CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 12942/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione BISESI Sandro ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata rideterminata la pena inflittagli con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 55, c. 9, d. Igs. n. 231/2007, per avere effettuato diversi tentativi di prelievo con la carta BANCOMAT sottratta in occasione del reato di furto di cui al capo a), dichiarato improcedibile per difetto di querela, riuscendo infine a sottrarre la somma di euro 250 (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); considerato che il ricorrente, con due distinti motivi, ha formulato domanda a questa Corte di legittimità di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., censurando, con l'altro, la dosimetria della pena che chiede applicarsi nel minimo assoluto; che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), ad essi invero non coniugandosi neppure specifiche censure ai sensi dell'art. 606, cod. proc. pen.; che, in ogni caso, il diniego dell'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen. è stato congruamente motivato, avendo i giudici territoriali richiamato elementi rientranti tra i parametri legali di cui all'art. 133, cod. pen., valorizzando il numero dei tentativi effettuati per prelevare il denaro e l'intensità del dolo (sull'onere di motivazione, sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922; n. 38407 del 15/9/2021, Sacrati, Rv. 282055-01; sez. 3, n. 35630 del 13/7/2021, Nenci, Rv. 282034); quanto alla dosimetria, avendo addirittura ridotto la pena determinata dal Tribunale siccome sproporzionata all'entità del fatto, partendo dal minimo edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, soprattutto quando sia al di sotto della media edittale, sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] e Di S [OSCURATO:PERSONA]