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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22939/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Palermo, decidendo con le forme del giudizio abbreviato, confermava la condanna del ricorrente per il concorso nei reati di rapina aggravata e sequestro di persona.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e I vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il delitto di rapina: la Corte d'appello avrebbe illogicamente ritenuto credibili i contenuti accusatori provenienti dalle persone offese, senza considerare gli elementi processuali che sostenevano la tesi alternativa proposta dalla difesa, ovvero che il ricorrente fosse vittima di Arslan, ovvero del promotore dell'aggressione; la validità della tesi alternativa emergeva dalle incoerenze delle dichiarazioni delle persone offese e dalle modalità complessive dell'azione criminosa che avrebbero evidenziato la sottomissione del ricorrente ad Arslan;

2.2. violazione di legge (art.605 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine conferma della responsabilità per il sequestro di persona: non sarebbe stato considerato come degli elementi raccolti (segnatamente, dal rilievo n. 12 contenuto nel del fascicolo fotografico formato nel corso del sopralluogo effettuato dalla polizia giudiziaria) emergerebbe che la porta della stanza dove sarebbero state rinchiuse le persone offese fosse priva di segni di effrazione; tale circostanza incrinerebbe l'attendibilità delle dichiarazioni delle vittime poiché le stesse avevano riferito che per liberarsi avevano forzato la porta della stanza dove erano state rinchiuse.

2.3. Violazione di legge (arti. 62-bis, 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio: sarebbe stata illegittimamente identificata la pena base (che avrebbe dovuto essere di anni quattro e mesi sei di reclusione in relazione alla legge vigente all'epoca della consumazione delle condotte); sarebbe eccessivo l'aumento per la continuazione; infine, sarebbe illegittimo il bilanciamento tra circostanze eterogenee che avrebbe dovuto essere effettuato ritenendo prevalenti le attenuanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.1.1.Non supera la soglia di ammissibilità il primo motivo, con il quale si deduce la illegittimità della valutazione dei contenuti accusatori provenienti dalle persone offese e la credibilità della versione alternativa proposta dal ricorrente.

In materia di valutazione delle dichiarazioni delle persone offese il collegio ribadisce che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della vittima del reato, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; tuttavia nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, gell'Arte, Rv. 253214).

Pertanto il fatto che l'offeso non sia un dichiarante non neutro ma portatore di un interesse processuale alla condanna e, patrimoniale nel caso in cui si sia costituito, non attenua il valore probatorio delle sue dichiarazioni che restano autosufficienti, sebbene richiedano un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell'interesse vantato.

La Cassazione, infatti anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi "riscontri", si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv, 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755).

A ciò si aggiunge che costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).

In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di appello valutava con accuratezza il compendio dichiarativo e segnatamente valutava le dichiarazioni rese dalle vittime della aggressione.

Dalla conforme valutazione emergente dalle due sentenze di merito è emerso con chiarezza che le persone offese hanno assegnato al ricorrente un comportamento attivo e spiccatamente aggressivo, descrivendolo come il soggetto più violento, che aveva aggredito fisicamente le vittime; tutte le persone offese hanno riferito come fosse stato proprio il ricorrente a cercare il denaro in casa e ad uscire portando via una busta bianca al cui interno era stata riposta la refurtiva.

La condotta emersa, nella accurata ricostruzione effettuata dai giudici di merito, veniva ritenuta tutto incompatibile con la tesi alternativa proposta, ovvero che il ricorrente fosse vittima di una costrizione assoluta ed invincibile agita dal correo Arslan; è emerso, invece, che Sharan ha prestato piena adesione all'azione criminosa ed ha fornito un consistente contributo fornito alla sua realizzazione (pag. 4 della sentenza impugnata).

La motivazione contestata non si presta pertanto ad alcuna censura in questa sede.

1.2. Il secondo motivo, che contesta la conferma della responsabilità per il sequestro di persona, non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di una valutazione alternativa delle prove, attività non compresa nella competenza del giudice di legittimità.

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Le doglianze avanzate con il secondo motivo si configurano come meramente reiterative rispetto a quelle proposte con la prima impugnazione.

Le stesse sono già state accuratamente vagliate dalla Corte d'appello che ha ritenuto irrilevanti, ai fini della ricostruzione del fatto e della conferma della responsabilità, le disarmonie tra le dichiarazioni delle persone offese e le emergenze del sopralluogo, tenuto conto che il nucleo centrale dell'accusa si profilava coerente e credibile e che la versione alternativa proposta dalla ricorrente non aveva trovato conferme nelle prove raccolte (pag. 4 della sentenza impugnata).

L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la valutazione della sussistenza della condizione di procedibilità in relazione al reato di sequestro di persona (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01).

1.3. L'ultimo motivo, diretto a contestare la definizione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato.

Si premette che in punto di quantificazione della pena i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità che deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen..

Ebbene il collegio rileva che, nel caso in esame, la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio risulta ineccepibile in quanto priva di illogicità manifeste ed aderente alle emergenze processuali: la Corte d'appello, con motivazione coerente con le emergenze processuali, ha puntualmente disatteso le doglianze proposte con la prima impugnazione (che sono state reiterate con il ricorso Cassazione) ed ha rilevato (a) che la pena base era stata definita in misura leggermente superiore al minimo edittale, scelta che si configurava congrua, tenendo conto dei parametri fissati dall'articolo 133 cod. pen. e della gravità dei fatti in contestazione; (b)che gli aumenti per la continuazione riguardavano le condotte illecite oggetto di questo processo, riferite ad una pluralità di vittime, sicché non vi era alcun profilo di legittimità correlato alla continuazione "esterna" con condotte giudicate in altri processi, (c) è che la pena complessivamente inflitta pareva del tutto idonea a sanzionare sia gli aspetti oggettivi che quelli soggettivi delle condotte contestate (pag. 5 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, decidendo con le forme del giudizio abbreviato, confermava la condanna del ricorrente per il concorso nei reati di rapina aggravata e sequestro di persona. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e I vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il delitto di rapina: la Corte d'appello avrebbe illogicamente ritenuto credibili i contenuti accusatori provenienti dalle persone offese, senza considerare gli elementi processuali che sostenevano la tesi alternativa proposta dalla difesa, ovvero che il ricorrente fosse vittima di Arslan, ovvero del promotore dell'aggressione; la validità della tesi alternativa emergeva dalle incoerenze delle dichiarazioni delle persone offese e dalle modalità complessive dell'azione criminosa che avrebbero evidenziato la sottomissione del ricorrente ad Arslan; 2.2. violazione di legge (art.605 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine conferma della responsabilità per il sequestro di persona: non sarebbe stato considerato come degli elementi raccolti (segnatamente, dal rilievo n. 12 contenuto nel del fascicolo fotografico formato nel corso del sopralluogo effettuato dalla polizia giudiziaria) emergerebbe che la porta della stanza dove sarebbero state rinchiuse le persone offese fosse priva di segni di effrazione; tale circostanza incrinerebbe l'attendibilità delle dichiarazioni delle vittime poiché le stesse avevano riferito che per liberarsi avevano forzato la porta della stanza dove erano state rinchiuse. 2.3. Violazione di legge (arti. 62-bis, 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio: sarebbe stata illegittimamente identificata la pena base (che avrebbe dovuto essere di anni quattro e mesi sei di reclusione in relazione alla legge vigente all'epoca della consumazione delle condotte); sarebbe eccessivo l'aumento per la continuazione; infine, sarebbe illegittimo il bilanciamento tra circostanze eterogenee che avrebbe dovuto essere effettuato ritenendo prevalenti le attenuanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.1.1.Non supera la soglia di ammissibilità il primo motivo, con il quale si deduce la illegittimità della valutazione dei contenuti accusatori provenienti dalle persone offese e la credibilità della versione alternativa proposta dal ricorrente. In materia di valutazione delle dichiarazioni delle persone offese il collegio ribadisce che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della vittima del reato, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; tuttavia nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, gell'Arte, Rv. 253214). Pertanto il fatto che l'offeso non sia un dichiarante non neutro ma portatore di un interesse processuale alla condanna e, patrimoniale nel caso in cui si sia costituito, non attenua il valore probatorio delle sue dichiarazioni che restano autosufficienti, sebbene richiedano un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell'interesse vantato. La Cassazione, infatti anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi "riscontri", si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv, 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). A ciò si aggiunge che costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di appello valutava con accuratezza il compendio dichiarativo e segnatamente valutava le dichiarazioni rese dalle vittime della aggressione. Dalla conforme valutazione emergente dalle due sentenze di merito è emerso con chiarezza che le persone offese hanno assegnato al ricorrente un comportamento attivo e spiccatamente aggressivo, descrivendolo come il soggetto più violento, che aveva aggredito fisicamente le vittime; tutte le persone offese hanno riferito come fosse stato proprio il ricorrente a cercare il denaro in casa e ad uscire portando via una busta bianca al cui interno era stata riposta la refurtiva. La condotta emersa, nella accurata ricostruzione effettuata dai giudici di merito, veniva ritenuta tutto incompatibile con la tesi alternativa proposta, ovvero che il ricorrente fosse vittima di una costrizione assoluta ed invincibile agita dal correo Arslan; è emerso, invece, che Sharan ha prestato piena adesione all'azione criminosa ed ha fornito un consistente contributo fornito alla sua realizzazione (pag. 4 della sentenza impugnata). La motivazione contestata non si presta pertanto ad alcuna censura in questa sede. 1.2. Il secondo motivo, che contesta la conferma della responsabilità per il sequestro di persona, non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di una valutazione alternativa delle prove, attività non compresa nella competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Le doglianze avanzate con il secondo motivo si configurano come meramente reiterative rispetto a quelle proposte con la prima impugnazione. Le stesse sono già state accuratamente vagliate dalla Corte d'appello che ha ritenuto irrilevanti, ai fini della ricostruzione del fatto e della conferma della responsabilità, le disarmonie tra le dichiarazioni delle persone offese e le emergenze del sopralluogo, tenuto conto che il nucleo centrale dell'accusa si profilava coerente e credibile e che la versione alternativa proposta dalla ricorrente non aveva trovato conferme nelle prove raccolte (pag. 4 della sentenza impugnata). L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la valutazione della sussistenza della condizione di procedibilità in relazione al reato di sequestro di persona (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01). 1.3. L'ultimo motivo, diretto a contestare la definizione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. Si premette che in punto di quantificazione della pena i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità che deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.. Ebbene il collegio rileva che, nel caso in esame, la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio risulta ineccepibile in quanto priva di illogicità manifeste ed aderente alle emergenze processuali: la Corte d'appello, con motivazione coerente con le emergenze processuali, ha puntualmente disatteso le doglianze proposte con la prima impugnazione (che sono state reiterate con il ricorso Cassazione) ed ha rilevato (a) che la pena base era stata definita in misura leggermente superiore al minimo edittale, scelta che si configurava congrua, tenendo conto dei parametri fissati dall'articolo 133 cod. pen. e della gravità dei fatti in contestazione; (b)che gli aumenti per la continuazione riguardavano le condotte illecite oggetto di questo processo, riferite ad una pluralità di vittime, sicché non vi era alcun profilo di legittimità correlato alla continuazione "esterna" con condotte giudicate in altri processi, (c) è che la pena complessivamente inflitta pareva del tutto idonea a sanzionare sia gli aspetti oggettivi che quelli soggettivi delle condotte contestate (pag. 5 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
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