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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07527/2023

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igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9538/2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, con domicilio presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Archimede, n. 143. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], quale coobbligato in solido della società «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].», rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via Catone, n. 15. -controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore; Camera di Commercio di Napoli, nella persona del legale rappresentante pro tempore; Comune di Villaricca, nella persona del legale rappresentante pro tempore; -intimati - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella CAMPANIA, n. 8701/28/14, depositata in data 14 ottobre 2014 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con la sentenza n. 132/5/2013, aveva accolto il ricorso cumulativo proposto d a l contribuente [OSCURATO:PERSONA] avverso dieci cartelle esattoriali notificate il 24 aprile 2012, per imposte varie relative a diversi anni, perché risultava fondata l'eccezione della assenza di sufficiente ed idonea motivazione, con specifico riguardo alla quantizzazione delle cifre di riferimento e in particolare degli interessi dovuti e maturati.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , adita dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha rigettato il ricorso, affermando che: -) il motivo sulla inammissibilità del ricorso per la tardiva costituzione del ricorrente era infondato, poiché il Migliaccio si era costituito il 18 ottobre 2012,entro il termine consentito dalla notificazione del ricorso con la istanza di mediazione pervenutaalle due strutture dell'Agenzia in data 22 giugno 2012 e 2 luglio 2012;-) il motivo sul difetto di legittimazione passiva della società appellante era infondato, in quanto il motivonon era pertinente al deciso perché il Giudice di prime cure aveva diversament e statuito proprio sul vizio delle cartelle; -) il terzo motivo riguardante la questione della rituale notifica delle cartelle impugnate, dedotta in termini di validità della modalità della notifica e sulle conseguenze (cioè se irregolare, invalida ovvero inesistente), non erastata oggetto del giudizio di primo grado, per cui si ponevacome deduzione motiva non pertinente al deciso; -) il quarto motivo (con il quale era stato denunciato che la cartella di pagamento era stata redatta secondo i modelli previsti dalla legge ed approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate ed era stata utilizzata per i ruoli emessi d agli enti creditori ) era generico; il motivo per essere specifico avrebbe dovuto essere relazionato al deciso in concreto specificando per ogni singola cartella la sussistenza in concreto delle indicazioni previste con puntuale indicazione. 3.La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tremotivi.

4. [OSCURATO:PERSONA], quale coob bligato in solido della società «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].», resiste con controricorso.

5. L'Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio di Napoli e il Comune di Villaricca non hanno svolte difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo deduce la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo n. 546/1992 e degli artt. 39, comma 9 , del decreto legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalle legg e n. 111/2011 e dell'art. 17 bis del decreto legislativo n. 546/ 19 92 , in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.; la Commissione t ributaria r egionale aveva erroneamente disattes o l'eccezione di inammissibilità per tardiva costituzione del ricorrente contribuente sul presupposto che il contribuente aveva osservato l'obbligo della mediazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, direzione Provinciale di Napoli I e II, sicché sarebbe risultata tempestiva la costituzione avvenuta il 18 ottobre 2012, ma della mediazione non vi era traccia né nel ricorso introduttivo , né nella memoria per l'udienza 22 febbraio 2013; in ogni caso, doveva osservarsi che l'art. 17 bis del d ecreto legislativo n. 546/1992 , introdotto dall'art. 39, comma , 9 del decreto legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, prevedeva la presentazione del reclamo per le controversie di valore non superiore a ventimilaeuro, mentre la presente controversia aveva un valore di gran lunga superiore; la violazione del termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 546/1992 per il deposito del ricorso nella segreteria della Commissione tributaria adita eraprevista a pena di inammissibilità e poteva essere rilevata anche di ufficio e dedotta in ogni stato e grado del giudizio. 1.1.Il motivo è infondato. 1.2.Va osservato, in particolare, che nel testo previgente, applicabile ratione temporis(emerge dalla lettura della sentenza impugnata che l'appello è stato depositato in data 13 novembre 2013 e notificato alla controparte in data 29 ottobre 2013), l'art. 17 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992, prevedeva che: «La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso.

L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio»; la previsione normativa in esame è stata su ccessivamente modifica dal legislatore con l'art. 1, comma 611, lett. a), n. 1), della legge27 dicembre 2013, n. 147, sostituendo, a partire dall'1 gennaio 2014, la sanzione della inammissibilità del ricorso con quella della improcedibilità, prevedendo, in particolare, nel caso in cui fosse statorilevato dal giudice il mancato ricorso alla mediazione, il rinvio della trattazione per consentire l'effettivo espletamento della procedura finalizzata alla conciliazione; la previsione normativa di cui all'art. 17 bis, cit ato , nel testo applicabile ratione temporis, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 98/2014. 1.3.Questa Corte, in proposito, ha affermato che « I n tema di processo tributario, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità (sent. n. 98 del 2014) dell'art. 17-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 (vigente "ratione temporis"), l'omessa presentazione del reclamo non è condizione di ammissibilità del ricorso con riguardo ai rapporti non esauriti per i quali è applicabile l'indicata disposizione normativa e i cui effetti, in ragione della pronuncia di incostituzionalità, devono considerarsi venuti meno sin dall'origine»(Cass., 14 ottobre 2021, n. 27955).

1.4. Inoltre, con specifico riferimento alla decor renza dei termini di costituzione dell'appellante, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 29 maggio 2017, n. 13452, hanno richiamato ladisciplina del cd. reclamo/mediazione (art. 17 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992), che prevede per le controversie che non superano una certa soglia di valoreche il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, che dispone espressamente che « il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura» (comma 2); che, in tal caso «il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2» e «se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo» (comma 3)e hanno concluso affermando che ciò « lascia evidentemente intendere come, ai fini della procedura di reclamo/mediazione, s'individui uno spatium deliberandi di novanta giorni che decorre dal perfezionamento della notifica con la ricezione del ricorso, onde far decorrere dalla scadenza un nuovo termine di trenta giorni per la costituzione del ricorrente». 1.5.Ciò posto, con riferimento alla vicenda in esame, correttamente il giudice del gravame ha ritenuto, a pag. 3 della sentenza impugnata, che la costituzione nel giudizio di primo grado dell'appellato non era tardiva, in quanto la parte contribuente aveva osservato l'obbligo di mediazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, direzione Provinciale di Napoli I e di Napoli IIe si era costituito in data 18 ottobre 2012, entro il termine consentito dalla notificazione del ricorso con l'istanza di mediazione pervenuto alle due strutture dell'Agenzia in data 22 giugno 2012 e 2 luglio 2012. 2.Il secondo motivo deduce la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ..

Il contribuente in questione, pur avendo regolarmente ricevuto le cartelle di pagamento, come emerso nei precedenti giudizi di merito, non aveva ritenuto opportuno contestarle né impugnarle, entro il termine di 60 giorni come previsto ex art. 21 del decreto legislativo n. 546/1992, rendendo così definitiva ed inoppugnabile la pretesa tributaria;il mero rilascio di una copia dell'estratto ruolo conseguente ad una istanza di parte non equivaleva ad una comunicazione d'iscrizione a ruolo (atto recettizio) dell'[OSCURATO:PERSONA] o di altro Ente creditore, recante l'esplicitazione di una ben individuata pretesa tributaria, compiuta e non condizionata, avverso la quale potere reagire nel prescritto termine perentorio di 60 giorni dalla sua ricezione. 2.1.Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la sentenza impugnata, che ha affermato che il motivo proposto dalla società appellante non era pertinente al deciso perchéil Giudice di primo grado «aveva diversamente statuito proprio sul vizio delle cartelle» (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); i giudici di secondo grado, peraltro, chiaramente hanno affermato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) che il contribuente aveva impugnato dieci cartelle esattoriali notificate il 24 aprile 2012, tutte specificamente richiamate a pag. 2 della sentenza impugnatae non vi era dubbio che le cartelle di pagamento rientravano tra gli atti impugnabili previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (lett. d) e potevanoessere impugnate anche soltanto per vizi propri (Cass.,19 ottobre 2022, n. 30908 ). 2.2.Il motivo è pure inammissibile, per mancanza di specificità, stante che in tema di ricorso percassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez.

U., 28 ottobre 2020, n. 23745). 3.Il terzo motivo deduce la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 58 , comma 2, del decreto legislativo n. 546/ 19 92 e della l egge n. 212/2000, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ..

Tutte le cartelle opposte risultavano notificate nelle mani dello stesso ricorrente, come da documentazione depositata ai sensi dell'art. 58 , comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992; la cartella di pagamento era redatta secondo i modelli previs ti dalla legge ed approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia ed era utilizzata per i ruoli emessi dagli enti creditori; non sussisteva alcuna violazione della legge n. 212/2000, perché nella cartella di pagamento erano riportate tutte le informazioni utili, tra cui l'ente che richiedeva il pagamento, il nominativo del debitore, la somma da versare, il dettaglio degli interessi, delle sanzioni, le indicazioni sulle modalità di pagamento, di come presentare il ricorso o richiedere una rateizzazione. 3.1.Anche il terzo motivo è inammissibile, perché non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato, che ha affermato la genericità del quarto motivo di gravame proposto dalla società appellante, oltre che la mancanza di relazione con la sentenza di primo grado che sul punto aveva osservato in concreto l'assenza delle indicazioni minime per ritenere sufficiente la motivazione (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Il motivo è pure inammissibile perché ancora una volta la società ricorrente non ha assolto l'onere di indicare e trascrivere nel ricorso, a pena di inammissibilità, i riferimenti di carattere fattuale in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione denunciata (Cass., Sez.

U., 28 ottobre 2020, n. 23745, citata; Cass., 13 maggio 2016, n. 9888; Cass., 24 luglio 2014, n. 16872). 4.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalcontroricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9538/2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, con domicilio presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Archimede, n. 143. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], quale coobbligato in solido della società «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].», rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via Catone, n. 15. -controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore; Camera di Commercio di Napoli, nella persona del legale rappresentante pro tempore; Comune di Villaricca, nella persona del legale rappresentante pro tempore; -intimati - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella CAMPANIA, n. 8701/28/14, depositata in data 14 ottobre 2014 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con la sentenza n. 132/5/2013, aveva accolto il ricorso cumulativo proposto d a l contribuente [OSCURATO:PERSONA] avverso dieci cartelle esattoriali notificate il 24 aprile 2012, per imposte varie relative a diversi anni, perché risultava fondata l'eccezione della assenza di sufficiente ed idonea motivazione, con specifico riguardo alla quantizzazione delle cifre di riferimento e in particolare degli interessi dovuti e maturati. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , adita dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha rigettato il ricorso, affermando che: -) il motivo sulla inammissibilità del ricorso per la tardiva costituzione del ricorrente era infondato, poiché il Migliaccio si era costituito il 18 ottobre 2012,entro il termine consentito dalla notificazione del ricorso con la istanza di mediazione pervenutaalle due strutture dell'Agenzia in data 22 giugno 2012 e 2 luglio 2012;-) il motivo sul difetto di legittimazione passiva della società appellante era infondato, in quanto il motivonon era pertinente al deciso perché il Giudice di prime cure aveva diversament e statuito proprio sul vizio delle cartelle; -) il terzo motivo riguardante la questione della rituale notifica delle cartelle impugnate, dedotta in termini di validità della modalità della notifica e sulle conseguenze (cioè se irregolare, invalida ovvero inesistente), non erastata oggetto del giudizio di primo grado, per cui si ponevacome deduzione motiva non pertinente al deciso; -) il quarto motivo (con il quale era stato denunciato che la cartella di pagamento era stata redatta secondo i modelli previsti dalla legge ed approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate ed era stata utilizzata per i ruoli emessi d agli enti creditori ) era generico; il motivo per essere specifico avrebbe dovuto essere relazionato al deciso in concreto specificando per ogni singola cartella la sussistenza in concreto delle indicazioni previste con puntuale indicazione. 3.La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tremotivi. 4. [OSCURATO:PERSONA], quale coob bligato in solido della società «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].», resiste con controricorso. 5. L'Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio di Napoli e il Comune di Villaricca non hanno svolte difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo deduce la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo n. 546/1992 e degli artt. 39, comma 9 , del decreto legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalle legg e n. 111/2011 e dell'art. 17 bis del decreto legislativo n. 546/ 19 92 , in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.; la Commissione t ributaria r egionale aveva erroneamente disattes o l'eccezione di inammissibilità per tardiva costituzione del ricorrente contribuente sul presupposto che il contribuente aveva osservato l'obbligo della mediazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, direzione Provinciale di Napoli I e II, sicché sarebbe risultata tempestiva la costituzione avvenuta il 18 ottobre 2012, ma della mediazione non vi era traccia né nel ricorso introduttivo , né nella memoria per l'udienza 22 febbraio 2013; in ogni caso, doveva osservarsi che l'art. 17 bis del d ecreto legislativo n. 546/1992 , introdotto dall'art. 39, comma , 9 del decreto legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, prevedeva la presentazione del reclamo per le controversie di valore non superiore a ventimilaeuro, mentre la presente controversia aveva un valore di gran lunga superiore; la violazione del termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 546/1992 per il deposito del ricorso nella segreteria della Commissione tributaria adita eraprevista a pena di inammissibilità e poteva essere rilevata anche di ufficio e dedotta in ogni stato e grado del giudizio. 1.1.Il motivo è infondato. 1.2.Va osservato, in particolare, che nel testo previgente, applicabile ratione temporis(emerge dalla lettura della sentenza impugnata che l'appello è stato depositato in data 13 novembre 2013 e notificato alla controparte in data 29 ottobre 2013), l'art. 17 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992, prevedeva che: «La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio»; la previsione normativa in esame è stata su ccessivamente modifica dal legislatore con l'art. 1, comma 611, lett. a), n. 1), della legge27 dicembre 2013, n. 147, sostituendo, a partire dall'1 gennaio 2014, la sanzione della inammissibilità del ricorso con quella della improcedibilità, prevedendo, in particolare, nel caso in cui fosse statorilevato dal giudice il mancato ricorso alla mediazione, il rinvio della trattazione per consentire l'effettivo espletamento della procedura finalizzata alla conciliazione; la previsione normativa di cui all'art. 17 bis, cit ato , nel testo applicabile ratione temporis, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 98/2014. 1.3.Questa Corte, in proposito, ha affermato che « I n tema di processo tributario, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità (sent. n. 98 del 2014) dell'art. 17-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 (vigente "ratione temporis"), l'omessa presentazione del reclamo non è condizione di ammissibilità del ricorso con riguardo ai rapporti non esauriti per i quali è applicabile l'indicata disposizione normativa e i cui effetti, in ragione della pronuncia di incostituzionalità, devono considerarsi venuti meno sin dall'origine»(Cass., 14 ottobre 2021, n. 27955). 1.4. Inoltre, con specifico riferimento alla decor renza dei termini di costituzione dell'appellante, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 29 maggio 2017, n. 13452, hanno richiamato ladisciplina del cd. reclamo/mediazione (art. 17 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992), che prevede per le controversie che non superano una certa soglia di valoreche il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, che dispone espressamente che « il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura» (comma 2); che, in tal caso «il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2» e «se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo» (comma 3)e hanno concluso affermando che ciò « lascia evidentemente intendere come, ai fini della procedura di reclamo/mediazione, s'individui uno spatium deliberandi di novanta giorni che decorre dal perfezionamento della notifica con la ricezione del ricorso, onde far decorrere dalla scadenza un nuovo termine di trenta giorni per la costituzione del ricorrente». 1.5.Ciò posto, con riferimento alla vicenda in esame, correttamente il giudice del gravame ha ritenuto, a pag. 3 della sentenza impugnata, che la costituzione nel giudizio di primo grado dell'appellato non era tardiva, in quanto la parte contribuente aveva osservato l'obbligo di mediazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, direzione Provinciale di Napoli I e di Napoli IIe si era costituito in data 18 ottobre 2012, entro il termine consentito dalla notificazione del ricorso con l'istanza di mediazione pervenuto alle due strutture dell'Agenzia in data 22 giugno 2012 e 2 luglio 2012. 2.Il secondo motivo deduce la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. Il contribuente in questione, pur avendo regolarmente ricevuto le cartelle di pagamento, come emerso nei precedenti giudizi di merito, non aveva ritenuto opportuno contestarle né impugnarle, entro il termine di 60 giorni come previsto ex art. 21 del decreto legislativo n. 546/1992, rendendo così definitiva ed inoppugnabile la pretesa tributaria;il mero rilascio di una copia dell'estratto ruolo conseguente ad una istanza di parte non equivaleva ad una comunicazione d'iscrizione a ruolo (atto recettizio) dell'[OSCURATO:PERSONA] o di altro Ente creditore, recante l'esplicitazione di una ben individuata pretesa tributaria, compiuta e non condizionata, avverso la quale potere reagire nel prescritto termine perentorio di 60 giorni dalla sua ricezione. 2.1.Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la sentenza impugnata, che ha affermato che il motivo proposto dalla società appellante non era pertinente al deciso perchéil Giudice di primo grado «aveva diversamente statuito proprio sul vizio delle cartelle» (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); i giudici di secondo grado, peraltro, chiaramente hanno affermato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) che il contribuente aveva impugnato dieci cartelle esattoriali notificate il 24 aprile 2012, tutte specificamente richiamate a pag. 2 della sentenza impugnatae non vi era dubbio che le cartelle di pagamento rientravano tra gli atti impugnabili previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (lett. d) e potevanoessere impugnate anche soltanto per vizi propri (Cass.,19 ottobre 2022, n. 30908 ). 2.2.Il motivo è pure inammissibile, per mancanza di specificità, stante che in tema di ricorso percassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745). 3.Il terzo motivo deduce la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 58 , comma 2, del decreto legislativo n. 546/ 19 92 e della l egge n. 212/2000, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. Tutte le cartelle opposte risultavano notificate nelle mani dello stesso ricorrente, come da documentazione depositata ai sensi dell'art. 58 , comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992; la cartella di pagamento era redatta secondo i modelli previs ti dalla legge ed approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia ed era utilizzata per i ruoli emessi dagli enti creditori; non sussisteva alcuna violazione della legge n. 212/2000, perché nella cartella di pagamento erano riportate tutte le informazioni utili, tra cui l'ente che richiedeva il pagamento, il nominativo del debitore, la somma da versare, il dettaglio degli interessi, delle sanzioni, le indicazioni sulle modalità di pagamento, di come presentare il ricorso o richiedere una rateizzazione. 3.1.Anche il terzo motivo è inammissibile, perché non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato, che ha affermato la genericità del quarto motivo di gravame proposto dalla società appellante, oltre che la mancanza di relazione con la sentenza di primo grado che sul punto aveva osservato in concreto l'assenza delle indicazioni minime per ritenere sufficiente la motivazione (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Il motivo è pure inammissibile perché ancora una volta la società ricorrente non ha assolto l'onere di indicare e trascrivere nel ricorso, a pena di inammissibilità, i riferimenti di carattere fattuale in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione denunciata (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745, citata; Cass., 13 maggio 2016, n. 9888; Cass., 24 luglio 2014, n. 16872). 4.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalcontroricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
Sentenza Cassazione n. 07527/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris