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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 09354/2023

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guente inesatte ORDINANZA sul ricorso 24197-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], II, n. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 1944 del 2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 22 gennaio 2020 (R.G.N. 1236/2018).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La signora [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di accertare, in via principale, la diversa decorrenza del trattamento pensionistico erogato solo il 1° maggio 2016 e, in via gradata, il risarcimento del danno patito nel periodo dal 10 settembre 2015 al 30 aprile 2016, in cui era rimasta priva di reddito.

Sulla scorta dell'estratto contributivo emesso dall'INPS nel 2013 e delle successive rassicurazioni fornite dall'ente previdenziale, la ricorrente avrebbe rassegnato le dimissioni il 1° settembre 2015 e, tuttavia, avrebbe ottenuto la pensione soltanto il 1° maggio 2016, in quanto l'Istituto, nel rettificare il precedente estratto, avrebbe successivamente riscontrato la mancanza del requisito contributivo.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 107 del 2018, ha respinto tanto la domanda principale quanto quella subordinata della Livraghi. 2.- La sentenza è stata appellata dalla parte soccombente con esclusivo riguardo al rigetto della domanda subordinata di risarcimento del danno.

Con sentenza n. 1944 del 2019, pubblicata in 22 gennaio 2020, la Corte d'appello di Milano ha respinto il gravame.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha evidenziato che, anche qualora fossero state considerate le risultanze dell'erroneo estratto contributivo rilasciato dall'INPS nel 2013 e peraltro antecedente di due anni rispetto alle dimissioni della lavoratrice, la liquidazione della pensione sarebbe stata comunque assoggettata al differimento di cui all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Inoltre, non si può attribuire alcun rilievo, al fine di corroborare un affidamento ragionevole, alle informazioni rilasciate in seguito a un'informale richiesta di parere.3.- Contro la sentenza della Corte d'appello di Milano ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e affida a due motivi, illustrati da memoria, le sorti dell'impugnazione, proposta il 18 settembre 2020. 4.- L'INPS resiste con controricorso. 5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 6.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il ricorso della signora [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi, volti ad affermare la responsabilità dell'INPS per «erronee comunicazioni (certificazioni) rilasciate all'assicurato». 1.1.- Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, dell'art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, dell'art. 54 della legge 9 marzo 1989, n. 88, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Avrebbe errato la Corte territoriale nell'interpretare la normativa sull'accesso alla pensione secondo l'opzione "Quota donna" e sui requisiti anagrafici e contributivi per beneficiare del trattamento pensionistico.

In virtù di tali erronee premesse, la sentenza impugnata, in maniera contraddittoria e palesemente illogica, avrebbe negato rilievo all'estratto comunicato dall'INPS nel 2013 e alle successive comunicazioni dell'Istituto, idonee a fondare un ragionevole affidamento. 1.2.- Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la Livraghi deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 54 della legge n. 88 del 1989, della legge n. 241 del 1990, degli artt.1218, 1226, 1227 e 2697 cod. civ. e imputa alla sentenza d'appello di avere escluso la responsabilità dell'Istituto, a dispetto della negligenza mostrata nella verifica della posizione assicurativa e nell'adozione del successivo provvedimento di rettifica. 2.- I motivi possono essere scrutinati congiuntamente, per l'intima connessione che li lega, e sono inammissibili, per le ragioni eccepite dall'INPS nel controricorso. 3.- Come si desume dalle argomentazioni svolte dall'INPS a sostegno dell'eccezione (pagine 2 e successive del controricorso) e suffragate sul punto dalla riproduzione dei passaggi rilevanti della decisione, la sentenza del Tribunale di Milano ha respinto tanto la domanda principale, finalizzata a ottenere una diversa decorrenza del trattamento pensionistico, quanto la domanda subordinata, concernente il risarcimento dei danni arrecati dall'illegittimo contegno dell'Istituto.

Il rigetto della domanda subordinata si fonda su una duplice ratio decidendi. 3.1.- Il Tribunale, per un verso, ha rilevato che, in virtù dell'applicazione del regime delle "finestre" e del correlato differimento dell'erogazione del trattamento previdenziale, la ricorrente non avrebbe potuto conseguire la pensione nel termine indicato, anche a voler tributare credito alle risultanze dell'estratto contributivo inviato nel 2013.

L'applicazione di tale normativa ha dunque eliso il nesso causale tra l'asserita negligenza dell'Istituto e il danno lamentato, che, secondo questa linea argomentativa, si sarebbe comunque prodotto, rendendo così ininfluente il ruolo eziologico della condotta colposa attribuita all'odierno controricorrente.

Con la disamina dei profili inerenti al nesso causale, il Tribunale, peraltro, si cimenta, dopo avere disatteso le doglianze in ordine all'erronea decorrenza del trattamento pensionistico erogato.

Doglianze che non sono state più riproposte nei successivi gradi di giudizio. - 4 - 3.2.- Per altro verso, con un'ulteriore ratio decidendi, il giudice di prime cure ha posto l'accento sul carattere risalente dell'estratto contributivo, formato nel 2013 e anteriore alle dimissioni, rassegnate nel 2015.

Poste tali premesse, il Tribunale ha revocato in dubbio che la scelta della lavoratrice di dimettersi possa essere ricondotta ai dati racchiusi in tale estratto e non alle assicurazioni informali di un dipendente INPS, come tali inidonee a ingenerare un affidamento meritevole di tutela.

Tali argomentazioni traspaiono anche dalla sentenza impugnata in questa sede, che della pronuncia di primo grado riproduce i passaggi salienti (pagine 2 e 3). 4.- La sentenza d'appello, dal canto suo, rileva che il gravame proposto dalla Livraghi verte «sul capo della sentenza con cui il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento del danno patito rilevando che a causa dell'errore contenuto nell'estratto certificativo del 2013, nonché delle errate informazioni rese dall'Istituto successivamente, la medesima aveva rassegnato le dimissioni nella certezza che l'Ente le avrebbe erogato la pensione» (pagina 3 della sentenza della Corte d'appello di Milano).

All'Istituto la parte appellante addebita la violazione dell'obbligo giuridico di certificare i dati inerenti alla situazione previdenziale e di fornire informazioni puntuali e veritiere.

La lavoratrice assume, pertanto, di aver patito danni "gravissimi", che consistono nella «perdita del reddito da lavoro dipendente e nella mancata percezione sia della pensione che dell'allora indennità ASPI» (la già richiamata pagina 3). 5.- Coglie nel segno il rilievo dell'INPS (in particolare, pagine 7 e 8 del controricorso) che, in fase di gravame, l'odierna ricorrente abbia indirizzato le sue censure solo contro la seconda delle rationes decidendi, ponendo in risalto l'inesattezza delle informazioni fornite e -5 ascrivendo all'Istituto una responsabilità contrattuale per i danni cagionati.

Le doglianze si appuntano, dunque, sulla condotta inadempiente dell'Istituto, sull'illecito produttivo del danno, e pretermettono l'argomento, di cruciale importanza, in ordine al ruolo causale dell'inadempimento.

Come si evince dall'esposizione dei motivi di gravame, contenuta nella sentenza impugnata (la già richiamata pagina 3) e riprodotta dalla parte controricorrente, non è stata infirmata con una «puntuale ed argomentata ragione censoria» (pagina 7 del controricorso) la prima ratio decidendi, idonea a sorreggere la pronuncia e incentrata sull'esclusione di un danno risarcibile per insussistenza del nesso causale tra la condotta inadempiente e il danno patito. 6.- Né la parte ricorrente, allo scopo di confutare tali osservazioni, ha dimostrato che tale ratio decidendi sia stata fatta segno, con l'atto di gravame, di pertinenti e circostanziate censure. 7.- Nella memoria illustrativa sono stati addotti, per contrastare le allegazioni della parte controricorrente, molteplici argomenti su profili diversi, nessuno dei quali, tuttavia, riveste portata decisiva e denota la formulazione di rituali censure. 7.1.- Non è decisiva l'erroneità della prima ratio decidendi, che fa leva sull'applicazione dell'istituto delle "finestre" per negare la correlazione eziologica tra l'inadempimento dell'Istituto e il danno risarcibile.

L'eccezione dell'Istituto, difatti, non investe il merito delle questioni dibattute nel contesto della prima ratio decidendi, merito sul quale indugiano le difese della memoria illustrativa della parte ricorrente (pagina 1), ma concerne proprio la mancanza di specifiche censure contro una statuizione che, a torto o a ragione, ha scandagliato un aspetto autonomo della tematica controversa, dopo aver affermato la correttezza della decorrenza del trattamento -6 pensionistico corrisposto.

Tale statuizione involge un punto cruciale ed è di per sé idonea a suffragare la pronuncia di rigetto. 7.2.- Né giova alla parte ricorrente invocare l'unicità della fattispecie di responsabilità dedotta in causa.

L'obbligazione risarcitoria, allegata dalla parte ricorrente, postula la coesistenza di autonomi requisiti, che attengono, in prima battuta, alla condotta non iure e contra ius e, in secondo luogo, alla rilevanza eziologica di tale condotta rispetto al danno di cui si reclama il risarcimento.

Che tali requisiti debbano essere compresenti, come si evidenzia nella memoria illustrativa, non elide il fatto che la ratto decidendi, incardinata sull'esclusione del nesso causale che intercorre tra la condotta illecita e il danno, sia di per sé idonea a giustificare la decisione adottata e investa un aspetto dirimente e autonomo.

Non viene in considerazione, dunque, un'affermazione ininfluente della sentenza, o priva di un suo rilievo decisorio. 7.3.- A scalfire le argomentazioni del controricorso, non rilevano neppure la precisa quantificazione del danno risarcibile o la circostanza che la Corte d'appello abbia esaminato nella sua interezza la fattispecie controversa, illustrando ulteriori ragioni a sostegno della conferma della decisione di primo grado (pagine 2 e 3 della memoria illustrativa).

Il quantum debeatur è profilo distinto e autonomo dall'insussistenza del nesso causale, che forma oggetto delle notazioni della pronuncia di primo grado, valorizzate dalla parte controricorrente allo scopo di enucleare una ratio decidendi autonoma e non contestata.

Né è d'ostacolo al rilievo dell'inammissibilità dell'appello, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, il fatto che tale profilo sia stato prospettato dalla parte controricorrente in sede di legittimità (Cass., sez.

III, 27 novembre 2014, n. 25209; in -7 senso conforme, Cass., sez.

I, 7 luglio 2017, n. 16863, e Cass., sez.

II, 19 ottobre 2018, n. 26525) o che la sentenza d'appello abbia confermato la pronuncia di primo grado anche nella parte non efficacemente censurata dall'odierna ricorrente.

Tale circostanza non è suscettibile d'incrinare la forza di un giudicato che si sia già formato. 8.- Ne consegue che le statuizioni della sentenza di primo grado, in quanto coperte dal giudicato in difetto di specifiche censure in ordine a una delle due rationes decidendi, non possono essere rimesse in discussione in questa sede attraverso l'impugnazione della pronuncia d'appello che le ha comunque confermate.

Il giudicato preclude nell'odierna sede la disamina del merito, sollecitata dai due motivi di ricorso anche in ordine all'erronea applicazione della normativa esaminata dalla pronuncia di primo grado per escludere la rilevanza eziologica dell'inadempimento.

Dai rilievi svolti, discende, pertanto, l'inammissibilità del ricorso in esame. 9.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 10.- Posto che il ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, è dichiarato inammissibile, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ove dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente inesatte ORDINANZA sul ricorso 24197-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], II, n. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 1944 del 2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 22 gennaio 2020 (R.G.N. 1236/2018). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La signora [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di accertare, in via principale, la diversa decorrenza del trattamento pensionistico erogato solo il 1° maggio 2016 e, in via gradata, il risarcimento del danno patito nel periodo dal 10 settembre 2015 al 30 aprile 2016, in cui era rimasta priva di reddito. Sulla scorta dell'estratto contributivo emesso dall'INPS nel 2013 e delle successive rassicurazioni fornite dall'ente previdenziale, la ricorrente avrebbe rassegnato le dimissioni il 1° settembre 2015 e, tuttavia, avrebbe ottenuto la pensione soltanto il 1° maggio 2016, in quanto l'Istituto, nel rettificare il precedente estratto, avrebbe successivamente riscontrato la mancanza del requisito contributivo. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 107 del 2018, ha respinto tanto la domanda principale quanto quella subordinata della Livraghi. 2.- La sentenza è stata appellata dalla parte soccombente con esclusivo riguardo al rigetto della domanda subordinata di risarcimento del danno. Con sentenza n. 1944 del 2019, pubblicata in 22 gennaio 2020, la Corte d'appello di Milano ha respinto il gravame. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha evidenziato che, anche qualora fossero state considerate le risultanze dell'erroneo estratto contributivo rilasciato dall'INPS nel 2013 e peraltro antecedente di due anni rispetto alle dimissioni della lavoratrice, la liquidazione della pensione sarebbe stata comunque assoggettata al differimento di cui all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Inoltre, non si può attribuire alcun rilievo, al fine di corroborare un affidamento ragionevole, alle informazioni rilasciate in seguito a un'informale richiesta di parere.3.- Contro la sentenza della Corte d'appello di Milano ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e affida a due motivi, illustrati da memoria, le sorti dell'impugnazione, proposta il 18 settembre 2020. 4.- L'INPS resiste con controricorso. 5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 6.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il ricorso della signora [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi, volti ad affermare la responsabilità dell'INPS per «erronee comunicazioni (certificazioni) rilasciate all'assicurato». 1.1.- Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, dell'art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, dell'art. 54 della legge 9 marzo 1989, n. 88, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Avrebbe errato la Corte territoriale nell'interpretare la normativa sull'accesso alla pensione secondo l'opzione "Quota donna" e sui requisiti anagrafici e contributivi per beneficiare del trattamento pensionistico. In virtù di tali erronee premesse, la sentenza impugnata, in maniera contraddittoria e palesemente illogica, avrebbe negato rilievo all'estratto comunicato dall'INPS nel 2013 e alle successive comunicazioni dell'Istituto, idonee a fondare un ragionevole affidamento. 1.2.- Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la Livraghi deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 54 della legge n. 88 del 1989, della legge n. 241 del 1990, degli artt.1218, 1226, 1227 e 2697 cod. civ. e imputa alla sentenza d'appello di avere escluso la responsabilità dell'Istituto, a dispetto della negligenza mostrata nella verifica della posizione assicurativa e nell'adozione del successivo provvedimento di rettifica. 2.- I motivi possono essere scrutinati congiuntamente, per l'intima connessione che li lega, e sono inammissibili, per le ragioni eccepite dall'INPS nel controricorso. 3.- Come si desume dalle argomentazioni svolte dall'INPS a sostegno dell'eccezione (pagine 2 e successive del controricorso) e suffragate sul punto dalla riproduzione dei passaggi rilevanti della decisione, la sentenza del Tribunale di Milano ha respinto tanto la domanda principale, finalizzata a ottenere una diversa decorrenza del trattamento pensionistico, quanto la domanda subordinata, concernente il risarcimento dei danni arrecati dall'illegittimo contegno dell'Istituto. Il rigetto della domanda subordinata si fonda su una duplice ratio decidendi. 3.1.- Il Tribunale, per un verso, ha rilevato che, in virtù dell'applicazione del regime delle "finestre" e del correlato differimento dell'erogazione del trattamento previdenziale, la ricorrente non avrebbe potuto conseguire la pensione nel termine indicato, anche a voler tributare credito alle risultanze dell'estratto contributivo inviato nel 2013. L'applicazione di tale normativa ha dunque eliso il nesso causale tra l'asserita negligenza dell'Istituto e il danno lamentato, che, secondo questa linea argomentativa, si sarebbe comunque prodotto, rendendo così ininfluente il ruolo eziologico della condotta colposa attribuita all'odierno controricorrente. Con la disamina dei profili inerenti al nesso causale, il Tribunale, peraltro, si cimenta, dopo avere disatteso le doglianze in ordine all'erronea decorrenza del trattamento pensionistico erogato. Doglianze che non sono state più riproposte nei successivi gradi di giudizio. - 4 - 3.2.- Per altro verso, con un'ulteriore ratio decidendi, il giudice di prime cure ha posto l'accento sul carattere risalente dell'estratto contributivo, formato nel 2013 e anteriore alle dimissioni, rassegnate nel 2015. Poste tali premesse, il Tribunale ha revocato in dubbio che la scelta della lavoratrice di dimettersi possa essere ricondotta ai dati racchiusi in tale estratto e non alle assicurazioni informali di un dipendente INPS, come tali inidonee a ingenerare un affidamento meritevole di tutela. Tali argomentazioni traspaiono anche dalla sentenza impugnata in questa sede, che della pronuncia di primo grado riproduce i passaggi salienti (pagine 2 e 3). 4.- La sentenza d'appello, dal canto suo, rileva che il gravame proposto dalla Livraghi verte «sul capo della sentenza con cui il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento del danno patito rilevando che a causa dell'errore contenuto nell'estratto certificativo del 2013, nonché delle errate informazioni rese dall'Istituto successivamente, la medesima aveva rassegnato le dimissioni nella certezza che l'Ente le avrebbe erogato la pensione» (pagina 3 della sentenza della Corte d'appello di Milano). All'Istituto la parte appellante addebita la violazione dell'obbligo giuridico di certificare i dati inerenti alla situazione previdenziale e di fornire informazioni puntuali e veritiere. La lavoratrice assume, pertanto, di aver patito danni "gravissimi", che consistono nella «perdita del reddito da lavoro dipendente e nella mancata percezione sia della pensione che dell'allora indennità ASPI» (la già richiamata pagina 3). 5.- Coglie nel segno il rilievo dell'INPS (in particolare, pagine 7 e 8 del controricorso) che, in fase di gravame, l'odierna ricorrente abbia indirizzato le sue censure solo contro la seconda delle rationes decidendi, ponendo in risalto l'inesattezza delle informazioni fornite e -5 ascrivendo all'Istituto una responsabilità contrattuale per i danni cagionati. Le doglianze si appuntano, dunque, sulla condotta inadempiente dell'Istituto, sull'illecito produttivo del danno, e pretermettono l'argomento, di cruciale importanza, in ordine al ruolo causale dell'inadempimento. Come si evince dall'esposizione dei motivi di gravame, contenuta nella sentenza impugnata (la già richiamata pagina 3) e riprodotta dalla parte controricorrente, non è stata infirmata con una «puntuale ed argomentata ragione censoria» (pagina 7 del controricorso) la prima ratio decidendi, idonea a sorreggere la pronuncia e incentrata sull'esclusione di un danno risarcibile per insussistenza del nesso causale tra la condotta inadempiente e il danno patito. 6.- Né la parte ricorrente, allo scopo di confutare tali osservazioni, ha dimostrato che tale ratio decidendi sia stata fatta segno, con l'atto di gravame, di pertinenti e circostanziate censure. 7.- Nella memoria illustrativa sono stati addotti, per contrastare le allegazioni della parte controricorrente, molteplici argomenti su profili diversi, nessuno dei quali, tuttavia, riveste portata decisiva e denota la formulazione di rituali censure. 7.1.- Non è decisiva l'erroneità della prima ratio decidendi, che fa leva sull'applicazione dell'istituto delle "finestre" per negare la correlazione eziologica tra l'inadempimento dell'Istituto e il danno risarcibile. L'eccezione dell'Istituto, difatti, non investe il merito delle questioni dibattute nel contesto della prima ratio decidendi, merito sul quale indugiano le difese della memoria illustrativa della parte ricorrente (pagina 1), ma concerne proprio la mancanza di specifiche censure contro una statuizione che, a torto o a ragione, ha scandagliato un aspetto autonomo della tematica controversa, dopo aver affermato la correttezza della decorrenza del trattamento -6 pensionistico corrisposto. Tale statuizione involge un punto cruciale ed è di per sé idonea a suffragare la pronuncia di rigetto. 7.2.- Né giova alla parte ricorrente invocare l'unicità della fattispecie di responsabilità dedotta in causa. L'obbligazione risarcitoria, allegata dalla parte ricorrente, postula la coesistenza di autonomi requisiti, che attengono, in prima battuta, alla condotta non iure e contra ius e, in secondo luogo, alla rilevanza eziologica di tale condotta rispetto al danno di cui si reclama il risarcimento. Che tali requisiti debbano essere compresenti, come si evidenzia nella memoria illustrativa, non elide il fatto che la ratto decidendi, incardinata sull'esclusione del nesso causale che intercorre tra la condotta illecita e il danno, sia di per sé idonea a giustificare la decisione adottata e investa un aspetto dirimente e autonomo. Non viene in considerazione, dunque, un'affermazione ininfluente della sentenza, o priva di un suo rilievo decisorio. 7.3.- A scalfire le argomentazioni del controricorso, non rilevano neppure la precisa quantificazione del danno risarcibile o la circostanza che la Corte d'appello abbia esaminato nella sua interezza la fattispecie controversa, illustrando ulteriori ragioni a sostegno della conferma della decisione di primo grado (pagine 2 e 3 della memoria illustrativa). Il quantum debeatur è profilo distinto e autonomo dall'insussistenza del nesso causale, che forma oggetto delle notazioni della pronuncia di primo grado, valorizzate dalla parte controricorrente allo scopo di enucleare una ratio decidendi autonoma e non contestata. Né è d'ostacolo al rilievo dell'inammissibilità dell'appello, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, il fatto che tale profilo sia stato prospettato dalla parte controricorrente in sede di legittimità (Cass., sez. III, 27 novembre 2014, n. 25209; in -7 senso conforme, Cass., sez. I, 7 luglio 2017, n. 16863, e Cass., sez. II, 19 ottobre 2018, n. 26525) o che la sentenza d'appello abbia confermato la pronuncia di primo grado anche nella parte non efficacemente censurata dall'odierna ricorrente. Tale circostanza non è suscettibile d'incrinare la forza di un giudicato che si sia già formato. 8.- Ne consegue che le statuizioni della sentenza di primo grado, in quanto coperte dal giudicato in difetto di specifiche censure in ordine a una delle due rationes decidendi, non possono essere rimesse in discussione in questa sede attraverso l'impugnazione della pronuncia d'appello che le ha comunque confermate. Il giudicato preclude nell'odierna sede la disamina del merito, sollecitata dai due motivi di ricorso anche in ordine all'erronea applicazione della normativa esaminata dalla pronuncia di primo grado per escludere la rilevanza eziologica dell'inadempimento. Dai rilievi svolti, discende, pertanto, l'inammissibilità del ricorso in esame. 9.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 10.- Posto che il ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, è dichiarato inammissibile, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ove dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi
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