 [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/11/1975 avverso la sentenza del 22/02/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 febbraio 2021 del Tribunale di Avellino che ha condannato gli imputati alla pena di C 200 di ammenda, per i reati ex artt.110, 659 cod. pen. (commessi in Avellino fino all'aprile 2016) deducendo il vizio della motivazione sulla ritenuta potenzialità lesiva dei rumori. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Il ricorso, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione delle prove. Nel ricorso si fa riferimento a prove testimoniali, non allegate né trascritte, riportate sinteticamente, che avrebbero dovuto portare a conclusioni diverse: in sostanza si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. Il ricorso, pertanto, chiede alla Corte una valutazione di merito sulle prove, estranea al sindacato di legittimità. 2.2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/09/2021. [OSCURATO:PERSONA]\sigOre estensore Il