CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20436/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo B), essendo il reato estinto per prescrizione; la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto; udito il difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di assise di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava quella resa in primo grado a seguito di giudizio abbreviato e appellata da [OSCURATO:PERSONA], escludendo la recidiva contestatagli e riducendo ad anni otto e mesi sei di reclusione la pena inflittagli, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati per continuazione, di omicidio premeditato e di detenzione e di porto illegale di armi comuni da sparo, commessi a Napoli il 25 settembre 2011, al fine di agevolare l'attività di un clan camorristico e utilizzando il metodo mafioso. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizi della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Rileva che tale diniego è stato giustificato mancando di considerare che in primo grado il ruolo del ricorrente nei fatti contestati era stato diversamente ritenuto "marginale" e che egli in altro giudizio, nel quale era stata accertata una condotta analoga in occasione di altro omicidio, aveva ottenuto la concessione delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza. Aggiunge che la sentenza ai fini del riconoscimento di tale beneficio, in aggiunta all'attenuante della collaborazione, avrebbe dovuto tener conto degli elementi, diversi dal contributo alle indagini, concernenti il comportamento di Riccio dopo la dissociazione. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 157 cod. pen. e vizi della motivazione, in ragione del mancato riconoscimento dell'estinzione dei reati di detenzione e di porto illegale di armi comuni da sparo, essendo maturato il termine di prescrizione di tali reati a seguito dell'esclusione della contestata recidiva disposta con la sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso è infondato, mentre va accolto il secondo motivo. 2. La motivazione della sentenza impugnata, oltre a rilevare l'infondatezza delle censure mosse con l'appello con riguardo alla riduzione per l'attenuante della collaborazione, essendo stata applicata tale riduzione in primo grado nella massima estensione, ha ritenuto di recepire i rilievi che vengono di nuovo riproposti in queste sede circa il significato del comportamento tenuto dal ricorrente dopo l'inizio della collaborazione, escludendo per tale ragione la contestata recidiva, pur a fronte delle valutazioni espresse nella sentenza appellata in ordine al quadro "allarmante e critico" desumibile dai precedenti riportati nel certificato penale. A fronte di ciò, i Giudici di appello hanno escluso la sussistenza di ulteriori elementi che potessero giustificare anche la concessione delle attenuanti generiche, illustrando l'essenzialità -------) del ruolo del ricorrente nei fatti, consistito nel propiziare la presenza della vittima sul luogo già individuato, unitamente agli altri correi, per eseguire l'agguato a colpi di arma da fuoco. I rilievi mossi nel ricorso si oppongono a tali motivati apprezzamenti, invocando una diversa valutazione degli elementi già considerati per escludere la recidiva e svolgendo altre assertive prospettazioni, finalizzate a introdurre solamente nuove valutazioni da soprapporre a quelle di merito che hanno evidenziato i compiti assunti da Riccio nel grave fatto delittuoso. La difesa richiama apprezzamenti svolti in altri processi per altri fatti e generiche definizioni della sentenza di primo grado rivolte al ruolo di Riccio nell'omicidio in trattazione, che comunque non smentiscono la ragionevolezza delle considerazioni esposte dai giudici di appello quanto alle specifiche modalità della condotta del ricorrente e al loro apprezzamento sotto il particolare profilo del diniego della concessione delle attenuanti generiche. Tanto in un contesto di statuizione in cui, in aggiunta al riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, è intervenuta l'esclusione della recidiva ritenuta in primo grado, secondo la scansione in appello delle valutazioni appropriatamente incidenti per ciascuna statuizione. Da ciò discende l'infondatezza delle doglianze mosse con il primo motivo. 3. Quanto ai rilievi mossi con il secondo motivo con riguardo alla maturazione dei termini di prescrizione dei reati di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo ascritti al capo b), va anzitutto rammentato che, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione di tali reati, non può tenersi conto della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. nella legge n. 203 del 1991, una volta riconosciuta all'imputato l'attenuante dell'art. 8, comma primo, del medesimo decreto (Sez. 1, n. 26826 del 05/05/2011, Greco, Rv. 250795 - 01). L'esclusione della recidiva in appello ha comportato l'operatività del termine di prescrizione per detti reati da computare in rapporto al solo massimo della pena per essi rispettivamente previsto, dalle relative norme incriminatrici (art. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967), ossia anni cinque e mesi quattro per la detenzione e anni sei e mesi otto di reclusione per il porto. Ne deriva che, pur considerando l'aumento del termine di prescrizione pari a un quarto per le interruzioni e non essendo stati indicati né risultando periodo di sospensioni, per entrambi i reati, commessi il 25 settembre 2011, alla data del 29 settembre 2020 in cui è stata pronunciata la sentenza di appello, era per intero decorso il termine di prescrizione, sicché per tale causa i reati andavano dichiarati estinti e debbono esserlo dichiarati in questa sede. 4. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui al capo b) perché estinti per prescrizione, con la conseguente eliminazione della relativa pena pari a mesi sei di reclusione (aumento per continuazione fissato in mesi nove e poi ridotto di un terzo per l'applicazione della diminuente di cui all'art. 442, cod. proc. pen.), mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui al capo b) perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 22 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]