CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35906/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata che condanna il ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso. Rilevato che lo stesso è inammissibile perché generico. In particolare, il ricorso prospetta l'assenza del dolo della fattispecie. Sul punto, tuttavia, la difesa non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, la quale dà adeguatamente conto degli elementi di fatto e di diritto a sostegno della responsabilità del ricorrente, anche in punto di elemento psicologico (pag. 1 della sentenza). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2