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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30536/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano, in epigrafe indicata, che, riqualificato il reato di cui al capo 2) ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha disposto, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., la confisca della somma in sequestro.

1.1. Il ricorso costa di un unico motivo con cui si deduce l'illegalità della misura di sicurezza della confisca della somma di euro 32.870, sostenendosi che la contestazione di cui al capo 2) afferisce ad una condotta di detenzione, derivandone che la somma citata non possa essere ritenuta profitto del reato, così mancando i presupposti di cui all'art. 240 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo sollevato è fondato e determina l'accoglimento del ricorso limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro.

2. Premesso che è ricorribile per cassazione il capo della sentenza di patteggiamento concernente vizio di motivazione in relazione alla confisca, anche alla luce del vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348, Savin), si osserva che trattandosi, nel caso di specie, di detenzione dello stupefacente, non trovano applicazione né l'art. 240 cod. pen. né, per medesimezza di ratio, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202).

L'art. 240 cod. pen., in particolare e per quanto rileva nella fattispecie, prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis: Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, Maiorano, Rv. 268854; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264941).

È pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento (cioè profitto) del reato di vendita dì sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede.

Nel caso che occupa, tuttavia, è contestata una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una vendita di sostanze stupefacenti.

L'imputazione di vendita di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, è dunque del tutto estranea alla regiudicanda.

Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, anche ad ammettere che sia provento di 2spaccio di sostanze stupefacenti, non costituirebbe il profitto del reato in contestazione ma di altre, pregresse, condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo.

Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata, ex art. 240 cod. pen., potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità [cfr. Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283248: "In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309" (in motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità)].

3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Milano, in diversa composizione fisica.

Deve essere dichiarata l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano, in epigrafe indicata, che, riqualificato il reato di cui al capo 2) ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha disposto, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., la confisca della somma in sequestro. 1.1. Il ricorso costa di un unico motivo con cui si deduce l'illegalità della misura di sicurezza della confisca della somma di euro 32.870, sostenendosi che la contestazione di cui al capo 2) afferisce ad una condotta di detenzione, derivandone che la somma citata non possa essere ritenuta profitto del reato, così mancando i presupposti di cui all'art. 240 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo sollevato è fondato e determina l'accoglimento del ricorso limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro. 2. Premesso che è ricorribile per cassazione il capo della sentenza di patteggiamento concernente vizio di motivazione in relazione alla confisca, anche alla luce del vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348, Savin), si osserva che trattandosi, nel caso di specie, di detenzione dello stupefacente, non trovano applicazione né l'art. 240 cod. pen. né, per medesimezza di ratio, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202). L'art. 240 cod. pen., in particolare e per quanto rileva nella fattispecie, prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis: Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, Maiorano, Rv. 268854; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264941). È pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento (cioè profitto) del reato di vendita dì sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Nel caso che occupa, tuttavia, è contestata una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una vendita di sostanze stupefacenti. L'imputazione di vendita di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, è dunque del tutto estranea alla regiudicanda. Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, anche ad ammettere che sia provento di 2spaccio di sostanze stupefacenti, non costituirebbe il profitto del reato in contestazione ma di altre, pregresse, condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata, ex art. 240 cod. pen., potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità [cfr. Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283248: "In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309" (in motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità)]. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Milano, in diversa composizione fisica. Deve essere dichiarata l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30536/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris